CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39262/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 15/01/2018 dalla CORTE di APPELLO di ANCONA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C) (ascritto alla sola [OSCURATO:PERSONA]) — D) - E) (ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza emessa in data 27/05/2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riducendo le pene ritenute di giustizia dal primo giudice anche per effetto del proscioglimento degli imputati dal reato di cui all'art 178, comma 1, d. Lgs. n. 42 del 2004 contestato sub D). Gli imputati ricorrono deducendo, con distinti ricorsi, violazione di leggi e vizi di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]) quanto all'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati, [OSCURATO:PERSONA]) quanto alla contraddittorietà degli avvisi inseriti nel decreto di citazione in appello, alla nullità delle udienze celebrate dinanzi alla Corte di appello in assenza dell'imputato, in detenzione domiciliare e non tradotto, dopo l'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui l'imputato aveva rinunciato a comparire), alla mancata qualificazione giuridica dei fatti ex art. 712 c.p. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono in parte privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), riproponendo doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni dalle quali i ricorrenti mostrano di prescindere, in parte manifestamente infondati. Il motivo della [OSCURATO:PERSONA], riguardante la presunta omessa dichiarazione dell'estinzione per prescrizione dei reati ascrittile, è assolutamente privo della necessaria specificità, oltre che manifestamente infondato, poiché l'imputata omette di considerare le sospensioni riepilogate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, in virtù delle quali alla data della sentenza impugnata i reati ascrittile non erano prescritti. Le prime due doglianze del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. Questa Corte (Sez. 5, n. 40427 del 20/06/2019, Rv. 277123) ha già chiarito che non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. Ha anche chiarito che la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore — ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è 2, formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950; Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Rv. 248433). E, nel caso di specie, neppure il ricorrente allega di aver chiesto, dopo il 16/01/2017, di comparire in udienza. Del tutto priva della necessaria specificità è la richiesta di qualificare i fatti ex art. 712 cod. pen., formulata in ricorso senza indicare specifici motivi di diritto o di fatto che avrebbero dovuto portare al suo accoglimento; peraltro, la Corte di appello (f. 23 della sentenza impugnata) ha precisato che la difesa, nell'atto di appello, aveva sollevato sul punto censure generiche, senza indicare specifici motivi di diritto o di fatto che avrebbero dovuto portare all'accoglimento della richiesta di derubricazione: di qui comunque l'inammissibilità della doglianza in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di falso eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, essi vanno anche condannati al pagamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere