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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32899/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO sì riporta ai motivi dei ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano - decidendo sull'appello dell'imputato, rimesso in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 19/09/2019, a seguito della disposta revoca del titolo esecutivo, pronunciata dallo stesso Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 06/07/2022, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di diritto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/04/2013 della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 19/06/2014 - colpevole, in concorso con il successivo amministratore di diritto e con due amministratori di fatto, non ricorrenti - dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia e procuratori speciali, avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico atto, svolgono cinque motivi.

2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'imputato, deducendo che il ricorrente si era trovato, a sua insaputa, sprovvisto di difesa al momento dell'eventuale opzione per il rito orale nel giudizio di appello.

Espongono, a tal fine, che il Tribunale di Milano, quale GE., ha dichiarato la non esecutività della sentenza impugnata e l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, essendo emerso che, nel giudizio di appello, dopo la presentazione del gravame, il difensore fiduciario era deceduto in data 10/10/2020, senza che ne fossero stati informati né gli imputati né la Corte di appello, che, giudicando con rito cartolare, ha emesso la sentenza impugnata in data 16/12/2020.

Assume, dunque, la difesa ricorrente, che una volta venuta meno, con l'ordinanza anzidetta, la preclusione del giudicato, diventa sindacabile da parte della Corte Suprema la nullità della sentenza di appello in quanto emessa senza l'assistenza del difensore nel momento della scelta sulla possibile opzione per la trattazione orale del giudizio di secondo grado.

2.2. Vizi della motivazione, contraddittoria rispetto alla testimonianza della signora Rossi sul tema della gestione della contabilità della fallita da parte della commercialista Guzzo fino al 2013.

Si sostiene che in realtà la teste si sarebbe espressa in termini dubbiosi circa il periodo in cui la gestione della contabilità era stata affidata all'esperta, ricorrendo, quindi, un travisamento della predetta prova, influente sull'effettiva e concreta consapevolezza dell'imputato dello stato delle scritture. 2.3.Vizi della motivazione sono dedotti anche in punto di riferibilità all'imputato della distrazione realizzata in epoca anteriore alle sue dimissioni, avendo la Corte di appello tratto la prova della finalizzazione della bancarotta documentale alla bancarotta per distrazione dalla ravvisata violazione dell'obbligo documentativo da parte del ricorrente, ciò che integra una doppia presunzione vietata dalla legge.

La motivazione è illogica anche nella parte in cui dà rilievo dirimente alla circostanza che l'imputato non avesse redatto e sottoscritto un verbale di consegna delle scritture contabili al momento della cessazione dalla carica, dal momento che si trae dalla testimonianza Zaghi che in epoca successiva alle dimissioni ( ovvero fino al settembre 2013), tutti i macchinari si trovavano ancora in azienda.

In ogni caso, nessuno degli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza impugnata può essere considerato grave e tale da sorreggere adeguatamente il ragionamento inferenziale.

2.4. Vizi della motivazione nella quantificazione del valore dei beni oggetto di distrazione, dal momento che la Corte di appello, richiamando integralmente la sentenza di primo grado, ha considerato, a tali fini, beni che risultano distratti quando l'imputato non era più amministratore della società; per altro verso, ha indicato un valore complessivo dei beni superiore alla quantificazione operata dal primo giudice.

2.5. Con un ultimo motivo è denunciata la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sui punti concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, dolendosi la Difesa che la Corte di appello abbia omesso di giustificare l'affermata spregiudicatezza dell'imputato, e la gravità della condotta distrattiva, laddove la sentenza di primo grado, nell'escludere la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, ha considerato il valore modesto dei beni distratti. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente rispetto agli altri motivi, il primo, con il quale, come si è premesso, è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa. 2.Invero, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, la circostanza, accertata in sede di esecuzione, che il difensore dell'epoca del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], fosse deceduta dopo la presentazione del gravame, e nelle more della celebrazione del giudizio di appello, non era emersa in alcun modo durante il giudizio di cognizione di secondo grado, in quanto non comunicata, da eventuali collaboratori di studio del legale, all'imputato né alla Corte di appello; d'altro canto, ha osservato il G.E., in presenza di una trattazione, ordinaria, come disciplinata dalla normativa emergenziale, secondo le forme del rito camerale, neppure la stessa Corte di appello si era potuta rendere conto della circostanza che il ricorrente fosse rimasto sprovvisto del difensore, in tal senso assumendo rilievo anche la circostanza che la mai! dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultasse ancora attiva.

Insomma, il giudizio di appello si era celebrato, secondo rito cartolare, senza che l'imputato, rimasto senza difensore, a sua insaputa, avesse potuto decidere di optare per la trattazione orale, essendo intervenuto il decesso del difensore quando era ancora in corso il termine per esercitare tale facoltà; d'altro canto, era risultata compromessa la stessa facoltà di impugnazione del difensore della sentenza della Corte di appello.

2.1. Ora, come ha rilevato il Tribunale quale G.E., tale invalidità si è riflessa sulla formazione del giudicato e, quindi, sulla formazione del titolo esecutivo, avendo il decesso del difensore, ignota all'imputato e alla stessa Corte territoriale - che, pertanto, non ha potuto procedere alla nomina di un difensore di ufficio - compromesso le facoltà del difensore di impugnare la sentenza di secondo grado.

Come detto, il Giudice dell'esecuzione ha restituito l'imputato nel termine per impugnare la sentenza di appello.3.

Con riguardo alla sentenza della Corte di appello qui impugnata, ne viene eccepita la nullità proprio sul rilievo della compromissione della facoltà dell'imputato di optare per la trattazione orale, in quanto integrante una violazione del diritto di difesa.

3.1. Va preliminarmente osservato che l'istanza originaria conteneva una chiara prospettazione della invalidità del titolo esecutivo, cosicchè essa risulta correttamente qualificata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.

Infatti, l'istante, nell'invocare la restituzione nel termine, presupponeva la verifica della ritualità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, giacchè il principale rilievo formulato in quella sede era attinente alla mancata assistenza dell'imputato durante il giudizio di secondo grado.

Ora, come correttamente ritenuto dal G.E. nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la mancanza del difensore, di cui l'imputato sia rimasto privo, per qualunque causa, e non avendo il Giudice provveduto alla nomina officiosa, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc.pen. che interferisce con la formazione del giudicato e, dunque, si riflette sulla eseguibilità del titolo, in quanto la nullità ha inciso in modo determinante sull'assistenza tecnica dell'imputato, avendo compromesso la previa e autonoma facoltà di impugnazione riconosciuta al difensore ( Sez. 1, n. 16958 del 23/02/018 Rv. 272603).

3.2. Il principio al quale occorre fare riferimento è, allora, quello affermato da Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, Rv. 281547, che consente, a fronte di una nullità che abbia impedito la regolare formazione del titolo esecutivo, di farla valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione dell'atto, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione.

E' jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927).

E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf.

Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 2310512019, Rv. 277017).

Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale venga eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251 ), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441).

Procedura correttamente seguita nel caso di specie.

4. Così correttamente inquadrata la questione, risulta superata anche la problematica della impugnabilità della sentenza stessa per dedurre nullità endoprocessuali: in realtà, una volta che si è consentito alla parte - revocando la esecutività della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/12/2020 - di impugnare la sentenza della Corte di appello, perché è venuta meno , appunto, l'esecutività del titolo esecutivo ed è stato dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, così come ha fatto il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 06 luglio 2022, la parte può formulare ogni deduzione consentita in sede di impugnazione, nella specie, di ricorso per cassazione.

5. Alla luce di quanto si è già considerato, una volta che il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto che l'imputato era rimasto privo di difensore già nella fase del giudizio di secondo grado, cosicchè egli non aveva potuto esercitare i suoi diritti - in specie, per quel che qui rivela, quello di optare per la trattazione orale della causa - , e una volta che è stata revocata l'esecutività della sentenza e si è consentito all'imputato di impugnare la sentenza dinanzi al Giudice di legittimità, gli deve essere riconosciuta - per coerenza sistematica - la facoltà di dedurre tutte le questioni che avrebbe potuto dedurre nei confronti della sentenza in cui si è verificata la nullità.

5.1. Ciò posto, atteso che, come si è già ricordato, la mancanza del difensore, di cui l'imputato sia rimasto privo, per qualunque causa, e non avendo il Giudice provveduto alla nomina officiosa, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., deve riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa, così come dedotta.

6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di merito.

Restando assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO sì riporta ai motivi dei ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano - decidendo sull'appello dell'imputato, rimesso in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 19/09/2019, a seguito della disposta revoca del titolo esecutivo, pronunciata dallo stesso Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 06/07/2022, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di diritto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/04/2013 della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 19/06/2014 - colpevole, in concorso con il successivo amministratore di diritto e con due amministratori di fatto, non ricorrenti - dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia e procuratori speciali, avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico atto, svolgono cinque motivi. 2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'imputato, deducendo che il ricorrente si era trovato, a sua insaputa, sprovvisto di difesa al momento dell'eventuale opzione per il rito orale nel giudizio di appello. Espongono, a tal fine, che il Tribunale di Milano, quale GE., ha dichiarato la non esecutività della sentenza impugnata e l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, essendo emerso che, nel giudizio di appello, dopo la presentazione del gravame, il difensore fiduciario era deceduto in data 10/10/2020, senza che ne fossero stati informati né gli imputati né la Corte di appello, che, giudicando con rito cartolare, ha emesso la sentenza impugnata in data 16/12/2020. Assume, dunque, la difesa ricorrente, che una volta venuta meno, con l'ordinanza anzidetta, la preclusione del giudicato, diventa sindacabile da parte della Corte Suprema la nullità della sentenza di appello in quanto emessa senza l'assistenza del difensore nel momento della scelta sulla possibile opzione per la trattazione orale del giudizio di secondo grado. 2.2. Vizi della motivazione, contraddittoria rispetto alla testimonianza della signora Rossi sul tema della gestione della contabilità della fallita da parte della commercialista Guzzo fino al 2013. Si sostiene che in realtà la teste si sarebbe espressa in termini dubbiosi circa il periodo in cui la gestione della contabilità era stata affidata all'esperta, ricorrendo, quindi, un travisamento della predetta prova, influente sull'effettiva e concreta consapevolezza dell'imputato dello stato delle scritture. 2.3.Vizi della motivazione sono dedotti anche in punto di riferibilità all'imputato della distrazione realizzata in epoca anteriore alle sue dimissioni, avendo la Corte di appello tratto la prova della finalizzazione della bancarotta documentale alla bancarotta per distrazione dalla ravvisata violazione dell'obbligo documentativo da parte del ricorrente, ciò che integra una doppia presunzione vietata dalla legge. La motivazione è illogica anche nella parte in cui dà rilievo dirimente alla circostanza che l'imputato non avesse redatto e sottoscritto un verbale di consegna delle scritture contabili al momento della cessazione dalla carica, dal momento che si trae dalla testimonianza Zaghi che in epoca successiva alle dimissioni ( ovvero fino al settembre 2013), tutti i macchinari si trovavano ancora in azienda. In ogni caso, nessuno degli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza impugnata può essere considerato grave e tale da sorreggere adeguatamente il ragionamento inferenziale. 2.4. Vizi della motivazione nella quantificazione del valore dei beni oggetto di distrazione, dal momento che la Corte di appello, richiamando integralmente la sentenza di primo grado, ha considerato, a tali fini, beni che risultano distratti quando l'imputato non era più amministratore della società; per altro verso, ha indicato un valore complessivo dei beni superiore alla quantificazione operata dal primo giudice. 2.5. Con un ultimo motivo è denunciata la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sui punti concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, dolendosi la Difesa che la Corte di appello abbia omesso di giustificare l'affermata spregiudicatezza dell'imputato, e la gravità della condotta distrattiva, laddove la sentenza di primo grado, nell'escludere la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, ha considerato il valore modesto dei beni distratti. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente rispetto agli altri motivi, il primo, con il quale, come si è premesso, è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa. 2.Invero, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, la circostanza, accertata in sede di esecuzione, che il difensore dell'epoca del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], fosse deceduta dopo la presentazione del gravame, e nelle more della celebrazione del giudizio di appello, non era emersa in alcun modo durante il giudizio di cognizione di secondo grado, in quanto non comunicata, da eventuali collaboratori di studio del legale, all'imputato né alla Corte di appello; d'altro canto, ha osservato il G.E., in presenza di una trattazione, ordinaria, come disciplinata dalla normativa emergenziale, secondo le forme del rito camerale, neppure la stessa Corte di appello si era potuta rendere conto della circostanza che il ricorrente fosse rimasto sprovvisto del difensore, in tal senso assumendo rilievo anche la circostanza che la mai! dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultasse ancora attiva. Insomma, il giudizio di appello si era celebrato, secondo rito cartolare, senza che l'imputato, rimasto senza difensore, a sua insaputa, avesse potuto decidere di optare per la trattazione orale, essendo intervenuto il decesso del difensore quando era ancora in corso il termine per esercitare tale facoltà; d'altro canto, era risultata compromessa la stessa facoltà di impugnazione del difensore della sentenza della Corte di appello. 2.1. Ora, come ha rilevato il Tribunale quale G.E., tale invalidità si è riflessa sulla formazione del giudicato e, quindi, sulla formazione del titolo esecutivo, avendo il decesso del difensore, ignota all'imputato e alla stessa Corte territoriale - che, pertanto, non ha potuto procedere alla nomina di un difensore di ufficio - compromesso le facoltà del difensore di impugnare la sentenza di secondo grado. Come detto, il Giudice dell'esecuzione ha restituito l'imputato nel termine per impugnare la sentenza di appello.3. Con riguardo alla sentenza della Corte di appello qui impugnata, ne viene eccepita la nullità proprio sul rilievo della compromissione della facoltà dell'imputato di optare per la trattazione orale, in quanto integrante una violazione del diritto di difesa. 3.1. Va preliminarmente osservato che l'istanza originaria conteneva una chiara prospettazione della invalidità del titolo esecutivo, cosicchè essa risulta correttamente qualificata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Infatti, l'istante, nell'invocare la restituzione nel termine, presupponeva la verifica della ritualità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, giacchè il principale rilievo formulato in quella sede era attinente alla mancata assistenza dell'imputato durante il giudizio di secondo grado. Ora, come correttamente ritenuto dal G.E. nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la mancanza del difensore, di cui l'imputato sia rimasto privo, per qualunque causa, e non avendo il Giudice provveduto alla nomina officiosa, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc.pen. che interferisce con la formazione del giudicato e, dunque, si riflette sulla eseguibilità del titolo, in quanto la nullità ha inciso in modo determinante sull'assistenza tecnica dell'imputato, avendo compromesso la previa e autonoma facoltà di impugnazione riconosciuta al difensore ( Sez. 1, n. 16958 del 23/02/018 Rv. 272603). 3.2. Il principio al quale occorre fare riferimento è, allora, quello affermato da Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, Rv. 281547, che consente, a fronte di una nullità che abbia impedito la regolare formazione del titolo esecutivo, di farla valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione dell'atto, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione. E' jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927). E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 2310512019, Rv. 277017). Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale venga eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251 ), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441). Procedura correttamente seguita nel caso di specie. 4. Così correttamente inquadrata la questione, risulta superata anche la problematica della impugnabilità della sentenza stessa per dedurre nullità endoprocessuali: in realtà, una volta che si è consentito alla parte - revocando la esecutività della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/12/2020 - di impugnare la sentenza della Corte di appello, perché è venuta meno , appunto, l'esecutività del titolo esecutivo ed è stato dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, così come ha fatto il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 06 luglio 2022, la parte può formulare ogni deduzione consentita in sede di impugnazione, nella specie, di ricorso per cassazione. 5. Alla luce di quanto si è già considerato, una volta che il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto che l'imputato era rimasto privo di difensore già nella fase del giudizio di secondo grado, cosicchè egli non aveva potuto esercitare i suoi diritti - in specie, per quel che qui rivela, quello di optare per la trattazione orale della causa - , e una volta che è stata revocata l'esecutività della sentenza e si è consentito all'imputato di impugnare la sentenza dinanzi al Giudice di legittimità, gli deve essere riconosciuta - per coerenza sistematica - la facoltà di dedurre tutte le questioni che avrebbe potuto dedurre nei confronti della sentenza in cui si è verificata la nullità. 5.1. Ciò posto, atteso che, come si è già ricordato, la mancanza del difensore, di cui l'imputato sia rimasto privo, per qualunque causa, e non avendo il Giudice provveduto alla nomina officiosa, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., deve riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa, così come dedotta. 6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di merito. Restando assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per
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