CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 45282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ad esito dell'udienza camerale respingeva la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo nel procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la revoca della confisca, disposta dallo stesso Tribunale e confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile costituito da un magazzino sito in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione. 3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. 4. Va premesso che il rimedio del ricorso all'incidente di esecuzione è consentito al terzo che non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, perché non messo nelle condizioni di parteciparvi (v. Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956, nella vigenza della legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché - con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv. 279843 e Sez. 6, n. 23839 del 26/4/2019, Mamnnoliti, Rv. 275987). La circostanza, nel caso di specie, è stata data per acquisita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il terzo che non sia stato parte del procedimento di prevenzione, qualora intenda impugnare il provvedimento di rigetto della revoca della confisca mediante, deve proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è suscettibile di ricorso in cassazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche recentissima, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454). 5. Pertanto, la proposta impugnazione deve essere convertita in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dunque rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso di competenza. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.