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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17365/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ascrittogli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla mancata risposta dell'imputato al controllo per verificarne la presenza nell'abitazione aspetti, questi, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare la tesi difensiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ascrittogli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla mancata risposta dell'imputato al controllo per verificarne la presenza nell'abitazione aspetti, questi, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare la tesi difensiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris