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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12055/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ; cpm a 'iè4 ro I Jcirrn ; (W.

Z,3 ot 431P269 e 4 va.. rtD ; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 9 settembre 2021, n. 41801, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del 5 maggio 2021 del Tribunale del riesame di Venezia che aveva annullato la ordinanza del 24 marzo 2021 con cui il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito, con gli arresti domiciliari, la misura cautelare originaria della custodia in carcere applicatagli in relazione al reato di omicidio volontario e a quello di incendio, fatti commessi in data 20 giugno 2020.

In particolare, l'indagato è imputato per aver appiccato il fuoco a un'abitazione, ed in tal modo cagionato volontariamente la morte della moglie e di una amica della moglie che in quel momento sapeva trovarsi all'interno dell'immobile.

Nel corso del dibattimento di primo grado con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di assise di Treviso ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in cui il g.i.p., con ulteriore ordinanza de11 111 ottobre 2021, aveva sostituito nuovamente quella della custodia in carcere, con quella dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Con ordinanza del 4 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha accolto l'appello cautelare del pubblico ministero contro tale ordinanza e disposto il ripristino degli arresti domiciliari.

In motivazione il Tribunale ha specificato che ha ritenuto di annullare l'ordinanza della Corte d'assise per tre motivi che definisce autonomi e ciascuno dei quali sufficiente a reggere la motivazione: 1) sarebbe stato violato il giudicato cautelare sulla proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere, che è una conseguenza dell'esser stato rigettato il ricorso per cassazione dell'imputato contro la prima ordinanza del Tribunale del riesame che l'aveva confermata; 2) sarebbe stata completamente dimenticata dalla Corte di assise la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, per il titolo di reato contestato, contiene una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere; 3) sarebbero state applicate in modo congiunto due misure cautelari (obbligo di dimora ed obbligo di presentazione) in un caso, la sostituzione in melius, in cui ciò non è normativamente previsto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att„ cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al primo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha attribuito efficacia preclusiva endoprocedimentale all'accertamento contenuto nella prima decisione del Tribunale del riesame confermata dalla Suprema Corte, ma nel caso in esame sarebbero sopraggiunti elementi nuovi, consistenti nel corretto comportamento dell'imputato che per un anno e quattro mesi ha osservato correttamente le prescrizioni della misura cui era sottoposto (prima arresti domiciliari, poi obbligo di dimora).

Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al secondo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha attribuito rilievo alla presunzione di adeguatezza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che però si applica soltanto per le persone in custodia in carcere, non per una persona agli arresti domiciliari quale il ricorrente.(2 Con il terzo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al secondo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha escluso il cumulo tra misure cautelari, ma avrebbe dovuto considerare che la norma è a tutela della posizione dell'indagato e nel caso in esame era stato lo stesso indagato a richiedere il cumulo nella istanza di sostituzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

E', in particolare, infondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente attribuito efficacia preclusiva endoprocedimentale all'accertamento contenuto nella prima decisione del Tribunale del riesame, che è stata confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 41801 del 2021.

Secondo il motivo di ricorso, nel caso in esame sarebbe sopraggiunto un fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione, costituito dal corretto comportamento dell'imputato che per un anno e quattro mesi ha osservato correttamente le prescrizioni della misura cui era sottoposto (prima arresti domiciliari, poi obbligo di dimora).

Il motivo è infondato, perché la lettura della ordinanza del Tribunale del riesame consente di comprendere che il Tribunale, dopo aver effettuato l'affermazione di principio secondo cui il decorso del tempo non è in grado di giustificare l'attenuazione disposta in quanto elemento già vagliato e superato con provvedimento divenuto irrevocabile, aggiunge che "il fatto commesso ed il comportamento tenuto successivamente hanno evidenziato nell'imputato inclinazione a delinquere e propensione all'uso di violenza particolarmente spiccate, radicate, resistenti tanto al decorso del tempo quanto agli interventi dell'autorità, tali da non potersi ritenere in grado di affievolirsi per il mero passaggio di ulteriori mesi.

Altrettanto irrilevante è il compimento del settantunesimo anno di età, perchè l'età avanzata è già stata oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale e ritenuta insufficiente a giustificare misure più lievi di quella massima".

Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, il TribunaleM512, non ha ritenuto preclusivo soltanto l'argomento meramente processuale della esistenza di un giudicato cautelare, ma ha anche valorizzato il comportamento tenuto successivamente dall'imputato come elemento da cui valutare una inclinazione a delinquere ed una propensione all'uso della violenza, da cui ha sua volta desunto la inadeguatezza della doppia misura non custodiale scelta dalla Corte di assise a tutela delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, quindi, valuta il fatto nuovo costituito dal decorso del tempo senza violazioni, ma lo ritiene subvalente all' inclinazione a delinquere ed alla propensione all'uso della violenza che ritiene di rinvenire nell'imputato.

La frase "tali da non potersi ritenere in grado di affievolirsi per il mero passaggio di ulteriori mesi" sottende, infatti, la valutazione di merito - sia pure in termini di subvalenza- del fattore tempo decorso senza violazioni, non un giudizio meramente processuale di irrilevanza dello stesso.

Una motivazione di questo tipo non presenta vizi nella costruzione logica del percorso argomentativo, perché il giudice della cautela può legittimamente ritenere alcuni argomenti (come, ad esempio, quello relativo all'età anziana dell'imputato) coperti dal giudicato cautelare e valutare il decorso del tempo senza violazioni, in uno con la inclinazione a delinquere ed alla propensione all'uso della violenza, per trarne un giudizio conclusivo di inadeguatezza delle misure adottate a fronteggiare le esigenze cautelari.

Il motivo è, pertanto, infondato.

2. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei due successivi.

Posto, infatti, che la decisione del Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, di ripristinare gli arresti domiciliari si fonda su tre percorsi motivazionali diversi, ciascuno dei quali sufficiente a sostenere la decisione, il rigetto del primo motivo di ricorso, che affrontava il primo di questi tre percorsi motivazionali, rende superfluo esaminare gli altri due motivi di ricorso che affrontano ciascuno uno degli altri due percorsi motivazionali alternativi, perché l'accoglimento di uno di tali motivi non sarebbe comunque sufficiente a determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ; cpm a 'iè4 ro I Jcirrn ; (W. Z,3 ot 431P269 e 4 va.. rtD ; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 9 settembre 2021, n. 41801, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del 5 maggio 2021 del Tribunale del riesame di Venezia che aveva annullato la ordinanza del 24 marzo 2021 con cui il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito, con gli arresti domiciliari, la misura cautelare originaria della custodia in carcere applicatagli in relazione al reato di omicidio volontario e a quello di incendio, fatti commessi in data 20 giugno 2020. In particolare, l'indagato è imputato per aver appiccato il fuoco a un'abitazione, ed in tal modo cagionato volontariamente la morte della moglie e di una amica della moglie che in quel momento sapeva trovarsi all'interno dell'immobile. Nel corso del dibattimento di primo grado con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di assise di Treviso ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in cui il g.i.p., con ulteriore ordinanza de11 111 ottobre 2021, aveva sostituito nuovamente quella della custodia in carcere, con quella dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 4 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha accolto l'appello cautelare del pubblico ministero contro tale ordinanza e disposto il ripristino degli arresti domiciliari. In motivazione il Tribunale ha specificato che ha ritenuto di annullare l'ordinanza della Corte d'assise per tre motivi che definisce autonomi e ciascuno dei quali sufficiente a reggere la motivazione: 1) sarebbe stato violato il giudicato cautelare sulla proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere, che è una conseguenza dell'esser stato rigettato il ricorso per cassazione dell'imputato contro la prima ordinanza del Tribunale del riesame che l'aveva confermata; 2) sarebbe stata completamente dimenticata dalla Corte di assise la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, per il titolo di reato contestato, contiene una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere; 3) sarebbero state applicate in modo congiunto due misure cautelari (obbligo di dimora ed obbligo di presentazione) in un caso, la sostituzione in melius, in cui ciò non è normativamente previsto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att„ cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al primo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha attribuito efficacia preclusiva endoprocedimentale all'accertamento contenuto nella prima decisione del Tribunale del riesame confermata dalla Suprema Corte, ma nel caso in esame sarebbero sopraggiunti elementi nuovi, consistenti nel corretto comportamento dell'imputato che per un anno e quattro mesi ha osservato correttamente le prescrizioni della misura cui era sottoposto (prima arresti domiciliari, poi obbligo di dimora). Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al secondo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha attribuito rilievo alla presunzione di adeguatezza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che però si applica soltanto per le persone in custodia in carcere, non per una persona agli arresti domiciliari quale il ricorrente.(2 Con il terzo motivo deduce inosservanza legge penale in relazione al secondo dei tre argomenti spesi dal Tribunale del riesame, affermando che l'ordinanza ha escluso il cumulo tra misure cautelari, ma avrebbe dovuto considerare che la norma è a tutela della posizione dell'indagato e nel caso in esame era stato lo stesso indagato a richiedere il cumulo nella istanza di sostituzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. E', in particolare, infondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente attribuito efficacia preclusiva endoprocedimentale all'accertamento contenuto nella prima decisione del Tribunale del riesame, che è stata confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 41801 del 2021. Secondo il motivo di ricorso, nel caso in esame sarebbe sopraggiunto un fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione, costituito dal corretto comportamento dell'imputato che per un anno e quattro mesi ha osservato correttamente le prescrizioni della misura cui era sottoposto (prima arresti domiciliari, poi obbligo di dimora). Il motivo è infondato, perché la lettura della ordinanza del Tribunale del riesame consente di comprendere che il Tribunale, dopo aver effettuato l'affermazione di principio secondo cui il decorso del tempo non è in grado di giustificare l'attenuazione disposta in quanto elemento già vagliato e superato con provvedimento divenuto irrevocabile, aggiunge che "il fatto commesso ed il comportamento tenuto successivamente hanno evidenziato nell'imputato inclinazione a delinquere e propensione all'uso di violenza particolarmente spiccate, radicate, resistenti tanto al decorso del tempo quanto agli interventi dell'autorità, tali da non potersi ritenere in grado di affievolirsi per il mero passaggio di ulteriori mesi. Altrettanto irrilevante è il compimento del settantunesimo anno di età, perchè l'età avanzata è già stata oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale e ritenuta insufficiente a giustificare misure più lievi di quella massima". Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, il TribunaleM512, non ha ritenuto preclusivo soltanto l'argomento meramente processuale della esistenza di un giudicato cautelare, ma ha anche valorizzato il comportamento tenuto successivamente dall'imputato come elemento da cui valutare una inclinazione a delinquere ed una propensione all'uso della violenza, da cui ha sua volta desunto la inadeguatezza della doppia misura non custodiale scelta dalla Corte di assise a tutela delle esigenze cautelari. Il Tribunale, quindi, valuta il fatto nuovo costituito dal decorso del tempo senza violazioni, ma lo ritiene subvalente all' inclinazione a delinquere ed alla propensione all'uso della violenza che ritiene di rinvenire nell'imputato. La frase "tali da non potersi ritenere in grado di affievolirsi per il mero passaggio di ulteriori mesi" sottende, infatti, la valutazione di merito - sia pure in termini di subvalenza- del fattore tempo decorso senza violazioni, non un giudizio meramente processuale di irrilevanza dello stesso. Una motivazione di questo tipo non presenta vizi nella costruzione logica del percorso argomentativo, perché il giudice della cautela può legittimamente ritenere alcuni argomenti (come, ad esempio, quello relativo all'età anziana dell'imputato) coperti dal giudicato cautelare e valutare il decorso del tempo senza violazioni, in uno con la inclinazione a delinquere ed alla propensione all'uso della violenza, per trarne un giudizio conclusivo di inadeguatezza delle misure adottate a fronteggiare le esigenze cautelari. Il motivo è, pertanto, infondato. 2. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei due successivi. Posto, infatti, che la decisione del Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, di ripristinare gli arresti domiciliari si fonda su tre percorsi motivazionali diversi, ciascuno dei quali sufficiente a sostenere la decisione, il rigetto del primo motivo di ricorso, che affrontava il primo di questi tre percorsi motivazionali, rende superfluo esaminare gli altri due motivi di ricorso che affrontano ciascuno uno degli altri due percorsi motivazionali alternativi, perché l'accoglimento di uno di tali motivi non sarebbe comunque sufficiente a determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimen
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