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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13378/2026

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all'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBASILICATA n. 329/2024 depositata il 25/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente) un avviso di accertamento con il quale è statorecuperato il maggior reddito d’impresa (Euro 58.407) e l’IVANumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026indebitamente detratta (pari a Euro 11.725), contestando, in particolare,tre operazioni:− inesistenza soggettiva delle fatture n. 42 e 44 asseritamenteintercorse con [OSCURATO:PERSONA], che ad avviso dell’amministrazionefinanziaria non era in grado di fornire il materiale fatturato in ragionedell’inadeguatezza della sua azienda;− inesistenza oggettiva delle operazioni descritte nelle fatture n. 11 e12 asseritamente intercorse con [OSCURATO:PERSONA] – da cui scaturival’indebita deduzione dei costi e l’illegittima detrazione dell’IVA – inquanto lo stesso fornitore aveva disconosciuto tali fatture, peraltronon pagate neppure con mezzi tracciabili.

In merito alla fattura n. 11– che riguardava un bene strumentale - non era stato esibito neppureil registro dei cespiti;− mancata documentazione delle operazioni descritte nelle fatture n. 6e n. 11, asseritamente intercorse con la cessata società [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., con la conseguente contestazione dell’indebita deduzione deicosti e della detrazione dell’IVA, posto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non risultatra i clienti di tale società e non sono stati eseguiti pagamenti.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissionetributaria provinciale di Potenza che accoglieva parzialmente il ricorso,annullando:− il recupero dell’IVA della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA];− parzialmente il recupero a tassazione dei costi riportati nellefatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA];− il recupero a tassazione dei costi rappresentati nelle fatture dellaSEMAC.3.

La sentenza di primo grado è stata appellata dall’Agenzia delle Entratedavanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, laquale, diversamente dal giudice di prime cure, con la sentenza n. 329/2024depositata in data 25/09/2024, ha ritenuto:Numero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026- corretto il recupero dell’IVA relativa alla fattura emessa da MicheleTristano;- infondato il recupero dei costi e dell’IVA relativi alla fattura n. 11 del giorno11/08/2015 emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], in quanto la documentazioneprodotta dal contribuente e la relativa annotazione nel registro dei beniammortizzabili del martello demolitore può essere ritenuta prova contrariaai rilievi di inesistenza dell’operazione, trattandosi di bene strumentale chemal si presta a un’ipotesi di operazione inesistente, considerata la facileriscontrabilità della sua esistenza.

Le produzioni del contribuente sul puntosono state ritenute ammissibili, non essendo ravvisabile, nel suo contegno,la volontà di sottrarsi alla verifica;- corretti i recuperi a tassazione dei costi relativi alle altre fatturedell’impresa [OSCURATO:PERSONA] (così come ritenuto dal giudice di prime cure).3.1.

La CGT2 ha, poi, ritenuto infondato l’appello incidentale proposto dalcontribuente, non essendo riscontrabile la violazione dell’art. 7 legge n. 212del 2000, essendo stato correttamente instaurato il contraddittorioendoprocedimentale.4.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.5.

La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 2729 cc e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la decisione della CGT2 sulrecupero dei costi e dell’IVA, relativi alla operazione di cui alla fattura n. 11dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal fornitore Iaria, ritenendo che il giudice diseconde cure sia incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.l.gs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/20261.2.

La ricorrente evidenzia come il giudice di seconde cure abbia datorilievo al fatto che nella documentazione prodotta dal contribuente - relativaall’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili del martello demolitoreusato [OSCURATO:PERSONA] KRP 1000, anno di fabbricazione 2008 - fosserappresentata la vendita di un bene strumentale, che mal si presterebbe aduna ipotesi di operazione inesistente data la facile riscontrabilitàdell'esistenza o meno nel bene.

Ora a prescindere dall’utilizzabilità di taleregistro (ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) non esibito in sede dicontrollo, è dirimente il fatto che, secondo il consolidato insegnamentoofferto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fatture per operazioniinesistenti, la prova contraria offerta dal contribuente, non può limitarsinella mera esibizione dei documenti contabili.

Tanto più che, nel caso dispecie, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente disconosciuto l’emissionedelle fatture n. 11 e n. 12 e, inoltre, non le aveva nemmeno fatte confluiretra i dati dello Spesometro integrato.

Non erano stati, peraltro, riscontrati ipagamenti delle due fatture appena richiamate con mezzi tracciabili daparte del contribuente1.3.

Il motivo è fondato.Nel caso di specie la contestazione dell’amministrazione finanziaria –anche a seguito del questionario nei confronti dello stesso emittente lafattura contestata – riguardava l’uso di una fattura relativa a un’operazioneoggettivamente inesistente.

La CGT2 ha ritenuto che il contribuente avesseassolto all’onere della prova contraria, in relazione all’annotazione del beneindicato nella fattura nel registro dei beni ammortizzabili.

Sul punto lastatuizione impugnata contrasta, tuttavia, con l’orientamento di questaCorte che, anche recentemente, ha ribadito che ai fini del disconoscimentodella deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazionioggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziarial'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietàdell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosaNumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione dellafattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.,19/04/2025, n. 10336).2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4), D.lgs. n. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4),c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la decisione della CGT2sempre con riferimento alla fattura n. 11 del giorno 11/08/2015 di cui alprimo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione del giudice di secondecure è meramente apparente.

Il giudice di seconde cure ha, infatti, omessoogni riferimento agli elementi di prova addotti all’Ufficio a sostegnodell’inesistenza oggettiva delle operazioni descritte nella fattura incriminatacontribuente, all’annotazione della fattura nel registro cespitiammortizzabili.2.2.

Il motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4), cpc.Omessa pronuncia sul terzo motivo di appello dell’Ufficio riguardante ilrilievo accertativo n. 3 (rapporti con il fornitore SEMAC).3.1.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle doglianze concernenti lefatture emesse dalla società SEMAC cessata.

Difatti, la statuizionesfavorevole di primo grado, sul punto, era stata impugnata dall’Ufficio conil terzo motivo di appello, alle pagg. da 16 a 18 (all. n. 19).La CGT2 ha, tuttavia, omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello,riguardante il recupero a tassazione dei costi e dell’IVA relativa alleNumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026operazioni descritte nelle fatture n. 6 e n. 11 emesse dal fornitore SEMAC,per mancanza di idonea documentazione.

In particolare, con l’avviso diaccertamento impugnato, l’Ufficio aveva accertato l’assenza didocumentazione delle operazioni descritte nelle fatture n. 6 e n. 11,asseritamente intercorse con la cessata società [OSCURATO:SOCIETA], contestandol’indebita deduzione dei costi e l’illegittima detrazione dell’IVA, in quanto ilSig. [OSCURATO:PERSONA] non risultava tra i clienti di tale società e i pagamenti delledue fatture non erano stati fatti con mezzi tracciabili.3.2.

Il motivo di ricorso è fondato, non risultando che la CGT2 si siapronunciata sulle riprese relative alle fatture intestate a [OSCURATO:SOCIETA]4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, sono fondati il primo e il terzomotivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.4.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla CGT2 della Basilicata che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del secondo motivo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBASILICATA n. 329/2024 depositata il 25/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente) un avviso di accertamento con il quale è statorecuperato il maggior reddito d’impresa (Euro 58.407) e l’IVANumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026indebitamente detratta (pari a Euro 11.725), contestando, in particolare,tre operazioni:− inesistenza soggettiva delle fatture n. 42 e 44 asseritamenteintercorse con [OSCURATO:PERSONA], che ad avviso dell’amministrazionefinanziaria non era in grado di fornire il materiale fatturato in ragionedell’inadeguatezza della sua azienda;− inesistenza oggettiva delle operazioni descritte nelle fatture n. 11 e12 asseritamente intercorse con [OSCURATO:PERSONA] – da cui scaturival’indebita deduzione dei costi e l’illegittima detrazione dell’IVA – inquanto lo stesso fornitore aveva disconosciuto tali fatture, peraltronon pagate neppure con mezzi tracciabili. In merito alla fattura n. 11– che riguardava un bene strumentale - non era stato esibito neppureil registro dei cespiti;− mancata documentazione delle operazioni descritte nelle fatture n. 6e n. 11, asseritamente intercorse con la cessata società [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., con la conseguente contestazione dell’indebita deduzione deicosti e della detrazione dell’IVA, posto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non risultatra i clienti di tale società e non sono stati eseguiti pagamenti.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissionetributaria provinciale di Potenza che accoglieva parzialmente il ricorso,annullando:− il recupero dell’IVA della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA];− parzialmente il recupero a tassazione dei costi riportati nellefatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA];− il recupero a tassazione dei costi rappresentati nelle fatture dellaSEMAC.3. La sentenza di primo grado è stata appellata dall’Agenzia delle Entratedavanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, laquale, diversamente dal giudice di prime cure, con la sentenza n. 329/2024depositata in data 25/09/2024, ha ritenuto:Numero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026- corretto il recupero dell’IVA relativa alla fattura emessa da MicheleTristano;- infondato il recupero dei costi e dell’IVA relativi alla fattura n. 11 del giorno11/08/2015 emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], in quanto la documentazioneprodotta dal contribuente e la relativa annotazione nel registro dei beniammortizzabili del martello demolitore può essere ritenuta prova contrariaai rilievi di inesistenza dell’operazione, trattandosi di bene strumentale chemal si presta a un’ipotesi di operazione inesistente, considerata la facileriscontrabilità della sua esistenza. Le produzioni del contribuente sul puntosono state ritenute ammissibili, non essendo ravvisabile, nel suo contegno,la volontà di sottrarsi alla verifica;- corretti i recuperi a tassazione dei costi relativi alle altre fatturedell’impresa [OSCURATO:PERSONA] (così come ritenuto dal giudice di prime cure).3.1. La CGT2 ha, poi, ritenuto infondato l’appello incidentale proposto dalcontribuente, non essendo riscontrabile la violazione dell’art. 7 legge n. 212del 2000, essendo stato correttamente instaurato il contraddittorioendoprocedimentale.4. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.5. La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 2729 cc e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la decisione della CGT2 sulrecupero dei costi e dell’IVA, relativi alla operazione di cui alla fattura n. 11dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal fornitore Iaria, ritenendo che il giudice diseconde cure sia incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.l.gs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/20261.2. La ricorrente evidenzia come il giudice di seconde cure abbia datorilievo al fatto che nella documentazione prodotta dal contribuente - relativaall’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili del martello demolitoreusato [OSCURATO:PERSONA] KRP 1000, anno di fabbricazione 2008 - fosserappresentata la vendita di un bene strumentale, che mal si presterebbe aduna ipotesi di operazione inesistente data la facile riscontrabilitàdell'esistenza o meno nel bene. Ora a prescindere dall’utilizzabilità di taleregistro (ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) non esibito in sede dicontrollo, è dirimente il fatto che, secondo il consolidato insegnamentoofferto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fatture per operazioniinesistenti, la prova contraria offerta dal contribuente, non può limitarsinella mera esibizione dei documenti contabili. Tanto più che, nel caso dispecie, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente disconosciuto l’emissionedelle fatture n. 11 e n. 12 e, inoltre, non le aveva nemmeno fatte confluiretra i dati dello Spesometro integrato. Non erano stati, peraltro, riscontrati ipagamenti delle due fatture appena richiamate con mezzi tracciabili daparte del contribuente1.3. Il motivo è fondato.Nel caso di specie la contestazione dell’amministrazione finanziaria –anche a seguito del questionario nei confronti dello stesso emittente lafattura contestata – riguardava l’uso di una fattura relativa a un’operazioneoggettivamente inesistente. La CGT2 ha ritenuto che il contribuente avesseassolto all’onere della prova contraria, in relazione all’annotazione del beneindicato nella fattura nel registro dei beni ammortizzabili. Sul punto lastatuizione impugnata contrasta, tuttavia, con l’orientamento di questaCorte che, anche recentemente, ha ribadito che ai fini del disconoscimentodella deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazionioggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziarial'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietàdell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosaNumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione dellafattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.,19/04/2025, n. 10336).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4), D.lgs. n. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4),c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la decisione della CGT2sempre con riferimento alla fattura n. 11 del giorno 11/08/2015 di cui alprimo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione del giudice di secondecure è meramente apparente. Il giudice di seconde cure ha, infatti, omessoogni riferimento agli elementi di prova addotti all’Ufficio a sostegnodell’inesistenza oggettiva delle operazioni descritte nella fattura incriminatacontribuente, all’annotazione della fattura nel registro cespitiammortizzabili.2.2. Il motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4), cpc.Omessa pronuncia sul terzo motivo di appello dell’Ufficio riguardante ilrilievo accertativo n. 3 (rapporti con il fornitore SEMAC).3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle doglianze concernenti lefatture emesse dalla società SEMAC cessata. Difatti, la statuizionesfavorevole di primo grado, sul punto, era stata impugnata dall’Ufficio conil terzo motivo di appello, alle pagg. da 16 a 18 (all. n. 19).La CGT2 ha, tuttavia, omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello,riguardante il recupero a tassazione dei costi e dell’IVA relativa alleNumero registro generale 7816/2025Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 13378/2026Data pubblicazione 09/05/2026operazioni descritte nelle fatture n. 6 e n. 11 emesse dal fornitore SEMAC,per mancanza di idonea documentazione. In particolare, con l’avviso diaccertamento impugnato, l’Ufficio aveva accertato l’assenza didocumentazione delle operazioni descritte nelle fatture n. 6 e n. 11,asseritamente intercorse con la cessata società [OSCURATO:SOCIETA], contestandol’indebita deduzione dei costi e l’illegittima detrazione dell’IVA, in quanto ilSig. [OSCURATO:PERSONA] non risultava tra i clienti di tale società e i pagamenti delledue fatture non erano stati fatti con mezzi tracciabili.3.2. Il motivo di ricorso è fondato, non risultando che la CGT2 si siapronunciata sulle riprese relative alle fatture intestate a [OSCURATO:SOCIETA]4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, sono fondati il primo e il terzomotivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla CGT2 della Basilicata che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del secondo motivo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 13378/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris