CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila parzialmente ha parzialmente riformato - riconoscendo la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente alle contestate aggravanti e, perciò, rideterminando la pena - la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara, in data 22 marzo 2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena inflitta, con specifico riguardo al rigetto dell'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli concernenti la pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315), sicché resta esclusa la possibilità di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti, ostandovi il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e dunque una riduzione di pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere est_ensore [OSCURATO:PERSONA]