CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36203/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Leonardis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35 -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 3783 /201 9 , pubblicata in data24 settembre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 3783 del 2019, emessa dalla Corte d’appello di Venezia, che ha rigettato i l gravame proposto dalla ricorrente, confermando la sentenza n. 855/2017 del Tribunale di Vicenza che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla cedente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. Questi i fatti dai quali scaturisce la presente controversia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] vantava, in forza della sentenza n. 1769/15 della Corte Suprema di C assazione, un credito di euro 5.306,92 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, alla morte di quest’ultimo, nei confronti degli eredi Maurizio e Luigi GiuseppeVedovello. Nelmarzo 2015 [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 4.632,00, notificava alla debitrice ed al terzo [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], atto di pignoramento sino alla concorrenza del proprio credito. [OSCURATO:PERSONA] i proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che, attesa l’esistenza didue eredi d i [OSCURATO:PERSONA], il figlio Maurizio era debitore solo per la quota di metà del credito, ai sensi dell’art. 752 cod. civ. Disposta dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecuzione ‹‹limitatamente alla metà del credito di cui [OSCURATO:PERSONA] si è (era) dichiarato debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]›› e l’assegnazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di metà del credito vantato dalla Barci nei confronti degli eredi Vedovello, quest’ultima, in data 12 maggio 2015, cedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il credito vantato verso i Vedovello, notificando la cessione al debitore. In data 15 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] ulteriore atto di pignoramento, fino alla concorrenza del credito residuo, pari ad euro 2.699,37, quale ‹‹quota ereditaria del debito complessivo di euro 3.700,00, oltre accessori, gravante sull’erede [OSCURATO:PERSONA]››. Avverso il secondo atto di pignoramento [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Vicenza, che, con sentenza n. 855/17, la rigettava, rilevando che la cessione del credito non era opponibile a [OSCURATO:PERSONA], a ciò ostando l’art. 2913 cod. civ. 2.2. La sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che ha ritenuto, in sintesi, che i l primo pignoramento notificato da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2015a [OSCURATO:PERSONA] ‹‹ vincol ava legittimamente l’intera somma che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dovevano corrispondere alla prima debitrice››. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Motividella decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce ‹‹ Nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente in violazione e falsa applicazione di norme di legge art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 752 e 2913 cod. civ. e dell’art. 492 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››. Lamenta che la motivazione della decisione impugnata nonè idonea a giustificare il decisum, per avere omesso il giudice di merito di svolgere un accertamento ‹‹ sull’operatività del lit i sconsorzio necessario fra gli eredi del debitore defunto, nonché sulla conseguente erronea esclusione del diritto d i [OSCURATO:PERSONA] di cedere validamente la metà residua del suo credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], malgrado quest’ultimo non fosse coinvolto nel primo pignoramento››. 2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››, di ‹‹motivazione apparente››, di ‹‹contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili››, di ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››. Si è poi ulteriormente precisato che si può parlare di ‹‹motivazione apparente›› quando essa non renda ‹‹percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice›› (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599). Si è anche chiarito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza quando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 -5, 07/04/2017, n. 9105); con l’ulteriore specificazione che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762). Le gravi anomalie motivazionali prese in esame dagli arresti sopra richiamati non sono rinvenibil i ne lla decisione qui gravata, la quale, sebbene estremamente sintetica, illustra le ragioni sulle quali il giudice di merito ha fondato il decisum . Difatti, nella motivazione si spiega che il primo atto di pignoramento, notificato da [OSCURATO:PERSONA], ha creato, ex art. 492 cod. proc. civ., un vincolo di indisponibilità dell’intero credito dalla stessa vantato verso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ciò intendendo sottolineare che il pignoramento notificato in data 1° aprile 2015, concernendo l’intero credito vantato dalla Barci nei confronti de l de cuius [OSCURATO:PERSONA], non consentiva la legittima cessione, neppure di una parte, del credito oggetto di pignoramento, in applicazione del disposto di cui all’art. 2914cod. civ., che espressamente prevede che le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate successivamente al pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, stante il preminente rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria (Cass., sez. 3, 05/08/ 1987, n. 6748).3. Con il secondo motivo –rubricato: ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per violazione degli artt. 492 c.p.c. e 752 e 2913 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››- la ricorrente rimarca che la Corte d’appello, nell’affermare che sussisteva un vincolo di indisponibilità dell’intero creditodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del primo atto di pignoramento notificato dal Multineddu , av eva omesso di valutare ‹‹lapregiudiziale circostanza che il pignoramento era stato compiuto presso gli eredi e non direttamente presso [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dell’esecuzione già defunto››e che ciascun erede era tenuto al pagamento del debito soltanto in proporzione della propria quota. 4. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 348- ter , ultimo comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”. Deve, invero, farsi applicazione del principio secondo cui nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c od. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947), adempimento che la ricorrente non ha svolto. In ogni caso, la censura formulata non è inquadrabile nel paradigma del contestato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che richiede che il ricorrente indichi il ‹‹fatto storico›› controverso, il cui esame sia stato omesso, da intendersi come un ‹‹fatto›› in senso storico e normativo, come precisa circostanza naturalistica e non come una ‹‹ questione ›› o un ‹‹ punto ›› , non potendo integrare il vizio in esame le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152). Tale allegazione manca nel caso de quo, in quanto la ricorrente si limita a ribadire anche in questa sede che ciascun erede risponde dei debiti del de cuius nei limiti della propria quota ereditaria, non confrontandosi con la ratio della decisione che poggia invece sul diverso rilievo della indisponibilità delle somme pignorate e della inopponibilità al creditore pignorante della cessione del credito pacificamente intervenuta in data successiva al pignoramento. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso