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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33722/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20083/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6585/15/18 depositata il 01/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 6585/15/18 del 01/10/2018 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 18009/05/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di indagini finanziarie. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 34650 del 27/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante concernente l’intervenuta definizione agevolata. 5.La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto della interpretazione data al secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della menzionata legge fornita dall’art. 12 bis del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2025 n. 108. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20083/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6585/15/18 depositata il 01/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 6585/15/18 del 01/10/2018 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 18009/05/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di indagini finanziarie. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 34650 del 27/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante concernente l’intervenuta definizione agevolata. 5.La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto della interpretazione data al secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della menzionata legge fornita dall’art. 12 bis del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2025 n. 108. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Co
Sentenza Cassazione n. 33722/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris