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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23748/2026

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l legalerappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ceppaluni, con domiciliazione digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1026/2024 depositatail 07/03/2024;Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del4/06/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

L’organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA], in seguito solo [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2006chiese e ottenne al Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per euro99.791,30, oltre interessi e spese, a titolo di contributi degli iscritti alsindacato incassati dall’associata [OSCURATO:PERSONA] e mai riversati allaDirsan, assumendo che, in assenza di rendiconto sulla utilizzazionedelle somme incassate dal gennaio 1999 al dicembre 2004, lapredetta [OSCURATO:PERSONA] era tenuta alla restituzione del complessivoimporto richiesto in monitorio.2.

L’ingiunta propose opposizione al monitorio, che venne rigettata dalTribunale di Napoli con sentenza n. 2204/2013 del 18/2/2013.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d’appello di Napoli, nelricostituito contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], accolse l’opposizione erevocò il monitorio sulla base del rilievo della carenza, in capo aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], di poteri di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA].4.

L’organizzazione sindacale proponeva impugnazione di legittimità e laBattimelli resisteva con controricorso.5.

Questa Corte, con ordinanza n. 24214 del 30/09/2021, accoglieva ilricorso e rinviava la causa alla Corte territoriale di Napoli.6.

La causa era riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Napoli, nelcontraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] ha, con la sentenza n. 1026 del7/03/2024, nuovamente accolto l’appello dell’originaria ingiunta e harigettato la domanda di pagamento della [OSCURATO:PERSONA].7.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a tredici motivi, la [OSCURATO:PERSONA], ora in liquidazione.8.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].9.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisioneriservando il termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di dirittola [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza della Corte territoriale, per averritenuto sussistente tra le parti un rapporto di mandato e non diimmedesimazione organica con violazione delle norme dello Statuto(art. 8) che non prevedono la possibilità, in virtù del rapporto diimmedesimazione organica, di costituire rapporti di mandato tral’organizzazione sindacale e chi la rappresenta.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. l’organizzazione sindacale deduce nullità della sentenza odel procedimento per il mancato rilievo d’ufficio da parte della Cortedi appello della tardività della formulazione, da parte della Battimellidella eccezione di esenzione dal rendiconto.3.

Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] muove censure ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto con riguardo all’art. 2729 c.c. ed in relazione allenorme statutarie previste all’art. 14 quelle sul Collegio dei Revisori eall’art. 20 «Doveri degli iscritti-associati» per aver ritenuto qualicircostanze costituenti presunzioni, insussistenti, gravi precisi econcordanti, e non altre in numero maggiore e tutte realmenteconcordanti gravi e precise e con riferimento alla pattuizionedell’esenzione dall’obbligo del rendiconto in favore della [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. è denunciata la nullità della sentenza o delprocedimento per motivazione illogica, meramente apparente egenerica.

La violazione discende dalla valorizzazione di indiziinesistenti o non gravi, precisi e concordanti a fronte di altri, graviprecisi e concordanti, che venivano ritenuti, senza spiegazione némotivazione, non significativi da parte della Corte territoriale.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/20265.

Con il quinto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Laviolazione consiste, secondo la ricorrente, nel non avere la Corted’appello preso in considerazione la circostanza della mancatamenzione, nella risposta della resistente, dell’esenzione dalrendiconto, fatto decisivo su cui le parti avevano discusso in causa.6.

Con il sesto motivo, per art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. laDirsan deduce nullità della sentenza o del procedimento.

La violazioneconsiste nel non aver preso in considerazione il rendiconto presentatodalla resistente sul presupposto che si trattasse di documentoprodotto fuori termine mentre esso veniva depositato in sede di art.183 cod. proc. civ. addirittura al primo termine e in tal modo dovevaritenersi dimostrata l’esistenza dell’obbligo di presentare ilrendiconto.7.

Con il settimo motivo dedotto per art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ.: la [OSCURATO:PERSONA] contesta la nullità della sentenza o delprocedimento con riguardo agli artt. 36 e 37 cod. civ. in relazione allenorme statutarie relative alla carica di segretario generale, per averela Corte d’appello ritenuto il segretario nazionale della [OSCURATO:PERSONA] dotatodel potere di concedere l’esenzione dal rendiconto come conseguenzadell’avere disposto l’utilizzo per fini istituzionali da parte dell’organoperiferico della [OSCURATO:PERSONA] di quota parte dei contributi associativi (art. 8Statuto).8.

Ancora con l’ottavo motivo la [OSCURATO:PERSONA] torna sul vizio procedimentale aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza o del procedimento per motivazione apparente in relazionealle norme relative alla rappresentanza.

La violazione consiste nelfatto che la Corte di Appello riteneva sussistente la responsabilitàDirsan in base alla rappresentanza apparente ossia per averr.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026ingenerato nella controparte la convinzione della titolarità del poteredi esonero tale da obbligare anche l’associazione non riconosciuta.9.

Con il nono motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivodel giudizio.

La violazione deriva dalla mancata verifica, in relazioneall’affidamento incolpevole e rappresentanza apparente, dellasussistenza di buona fede della [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle qualitàpersonali del soggetto e dei suoi incarichi all’interno della [OSCURATO:PERSONA].10.

Con il decimo motivo l’organizzazione sindacale imputa ancora vizio diomesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5.

Laviolazione consiste nel non aver considerato, anche accedendo allaricostruzione della Corte di appello sull’ inversione dell’onere dellaprova, le prove raccolte nel corso del giudizio (e quindi,indipendentemente dalla provenienza) e che fondavano la domandadella [OSCURATO:PERSONA].11.

Con l’undicesimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] propone censura in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. di nullità della sentenza o delprocedimento in conseguenza del travisamento di prove documentaliche provavano i fatti e ponevano le questioni nel giusto ordine logicoe temporale.12.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente ritiene violato l’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza o delprocedimento in relazione alla tipologia di contratto che si assumeconcluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale in unpaso della sentenza ritenuto la sussistenza tra le parti di un contrattoavere affermato che la dispensa dal rendiconto ineriva a un contrattodi mandato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].13.

Infine, con l’ultimo motivo, il tredicesimo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazionedell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al d.m.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/202620/07/2012 n. 140 per avere la Corte territoriale errato nellaliquidazione delle spese di lite.14.

Il primo motivo è inammissibile, poiché non risulta dove e quando laquestione relativa alle norme statutarie venne posta nelle fasi dimerito e segnatamente in fase d’appello, né vi è un’indicazioneesaustiva in tal senso in ricorso, cosicché la censura è inammissibileai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ..15.

Il secondo motivo è fondato, perché la tardività della prospettazionedifensiva della [OSCURATO:PERSONA] - di essere ella stata esentata dallapresentazione del rendiconto - era stata ritualmente eccepita dallaDirsan e comunque la tardività dell’allegazione poteva essere rilevatad’ufficio dalla Corte territoriale in quanto non si trattava, conriferimento alla posizione processuale dell’organizzazione sindacale (enon si tratta), di un’eccezione in senso stretto, bensì di un’eccezionein senso lato (Cass. 30/06/2020 n. 12980; Cass. 6/05/2020 n. 8525più diffusamente), suscettibile di rilievo d’ufficio, cosicché la sentenzadella Corte d’appello è affetta da nullità nella parte in cui ha esclusodi potere esaminare una questione, oltretutto potenzialmentedirimente, di cui, invece, avrebbe comunque dovuto farsi carico.16.

Il terzo motivo è del pari fondato, per ragioni diverse, sia pure connesse,da quelle relative al primo motivo.

Le censure sono fondate stantel’insanabile illogicità del ragionamento presuntivo sviluppato dallaCorte d’appello al fine di giungere all’affermazione dell’essere laBattimelli stata esentata dall’obbligo di rendiconto.In particolare, la Corte territoriale ha omesso di valutareadeguatamente, per giungere alle conclusioni del suo ragionamentopresuntivo, le circostanze dell’avvenuta presentazione (sia pure incorso di giudizio) di un rendiconto da parte della [OSCURATO:PERSONA],nonostante la sua difesa, esplicitata nella risposta in data 20/01/2005alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (di restituzione delle quoteassociative), di esenzione da qualunque obbligo in tal senso, comer.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026pure della carenza di ogni prova scritta in ordine al relativo accordocon la [OSCURATO:PERSONA].I detti elementi risultano apoditticamente svalutati dalla Corteterritoriale, senza un corretto ragionamento per le ragioni secondo lequali erano ritenute, invece, prevalenti gli elementi a favoredell’esenzione dall’obbligo di rendicontazione e ciò anche inconsiderazione della valorizzazione dell’essere stato il rendicontorichiesto solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato le dimissioni,dovendosi rilevare che l’obbligo di rendiconto sorge, per legge,appunto alla cessazione del mandato ai sensi dell’art. 1713 cod. civ.come ribadito da questa Corte con risalente giurisprudenza (Cass.26/08/1982 n. 4719).

Questa Corte ha, inoltre, di recente (Cass.22/09/2017 n. 22063), sia pur escluso che esso sia contenuto innorme aventi carattere di tassatività, configurato l’obbligo direndiconto come espressione di un principio generaledell’ordinamento, per il quale chi esercita una gestione o svolgeun’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllodi questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza,secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e averecosicché il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da unrapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale,di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, inquanto influente nella sfera patrimoniale altrui.

Al riguardo, lacircostanza del non essere stato il rendiconto chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] allaBattimelli fino alla cessazione del mandato o comunque dell’incaricosindacale è, se non altro di per sé solo e senza adeguato confrontocon le altre circostanze, elemento manifestamente inadeguato, anchesolo sul piano logico, per ritenere che l’obbligo non vi fosse.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/202617.

All’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso conseguel’assorbimento dei restanti motivi, in quanto tutti dipendenti, ocomunque strettamente connessi ai detti due motivi.18.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, poiché sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovogiudizio si atterrà a quanto in questa sede affermato e provvederà,altresì, alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenzain relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoliin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 4/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 11212/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legalerappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ceppaluni, con domiciliazione digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1026/2024 depositatail 07/03/2024;Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del4/06/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. L’organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA], in seguito solo [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2006chiese e ottenne al Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per euro99.791,30, oltre interessi e spese, a titolo di contributi degli iscritti alsindacato incassati dall’associata [OSCURATO:PERSONA] e mai riversati allaDirsan, assumendo che, in assenza di rendiconto sulla utilizzazionedelle somme incassate dal gennaio 1999 al dicembre 2004, lapredetta [OSCURATO:PERSONA] era tenuta alla restituzione del complessivoimporto richiesto in monitorio.2. L’ingiunta propose opposizione al monitorio, che venne rigettata dalTribunale di Napoli con sentenza n. 2204/2013 del 18/2/2013.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d’appello di Napoli, nelricostituito contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], accolse l’opposizione erevocò il monitorio sulla base del rilievo della carenza, in capo aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], di poteri di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA].4. L’organizzazione sindacale proponeva impugnazione di legittimità e laBattimelli resisteva con controricorso.5. Questa Corte, con ordinanza n. 24214 del 30/09/2021, accoglieva ilricorso e rinviava la causa alla Corte territoriale di Napoli.6. La causa era riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Napoli, nelcontraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] ha, con la sentenza n. 1026 del7/03/2024, nuovamente accolto l’appello dell’originaria ingiunta e harigettato la domanda di pagamento della [OSCURATO:PERSONA].7. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a tredici motivi, la [OSCURATO:PERSONA], ora in liquidazione.8. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisioneriservando il termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di dirittola [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza della Corte territoriale, per averritenuto sussistente tra le parti un rapporto di mandato e non diimmedesimazione organica con violazione delle norme dello Statuto(art. 8) che non prevedono la possibilità, in virtù del rapporto diimmedesimazione organica, di costituire rapporti di mandato tral’organizzazione sindacale e chi la rappresenta.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. l’organizzazione sindacale deduce nullità della sentenza odel procedimento per il mancato rilievo d’ufficio da parte della Cortedi appello della tardività della formulazione, da parte della Battimellidella eccezione di esenzione dal rendiconto.3. Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] muove censure ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto con riguardo all’art. 2729 c.c. ed in relazione allenorme statutarie previste all’art. 14 quelle sul Collegio dei Revisori eall’art. 20 «Doveri degli iscritti-associati» per aver ritenuto qualicircostanze costituenti presunzioni, insussistenti, gravi precisi econcordanti, e non altre in numero maggiore e tutte realmenteconcordanti gravi e precise e con riferimento alla pattuizionedell’esenzione dall’obbligo del rendiconto in favore della [OSCURATO:PERSONA].4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. è denunciata la nullità della sentenza o delprocedimento per motivazione illogica, meramente apparente egenerica. La violazione discende dalla valorizzazione di indiziinesistenti o non gravi, precisi e concordanti a fronte di altri, graviprecisi e concordanti, che venivano ritenuti, senza spiegazione némotivazione, non significativi da parte della Corte territoriale.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/20265. Con il quinto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Laviolazione consiste, secondo la ricorrente, nel non avere la Corted’appello preso in considerazione la circostanza della mancatamenzione, nella risposta della resistente, dell’esenzione dalrendiconto, fatto decisivo su cui le parti avevano discusso in causa.6. Con il sesto motivo, per art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. laDirsan deduce nullità della sentenza o del procedimento. La violazioneconsiste nel non aver preso in considerazione il rendiconto presentatodalla resistente sul presupposto che si trattasse di documentoprodotto fuori termine mentre esso veniva depositato in sede di art.183 cod. proc. civ. addirittura al primo termine e in tal modo dovevaritenersi dimostrata l’esistenza dell’obbligo di presentare ilrendiconto.7. Con il settimo motivo dedotto per art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ.: la [OSCURATO:PERSONA] contesta la nullità della sentenza o delprocedimento con riguardo agli artt. 36 e 37 cod. civ. in relazione allenorme statutarie relative alla carica di segretario generale, per averela Corte d’appello ritenuto il segretario nazionale della [OSCURATO:PERSONA] dotatodel potere di concedere l’esenzione dal rendiconto come conseguenzadell’avere disposto l’utilizzo per fini istituzionali da parte dell’organoperiferico della [OSCURATO:PERSONA] di quota parte dei contributi associativi (art. 8Statuto).8. Ancora con l’ottavo motivo la [OSCURATO:PERSONA] torna sul vizio procedimentale aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza o del procedimento per motivazione apparente in relazionealle norme relative alla rappresentanza. La violazione consiste nelfatto che la Corte di Appello riteneva sussistente la responsabilitàDirsan in base alla rappresentanza apparente ossia per averr.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026ingenerato nella controparte la convinzione della titolarità del poteredi esonero tale da obbligare anche l’associazione non riconosciuta.9. Con il nono motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivodel giudizio. La violazione deriva dalla mancata verifica, in relazioneall’affidamento incolpevole e rappresentanza apparente, dellasussistenza di buona fede della [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle qualitàpersonali del soggetto e dei suoi incarichi all’interno della [OSCURATO:PERSONA].10. Con il decimo motivo l’organizzazione sindacale imputa ancora vizio diomesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. Laviolazione consiste nel non aver considerato, anche accedendo allaricostruzione della Corte di appello sull’ inversione dell’onere dellaprova, le prove raccolte nel corso del giudizio (e quindi,indipendentemente dalla provenienza) e che fondavano la domandadella [OSCURATO:PERSONA].11. Con l’undicesimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] propone censura in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. di nullità della sentenza o delprocedimento in conseguenza del travisamento di prove documentaliche provavano i fatti e ponevano le questioni nel giusto ordine logicoe temporale.12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente ritiene violato l’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza o delprocedimento in relazione alla tipologia di contratto che si assumeconcluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale in unpaso della sentenza ritenuto la sussistenza tra le parti di un contrattoavere affermato che la dispensa dal rendiconto ineriva a un contrattodi mandato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].13. Infine, con l’ultimo motivo, il tredicesimo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazionedell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al d.m.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/202620/07/2012 n. 140 per avere la Corte territoriale errato nellaliquidazione delle spese di lite.14. Il primo motivo è inammissibile, poiché non risulta dove e quando laquestione relativa alle norme statutarie venne posta nelle fasi dimerito e segnatamente in fase d’appello, né vi è un’indicazioneesaustiva in tal senso in ricorso, cosicché la censura è inammissibileai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ..15. Il secondo motivo è fondato, perché la tardività della prospettazionedifensiva della [OSCURATO:PERSONA] - di essere ella stata esentata dallapresentazione del rendiconto - era stata ritualmente eccepita dallaDirsan e comunque la tardività dell’allegazione poteva essere rilevatad’ufficio dalla Corte territoriale in quanto non si trattava, conriferimento alla posizione processuale dell’organizzazione sindacale (enon si tratta), di un’eccezione in senso stretto, bensì di un’eccezionein senso lato (Cass. 30/06/2020 n. 12980; Cass. 6/05/2020 n. 8525più diffusamente), suscettibile di rilievo d’ufficio, cosicché la sentenzadella Corte d’appello è affetta da nullità nella parte in cui ha esclusodi potere esaminare una questione, oltretutto potenzialmentedirimente, di cui, invece, avrebbe comunque dovuto farsi carico.16. Il terzo motivo è del pari fondato, per ragioni diverse, sia pure connesse,da quelle relative al primo motivo. Le censure sono fondate stantel’insanabile illogicità del ragionamento presuntivo sviluppato dallaCorte d’appello al fine di giungere all’affermazione dell’essere laBattimelli stata esentata dall’obbligo di rendiconto.In particolare, la Corte territoriale ha omesso di valutareadeguatamente, per giungere alle conclusioni del suo ragionamentopresuntivo, le circostanze dell’avvenuta presentazione (sia pure incorso di giudizio) di un rendiconto da parte della [OSCURATO:PERSONA],nonostante la sua difesa, esplicitata nella risposta in data 20/01/2005alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (di restituzione delle quoteassociative), di esenzione da qualunque obbligo in tal senso, comer.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/2026pure della carenza di ogni prova scritta in ordine al relativo accordocon la [OSCURATO:PERSONA].I detti elementi risultano apoditticamente svalutati dalla Corteterritoriale, senza un corretto ragionamento per le ragioni secondo lequali erano ritenute, invece, prevalenti gli elementi a favoredell’esenzione dall’obbligo di rendicontazione e ciò anche inconsiderazione della valorizzazione dell’essere stato il rendicontorichiesto solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato le dimissioni,dovendosi rilevare che l’obbligo di rendiconto sorge, per legge,appunto alla cessazione del mandato ai sensi dell’art. 1713 cod. civ.come ribadito da questa Corte con risalente giurisprudenza (Cass.26/08/1982 n. 4719). Questa Corte ha, inoltre, di recente (Cass.22/09/2017 n. 22063), sia pur escluso che esso sia contenuto innorme aventi carattere di tassatività, configurato l’obbligo direndiconto come espressione di un principio generaledell’ordinamento, per il quale chi esercita una gestione o svolgeun’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllodi questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza,secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e averecosicché il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da unrapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale,di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, inquanto influente nella sfera patrimoniale altrui. Al riguardo, lacircostanza del non essere stato il rendiconto chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] allaBattimelli fino alla cessazione del mandato o comunque dell’incaricosindacale è, se non altro di per sé solo e senza adeguato confrontocon le altre circostanze, elemento manifestamente inadeguato, anchesolo sul piano logico, per ritenere che l’obbligo non vi fosse.r.g. n. 11212/2024ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 11212/2024Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 23748/2026Data pubblicazione 21/07/202617. All’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso conseguel’assorbimento dei restanti motivi, in quanto tutti dipendenti, ocomunque strettamente connessi ai detti due motivi.18. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, poiché sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovogiudizio si atterrà a quanto in questa sede affermato e provvederà,altresì, alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenzain relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoliin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 4/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 11212/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8
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