CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEcfate-auv-se-a14e-pa-r-ti-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comasid,Stola, avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi estranei a quelli tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, disposizione che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dai ricorsi ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè riguardano asseriti vizi diretti a riguardare l'espressione della volontà dell'imputato, né, infine, sono volti a segnalare l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto in particolare che i ricorsi posti allo scrutinio della Corte non si attengono alle superiori indicazioni di principio perchè quello della Ottomano prospetta, quantomeno in termini di manifesta inconferenza, una asserita violazione dell'art. 29 cod. pen. (evocando la necessità di scomputare il pre-sofferto per ragioni cautelari dalla pena irrogata nell'ottica volta alla definizione del dato edittale di riferimento strumentale alla individuazione della misura della sanzione accessoria comminata); quelli del Restano e degli Stola adducono un vizio di motivazione diretto a riguardare il giudizio di responsabilità loro ascritto; quello del Pulito lamenta, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, la mancata applicazione dell'art 129 cpp rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/1/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] 7\ GiorciiiblFideibo [OSCURATO:PERSONA] C NCELLERIA " goq