Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 993/2004
ECLI:EU:C:2004:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]337/01
[OSCURATO:PERSONA] GmbH Spedition + [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Stadt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale all’importazione — Sottrazione di una merce al controllo doganale»
Massime della sentenza
Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione di una merce soggetta a
dazi all’importazione al controllo doganale — Nozione di sottrazione — Trasferimento all’ufficio doganale di uscita di merci
non comunitarie soggette al regime del deposito doganale e destinate ad essere riesportate senza assoggettarle al regime di
transito esterno — Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 203, n. 1]
L’art. 203, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel
senso che si configura una sottrazione al controllo doganale, ai sensi di tale disposizione, se, prima dell’entrata in vigore
del regolamento n. 993/2001, che modifica il regolamento n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
n. 2913/92, merci non comunitarie, soggette al regime del deposito doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio
doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal deposito doganale all’ufficio doganale di uscita senza essere
state assoggettate al regime di transito esterno e se le autorità doganali sono state, anche solo momentaneamente, impossibilitate
a garantire il controllo doganale di dette merci.
(v. punto 36 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 febbraio 2004
(1)
«Codice doganale comunitario – Obbligazione doganale all'importazione – Sottrazione di una merce al controllo doganale»
Nel procedimento C-337/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof
(Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH Spedition + [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]Stadt,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che
istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dalla
sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: signor A. Tizzano
cancelliere: signora M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH Spedition + [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra M. Zitzmann, Steuerberaterin;
–
per lo [OSCURATO:PERSONA]Stadt, dal sig. M. Nagel, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità di agente,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GbmH Spedition + [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sig.ra M. Zitzmann,
dello [OSCURATO:PERSONA]Stadt, rappresentato dal sig. T. Cirener, in qualità di agente, nonché della Commissione, rappresentata
dal signor J.-C. Schieferer, all'udienza del 5 febbraio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 17 luglio 2001, pervenuta in cancelleria il 10 settembre seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa
Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE)
del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il
«codice doganale»).
2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] GmbH Spedition + [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA]‑Stadt (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rimborso di dazi
doganali e di tasse all'importazione.
Ambito normativo comunitario
3
L'art. 4 del codice doganale prevede:
«Ai fini del codice, si intende per:
(…)
13)
vigilanza dell’autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa
doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
14)
controllo dell’autorità doganale: l’espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell’esistenza
e dell’autenticità di documenti, l’esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto,
il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l’esecuzione di inchieste amministrative
e di altri atti similari, al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni
applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
15)
destinazione doganale di una merce:
(…)
c)
la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;
(…)
16)
regime doganale:
(…)
b)
il transito;
c)
il deposito doganale;
(…)
h)
l’esportazione;
(…)».
4
L'art. 37 del codice doganale dispone:
«1.
Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale.
Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2.
Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale
e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale
o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell’articolo
182».
5
Conformemente all'art. 89, n. 1, del codice doganale, un regime economico sospensivo è appurato quando le merci vincolate
a questo regime o, se del caso, i prodotti compensatori o trasformati ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione
doganale ammessa.
6
L'art. 91, n. 1, del codice doganale prevede:
«Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:
a)
di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure
di politica commerciale;
(…)».
7
L'art. 101 del codice doganale dispone:
«Il depositario ha la responsabilità:
a)
di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale;
(…)».
8
Ai termini dell'art. 110 del codice doganale:
«Quando le circostanze lo giustifichino, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente
rimosse da detto regime. La loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità doganale che stabilisce le
condizioni alle quali può essere effettuata.
Durante la loro permanenza fuori del deposito doganale le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all’articolo
109, alle medesime condizioni».
9
L'art. 183 del codice doganale recita:
«Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette al controllo doganale. Possono essere oggetto di
controlli da parte dell’autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti. Esse devono lasciare questo territorio
utilizzando, se del caso, il canale stabilito dall’autorità doganale e secondo le modalità fissate dalla medesima autorità».
10
L'art. 203, nn. 1 e 2, del codice doganale è redatto come segue:
«1.
L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
–
alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2.
L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale».
11
L'art. 204, n. 1, del codice doganale dispone:
«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a)
all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza
in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure
b)
all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio
all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203, sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica
alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».
12
Ai termini dell'art. 239, paragrafo 1, del codice doganale:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da
quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
–
da determinarsi secondo la procedura del comitato;
–
dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica
la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso
e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».
13
L'art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d'applicazione»), prevede:
«Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento
della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:
–
non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
–
non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, e
–
a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
(…)
5)
nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando
può essere presentata tale [e] quale all’autorità doganale, su richiesta della medesima;
(…)».
14
L'art. 860 del regolamento d'applicazione è redatto come segue:
«Conformemente all’articolo 204, paragrafo 1 del codice, l’autorità doganale ritiene sorta l’obbligazione doganale a meno
che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 859».
15
Le situazioni di cui all’art. 239, n. 1, del codice doganale sono precisate nella parte IV, titolo IV, capitolo 3, del regolamento
di applicazione, intitolato «Disposizioni specifiche relative all’applicazione dell’articolo 239 del codice», che corrisponde
agli artt. 899‑909 di detto regolamento.
16
L'art. 899 dello stesso regolamento dispone:
«Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell’ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e
quando l’autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 239,
paragrafo 2 del codice, constati:
–
che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903
e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell’interessato, accorda il rimborso o lo sgravio
dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto.
Per “interessato” s’intende la (le) persona(e) di cui all’articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all’occorrenza,
ogni altra persona che abbia partecipato all’espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia
dato le istruzioni necessarie per l’espletamento di tali formalità;
–
che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui all’articolo 904, non accorda
il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto».
17
L'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento d'applicazione stabilisce:
«1.
Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
a)
le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione,
o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici
siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del
furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate».
18
L’art. 905 dello stesso regolamento precisa i criteri con i quali l’autorità doganale valuta la situazione dell’interessato
quando tale situazione non corrisponde ad alcuna delle situazioni previste dagli artt. 900-904 dello stesso regolamento. Il
suo primo paragrafo così precisa:
«Quando l’autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell’articolo
239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell’articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni
tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza
manifesta da parte dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché
sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.
Il termine “interessato” deve essere inteso nel senso di cui all’articolo 899.
In tutti gli altri casi, l’autorità doganale di decisione respinge la domanda».
19
L'art. 512 del regolamento d'applicazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993 (GU L 141,
pag. 1), non applicabile alla causa principale, prevede:
«1.
Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.
2.
Il trasferimento di merci dall’ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell’operatore può
essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.
3.
Il trasferimento di merci all’ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell’ambito del regime.
In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano
effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità».
causa principale e questione pregiudiziale
20
Con provvedimento tributario 5 marzo 1996 lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla società cui la [OSCURATO:PERSONA] era succeduta il versamento
di dazi doganali ammontanti a DEM 6 283,30 e di una tassa d'importazione ammontante a DEM 4 488,08, in quanto la rimozione
dal deposito doganale di merci importate dal Canada e poste sotto il regime del deposito doganale non era stata segnalata
alle autorità doganali.
21
Il 7 marzo 1997 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso dei detti importi allegando alla sua domanda copie certificate di documenti
attestanti il versamento dei detti dazi doganali. Il 23 aprile 1997 essa inviava documenti supplementari concernenti le merci
di cui trattasi e richiamava l'attenzione dello [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, al momento della loro uscita dal territorio doganale
comunitario, talune di dette merci erano accompagnate dalla dichiarazione di prelievo dal deposito.
22
Con provvedimento 30 aprile 1997 lo [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di accogliere tale domanda, in quanto le merci erano state sottratte,
almeno temporaneamente, al controllo doganale, poiché le stesse non erano state vincolate al regime di transito esterno obbligatoriamente
prescritto al momento del loro trasferimento dall'ufficio doganale di arrivo all'ufficio doganale di uscita.
23
Essendo stato respinto il suo reclamo contro detto provvedimento, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]
di Amburgo (Germania). Dinanzi a detto organo giurisdizionale essa sosteneva, in particolare, che la dichiarazione di prelievo
dal deposito doganale era stata emessa per la prima partita di merci il 26 o il 30 ottobre 1995, che la seconda partita era
stata prelevata dal deposito il 27 novembre 1995, che le relative dichiarazioni d'esportazione erano state presentate e che
il regime di transito esterno era stato aperto, per la prima partita, a Padborg (Danimarca) e, per la seconda, alla frontiera
tedesco‑polacca.
24
Il 14 settembre 2000 il [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso in quanto l'obbligazione doganale era sorta in forza dell'art. 203,
n. 1, del codice doganale, a causa del fatto che le merci erano state sottratte al controllo doganale in quanto erano state
prelevate dal deposito doganale senza che la società si fosse preoccupata di mantenere tale controllo avviando un procedimento
di transito esterno. [OSCURATO:PERSONA] considerava inoltre che l'art. 203 del codice doganale prevaleva sull'art. 204 dello
stesso codice e che quest'ultima disposizione non doveva quindi applicarsi.
25
[OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof contro detta pronuncia sostenendo che
a torto il [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che l'obbligazione doganale era sorta in applicazione dell'art. 203 del codice
doganale e non dell'art. 204 dello stesso codice. Un altro errore sarebbe consistito nel fatto di aver considerato che l'art. 203
del codice doganale prevaleva sull'art. 204. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 204 del codice doganale e 859, punto 5,
del regolamento di applicazione sarebbe emerso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, non
era sorta alcuna obbligazione doganale. Infatti, il fatto di esportare merci senza avviare il procedimento di transito esterno
non avrebbe costituito né una sottrazione al controllo doganale e neanche un tentativo di sottrazione, ma sarebbe stato semplicemente
un errore professionale privo di conseguenze effettive sul corretto funzionamento del regime del deposito doganale.
26
Pertanto il Bundesfinanzhof, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della normativa comunitaria,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se si debba considerare come sottrazione al controllo doganale, che fa sorgere un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 203,
n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, il mero fatto che merci di paesi terzi poste in deposito doganale, destinate ad essere
riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, non siano state sottoposte alle formalità doganali del regime di
transito esterno immediatamente dopo la loro rimozione dal deposito doganale».
Sulla questione pregiudiziale
27
Con detta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 203, n. 1, del codice doganale debba essere interpretato
nel senso che sussiste sottrazione al controllo doganale, ai sensi di detta disposizione, se, prima dell'entrata in vigore
del regolamento n. 993/2000, merci non comunitarie, soggette al regime del deposito doganale e destinate ad essere riesportate
dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal deposito doganale verso l'ufficio doganale
di uscita senza essere state vincolate al regime di transito esterno.
28
Al fine di risolvere la questione così riformulata, va rilevato, preliminarmente, che gli artt. 203 e 204 del codice doganale
hanno sfere di applicazione distinte. Infatti, mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che implicano una sottrazione
della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari
regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale.
29
Dal testo dell'art. 204 del codice doganale emerge che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell'ambito
di applicazione dell'art. 203 dello stesso codice.
30
Pertanto, per determinare quale fra i due articoli sia quello in base al quale è sorta un'obbligazione doganale all'importazione,
si deve innanzi tutto esaminare se i fatti di cui trattasi costituiscano una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell'art. 203,
n. 1, del codice doganale. Soltanto se la soluzione di tale questione è negativa si possono applicare le disposizioni dell'art. 204
del codice doganale.
31
Per quanto riguarda in particolare la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all'art. 203, n. 1, del codice
doganale, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere intesa nel senso
che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale
competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’art. 37, n. 1, del
codice doganale (sentenze 1° febbraio 2001, causa C‑66/99, D. Wandel, Racc. pag. I‑873, punto 47, e 11 luglio 2002, causa
C‑371/99, Liberexim, Racc. pag. I‑6227, punto 55).
32
Alla luce di tale interpretazione si deve quindi constatare che, quando, in una situazione come quella di cui trattasi nella
causa principale, le autorità doganali, come ha rilevato nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof, sono impossibilitate
a garantire la sorveglianza doganale tra il momento in cui le merci sono state prelevate dal deposito doganale e il momento
in cui esse sono state presentate all'ufficio doganale di uscita, si configura una sottrazione al controllo doganale ai sensi
dell'art. 203, n. 1, del codice doganale.
33
Occorre aggiungere che il fatto che l'art. 512 del regolamento d'applicazione, come modificato dal regolamento n. 993/2001,
non preveda più l'obbligo di vincolare merci come quelle di cui trattasi nella causa principale al regime di transito esterno
al momento del loro trasferimento all'ufficio doganale di uscita non è atto a invalidare tale conclusione, in quanto detta
disposizione, che non è applicabile retroattivamente, è entrata in vigore solo dopo i fatti all'origine della causa principale.
34
Va sottolineato, inoltre, che il carattere economico dei dazi all'importazione non osta neanche a che, in una fattispecie
come quella di cui trattasi nella causa principale, un'obbligazione doganale sorga in base all'art. 203, n. 1, del codice
doganale. Infatti, come ha sostenuto la Commissione, l'art. 239 di detto codice prevede, al verificarsi di taluni presupposti,
il rimborso o lo sgravio dei dazi legalmente dovuti.
35
Nella causa principale è compito del giudice del rinvio verificare se ricorrano le condizioni di un rimborso dei dazi di cui
trattasi, previste dall'art. 239 del codice doganale.
36
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 203, n. 1, del
codice doganale deve essere interpretato nel senso che si configura una sottrazione al controllo doganale, ai sensi di tale
disposizione, se, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, merci non comunitarie, soggette al regime di deposito
doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal
deposito doganale all'ufficio doganale di uscita senza essere state assoggettate al regime di transito esterno e se le autorità
doganali sono state, anche momentaneamente, impossibilitate a garantire il controllo doganale di dette merci.
Sulle spese
37
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 luglio 2001, dichiara:
L'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che stabilisce un codice doganale comunitario,
deve essere interpretato nel senso che si configura una sottrazione al controllo doganale, ai sensi di tale disposizione,
se, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, che modifica il regolamento
(CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, merci non comunitarie, soggette
al regime di deposito doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate
e trasportate dal deposito doganale all'ufficio doganale di uscita senza essere state assoggettate al regime di transito esterno
e se le autorità doganali sono state, anche solo momentaneamente, impossibilitate a garantire il controllo doganale di dette
merci.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.