Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1982
ECLI:EU:C:1982:444
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61981C0263
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 16 DICEMBRE 1982 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di grado LA 4. Per tutto il periodo che ci interessa egli occupava il posto di revisore presso il servizio linguistico. Questa causa (la seconda che ha intentato) riguarda il periodo di servizio iniziato il 1
o
ottobre 1979. Nella prima parte di questo periodo il [OSCURATO:PERSONA] lavorava presso la [OSCURATO:PERSONA]. Egli sostiene che non gli veniva dato lavoro e quando se ne è lamentato è stato messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio del 1981. Anche qui gli veniva dato veramente poco lavoro. Inoltre la natura di quello affidatogli non era adeguata al suo grado. Con lettera 26 febbraio 1981, egli se ne lamentava formalmente e chiedeva di essere assegnato ad un posto al di fuori della sfera di responsabilità dei suoi superiori di allora.
Circa nello stesso periodo era candidato a numerosi posti pubblicati in una serie di avvisi di posto vacante (COM/895-934/80) ma veniva informato che la sua candidatura non aveva avuto esito. Con lettera 20 marzo 1981 egli presentava reclamo contro tale decisione e la validità delle nomine effettuate. Il reclamo era basato sulla tesi secondo cui il suo rapporto informativo per il periodo dal 1
o
luglio 1977 al 30 giugno 1979 non era stato compilato dai suoi superiori e non era disponibile per l'autorità che ha il potere di nomina al momento in cui aveva esaminato la sua candidatura. Egli assumeva inoltre che i suoi superiori non gli avevano dato lavoro per oltre un anno. Un terzo reclamo concernente il contenuto del rapporto informativo periodico veniva proposto il 10 giugno 1981, ma è pacifico che era prematuro e non rientra nella presente causa.
[OSCURATO:PERSONA] non dava riscontro ad alcuno dei reclami e quindi il [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto alla Corte. La sua domanda si può dividere in tre capi:
1)
annullamento di una asserita «sanzione dissimulata» che consisterebbe nell'aver omesso di dare al [OSCURATO:PERSONA] lavoro fra il 1
o
ottobre 1979 e la data del primo reclamo, in subordine il risarcimento dei danni;
2)
annullamento dell'assegnazione alla [OSCURATO:PERSONA] e il risarcimento dei danni;
3)
annullamento della procedura di nomina conseguente agli avvisi di posto vacante, ivi comprese le stesse nomine, in subordine il risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda il primo capo, è apparso chiaro all'udienza che la vera lagnanza del [OSCURATO:PERSONA] non era di non aver ricevuto lavoro, ma che gliene veniva affidato veramente poco sia nella [OSCURATO:PERSONA], sia nella [OSCURATO:PERSONA]. Egli deduce che a volte in un caso per un periodo di un anno, non aveva nulla da fare. Altre volte, come ad esempio nel novembre del 1980 quando gli erano stati dati tre documenti da tradurre, gli era stato dato molto meno del dovuto, tanto più che nella risposta ad un'interrogazione parlamentare la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che per i suoi traduttori tedeschi il rendimento nel 1981 era di 140 pagine al mese a testa (
GU C 188 del 22. 7. 1982, pag. 14
).
[OSCURATO:PERSONA] non è in grado di precisare che cosa egli facesse fino alla data del trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (20 febbraio 1981) poiché il capo del servizio di traduzione tedesco, che gli dava direttamente il lavoro, non ha fornito tali dettagli. Non è tuttavia contestato che tale dipendente desse un certo lavoro al ricorrente.
Dopo il trasferimento gli è stata data — egli sostiene — in media, meno di una pagina e mezzo di traduzione al giorno. Inoltre, il livello di tale lavoro non corrisponde al suo grado. Richiesta di fornire dati precisi in merito all'entità del lavoro affidato al [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ammette che nell'agosto del 1982 gli sono state date 25 pagine da tradurre in tedesco. È pacifico trattarsi di un dato indicativo del suo carico di lavoro medio. Risulta che due colleghi del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] ricevevano 23 e, rispettivamente, 33 pagine da tradurre nell'agosto 1982 il che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], rappresenterebbe all'inarca il loro carico di lavoro. La spiegazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata che, sebbene basso in confronto al livello di lavoro nelle sezioni di traduzione della [OSCURATO:PERSONA], questo carico non era eccessivamente basso dato il genere di lavoro che viene svolto dai traduttori addetti alla [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede loro di eseguire in poco tempo (il più delle volte in sole cinque o sei ore) traduzioni di testi spesso di carattere tecnico.
È facile comprendere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse annoiarsi o sentirsi offeso per il fatto che le sue capacità e il suo tempo non erano usati in modo adeguato nel suo lavoro. Il semplice fatto, comunque, che a un dipendente non venga dato molto lavoro da fare o che il lavoro non sia molto difficile non dimostra che egli sia punito o sottoposto ad una qualche sanzione disciplinare o di altro genere, a parte le altre illazioni che se ne possono trarre. Non è stata fornita altra prova volta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l'intenzione di punirlo o che egli fosse allora punito dalla quantità e qualità del lavoro attribuitogli. Il primo capo della domanda, a mio parere, va pertanto disatteso.
Il secondo capo è basato su due argomenti:
1)
a norma dell'art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, la decisione di mettere il [OSCURATO:PERSONA] a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] doveva essergli comunicata per iscritto;
2)
la decisione lo faceva in sostanza retrocedere da revisore a traduttore e doveva essere motivata.
È pacifico che la decisione di trasferimento è stata comunicata al [OSCURATO:PERSONA] a voce e non è mai stata messa per iscritto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è stato ampiamente informato dei motivi del suo trasferimento in due colloqui avvenuti prima che fosse presa la decisione; egli aveva acconsentito al trasferimento e, poiché non alterava neppure i suoi diritti a norma dello [OSCURATO:PERSONA] del personale o la sua posizione amministrativa, ciò non aveva effetti negativi per lui. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, d'altra parte, di non essersi reso conto che le sue mansioni nella [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state solo quelle di traduttore finché il trasferimento non ha avuto luogo; egli aveva acconsentito allo stesso alla condizione che avrebbe continuato a svolgere le funzioni di revisore.
L'art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale dispone, fra l'altro, «ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato». [OSCURATO:PERSONA] del personale non fa espressa menzione della messa «a disposizione» di un particolare ufficio di una istituzione. È quindi, senza dubbio, sostenibile che una decisione del genere non è stata «presa in applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA]» e che non deve essere comunicata per iscritto al dipendente; essa non modifica, almeno in teoria, la posizione del dipendente o il suo grado ed è un semplice provvedimento di organizzazione interna.
Se la mancata comunicazione scritta al [OSCURATO:PERSONA] della decisione di trasferirlo fosse il solo motivo d'impugnazione, non ritengo che la domanda potrebbe nella fattispecie essere accolta.
Il secondo motivo dedotto ha invece maggior peso. Esso verte sulla questione se il lavoro che fa ora il [OSCURATO:PERSONA] sia, preso nel suo insieme, un lavoro che può correttamente essere affidato ad un revisore. È pacifico che egli è stato trasferito alla D G II in esito ad una richiesta di un traduttore e che il trasferimento non ha modificato il suo impiego o il suo grado. [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere che non vi è lì per lui del lavoro di revisione da fare e che entrambi i suoi colleghi sono traduttori. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] è che ad un revisore può legittimamente essere affidato lavoro di traduzione e nient'altro, specialmente nel caso del ricorrente poiché non era previsto che un revisore correggesse le sue traduzioni.
La carriera del [OSCURATO:PERSONA], LA 4/5, comprende quattro diversi impieghi: capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione, revisore, traduttore principale o interprete principale. Ai sensi dell'art. 5, n. 4, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale ciascuna istituzione «definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo». La definizione dell'impiego di revisore adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo tempo, che si trova in una comunicazione pubblicata I'11 ottobre 1979, indica, per quanto qui ci interessa, un dipendente cui vengono affidate la revisione di traduzioni e, se necessario, la traduzione di testi con o senza revisione («...charge d'effectuer la révision de traductions et le cas échéant la traduction de textes avec ou sans révision... »). Ad un traduttore principale, invece, vengono affidate traduzioni di testi, di norma senza revisione, e, se necessario, la revisione di traduzioni («... chargé d'effectuer la traduction de textes, normalement sans révision, et le cas échéant la révision de traductions ...»).
Ai nostri fini, la differenza fra i due impieghi non è che il revisore non fa altro che rivedere ed il traduttore principale non fa altro che tradurre, bensì che la revisione o controllo di traduzioni fatte da qualcun altro costituisce la parte essenziale o principale dell'impiego di revisore; nel caso del traduttore principale è soltanto qualche cosa che egli può essere incaricato di fare.
Spetta all'amministrazione stabilire, ragionevolmente alla luce delle sue esigenze, quante traduzioni affidare ad un revisore, ma gli deve essere dato essenzialmente il lavoro di un revisore e la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare la propria definizione dell'impiego di revisore. Nella presente fattispecie non si può dire che il [OSCURATO:PERSONA] svolga mansioni da revisore, come sopra definite, poiché è ammesso che per lui non ci sono assolutamente revisioni da fare. Se questo fosse semplicemente il risultato di un cambiamento o di una momentanea diminuzione del lavoro di revisione, in questo caso al [OSCURATO:PERSONA] potrebbero essere affidate delle traduzioni. Risulta chiaro dagli antefatti che non è questo il caso nostro. La [OSCURATO:PERSONA] chiedeva un traduttore, non un revisore, e tradurre è tutto quanto fanno il ricorrente ed i suoi colleghi. Mi sembra chiaro che le mansioni del [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono alla descrizione dell'impiego di revisore.
Nella causa
66/75,
Macevicius I Parlamento,
Racc. 1976, pag. 593
, la Corte ha affermato (al punto 16 della motivazione) che perché un provvedimento di riorganizzazione dei servizi sia lesivo degli interessi di un dipendente non è sufficiente che implichi «un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni» dello stesso, ma è necessario che comporti «un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza al grado ed all'impiego tipo dell'interessato». Applicando questa massima alla presente causa ritengo che la decisione che pone il [OSCURATO:PERSONA] a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] è per lui lesiva e doveva essere motivata. A parte ciò, la decisione era anche illegittima poiché non rispettava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «non solo al mantenimento del grado e della relativa remunerazione, ma pure a che le mansioni ed attribuzioni a lui affidate siano nel loro complesso conformi all'impiego corrispondente al suo grado gerarchico» (v. causa
15/65,
Klaer I [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 1255, a pag. 1268
, e causa
61/70,
Vistosi I [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag 535, punto 15
della motivazione). Per questi motivi ritengo superfluo accertare se fosse adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivazione, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nei due colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto prima della decisione.
La tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era d'accordo sul trasferimento e non può ora lamentarsene deve, secondo me, essere anche essa respinta. Anzitutto non è evidente che il [OSCURATO:PERSONA] fosse d'accordo con piena cognizione di quali mansioni gli sarebbero state affidate nella [OSCURATO:PERSONA] Anche la [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, sostiene solo che il [OSCURATO:PERSONA]
poteva aver
avuto informazioni circa le sue mansioni. In secondo luogo, qualunque asserita illazione di consenso ad una proposta, fatta da un superiore, lesiva di diritti attribuiti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale deve essere considerata con occhio critico e non va secondo me trattata qui. Infine il [OSCURATO:PERSONA] se voleva proporre formale reclamo a proposito del trasferimento, poteva farlo solo dopo aver occupato il posto: dal fatto che egli ha proposto reclamo sei giorni dopo il trasferimento si può ragionevolmente arguire che non aveva dato il suo consenso allo stesso.
All'udienza l'avvocato del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la domanda andrebbe intesa, se non erro, come «annullamento dell'assegnazione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle condizioni di lavoro». Non mi sembra che ciò cambi la sostanza della domanda iniziale. Il secondo capo della domanda non verte sul fatto che egli sia stato mandato nella [OSCURATO:PERSONA], ma che quello che gli è stato dato da fare quando ci si è trovato non era quello che aveva il diritto di aspettarsi.
E stato sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha un effettivo interesse all'annullamento dell'assegnazione. Non mi sembra che sia così. Egli ha interesse ad ottenere che la natura delle mansioni affidategli corrisponda ad un tempo al suo grado ed al suo impiego. Se la Corte accerta che vi è stata una lesione del suo diritto nel solo lavoro che gli è stato dato e che può essergli dato, allora mi sembra che il suo trasferimento vada annullato. Questo è il solo rimedio veramente efficace a disposizione della Corte e, a mio parere, in questo caso va concesso. Spetta allora alla [OSCURATO:PERSONA] far sì che il lavoro che gli viene dato sia adatto, a parere dei suoi superiori, alla sua qualità di revisore che dipende dalle esigenze del lavoro, essendovi ovviamente comprese alcune traduzioni.
Non vi è la prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia subito un danno materiale come conseguenza del trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA], quindi, secondo me, l'annullamento della decisione sarebbe una forma sufficiente di risarcimento. Se la Corte ritenesse opportuno il risarcimento dei danni oltre all'annullamento, a mio parere sarebbe sufficiente un importo nominale.
Per quanto riguarda il terzo capo della domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che i posti cui si era candidato erano tutti della stessa carriera di quello occupato dal [OSCURATO:PERSONA] cosicché non si trattava di una promozione e non costituiva, perciò, trasgressione dell'art. 45 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale il fatto che il rapporto informativo periodico del [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere compilato per il periodo 1977-1979, non fosse disponibile al momento in cui era stata pressa in considerazione la sua candidatura. Per quanto qui ci interessa, l'art. 45, n. 1, dispone quanto segue: «La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente e scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Nel caso del [OSCURATO:PERSONA] nessuno dei posti cui era candidato avrebbe comportato una promozione, come sopra definita, se egli fosse stato prescelto, poiché appartenevano tutti alla carriera LA 5/LA 4. Cionondimeno, poiché l'art. 45 va applicato ai candidati di grado inferiore all'LA 4, la paritá di trattamento richiederebbe che la [OSCURATO:PERSONA] confronti i loro rapporti informativi periodici con quelli degli altri candidati, compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA], prima di giungere ad una decisione. Anche se l'art. 45 non andasse affatto applicato, il rapporto informativo periodico, come chiarisce l'art. 43 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, contiene una valutazione ufficiale della competenza, del rendimento e del comportamento di un dipendente durante un dato periodo e, come è stato rilevato nella sentenza
24/79,
Oberthur I [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1980, pag. 1743, al punto 8 della motivazione)
«esso costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente». Del rapporto informativo ľautorità gerarchica deve quindi tener conto nel procedere ad una nomina, anche nel caso in cui non vi sia nello [OSCURATO:PERSONA] del personale una disposizione espressa che richiede di farlo, e, nel caso in cui vi sia un certo numero di candidati, va esaminato il rapporto di ciascuno di essi, al fine di garantire la parità di trattamento degli stessi ed il corretto confronto dei loro meriti.
A prima vista, tale obbligo di esaminare i rapporti riguarda solo i rapporti che già esistono, e non si possono tenere indefinitamente pendenti dei concorsi in attesa di rapporti ancora da compilare o non ancora definitivi, se vi è un motivo valido per cui essi non sono stati stesi nel momento in cui una candidatura dev'essere presa in considerazione. Se, invece, i rapporti dovevano esistere e non è stato addotto un valido motivo per la loro mancata compilazione, la correttezza può esigere che la [OSCURATO:PERSONA] ne disponga prima di prendere una decisione.
Nella presente causa non è stato chiarito perché il rapporto non sia stato steso prima che venissero scelti i capi gruppo della traduzione tedesca (COM/895-901/80; gli altri sono secondo me irrilevanti, poiché riguardavano lingue di- verse dalla madrelingua del [OSCURATO:PERSONA] e, se non erro, il suo difensore ha in definitiva rinunziato a trattarne). D'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di dover riesaminare il reclamo del [OSCURATO:PERSONA] una volta compilato il suo rapporto informativo. Questo, steso nell'aprile del 1981, veniva modificato nel giugno del 1981 in seguito alle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che fosse sottoposto al Comitato paritetico per il rapporti informativi. Dopo tale riechista, ma prima che il Comitato paritetico si riunisse per esaminare le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA], al commissario responsabile veniva suggerito di non modificare le proposte di nomina.
Mi sembra chiaro che l'impegno di riesaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] alla luce del suo rapporto informativo deve riferirsi alla versione definitiva di tale rapporto la quale, per quanto consta alla Corte, non esiste ancora.
Ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] effettuerà quello che mi sembra essere lo scopo del suo impegno quando disporrà della versione definitiva e lo farà imparzialmente e con larghezza di vedute. Stando così le cose, non mi sembra che vada accolta la domanda del [OSCURATO:PERSONA], diretta all'annullamento della procedura di nomina dei capi gruppo della traduzione.
Per questi motivi, a mio parere
1)
va respinto il primo capo della domanda del [OSCURATO:PERSONA], basato sulla tesi secondo cui l'aver omesso di dargli lavoro o un lavoro adeguato costituisce una sanzione dissimulata;
2)
va annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che lo ha messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA];
3)
la Corte non deve pronunciarsi sul terzo capo, diretto all'annullamento della procedura di nomina dei capi gruppo della traduzione, di cui agli avvisi di posto vacante COM/895-901/80, dato l'impegno della [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare la candidatura del [OSCURATO:PERSONA], e non deve pronunciarsi in merito agli avvisi di posto vacante COM/902-934/80;
4)
a carico della [OSCURATO:PERSONA] vanno poste tutte le sue spese di causa e due terzi di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dall'inglese.