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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44883/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WUD7L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di prova della penale responsabilità per il reato di rapina aggravata con particolare riferimento al ritenuto riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, nonché in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato quantomeno in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. sono manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio del travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione dì un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente indichi le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato; che, peraltro, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc, pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, quanto al terzo motivo di ricorso nel quale si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. lo stesso è inammissibile in quanto, da un lato, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e, dall'altro, quanto all'invocata circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale risulta avere motivatamente evidenziato le ragioni per le quali il danno cagionato dall'imputato non può ritenersi di minimo rilievo, il tutto con la conseguenza che nella specie gli oneri argomentativi del giudice sono stati adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WUD7L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di prova della penale responsabilità per il reato di rapina aggravata con particolare riferimento al ritenuto riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, nonché in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato quantomeno in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. sono manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio del travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione dì un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente indichi le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato; che, peraltro, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc, pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, quanto al terzo motivo di ricorso nel quale si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. lo stesso è inammissibile in quanto, da un lato, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e, dall'altro, quanto all'invocata circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale risulta avere motivatamente evidenziato le ragioni per le quali il danno cagionato dall'imputato non può ritenersi di minimo rilievo, il tutto con la conseguenza che nella specie gli oneri argomentativi del giudice sono stati adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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