CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 10 ottobre 2016 del Tribunale di Vercelli che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha applicato le circostanze attenuanti generiche, riducendo di un terzo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione della entità della pena; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, il Russo ha rinunciato al motivo di appello concernente l'entità della pena base, chiedendo solo la applicazione delle circostanze generiche con riduzione della pena di un terzo, cosicché sulla entità della pena base la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis