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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 30451/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27545/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res. in Como, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato di Salerno; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1388/22 del 4.2.2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto dovuta la somma di complessivi euro 67,82 per contributi di bonifica anni 2016-2017. - il ricorso, non depositato dal ricorrente, è stato iscritto a ruolo dal Consorzio controricorrente in data 29.11.2022, con versamento del relativo contributo unificato; - in data 4.5.2023 è stata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] depositata proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (ricorrente non costituito); - considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni senza che sia pervenuta richiesta di decisione del ricorso; - ritenuto pertanto che, a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; - ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cit. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; PQM La Corte - v.ti gli artt. 380 bis e 391 cod.proc.civ.; - dichiara estinto il processo; - condanna il Virgili alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27545/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res. in Como, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato di Salerno; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1388/22 del 4.2.2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto dovuta la somma di complessivi euro 67,82 per contributi di bonifica anni 2016-2017. - il ricorso, non depositato dal ricorrente, è stato iscritto a ruolo dal Consorzio controricorrente in data 29.11.2022, con versamento del relativo contributo unificato; - in data 4.5.2023 è stata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] depositata proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (ricorrente non costituito); - considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni senza che sia pervenuta richiesta di decisione del ricorso; - ritenuto pertanto che, a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; - ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cit. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; PQM La Corte - v.ti gli artt. 380 bis e 391 cod.proc.civ.; - dichiara estinto il processo; - condanna il Virgili alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di cons
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