CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 30 novembre 2021, il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di anni 3 con confisca della somma di C 71.300,00 e disponeva a carico di [OSCURATO:PERSONA] la confisca di una autovettura [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello di Torino, con decreto del 16 giugno-6 luglio 2022, confermava il provvedimento. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione di legge in merito alla titolarità della somma di C 71.300,00 in capo a [OSCURATO:PERSONA]: erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il denaro appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che al fratello Fares alla luce della circostanza che il primo aveva inscenato una serie di atti di resistenza passiva al fine di ostacolare la perquisizione domiciliare, circostanza che avrebbe ricondotto alla consapevolezza del denaro, e del fatto che nell'abitazione non erano stati rivenuti beni del fratello. Il difensore aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito la disponibilità del denaro al fratello, imprenditore individ(ale, ed era stata prodotta documentazione attestante le dichiarazioni dei redditi di quest'ultimo e i suoi prelievi di forte somme di denaro, che dimostravano la disponibilità del denaro contante. 1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge in merito alla sussistenza di pericolosità sociale in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente confisca della [OSCURATO:PERSONA]: la motivazione del decreto impugnato si basava quasi esclusivamente sul fatto che il proposto aveva formulato tre richieste di finanziamento fondate su false dichiarazioni in merito all'entità del reddito, condotte rimaste prive di risvolti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorso contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, la Corte di appello ha evidenziato, quanto al primo motivo di ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso delle chiavi dell'appartamento ove era stata rinvenuta la somma e che aveva tenuto un comportamento oppositivo alla perquisizione, segno evidente che era a conoscenza della presenza del denaro, né aveva affermato nell'immediatezza di essersi ivi rifugiato temporaneamente per sfuggire alla ordinanza cautelare emessa a suo carico; la Corte ha anche confutato le argomentazioni secondo le quali il denaro era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (pag.8 decreto impugnata); analogamente, a pag.9 del decreto impugnato la Corte di appello ha motivato in maniera logica e coerente con le risultanze delle indagini sulla legittimità della confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], spiegando anche l'irrilevanza del fatto che non siano state proposte querele per i finanziamenti ottenuti illecitamente; sul punto si deve ribadire che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (Sez.2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655). I motivi di ricorso tendono quindi ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Corte di appello e sono, pertanto, inammissibili. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 r P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.