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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14856/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n.22942/2013 proposto da: I.CO.ME.T. s.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via della Giuliana n.66; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate e del territorio, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.301/34/12, pronunciata il 2 febbraio 2012, depositata il 19 luglio 2012 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la I.CO.ME.T. s.r.I., in liquidazione, ricorre con cinque motivi contro l'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.301/34/12, pronunciata il 2 febbraio 2012, depositata il 19 luglio 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente relativo all'impugnazione della cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973, per Irpeg ed Irap dell'anno di imposta 1999; la società contribuente lamentava l'illegittimità della cartella per la definizione degli omessi versamenti ex art. 9 bis

I. n.289/02, avendo versato l'importo di euro 30.000,00, quale prima rata del dovuto per la definizione degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001; con la decisione impugnata, la C.t.r., richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, annullava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che il condono ex art. 9 bis

I. n. 289 del 2002 si perfezionasse solo con l'integrale pagamento di quanto dovuto; avverso la decisione di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n. 22942/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 16, 17, 27, 55 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 170, 183, 330, 331 cod. proc. civ. , ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto la C.t.r. aveva deciso senza procedere al preventivo controllo sull'integrità e sulla regolare costituzione del contraddittorio e sulla validità della notifica dell'atto di appello proposto dall'ufficio, controllo che era a maggior ragione richiesto nel caso in esame, stante la contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di secondo grado; la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità e l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia in quanto non era stato notificato all'effettivo domicilio eletto dalla società; infatti, l'atto di appello era stato notificato il 20.04.2010 per posta raccomandata a/r n.138775567369 presso lo studio dei precedenti difensori, ossia presso lo [OSCURATO:PERSONA] ed Associati, in Via G. Oberdan 119, 95100, Catania; secondo la ricorrente, tale notifica era inesistente, invalida e priva di effetto, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., a seguito di rinuncia al mandato degli originari difensori, aveva nominato quale nuovo difensore il dott. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo il domicilio presso il suo studio in Catania, Piazza della Repubblica 31, come risultava dalla memorie illustrative depositate in C.t.p. il 6.02.2009 con la relativa procura in calce del 28.01.2009; il motivo è fondato e va accolto nei limiti che seguono; secondo l'orientamento più recente di questa Corte, che si adatta anche al caso di specie, in cui il difensore originario aveva rinunziato al mandato, «in tema di contenzioso tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è r.g. n. 22942/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ. >> (Cass. 24/1/2018 n.1798); sul punto, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), secondo cui «in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della inesistenza», ciò che deve indurre l'interprete «a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione>>; in particolare, è stato precisato che « la notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato ex lege del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi ex lege eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice» (Cass.21/7/2021 n. 20840); nel caso di specie è pacifico che l'Agenzia delle entrate abbia avuto notizia della sostituzione del primo difensore, che aveva rinunziato al r.g. n. 22942/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mandato, in quanto il nuovo difensore, nominato con procura allegata alla memoria illustrativa depositata presso la C.t.p., aveva partecipato all'udienza, a mezzo di delegato, alla presenza del difensore di controparte; risulta altrettanto pacifico che il gravame sia stato erroneamente notificato al difensore originario e non a quello nominato in sostituzione; è chiaro, dunque, che sussistano gli elementi sostanziali minimi per ritenere l'atto notificatorio de quo "giuridicamente esistente", così come un almeno "minimo" riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore; pertanto, la notifica deve ritenersi nulla ed, in quanto tale, rinnovabile, ex art. 291, cod. proc. civ.; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i rimanenti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n.22942/2013 proposto da: I.CO.ME.T. s.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via della Giuliana n.66; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate e del territorio, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.301/34/12, pronunciata il 2 febbraio 2012, depositata il 19 luglio 2012 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la I.CO.ME.T. s.r.I., in liquidazione, ricorre con cinque motivi contro l'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.301/34/12, pronunciata il 2 febbraio 2012, depositata il 19 luglio 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente relativo all'impugnazione della cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973, per Irpeg ed Irap dell'anno di imposta 1999; la società contribuente lamentava l'illegittimità della cartella per la definizione degli omessi versamenti ex art. 9 bis I. n.289/02, avendo versato l'importo di euro 30.000,00, quale prima rata del dovuto per la definizione degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001; con la decisione impugnata, la C.t.r., richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, annullava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che il condono ex art. 9 bis I. n. 289 del 2002 si perfezionasse solo con l'integrale pagamento di quanto dovuto; avverso la decisione di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n. 22942/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 16, 17, 27, 55 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 170, 183, 330, 331 cod. proc. civ. , ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto la C.t.r. aveva deciso senza procedere al preventivo controllo sull'integrità e sulla regolare costituzione del contraddittorio e sulla validità della notifica dell'atto di appello proposto dall'ufficio, controllo che era a maggior ragione richiesto nel caso in esame, stante la contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di secondo grado; la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità e l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia in quanto non era stato notificato all'effettivo domicilio eletto dalla società; infatti, l'atto di appello era stato notificato il 20.04.2010 per posta raccomandata a/r n.138775567369 presso lo studio dei precedenti difensori, ossia presso lo [OSCURATO:PERSONA] ed Associati, in Via G. Oberdan 119, 95100, Catania; secondo la ricorrente, tale notifica era inesistente, invalida e priva di effetto, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., a seguito di rinuncia al mandato degli originari difensori, aveva nominato quale nuovo difensore il dott. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo il domicilio presso il suo studio in Catania, Piazza della Repubblica 31, come risultava dalla memorie illustrative depositate in C.t.p. il 6.02.2009 con la relativa procura in calce del 28.01.2009; il motivo è fondato e va accolto nei limiti che seguono; secondo l'orientamento più recente di questa Corte, che si adatta anche al caso di specie, in cui il difensore originario aveva rinunziato al mandato, «in tema di contenzioso tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è r.g. n. 22942/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ. >> (Cass. 24/1/2018 n.1798); sul punto, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), secondo cui «in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della inesistenza», ciò che deve indurre l'interprete «a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione>>; in particolare, è stato precisato che « la notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato ex lege del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi ex lege eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice» (Cass.21/7/2021 n. 20840); nel caso di specie è pacifico che l'Agenzia delle entrate abbia avuto notizia della sostituzione del primo difensore, che aveva rinunziato al r.g. n. 22942/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mandato, in quanto il nuovo difensore, nominato con procura allegata alla memoria illustrativa depositata presso la C.t.p., aveva partecipato all'udienza, a mezzo di delegato, alla presenza del difensore di controparte; risulta altrettanto pacifico che il gravame sia stato erroneamente notificato al difensore originario e non a quello nominato in sostituzione; è chiaro, dunque, che sussistano gli elementi sostanziali minimi per ritenere l'atto notificatorio de quo "giuridicamente esistente", così come un almeno "minimo" riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore; pertanto, la notifica deve ritenersi nulla ed, in quanto tale, rinnovabile, ex art. 291, cod. proc. civ.; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i rimanenti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, c
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