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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 26383/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7869-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 7869/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/09/2016 R.G.N. 42/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado e ha ritenuto coperta da giudicato, perché non impugnata, la declaratoria del primo giudice,di tardività dell’opposizione proposta avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minale, per la gestione commercianti relativa all'anno 2008;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a d un motiv o , al quale ha opposto difesel’INPS, con controricorso ;

3. il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 115,156,159 cod.proc.civ. e art. 6 L.n.212/2000, è inammissibile perchéanche in questa sede di legittimità si illustrano doglianze che in alcun modo incrinano il giudicato sulla tardività dell’opposizione propost a e detta statuizione della Corte di merito , ormai irretrattabile, rende inammissibile l’impugnazione di legittimità;

4. le spese vengono regolate come da dispositivo ; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7869-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 7869/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/09/2016 R.G.N. 42/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado e ha ritenuto coperta da giudicato, perché non impugnata, la declaratoria del primo giudice,di tardività dell’opposizione proposta avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minale, per la gestione commercianti relativa all'anno 2008; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a d un motiv o , al quale ha opposto difesel’INPS, con controricorso ; 3. il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 115,156,159 cod.proc.civ. e art. 6 L.n.212/2000, è inammissibile perchéanche in questa sede di legittimità si illustrano doglianze che in alcun modo incrinano il giudicato sulla tardività dell’opposizione propost a e detta statuizione della Corte di merito , ormai irretrattabile, rende inammissibile l’impugnazione di legittimità; 4. le spese vengono regolate come da dispositivo ; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso
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