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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20620/2026

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emessa dalla Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 02/12/2024con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493ter cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il 19/06/2018 l'imputato, pur nonessendone titolare, avrebbe utilizzato la carta di credito della persona offesa pereffettuare pagamenti per circa 1.120 euro presso un albergo di Roma.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178, 417 e 429cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente evidenzia che nell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare la persona offesa dal reato è stata erroneamenteindividuata in [OSCURATO:PERSONA] (quale direttore della struttura alberghiera dovel'imputato aveva indebitamente utilizzato la carta di credito) anziché nellasocietà proprietaria della struttura stessa.

Per effetto di tale errore la verapersona offesa non è mai stata citata in giudizio, come il difensore ha eccepitosia in udienza preliminare sia in tutte le successive fasi del processo.

Si è quindiverificata la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dalla qualediscende la nullità di entrambe le sentenze di merito.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazioneper travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilitàdell'imputato.

Secondo il difensore la Corte di appello ha travisato latestimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui quest'ultimo ha riferito dellecarte di credito utilizzate dall'imputato per pagare il conto dell'albergo.

Pereffetto di tale travisamento il Giudice di merito ha dunque ritenuto provatol'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una carta di credito diversa dalla sua e dunqueintegrato il reato contestato.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza peromessa citazione della persona offesa, è inammissibile per manifestainfondatezza.

Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che siintende ribadire, secondo il quale la nullità derivante dall'omessa citazione dellapersona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così comequella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che dispone ilgiudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca diinteresse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, Rossi,Rv. 226512 – 01).

Si tratta infatti di nullità a regime intermedio, ex art. 180 cod.proc. pen., e come tali soggette al regime di deducibilità di cui all'art. 182,comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale tali nullità non possono essereeccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata;interesse che non è certamente ravvisabile in capo all'imputato, sia perché scopodella citazione della persona offesa è unicamente quello di consentire alla stessadi partecipare al processo e costituirsi parte civile, sia perché, in ogni caso,l'imputato conserva la facoltà di citare la persona offesa come testimone.2.

Il secondo motivo, col quale si denuncia vizio di motivazione pertravisamento della prova, è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, occorre considerare che in tema di ricorso per cassazione,anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, laparte ricorrente, a pena di inammissibilità, ha l'onere di allegare gli attiprocessuali che si assumono travisati ovvero di indicarli puntualmentenell'impugnazione (così demandandone la materiale allegazione alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) (Sez. 5, n. 58897 del03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 – 01).Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione concui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali noncorrettamente interpretati dal giudicante ma deve, invece necessariamenteindicare anche le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01).Si deve infine considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte,in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso percassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione,che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima voltaintrodotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento disecondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).Nel caso in esame, il ricorso difetta di tutti i requisiti di ammissibilità sopraindicati, atteso che: l'atto travisato non è stato né allegato né indicato; nulla sidice in ordine alla sua decisività (essendo peraltro pacifico che la provaasseritamente travisata non è l'unica che è stata posta a fondamento delladecisione); non consta che il dato travisato sia stato utilizzato per la prima voltain sede di appello.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa dalla Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 02/12/2024con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493ter cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il 19/06/2018 l'imputato, pur nonessendone titolare, avrebbe utilizzato la carta di credito della persona offesa pereffettuare pagamenti per circa 1.120 euro presso un albergo di Roma.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178, 417 e 429cod. proc. pen. La difesa del ricorrente evidenzia che nell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare la persona offesa dal reato è stata erroneamenteindividuata in [OSCURATO:PERSONA] (quale direttore della struttura alberghiera dovel'imputato aveva indebitamente utilizzato la carta di credito) anziché nellasocietà proprietaria della struttura stessa. Per effetto di tale errore la verapersona offesa non è mai stata citata in giudizio, come il difensore ha eccepitosia in udienza preliminare sia in tutte le successive fasi del processo. Si è quindiverificata la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dalla qualediscende la nullità di entrambe le sentenze di merito.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazioneper travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilitàdell'imputato. Secondo il difensore la Corte di appello ha travisato latestimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui quest'ultimo ha riferito dellecarte di credito utilizzate dall'imputato per pagare il conto dell'albergo. Pereffetto di tale travisamento il Giudice di merito ha dunque ritenuto provatol'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una carta di credito diversa dalla sua e dunqueintegrato il reato contestato.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza peromessa citazione della persona offesa, è inammissibile per manifestainfondatezza. Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che siintende ribadire, secondo il quale la nullità derivante dall'omessa citazione dellapersona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così comequella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che dispone ilgiudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca diinteresse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, Rossi,Rv. 226512 – 01). Si tratta infatti di nullità a regime intermedio, ex art. 180 cod.proc. pen., e come tali soggette al regime di deducibilità di cui all'art. 182,comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale tali nullità non possono essereeccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata;interesse che non è certamente ravvisabile in capo all'imputato, sia perché scopodella citazione della persona offesa è unicamente quello di consentire alla stessadi partecipare al processo e costituirsi parte civile, sia perché, in ogni caso,l'imputato conserva la facoltà di citare la persona offesa come testimone.2. Il secondo motivo, col quale si denuncia vizio di motivazione pertravisamento della prova, è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, occorre considerare che in tema di ricorso per cassazione,anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, laparte ricorrente, a pena di inammissibilità, ha l'onere di allegare gli attiprocessuali che si assumono travisati ovvero di indicarli puntualmentenell'impugnazione (così demandandone la materiale allegazione alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) (Sez. 5, n. 58897 del03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 – 01).Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione concui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali noncorrettamente interpretati dal giudicante ma deve, invece necessariamenteindicare anche le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01).Si deve infine considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte,in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso percassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione,che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima voltaintrodotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento disecondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).Nel caso in esame, il ricorso difetta di tutti i requisiti di ammissibilità sopraindicati, atteso che: l'atto travisato non è stato né allegato né indicato; nulla sidice in ordine alla sua decisività (essendo peraltro pacifico che la provaasseritamente travisata non è l'unica che è stata posta a fondamento delladecisione); non consta che il dato travisato sia stato utilizzato per la prima voltain sede di appello.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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