Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09723/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 16 luglio 2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento altrui e le aveva perciò condannate alle pene per ciascuna stimate eque e di giustizia; rilevato che entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia; letta la memoria trasmessa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha ripercorso ed approfondito le censure già articolate con i motivi di ricorso; ritenuto che l'unico, articolato, motivo del ricorso proposto nell'interesse della Toso, incentrato sulla sua penale responsabilità, risulta in realtà formulato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione ampia e diffusa della sentenza ;pugnata, che ha dato conto anche delle discrasie negli orari rilevati dai diversi dispositivi e di come, infine, le deposizioni testimoniali abbiano convenuto su dati documentali certi, finisce con il sollecitare una nuova rivalutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); rilevato che considerazioni analoghe valgono per il più stringato ricorso proposto nell'interesse della Proietti che, in realtà, lamenta una "ingiustizia" della decisione senza essere in grado di individuare decisivi e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la - Hiseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ._,andosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. io& del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 16 luglio 2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento altrui e le aveva perciò condannate alle pene per ciascuna stimate eque e di giustizia; rilevato che entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia; letta la memoria trasmessa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha ripercorso ed approfondito le censure già articolate con i motivi di ricorso; ritenuto che l'unico, articolato, motivo del ricorso proposto nell'interesse della Toso, incentrato sulla sua penale responsabilità, risulta in realtà formulato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione ampia e diffusa della sentenza ;pugnata, che ha dato conto anche delle discrasie negli orari rilevati dai diversi dispositivi e di come, infine, le deposizioni testimoniali abbiano convenuto su dati documentali certi, finisce con il sollecitare una nuova rivalutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); rilevato che considerazioni analoghe valgono per il più stringato ricorso proposto nell'interesse della Proietti che, in realtà, lamenta una "ingiustizia" della decisione senza essere in grado di individuare decisivi e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la - Hiseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ._,andosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. io& del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 feb
Sentenza Cassazione n. 09723/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris