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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27219/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica.

Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto ostativo il rifiuto del condannato, consapevole dell'inidoneità del suo domicilio a cagione dello sfratto esecutivo, di seguire un programma terapeutico comunitario.

Su questo punto il ricorrente nulla di concreto ha osservato, limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento di merito.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto ostativo il rifiuto del condannato, consapevole dell'inidoneità del suo domicilio a cagione dello sfratto esecutivo, di seguire un programma terapeutico comunitario. Su questo punto il ricorrente nulla di concreto ha osservato, limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento di merito. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo
Sentenza Cassazione n. 27219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris