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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1985

Cassazione n. 01744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1985 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; iEtto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi nnn consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con rrt .-,rgemeriti giuridici dal giudice di mento all'esito di una valutazione inferenziale puntuale 2d estranea a momenti di manifesta illogicità quanto alla destinazione illecita ascritta alla r;ost.anza detenuta dal ricorrente (si veda il terzo capoverso di pagina 4 e il particolare rilievo da ascrivere nell'ottica della finalizzazione allo spaccio alla collocazione in due luoghi diversi- la casa abitazione e l'auto dell'imputato- della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, aspetto trascurato dal ricorso malgrado l'apprezzabile significato logico che lo stesso riveste nel c:elle emergenze all'uopo valorizzate) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 7,nn.

P.Q.M. 9:ch:ara nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,p -ocessuah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1985 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; iEtto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi nnn consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con rrt .-,rgemeriti giuridici dal giudice di mento all'esito di una valutazione inferenziale puntuale 2d estranea a momenti di manifesta illogicità quanto alla destinazione illecita ascritta alla r;ost.anza detenuta dal ricorrente (si veda il terzo capoverso di pagina 4 e il particolare rilievo da ascrivere nell'ottica della finalizzazione allo spaccio alla collocazione in due luoghi diversi- la casa abitazione e l'auto dell'imputato- della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, aspetto trascurato dal ricorso malgrado l'apprezzabile significato logico che lo stesso riveste nel c:elle emergenze all'uopo valorizzate) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 7,nn. P.Q.M. 9:ch:ara nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,p -ocessuah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 01744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris