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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26775/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, eredeuniversale dell’imputato, che chiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2026, la Corte di appello diNapoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 16 novembre 2020 cheaveva assolto per insussistenza del fatto XXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cuiagli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., hadichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo.Secondo l a con tes taz i one , da l l ’ anno 2007 a l l ’ anno 2014 ,XXXXXXXXXXXXXXXX, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,ed in tempi diversi, all’interno della casa-famiglia “XXXXXXXXX”, istituto diaccoglienza, istruzione e formazione per orfani togolesi, dallo stesso fondato egestito a XXXXXXXXX, avrebbe costretto XXXXXXXXXXX, ospite della struttura, acompiere atti sessuali, anche quando minore di anni quattordici, consistiti nelfarsi masturbare sotto la doccia con l’uso di un lubrificante, agendo medianteabuso di autorità, poiché avrebbe approfittato della propria posizione diamministratore della casa e dello stato di abnegazione e soggezione ingeneratodall’ospitalità e dal sostentamento vitale che forniva alla persona offesa, nonchécon minacce, consistite nel prospettare alla stessa che, ove si fosse rifiutata diadempiere le richieste, sarebbe stata allontanata dalla struttura e privata diqualsiasi forma di assistenza materiale.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità dierede universale di XXXXXXXXXXXXXXXX, con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zobel, articolando un unico motivo.Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 129,comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. pen., nonché vizio di motivazione, anorma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per omessamotivazione rispetto al devoluto.S i p r eme t t e c he l ’ impu t a t o , f o nda t o r e de l l ’ a s s o c i a z i oneXXXXXXXXXXXXXXXXX, è deceduto in data 16 luglio 2024, quindisuccessivamente alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nola eappellata dal Pubblico Ministero.Si rappresenta che la difesa, con motivi aggiunti depositati davanti alla Corted’appello il 26 gennaio 2026, aveva: a) richiesto una sentenza di assoluzione nelmerito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., documentando il decessodell’imputato e richiamando le prove acquisite nel corso del dibattimento diprimo grado, dalle quali emergeva l’insussistenza del fatto, nonché le motivazionidella sentenza di primo grado e la memoria difensiva del 13 maggio 2021, dallequali risultava la manifesta infondatezza dell’impugnazione e l’inammissibilitàdell’appello; b) specificato i concreti profili di interesse dall’odierno ricorrenteall’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito.Si deduce, pertanto, che illegittimamente la Corte d’appello ha omesso diconsiderare la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.f o r m u l a t a d a l l a d i f e s a , c o n s i d e r a t o a n c h e l ’ i n t e r e s s edell’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad una decisione assolutorianel merito, per l’esigenza di liberarsi dall’ombra di false accuse.

Si sottolinea,inoltre, l’interesse dell’attuale ricorrente ad ottenere un equo indennizzo perl’ingiusta detenzione domiciliare subita dall’imputato, suo padre adottivo.Si chiede, ancora, di voler dichiarare l’inammissibilità dell’appello, anche allaluce della mancata formulazione di istanze istruttorie, e di confermare perciò lapronuncia assolutoria del Tribunale di Nola.3.

Con note scritte a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente hainnanzitutto ribadito che la sentenza impugnata non ha valutato se l’atto diappello del Pubblico ministero fosse inammissibile ovvero manifestamenteinfondato e non ha esaminato la richiesta di assoluzione per evidenza della provadell’innocenza dell’imputato, fondata in particolare sulla registrazione dellaconfessione extragiudiziale della persona offesa in ordine alla non veridicità deifatti ascritti all’imputato.

Nelle note scritte, inoltre, si ribadisce anche l’esistenzadei concreti interessi dell’attuale ricorrente ad una pronuncia di assoluzione nelmerito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Il diritto di impugnazione, in forza di quanto espressamente dispostodall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., «spetta soltanto a colui al quale la leggeespressamente lo conferisce», e l’impugnazione «proposta da chi non èlegittimato» è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.L’atto di impugnazione in esame, un ricorso per cassazione, come risultachiaramente dal contenuto dell’atto e dalle disposizioni normative richiamate(segnatamente l’art. 606 cod. proc. pen.) è stato proposto dall’erede universaledell’imputato, avverso la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per mortedel reo, in riforma della decisione di primo grado, la quale, pronunciando anorma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva assolto l’imputato dal reatoa lui ascritto perché il fatto non sussiste.Il ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale del codice di rito, èrimedio sperimentabile esclusivamente dall’imputato (art. 607 cod. proc. pen.) edal pubblico ministero (art. 608 cod. proc. pen.)Più in generale, del resto l’erede dell’imputato non ha legittimazione aproporre impugnazioni, salvo che la revisione, a norma dell’art. 632, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.Di conseguenza, il ricorso per cassazione in esame è inammissibile perché èimpugnazione «proposta da chi non è legittimato».Questa conclusione, sembra opportuno rilevarlo, è pienamente in linea con iprincipi generalmente condivisi ed applicati dalla giurisprudenza.Si è infatti affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione, ilricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedereper morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore difiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a normadell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, lasua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la qualefa cessare gli effetti della nomina, e che, inoltre, una volta dichiarata la mortedell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi,ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma 3, per la quale il dirittodi impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce(così Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695 – 01; cfr.,per identiche indicazioni, tra le tantissime, con specifico riferimento all’erede,Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Voce, Rv. 237407 – 01, e Sez. 6, n. 14631 del03/11/1999, Possamai, Rv. 216322 – 01, nonché, relativamente al difensore difiducia, Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 – 01, e Sez. 5,n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 – 01).3.

Alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere esclusa, invece, lacondanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delleammende, in considerazione delle ragioni poste a base del ricorso, siccometendenti a far rilevare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero avversouna sentenza di assoluzione per la sopravvenuta morte dell’imputato, in lineacon l’elaborazione ampiamente maggioritaria della giurisprudenza di legittimità(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108 – 01, eSez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, eredeuniversale dell’imputato, che chiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2026, la Corte di appello diNapoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 16 novembre 2020 cheaveva assolto per insussistenza del fatto XXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cuiagli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., hadichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo.Secondo l a con tes taz i one , da l l ’ anno 2007 a l l ’ anno 2014 ,XXXXXXXXXXXXXXXX, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,ed in tempi diversi, all’interno della casa-famiglia “XXXXXXXXX”, istituto diaccoglienza, istruzione e formazione per orfani togolesi, dallo stesso fondato egestito a XXXXXXXXX, avrebbe costretto XXXXXXXXXXX, ospite della struttura, acompiere atti sessuali, anche quando minore di anni quattordici, consistiti nelfarsi masturbare sotto la doccia con l’uso di un lubrificante, agendo medianteabuso di autorità, poiché avrebbe approfittato della propria posizione diamministratore della casa e dello stato di abnegazione e soggezione ingeneratodall’ospitalità e dal sostentamento vitale che forniva alla persona offesa, nonchécon minacce, consistite nel prospettare alla stessa che, ove si fosse rifiutata diadempiere le richieste, sarebbe stata allontanata dalla struttura e privata diqualsiasi forma di assistenza materiale.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità dierede universale di XXXXXXXXXXXXXXXX, con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zobel, articolando un unico motivo.Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 129,comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. pen., nonché vizio di motivazione, anorma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per omessamotivazione rispetto al devoluto.S i p r eme t t e c he l ’ impu t a t o , f o nda t o r e de l l ’ a s s o c i a z i oneXXXXXXXXXXXXXXXXX, è deceduto in data 16 luglio 2024, quindisuccessivamente alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nola eappellata dal Pubblico Ministero.Si rappresenta che la difesa, con motivi aggiunti depositati davanti alla Corted’appello il 26 gennaio 2026, aveva: a) richiesto una sentenza di assoluzione nelmerito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., documentando il decessodell’imputato e richiamando le prove acquisite nel corso del dibattimento diprimo grado, dalle quali emergeva l’insussistenza del fatto, nonché le motivazionidella sentenza di primo grado e la memoria difensiva del 13 maggio 2021, dallequali risultava la manifesta infondatezza dell’impugnazione e l’inammissibilitàdell’appello; b) specificato i concreti profili di interesse dall’odierno ricorrenteall’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito.Si deduce, pertanto, che illegittimamente la Corte d’appello ha omesso diconsiderare la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.f o r m u l a t a d a l l a d i f e s a , c o n s i d e r a t o a n c h e l ’ i n t e r e s s edell’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad una decisione assolutorianel merito, per l’esigenza di liberarsi dall’ombra di false accuse. Si sottolinea,inoltre, l’interesse dell’attuale ricorrente ad ottenere un equo indennizzo perl’ingiusta detenzione domiciliare subita dall’imputato, suo padre adottivo.Si chiede, ancora, di voler dichiarare l’inammissibilità dell’appello, anche allaluce della mancata formulazione di istanze istruttorie, e di confermare perciò lapronuncia assolutoria del Tribunale di Nola.3. Con note scritte a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente hainnanzitutto ribadito che la sentenza impugnata non ha valutato se l’atto diappello del Pubblico ministero fosse inammissibile ovvero manifestamenteinfondato e non ha esaminato la richiesta di assoluzione per evidenza della provadell’innocenza dell’imputato, fondata in particolare sulla registrazione dellaconfessione extragiudiziale della persona offesa in ordine alla non veridicità deifatti ascritti all’imputato. Nelle note scritte, inoltre, si ribadisce anche l’esistenzadei concreti interessi dell’attuale ricorrente ad una pronuncia di assoluzione nelmerito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Il diritto di impugnazione, in forza di quanto espressamente dispostodall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., «spetta soltanto a colui al quale la leggeespressamente lo conferisce», e l’impugnazione «proposta da chi non èlegittimato» è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.L’atto di impugnazione in esame, un ricorso per cassazione, come risultachiaramente dal contenuto dell’atto e dalle disposizioni normative richiamate(segnatamente l’art. 606 cod. proc. pen.) è stato proposto dall’erede universaledell’imputato, avverso la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per mortedel reo, in riforma della decisione di primo grado, la quale, pronunciando anorma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva assolto l’imputato dal reatoa lui ascritto perché il fatto non sussiste.Il ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale del codice di rito, èrimedio sperimentabile esclusivamente dall’imputato (art. 607 cod. proc. pen.) edal pubblico ministero (art. 608 cod. proc. pen.)Più in generale, del resto l’erede dell’imputato non ha legittimazione aproporre impugnazioni, salvo che la revisione, a norma dell’art. 632, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.Di conseguenza, il ricorso per cassazione in esame è inammissibile perché èimpugnazione «proposta da chi non è legittimato».Questa conclusione, sembra opportuno rilevarlo, è pienamente in linea con iprincipi generalmente condivisi ed applicati dalla giurisprudenza.Si è infatti affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione, ilricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedereper morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore difiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a normadell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, lasua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la qualefa cessare gli effetti della nomina, e che, inoltre, una volta dichiarata la mortedell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi,ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma 3, per la quale il dirittodi impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce(così Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695 – 01; cfr.,per identiche indicazioni, tra le tantissime, con specifico riferimento all’erede,Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Voce, Rv. 237407 – 01, e Sez. 6, n. 14631 del03/11/1999, Possamai, Rv. 216322 – 01, nonché, relativamente al difensore difiducia, Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 – 01, e Sez. 5,n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 – 01).3. Alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere esclusa, invece, lacondanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delleammende, in considerazione delle ragioni poste a base del ricorso, siccometendenti a far rilevare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero avversouna sentenza di assoluzione per la sopravvenuta morte dell’imputato, in lineacon l’elaborazione ampiamente maggioritaria della giurisprudenza di legittimità(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108 – 01, eSez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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