CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1968
Cassazione n. 17428/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1968 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14/10/2024, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 2.100,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., avvinti dalla continuazione e commessi in Gradisca d'Isonzo il 20/09/2020; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il ricorso in particolare propone un'inammissibile richiesta di diversa valutazione degli indizi con argomenti congrui ritenuti univocamente dimostrativi della condotta contestata, senza alcuna ulteriore valorizzazione del silenzio dell'imputato, richiamato solo al fine di evidenziare l'insussistenza di plausibili spiegazioni alternative; che con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione ma la censura non si confronta con gli argomenti svolti dal giudice di secondo grado, che ha considerato del tutto generico e quindi inammissibile il motivo di appello sul punto e ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado, definendola precisa, condivisibile e relativi ad aumenti assai contenuti; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos' ciso il 17 aprile 2025 g re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente lo .. i- T.na Gi eppe e MafTo DEPOSITATA