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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31130/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] RUBINO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1824 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1824del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 06098771006), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E05 H501M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P03 H501P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73M09 H501M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7023/2021, pubblicatain data 26 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 9.948,68, sulla base di un titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna esecutiva otte- nuto da altra società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) del cui credito si era resacessionaria.

Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa ed erronea applicazione di norme di diritto , in particolare dell’ art. 480, comma 3 c.p.c. e dell’ art. 156 comma 3 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per non avere accertato la nullità ed illegittimità della notifica, la contumacia e la carenza di con- traddittorio». 1.1La società ricorrente deduce che la notifica dell’atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado non era avvenuta, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., presso il domicilio da essa eletto nell’atto di precetto (e, cioè, presso lo studio del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ma presso la pro- pria sede legale; di conseguenza, tale notifica avrebbe dovuto ritenersi nulla; sarebbe, pertanto, irregolare la propria dichia- razione di contumacia nel giudizio di primo grado, il cui svolgi- mento sarebbeavvenuto in violazione del contraddittorio e sa- rebbe altresìnulla la sentenza che lo ha definito.

Lo specifico motivo di gravame volto a far valere la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado è, peraltro, stato rigettato dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto che la coincidenza tra la sede della società ed il domicilio eletto nell’atto di precetto ab- bia determinato comunque la conoscenza del giudizio di Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 opposizione in capo all’appellante e, di conseguenza, determi- nato altresì la sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notificazione contestata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c..

In diritto, la ricorrente contesta la sanatoria della nullità della notificazione, affermata dalla corte d’appello: la coincidenza tra la propria sede legale ed il domicilio eletto nell’atto di precetto non avrebbe consentito, a suo avviso, di ritenere raggiunto lo scopo della predetta notificazione, dal momento che quest’ul- tima era indirizzata ad essa società e non al difensore domici- liatario.

Contesta, altresì, in fatto, la stessa effettiva coincidenza tra la propria sede legale ed il domicilio eletto nell’atto di precetto, sostenendo che in realtà quest’ultimo, cioè lo studio dell’avvo- cato Carlini, non si troverebbe affatto nella medesima unità im- mobiliare.

Il motivo è infondato. 1.2 Va, in primo luogo, rilevato che la società ricorrente pro- pone certamente una contestazione relativa ad un accerta- mento di fatto, laddove prospetta che la sua sede legale e lo studio del suo difensore domiciliatario indicato nell’atto di pre- cetto, si troverebbero o, quanto meno, potrebbero trovarsi (la formula verbale utilizzata nel ricorso non appare del tutto per- spicua: «nulla esclude, così come è …»),in due unità immobi- liari diverse, nel medesimo stabile (in piazza Cola di Rienzo n. 92, Roma), precisando,subito dopo, che essa società avrebbe sede presso il proprio commercialista (senzaperaltro precisare chi sarebbe tale professionista, in quale unità immobiliare si troverebbe il suo studio professionale e quale sarebbe invece il diverso studio e l’interno dello studio del difensore domiciliata- rio).

Di tali circostanze di fatto,in effetti, non solo e non tanto non fornisce alcuna documentazione , ma soprattutto neanche Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 chiarisce se ed in che termini le aveva eventualmente allegate e provate nel giudizio di merito.

Nella sentenza impugnata, d’altra parte, si afferma espressa- mente che vi sarebbe «esatta coincidenza tra sede della società e domicilio eletto in sede di atto di precetto» e non vi possono essere dubbi, a giudizio di questa Corte, che, con tale espres- sione, la corte d’appello abbia inteso chiaramente affermare che la sede legale della società intimante e lo studio del difen- sore domiciliatario si trovasseronello stesso indirizzo, cioè nello stesso luogo, inteso come medesima unità immobiliare.

Ora, il rilievo della «esatta coincidenza tra sede della società e domicilio eletto in sede di atto di precetto» costituisce un ac- certamento di fatto certamente non sindacabile in sede di legit- timità e, in realtà, esso non risulta neanche effettivamente e specificamente contestatoin concreto: la società ricorrente af- ferma anzi,espressamente, a pag. 5, nell’esordio del motivo di ricorsoin esame, che non intende « … mettere in discussione la ricostruzione della questione di fatto operata dal giudice di me- rito …». 1.3Sgombrato il campo dalle contestazioni relative alla circo- stanza di fatto che la sede legale della società ed il domicilio eletto nel precetto si trovassero nello stesso luogo, è agevole osservare che la effettiva ratio decidendidella sentenza impu- gnata, sul punto rilevante nella presente sede, va individuata nell’assunto per cui la notificazione, pur indirizzata alla società e non al suo procuratore, era comunque avvenuta presso il do- micilio eletto (inteso come luogo), in quanto sede della società e studio del difensore coincidevano e, pertanto, essa aveva cer- tamente raggiunto lo scopo di determinare la conoscenza della pendenza del processo in capo alla società.

Dunque, può assumere concreto rilievo in questa sede esclusi- vamente la censura di diritto contenuta nel motivo di ricorso in Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 esame, quella cioè per cui la notificazione sarebbe comunque nulla in quanto “indirizzata” alla società e non al suo difensore.

Tale censura risulta, però,manifestamente infondata in diritto: ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni si fanno “al” procuratore costituito solo dopo la costituzione in giudiziodella parte.

L’atto di precetto è un atto stragiudiziale e, in caso di opposi- zione cd.

“preventiva” ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., che si propone con ordinario atto di citazione,la parte opposta non è ancora costituita in giudizio nel momento in cui l’oppo- nente le notifica l’atto di opposizione.

Di conseguenza, la notificazione dell’atto introduttivo dell’oppo- sizione non va effettuata“al” procuratore presso il quale è stato eventualmente eletto domicilio nell’atto di precetto, ma alla parte, nel domicilio eletto nell’atto di precetto.

Tanto ciò è vero che l’art. 480, comma 3, c.p.c., prevede espressamente che, in mancanza di elezione di domicilio «le opposizioni al precetto si propongono … … e le notificazioni alla parte istantesi fanno presso … ».

Dunque, la circostanza che la notificazione fosse indirizzata alla società e non al difensore non potrebbe assolutamente costi- tuire, di per sé, una causa di nullità della stessa.

Anzi, deve ritenersi che la notifica dell’atto di opposizione a pre- cetto sia correttamente “indirizzata” alla parte e non al difen- sore, anche laddove avvenga presso il domicilio eletto nell’atto di precettoe anche laddove l’elezione di domicilio sia avvenuta presso lo studio del difensore che ha redatto l’atto di precetto.

Nella specie, pertanto, non era affatto necessario che la notifica dell’opposizione effettuata nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse espressamente indirizzata a quest’ultimo. 1.4 Sotto i profil i appena esaminati , va poi, in effetti, altresì evidenziato ildifetto di specificità del ricorso, perché la società ricorrente contesta la validità della notificazione dell’atto Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 introduttivo del giudizio di primo grado, senza però provvedere a trascrivereo, quanto meno, richiamare in modo specifico , nel ricorso,il contenuto dei documenti sui quali sono fondate le sue censure, in particolare il preciso contenutodell’istanza e del la relazione di notificazione.

Nel ricorso, infatti, non è chiarito quale fosse esattamente la formula di “indirizzo” contenuta nella relazione di notificazione, né si precisa chi, precisamente, abbia ricevuto la consegna dell’atto.

Secondo il controricorrente, d’altronde, l’opposizione (e, dun- que, la notifica della stessa) sarebbe stata diretta contro «la [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresen- tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo stu- dio dello stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92»e l’atto di citazione sarebbe stato ricevuto da una «impiegata addetta alla ricezione delle notificazioni al servizio del destinatario»; so- stiene,altresì che, dalla visura camerale, emergerebbe che «la sede legale della società e lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] coin- cidano e siano ubicati nello stesso ufficio» e che la ricezione dell’atto da parte di quest’ultimo sarebbe dimostrato dal fatto che detto avvocato aveva proposto l’ appello della società inti- mantecontro la sentenza di primo grado, sebbene questa non le fosse stata mai notificata.

Si tratta di questioni di fatto che la Corte non è postain condi- zione di valutare adeguatamente, in mancanza di una chiara specificazione del contenuto degli atti e dei documenti che ven- gono richiamati a sostegno del ricorso. 1.5D’altra parte, per escludere la fondatezza del motivo di ri- corso in esame, è sufficiente ribadire che, nella sostanza, la corte d’appello, una volta insindacabilmente accertato in fatto che la sede legale della società coincideva conlo studio dell’av- vocato Carlini, cioè che gli stessi erano ubicati nello stesso luogo, inteso come medesima unità immobiliare, non solo ha Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 ritenuto irrilevante a chi fosse formalmente indirizzato l’atto di opposizione, ma, evidentemente(e correttamente, per quanto sin qui evidenziato), ha ritenuto irrilevante anche valutare se nella relazione di notificazione fosse indicato come luogo della notificazione la “sede legale” dell’opposta o il “domicilio eletto”, nonché a chi fosse stato in concreto consegnato l’atto, in quanto ha ritenuto che, anche al di là di tali elementi formali, potesse ritenersi che la notificazione avesse comunque raggiunto il suo scopo, per essere stata indirizzata al soggettolegittimato a ri- ceverla(cioè la società, quale parte di un giudizio ancora non pendente) nel luogo in cui avrebbe dovuto riceverla (cioè nell’indirizzo del domicilio eletto nell’atto di precetto). 2.Con il secondo motivo si denunzia « falsa ed erronea applica- zionedi norme di diritto, in particolare degli articoli 1242 ed 1243 c.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., per avere disposto la compensazione dei crediti in assenza dei presupposti».

La società ricorrente, premesso di essersi resa cessionaria del credito di cui al titolo esecutivo dalla società che ne era origi- nariamente titolare, deduce che sarebbe stata erroneamente riconosciuta la compensazione tra il credito dell’opponente (di importo maggiore di quello intimato) nei confronti della stessa cessionaria e quello oggetto del precetto, sebbene detto credito fosse contestato e sebbene la compensazione non fosse stata chiesta e riconosciuta in sede di cognizione, pur essendo en- trambi i crediti già esistenti.

Il motivo è fondato. 2.1Per quanto emerge dagli atti, il titolo posto in esecuzione è una sentenza emessa all’esito di un giudizio intercorso tra Os- sicini e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che reca due distinte condanne reciproche (entrambe esecutive): quella di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a favore di [OSCURATO:PERSONA], per € 79.000,00; quella di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per circa € 9.000,00.

Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ceduto il suo credito (di entità inferiore) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha intimato precetto ad [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito in compensazione, nella presente opposi- zione,il maggior credito vantato contro la cedente [OSCURATO:PERSONA]- vice S.r.l.,sulla base del medesimo titolo. 2.2La corte d’appello: a) ha rilevato che « i rispettivi rapporti di debito e credito» nascevano «dal medesimo titolo giudiziale» e ne ha dedotto trattarsi di una ipotesi di compensazione cd. impropria; b) ha affermato che la compensazione cd. impropria potrebbe operare “senza limiti”; c) ha poi aggiunto che la cir- costanza che il credito opposto in compensazione derivasse da una sentenza di condanna esecutiva, anche se non ancora pas- sata in giudicato, non impediva la possibilità di opporlo in com- pensazione (richiamando in proposito una decisione di questa Corte: Cass. n. 23573del 2013). 2.3Le affermazioni in diritto della corte d’appello non risultano, in realtà,conformi agli indirizzi di questa Corte . 2.3.1La circostanza che « i rispettivi rapporti di debito e cre- dito» nascano «dal medesimo titolo giudiziale» senz’altro non è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti della compensazione in senso tecnico ed affermare, di contro, la sus- sistenza dei presupposti per la possibile operatività della cd. compensazione impropria, essendo invece necessario a tal fine che si tratti di obbligazioni che (non solo) nascano dal mede- simo rapporto contrattuale, ma che siano altresì«legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia» (cfr. Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1695del 29/01/2015, Rv. 634306 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 28568del 18/10/2021, Rv. 662857 – 01, che esclude espressamente la compensazione cd. impro- pria, in caso di crediti derivanti dal medesimo rapporto di ap- palto, di cui uno però aveva ad oggetto il corrispettivo dell’ap- palto e l’altro il risarcimento per un inadempimento contrat- tuale, «in ragione delle diversità delle rispettive cause»).

Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 2.3.2In ogni caso, ai fini del presente giudizio, la natura del rapporto tra i reciproci crediti delle parti e la stessa sussistenza o menodei presupposti per la compensazione in senso tecnico, non ha in realtà alcun rilievo, non potendo affatto ritenersiche la cd. compensazione impropria operi “senza limiti”, in quanto le due ipotesi sono soggette ai medesimi limiti proprio per quanto rileva nel presente giudizio, vale a dire con riguardo alla possibilità di operare anche in caso di contestazione, in un se- parato giudizio,di uno dei crediti reciproci ( cfr. la già richiamata Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015, Rv. 634306 – 01, in motivazione; C ass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022, Rv. 665249 –01, in motivazione). 2.3.3Infine, si deve osservare che il principio di diritto secondo il quale il contro-credito possa essere opposto in compensa- zione anche se esso deriva da una sentenza di condanna ese- cutiva, benché non ancora passata in giudicato, affermato nel precedente di legittimità richiamato dalla corte d’appello(Cass.n. 23573del 2013), è da ritenersi superato , dal momento che, successivamente, questa stessa Corte, a Sezioni Unite, compo- nendo il relativo contrasto interpretativo, ha affermato il con- trario(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 –03), in base ad argomentazioni per superare o anche solo contrastare le quali non sono somministrati idonei elementi nel ricorso. 2.4Fatte le precisazioni che precedono, si osserva che, in ogni caso, la sentenza impugnata, nella parte in cui ammette la com- pensazione in sede di opposizione all’esecuzione, non può rite- nersi conforme a diritto, anche in virtù di un ulteriore argo- mento, che risulta, anzi,logicamente assorbente e decisivo.

I presupposti della pretesa compensazione (sia che si trattasse di compensazione in senso tecnico sia, anzi a fortiori, se si trat- tassedi compensazione cd. impropria) si sono certamente ve- rificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 cognizione e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto edovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo.

La circostanza che il giudice della cognizione la abbia, almeno implicitamente, esclusa, operando due distinte condanne reci- proche,invece dell’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, avrebbe potuto e dovuto essere eventual- mente contestato con l’impugnazione della sentenza emessa in sede di cognizione.

Le considerazioni che precedono risultano dirimenti e rendono, in definitiva,superfluo stabilire se nella specie si tratta di com- pensazione in senso tecnico (per la cui operatività è necessaria l’eccezione di parte, essendo peraltro pacific amente ricono- sciutoche, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione, la mancata pro- posizione dell’eccezione impedisce poi di opporre la compensa- zione in sede esecutiva; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 –01; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540445 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 24/04/2007, Rv. 597004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01 ) , ovvero di compensazione cd. impropria.

Quest’ultima, infatti, costituisceun semplice accertamento con- tabile del saldo finale delle contrapposte partite, che può (e quindi deve) essere compiuto dal giudice anche d’ufficio ; di conseguenza, esso può essere sollecitat o dalla parte interes- sata ma, comunque, va certamente operato (eventualmente anche di ufficio) dal giudice, all’esitodel giudizio di cognizione.

Se, invece, il giudice della cognizione non disponga in tal senso, pur avendo il potere-dovere di farlo (anche di ufficio), ciò ne- cessariamente implica che non ha riconosciuto la sussistenza Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 dei necessari presupposti.

Laddove la parte intenda contestare tale mancato riconoscimento può e deveimpugnare la relativa pronunciadi cognizione , ma non può proporre la questione in sede esecutiva.

Ne consegue che non è possibile, in nessun caso , eccepire la compensazione, neanche quella cd. impropria, in sede esecu- tiva, quando le reciproche pretese derivano dalmedesimo titolo esecutivo giudiziale, perché esse sono state, evidentemente, ritenute autonome o, comunque, non suscettibili di reciproca elisione,in sede di cognizione.

Il motivo di ricorso in esame va dunque accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: «non è consentito, in nessun caso,eccepire la compensazione, né propria né cd. impropria, in sede di opposizione all’esecu- zione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dalme- desimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenutecomunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario pro- porre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecu- tivo, per ottenere,in sede di cognizione , il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei pre- supposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra» 3.Il primo motivo del ricorso è rigettato; il secondo motivo è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la controversia sia esaminata alla luce dell’appena enunciato principio di diritto.

Per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] RUBINO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1824 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1824del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 06098771006), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E05 H501M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P03 H501P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73M09 H501M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7023/2021, pubblicatain data 26 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 9.948,68, sulla base di un titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna esecutiva otte- nuto da altra società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) del cui credito si era resacessionaria. Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa ed erronea applicazione di norme di diritto , in particolare dell’ art. 480, comma 3 c.p.c. e dell’ art. 156 comma 3 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per non avere accertato la nullità ed illegittimità della notifica, la contumacia e la carenza di con- traddittorio». 1.1La società ricorrente deduce che la notifica dell’atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado non era avvenuta, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., presso il domicilio da essa eletto nell’atto di precetto (e, cioè, presso lo studio del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ma presso la pro- pria sede legale; di conseguenza, tale notifica avrebbe dovuto ritenersi nulla; sarebbe, pertanto, irregolare la propria dichia- razione di contumacia nel giudizio di primo grado, il cui svolgi- mento sarebbeavvenuto in violazione del contraddittorio e sa- rebbe altresìnulla la sentenza che lo ha definito. Lo specifico motivo di gravame volto a far valere la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado è, peraltro, stato rigettato dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto che la coincidenza tra la sede della società ed il domicilio eletto nell’atto di precetto ab- bia determinato comunque la conoscenza del giudizio di Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 opposizione in capo all’appellante e, di conseguenza, determi- nato altresì la sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notificazione contestata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.. In diritto, la ricorrente contesta la sanatoria della nullità della notificazione, affermata dalla corte d’appello: la coincidenza tra la propria sede legale ed il domicilio eletto nell’atto di precetto non avrebbe consentito, a suo avviso, di ritenere raggiunto lo scopo della predetta notificazione, dal momento che quest’ul- tima era indirizzata ad essa società e non al difensore domici- liatario. Contesta, altresì, in fatto, la stessa effettiva coincidenza tra la propria sede legale ed il domicilio eletto nell’atto di precetto, sostenendo che in realtà quest’ultimo, cioè lo studio dell’avvo- cato Carlini, non si troverebbe affatto nella medesima unità im- mobiliare. Il motivo è infondato. 1.2 Va, in primo luogo, rilevato che la società ricorrente pro- pone certamente una contestazione relativa ad un accerta- mento di fatto, laddove prospetta che la sua sede legale e lo studio del suo difensore domiciliatario indicato nell’atto di pre- cetto, si troverebbero o, quanto meno, potrebbero trovarsi (la formula verbale utilizzata nel ricorso non appare del tutto per- spicua: «nulla esclude, così come è …»),in due unità immobi- liari diverse, nel medesimo stabile (in piazza Cola di Rienzo n. 92, Roma), precisando,subito dopo, che essa società avrebbe sede presso il proprio commercialista (senzaperaltro precisare chi sarebbe tale professionista, in quale unità immobiliare si troverebbe il suo studio professionale e quale sarebbe invece il diverso studio e l’interno dello studio del difensore domiciliata- rio). Di tali circostanze di fatto,in effetti, non solo e non tanto non fornisce alcuna documentazione , ma soprattutto neanche Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 chiarisce se ed in che termini le aveva eventualmente allegate e provate nel giudizio di merito. Nella sentenza impugnata, d’altra parte, si afferma espressa- mente che vi sarebbe «esatta coincidenza tra sede della società e domicilio eletto in sede di atto di precetto» e non vi possono essere dubbi, a giudizio di questa Corte, che, con tale espres- sione, la corte d’appello abbia inteso chiaramente affermare che la sede legale della società intimante e lo studio del difen- sore domiciliatario si trovasseronello stesso indirizzo, cioè nello stesso luogo, inteso come medesima unità immobiliare. Ora, il rilievo della «esatta coincidenza tra sede della società e domicilio eletto in sede di atto di precetto» costituisce un ac- certamento di fatto certamente non sindacabile in sede di legit- timità e, in realtà, esso non risulta neanche effettivamente e specificamente contestatoin concreto: la società ricorrente af- ferma anzi,espressamente, a pag. 5, nell’esordio del motivo di ricorsoin esame, che non intende « … mettere in discussione la ricostruzione della questione di fatto operata dal giudice di me- rito …». 1.3Sgombrato il campo dalle contestazioni relative alla circo- stanza di fatto che la sede legale della società ed il domicilio eletto nel precetto si trovassero nello stesso luogo, è agevole osservare che la effettiva ratio decidendidella sentenza impu- gnata, sul punto rilevante nella presente sede, va individuata nell’assunto per cui la notificazione, pur indirizzata alla società e non al suo procuratore, era comunque avvenuta presso il do- micilio eletto (inteso come luogo), in quanto sede della società e studio del difensore coincidevano e, pertanto, essa aveva cer- tamente raggiunto lo scopo di determinare la conoscenza della pendenza del processo in capo alla società. Dunque, può assumere concreto rilievo in questa sede esclusi- vamente la censura di diritto contenuta nel motivo di ricorso in Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 esame, quella cioè per cui la notificazione sarebbe comunque nulla in quanto “indirizzata” alla società e non al suo difensore. Tale censura risulta, però,manifestamente infondata in diritto: ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni si fanno “al” procuratore costituito solo dopo la costituzione in giudiziodella parte. L’atto di precetto è un atto stragiudiziale e, in caso di opposi- zione cd. “preventiva” ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., che si propone con ordinario atto di citazione,la parte opposta non è ancora costituita in giudizio nel momento in cui l’oppo- nente le notifica l’atto di opposizione. Di conseguenza, la notificazione dell’atto introduttivo dell’oppo- sizione non va effettuata“al” procuratore presso il quale è stato eventualmente eletto domicilio nell’atto di precetto, ma alla parte, nel domicilio eletto nell’atto di precetto. Tanto ciò è vero che l’art. 480, comma 3, c.p.c., prevede espressamente che, in mancanza di elezione di domicilio «le opposizioni al precetto si propongono … … e le notificazioni alla parte istantesi fanno presso … ». Dunque, la circostanza che la notificazione fosse indirizzata alla società e non al difensore non potrebbe assolutamente costi- tuire, di per sé, una causa di nullità della stessa. Anzi, deve ritenersi che la notifica dell’atto di opposizione a pre- cetto sia correttamente “indirizzata” alla parte e non al difen- sore, anche laddove avvenga presso il domicilio eletto nell’atto di precettoe anche laddove l’elezione di domicilio sia avvenuta presso lo studio del difensore che ha redatto l’atto di precetto. Nella specie, pertanto, non era affatto necessario che la notifica dell’opposizione effettuata nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse espressamente indirizzata a quest’ultimo. 1.4 Sotto i profil i appena esaminati , va poi, in effetti, altresì evidenziato ildifetto di specificità del ricorso, perché la società ricorrente contesta la validità della notificazione dell’atto Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 introduttivo del giudizio di primo grado, senza però provvedere a trascrivereo, quanto meno, richiamare in modo specifico , nel ricorso,il contenuto dei documenti sui quali sono fondate le sue censure, in particolare il preciso contenutodell’istanza e del la relazione di notificazione. Nel ricorso, infatti, non è chiarito quale fosse esattamente la formula di “indirizzo” contenuta nella relazione di notificazione, né si precisa chi, precisamente, abbia ricevuto la consegna dell’atto. Secondo il controricorrente, d’altronde, l’opposizione (e, dun- que, la notifica della stessa) sarebbe stata diretta contro «la [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresen- tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo stu- dio dello stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92»e l’atto di citazione sarebbe stato ricevuto da una «impiegata addetta alla ricezione delle notificazioni al servizio del destinatario»; so- stiene,altresì che, dalla visura camerale, emergerebbe che «la sede legale della società e lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] coin- cidano e siano ubicati nello stesso ufficio» e che la ricezione dell’atto da parte di quest’ultimo sarebbe dimostrato dal fatto che detto avvocato aveva proposto l’ appello della società inti- mantecontro la sentenza di primo grado, sebbene questa non le fosse stata mai notificata. Si tratta di questioni di fatto che la Corte non è postain condi- zione di valutare adeguatamente, in mancanza di una chiara specificazione del contenuto degli atti e dei documenti che ven- gono richiamati a sostegno del ricorso. 1.5D’altra parte, per escludere la fondatezza del motivo di ri- corso in esame, è sufficiente ribadire che, nella sostanza, la corte d’appello, una volta insindacabilmente accertato in fatto che la sede legale della società coincideva conlo studio dell’av- vocato Carlini, cioè che gli stessi erano ubicati nello stesso luogo, inteso come medesima unità immobiliare, non solo ha Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 ritenuto irrilevante a chi fosse formalmente indirizzato l’atto di opposizione, ma, evidentemente(e correttamente, per quanto sin qui evidenziato), ha ritenuto irrilevante anche valutare se nella relazione di notificazione fosse indicato come luogo della notificazione la “sede legale” dell’opposta o il “domicilio eletto”, nonché a chi fosse stato in concreto consegnato l’atto, in quanto ha ritenuto che, anche al di là di tali elementi formali, potesse ritenersi che la notificazione avesse comunque raggiunto il suo scopo, per essere stata indirizzata al soggettolegittimato a ri- ceverla(cioè la società, quale parte di un giudizio ancora non pendente) nel luogo in cui avrebbe dovuto riceverla (cioè nell’indirizzo del domicilio eletto nell’atto di precetto). 2.Con il secondo motivo si denunzia « falsa ed erronea applica- zionedi norme di diritto, in particolare degli articoli 1242 ed 1243 c.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., per avere disposto la compensazione dei crediti in assenza dei presupposti». La società ricorrente, premesso di essersi resa cessionaria del credito di cui al titolo esecutivo dalla società che ne era origi- nariamente titolare, deduce che sarebbe stata erroneamente riconosciuta la compensazione tra il credito dell’opponente (di importo maggiore di quello intimato) nei confronti della stessa cessionaria e quello oggetto del precetto, sebbene detto credito fosse contestato e sebbene la compensazione non fosse stata chiesta e riconosciuta in sede di cognizione, pur essendo en- trambi i crediti già esistenti. Il motivo è fondato. 2.1Per quanto emerge dagli atti, il titolo posto in esecuzione è una sentenza emessa all’esito di un giudizio intercorso tra Os- sicini e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che reca due distinte condanne reciproche (entrambe esecutive): quella di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a favore di [OSCURATO:PERSONA], per € 79.000,00; quella di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per circa € 9.000,00. Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ceduto il suo credito (di entità inferiore) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha intimato precetto ad [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito in compensazione, nella presente opposi- zione,il maggior credito vantato contro la cedente [OSCURATO:PERSONA]- vice S.r.l.,sulla base del medesimo titolo. 2.2La corte d’appello: a) ha rilevato che « i rispettivi rapporti di debito e credito» nascevano «dal medesimo titolo giudiziale» e ne ha dedotto trattarsi di una ipotesi di compensazione cd. impropria; b) ha affermato che la compensazione cd. impropria potrebbe operare “senza limiti”; c) ha poi aggiunto che la cir- costanza che il credito opposto in compensazione derivasse da una sentenza di condanna esecutiva, anche se non ancora pas- sata in giudicato, non impediva la possibilità di opporlo in com- pensazione (richiamando in proposito una decisione di questa Corte: Cass. n. 23573del 2013). 2.3Le affermazioni in diritto della corte d’appello non risultano, in realtà,conformi agli indirizzi di questa Corte . 2.3.1La circostanza che « i rispettivi rapporti di debito e cre- dito» nascano «dal medesimo titolo giudiziale» senz’altro non è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti della compensazione in senso tecnico ed affermare, di contro, la sus- sistenza dei presupposti per la possibile operatività della cd. compensazione impropria, essendo invece necessario a tal fine che si tratti di obbligazioni che (non solo) nascano dal mede- simo rapporto contrattuale, ma che siano altresì«legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia» (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 1695del 29/01/2015, Rv. 634306 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 28568del 18/10/2021, Rv. 662857 – 01, che esclude espressamente la compensazione cd. impro- pria, in caso di crediti derivanti dal medesimo rapporto di ap- palto, di cui uno però aveva ad oggetto il corrispettivo dell’ap- palto e l’altro il risarcimento per un inadempimento contrat- tuale, «in ragione delle diversità delle rispettive cause»). Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 2.3.2In ogni caso, ai fini del presente giudizio, la natura del rapporto tra i reciproci crediti delle parti e la stessa sussistenza o menodei presupposti per la compensazione in senso tecnico, non ha in realtà alcun rilievo, non potendo affatto ritenersiche la cd. compensazione impropria operi “senza limiti”, in quanto le due ipotesi sono soggette ai medesimi limiti proprio per quanto rileva nel presente giudizio, vale a dire con riguardo alla possibilità di operare anche in caso di contestazione, in un se- parato giudizio,di uno dei crediti reciproci ( cfr. la già richiamata Cass.,Sez. L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015, Rv. 634306 – 01, in motivazione; C ass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022, Rv. 665249 –01, in motivazione). 2.3.3Infine, si deve osservare che il principio di diritto secondo il quale il contro-credito possa essere opposto in compensa- zione anche se esso deriva da una sentenza di condanna ese- cutiva, benché non ancora passata in giudicato, affermato nel precedente di legittimità richiamato dalla corte d’appello(Cass.n. 23573del 2013), è da ritenersi superato , dal momento che, successivamente, questa stessa Corte, a Sezioni Unite, compo- nendo il relativo contrasto interpretativo, ha affermato il con- trario(Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 –03), in base ad argomentazioni per superare o anche solo contrastare le quali non sono somministrati idonei elementi nel ricorso. 2.4Fatte le precisazioni che precedono, si osserva che, in ogni caso, la sentenza impugnata, nella parte in cui ammette la com- pensazione in sede di opposizione all’esecuzione, non può rite- nersi conforme a diritto, anche in virtù di un ulteriore argo- mento, che risulta, anzi,logicamente assorbente e decisivo. I presupposti della pretesa compensazione (sia che si trattasse di compensazione in senso tecnico sia, anzi a fortiori, se si trat- tassedi compensazione cd. impropria) si sono certamente ve- rificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 cognizione e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto edovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo. La circostanza che il giudice della cognizione la abbia, almeno implicitamente, esclusa, operando due distinte condanne reci- proche,invece dell’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, avrebbe potuto e dovuto essere eventual- mente contestato con l’impugnazione della sentenza emessa in sede di cognizione. Le considerazioni che precedono risultano dirimenti e rendono, in definitiva,superfluo stabilire se nella specie si tratta di com- pensazione in senso tecnico (per la cui operatività è necessaria l’eccezione di parte, essendo peraltro pacific amente ricono- sciutoche, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione, la mancata pro- posizione dell’eccezione impedisce poi di opporre la compensa- zione in sede esecutiva; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 –01; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540445 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 24/04/2007, Rv. 597004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01 ) , ovvero di compensazione cd. impropria. Quest’ultima, infatti, costituisceun semplice accertamento con- tabile del saldo finale delle contrapposte partite, che può (e quindi deve) essere compiuto dal giudice anche d’ufficio ; di conseguenza, esso può essere sollecitat o dalla parte interes- sata ma, comunque, va certamente operato (eventualmente anche di ufficio) dal giudice, all’esitodel giudizio di cognizione. Se, invece, il giudice della cognizione non disponga in tal senso, pur avendo il potere-dovere di farlo (anche di ufficio), ciò ne- cessariamente implica che non ha riconosciuto la sussistenza Ric. n. 1824/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 dei necessari presupposti. Laddove la parte intenda contestare tale mancato riconoscimento può e deveimpugnare la relativa pronunciadi cognizione , ma non può proporre la questione in sede esecutiva. Ne consegue che non è possibile, in nessun caso , eccepire la compensazione, neanche quella cd. impropria, in sede esecu- tiva, quando le reciproche pretese derivano dalmedesimo titolo esecutivo giudiziale, perché esse sono state, evidentemente, ritenute autonome o, comunque, non suscettibili di reciproca elisione,in sede di cognizione. Il motivo di ricorso in esame va dunque accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: «non è consentito, in nessun caso,eccepire la compensazione, né propria né cd. impropria, in sede di opposizione all’esecu- zione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dalme- desimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenutecomunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario pro- porre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecu- tivo, per ottenere,in sede di cognizione , il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei pre- supposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra» 3.Il primo motivo del ricorso è rigettato; il secondo motivo è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la controversia sia esaminata alla luce dell’appena enunciato principio di diritto. Per
Sentenza Cassazione n. 31130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris