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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 18200/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15184‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliat a in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: Tributi ‒ omesso deposito avviso di ricevimento raccomandata postale -ricorso inammissibile avverso la sentenza n. 997 / 28 / 20 14 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata in data 29/04/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartell a di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2002, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità della cartella per omessa indicazione nella stessa del responsabile del procedimento.Sosteneva, al riguardo, la CTR che andasse disapplicata la disposizione contenuta nell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.31 del 2008, che aveva introdotto l’obbligo di indicazione nelle cartelle di pagamento del responsabile del procedimento, a pena di nullità delle stesse, ma soltanto per quelle emesse su ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000 da ritenersi «di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia».

2. Avverso tale statuizione laricorrente propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui non replica l’intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ultrapetizione formulata da essa ricorrente in sede di appellocon riferimento alla statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento sul rilievo, mai dedotto dal contribuente, della mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per avere i giudici di appello erroneamente dichiarato la nullità di una cartella di pagamento emessa in data anteriore al 1° giugno 2008 per omessa indicazione del responsabile del procedimento, applicando alla stessa una sanzione di nullità non prevista dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, disposizione ritenuta dai giudici di appello «di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia».

3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso non avendo la ricorrente provveduto a fornire la prova del completamento della procedura notificatoria iniziata tempestivamente con la spedizione del plico in data 12/06/2015, avendo omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica all’intimato del ricorso per cassazione.

3.1. Richiamando il noto il principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 14/01/2008, n. 627, Rv. 600790-01) e ribadito da numerose pronunce delle Sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. 12 /0 7 / 2018, n. 18361, Rv. 649461 - 01) , la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che se l'avviso non viene allegato al ricorso e neppure depositato successivamente e tanto meno prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dagli artt.380- bise 380-bis1 cod. proc. civ. , anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare diessere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

3.2. Alla stregua di quanto precede, in mancanza del deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità,eseguita nei confronti dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], nonché della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa erariale, tenuto altresì conto della mancata costituzione dell’intimato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibilesenza necessità di statuire sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15184‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliat a in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: Tributi ‒ omesso deposito avviso di ricevimento raccomandata postale -ricorso inammissibile avverso la sentenza n. 997 / 28 / 20 14 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata in data 29/04/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartell a di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2002, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità della cartella per omessa indicazione nella stessa del responsabile del procedimento.Sosteneva, al riguardo, la CTR che andasse disapplicata la disposizione contenuta nell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.31 del 2008, che aveva introdotto l’obbligo di indicazione nelle cartelle di pagamento del responsabile del procedimento, a pena di nullità delle stesse, ma soltanto per quelle emesse su ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000 da ritenersi «di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia». 2. Avverso tale statuizione laricorrente propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui non replica l’intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ultrapetizione formulata da essa ricorrente in sede di appellocon riferimento alla statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento sul rilievo, mai dedotto dal contribuente, della mancata indicazione del responsabile del procedimento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per avere i giudici di appello erroneamente dichiarato la nullità di una cartella di pagamento emessa in data anteriore al 1° giugno 2008 per omessa indicazione del responsabile del procedimento, applicando alla stessa una sanzione di nullità non prevista dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, disposizione ritenuta dai giudici di appello «di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia». 3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso non avendo la ricorrente provveduto a fornire la prova del completamento della procedura notificatoria iniziata tempestivamente con la spedizione del plico in data 12/06/2015, avendo omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica all’intimato del ricorso per cassazione. 3.1. Richiamando il noto il principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 14/01/2008, n. 627, Rv. 600790-01) e ribadito da numerose pronunce delle Sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. 12 /0 7 / 2018, n. 18361, Rv. 649461 - 01) , la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che se l'avviso non viene allegato al ricorso e neppure depositato successivamente e tanto meno prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dagli artt.380- bise 380-bis1 cod. proc. civ. , anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare diessere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982. 3.2. Alla stregua di quanto precede, in mancanza del deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità,eseguita nei confronti dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], nonché della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa erariale, tenuto altresì conto della mancata costituzione dell’intimato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibilesenza necessità di statuire sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimato. P.
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