CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/10/2020 della Corte di Assise d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d'appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omicidio aggravato, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione„ mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per la concorrente contravvenzione di esplosioni pericolose in quanto estinta per sopravvenuta prescrizione e, previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ha diminuito la pena applicata nel primo giudizio. La vicenda riguarda l'omicidio di D'[OSCURATO:PERSONA], incontestatamente realizzato dallo Spinazzola all'esito di un confronto avvenuto tra i due a causa di un litigio intervenuto tra le rispettive figlie e della conseguente incursione effettuata dalla vittima presso l'abitazione dell'imputato, nel corso della quale aveva ingiuriato e minacciato i familiari del medesimo. La sentenza di primo grado aveva escluso la configurabilità dell'invocata legittima difesa, ritenendo che lo Spinazzola avesse sparato all'avversario quando questi era disarmato. Nel primo giudizio d'appello la Corte territoriale aveva invece riconosciuto la sussistenza dell'esimente sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di alcune risultanze processuali, pervenendo in tal senso alla conclusione che il D'Antuono avesse invece sparato per primo giustificando così la reazione letale dello Spinazzola. In accoglimento del ricorso del pubblico ministero la Prima Sezione ha annullato con rinvio tale decisione imponendo un nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione evocata dai giudici del merito, sollecitando in particolare un approfondimento sul significato della scelta operata dall'imputato di recarsi armato dalla vittima per incontrarla, al fine di stabilire se tale decisione doveva interpretarsi come la libera accettazione di una sorta di sfida lanciata dal D'Antuono ovvero avesse costituito un comportamento necessario per scongiurare un pericolo altrimenti inevitabile. All'esito del giudizio di rinvio e della perizia medico-legale e balistica disposta ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., la Corte d'Assise d'appello ha riconosciuto che quello tra l'imputato e la vittima è stato un confronto armato e che, con elevata probabilità logica, sia stata proprio quest'ultima ad aver sparato per prima, ma ha al contempo escluso sussistere l'esimente della legittima difesa, ritenendo che lo Spinazzola, recandosi all'incontro, avesse implicitamente accettato il pericolo, del tutto prevedibile ed evitabile, di un confronto violento con l'avversario. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, violazione della legge processuale e vizi della motivazione in merito all'esclusione dell'esimente della legittima difesa. Sotto un primo profilo il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe collegato il dolo omicidiario dell'imputato ad un antecedente colposo, ossia l'imprudente decisione di recarsi all'incontro con il D'Antuono, contravvenendo ai principi generali su cui si fonda l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. In secondo luocio i giudici del merito avrebbero escluso che lo Spinazzola abbia agito in stato di legittima difesa in ragione della colpevole esposizione alla situazione di pericolo, comportamento ostativo al riconoscimento della diversa esimente dello stato di necessità, ma non anche di quella prevista dall'art. 52 c.p., insussistente per consolidata interpretazione giurisprudenziale soltanto qualora l'agente accetti liberamente il confronto violento nella consapevolezza della necessità di fronteggiare il pericolo commettendo il reato. In altri termini la mera prevedibilità della reazione violenta del D'Antuono non equivale per il ricorrente all'accettazione da parte dell'imputato dell'eventuale sfida lanciata dalla vittima, non potendo un atteggiamento meramente colposo dell'agente paralizzare l'operatività dell'esimente, sussistente per il mero insorgere della necessità di difendersi da un'offesa ingiusta. E la più ampia legittimazione del ricorso all'autotutela nel caso della legittima difesa sarebbe confermata dalle modifiche apportate nel tempo dal legislatore nei commi secondo e terzo del citato art. 52. Non di meno, anche volendo ritenere il contrario, nella specie alcun rimprovero potrebbe essere rivolto all'imputato secondo gli ordinari parametri della diligenza e prudenza in ragione del fatto che egli si fosse armato prima di recarsi ad incontrare il suo antagonista, trattandosi di una mera precauzione destinata a prevenire un generico rischio di un'evoluzione violenta del confronto e non già il sintomo della previsione di dover fronteggiare il concreto e specifico pericolo di uno scontro a fuoco. Assunto peraltro dimostrato dal fatto che il precedente diverbio con il D'Antuono si era risolto pacificamente e che l'imputato si era recato all'incontro, previamente concordato con la stessa vittima, con i propri congiunti e all'esclusivo fine di acclarare la veridicità delle circostanze che avevano originato il conflitto tra le due famiglie. Non di meno alcun rimprovero potrebbe muoversi all'imputato per aver sottostinnato non già precisi segnali d'allarme, bensì l'imprevedibile comportamento della vittima, la quale, nel corso del confronto chiarificatore aveva avuto una repentina ed immotivata reazione violenta. Ed in tal senso la Corte non avrebbe considerato l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esimente in questione è ravvisabile anche con riguardo ai reati commessi da colui che partecipa ad una rissa, nell'ipotesi in cui questi reagisca ad un'azione imprevedibile e sproporzionata rispetto alla situazione iniziale liberamente accettata. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte, rimproverando all'imputato un errore di natura colposa che investe il presupposto della sua condotta, avrebbe sostanzialmente riconosciuto che egli abbia colposamente ecceduto nella legittima difesa. Immotivatamente, però, la sentenza ha poi escluso l'applicabilità dell'art. 55 c.p. nel caso di specie, nonostante non sussista ragione alcuna di distinguere l'ipotesi di colui che affronta l'antagonista sottovalutando la situazione di pericolo da quella di chi, sopravvalutando la medesima situazione in itinere, ecceda nella difesa. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pure invocata con i motivi d'appello. Lacuna tanto più rilevante nella misura in cui già la sentenza di primo grado aveva di fatto riconosciuto che l'imputato aveva agito nello stato d'ira determinato dalla plateale pregressa aggressione verbale perpetrata dal D'Antuono ai danni dei familiari dell'imputato. Né potrebbe ritenersi l'inconfigurabilità dell'attenuante in ragione della presunta sproporzione tra l'offesa ingiusta subita - ed avvertita come perpetrata ai propri danni in quanto diretta verso i familiari - e la reazione omicidiaria, che altrimenti nel caso di omicidio l'art. 62 n. 2 c.p. non potrebbe mai trovare concreta applicazione. Il rapporto di adeguatezza evocato dalla citata disposizione dovrebbe invece essere relazionato allo stato d'ira ingenerato dallo spessore del fatto ingiusto che lo ha determinato. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo vengono infine dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata applicazione nella massima estensione della diminuzione della pena base per effetto della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 3. Il 10 ottobre 2022 il Procuratore generale ha trasmesso memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo è infondato ed in parte inammissibile. 2.1 Nell'escludere l'invocata esimente della legittima difesa la C:orte territoriale si è attenuta al principio fissato dalla sentenza rescindente, con la quale è stato ribadito che non può invocare la scriminante colui che accetti una sfida e più in generale si ponga volontariamente e consapevolmente in una situazione di pericolo dalla quale può derivare, ragionevolmente e prevedibilmente, la necessità di doversi difendere dall'altrui aggressione qualora la predetta situazione da potenziale e prevedibile divenga effettiva. Principio che corrisponde all'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione o evitabile accettazione di una situazione di pericolo (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252352; Sez. 1, Sentenza n. 15025 del 14/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234040; Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205; Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Rombolà, Rv. 2518:34). Il che esclude in radice la fondatezza dell'eccepita violazione del vincolo di rinvio. 2.2 Nell'applicare i principi ricordati la sentenza impugnata ha poi fornito adeguata motivazione coerente con le risultanze processuali esaminate ed esposte delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere la ricorrenza dei presupposti dell'invocata esimente, ponendo in evidenza soprattutto due circostanze, ossia che lo Spinazzola si era recato all'incontro con la vittima portando con sé un'arma da fuoco e che lo stesso non era receduto dalla sua intenzione di confrontarsi con il D'Antuono nemmeno dopo che nel tragitto quest'ultimo lo aveva minacciato di morte al telefono. Si tratta incontestabilmente di elementi fattuali logicamente idonei a fondare la conclusione raggiunta in merito alla volontaria accettazione da parte dell'imputato di una situazione di pericolo assimilabile ad una vera e propria "sfida". A tale logico sviluppo argomentativo il ricorrente contrappone anzitutto censure in fatto, come quella per cui lo Spinazzola si sarebbe armato per mera "precauzione", peraltro contrastante con la contestuale e generica prospettazione della sua presunta intenzione di risolvere pacificamente con l'antagonista il conflitto insorto tra le due famiglie. L'aver portato con sé l'arma è invece, come logicamente ritenuto dalla sentenza, il sintomo della effettiva previsione già ex ante della possibilità di dover fronteggiare uno scontro a fuoco con il D'Antuono, come poi, del resto, puntualmente accaduto. Ed in proposito privo di pregio è il tentativo della difesa di distinguere il "rischio" dal "pericolo", giacchè la decisione di armarsi assume significato univoco, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto nel ricorso. Analogamente si traduce in una mera valutazione di fatto l'obiezione relativa al fatto che l'imputato si sia fatto accompagnare dai propri familiari. Infatti tale circostanza non ha un significato univoco, come preteso, ma soprattutto appare incompatibile con quello attribuitogli dal ricorrente proprio in ragione del fatto che l'imputato si sia recato all'incontro con una pistola. In secondo luogo il ricorrente non si è confrontato compiutamente con lo sviluppo argomentativo della sentenza, posto che l'altro elemento che ha caratterizzato il ragionamento della Corte - le minacce telefoniche ricevute dallo Spinazzola mentre stava raggiungendo l'abitazione del D'Antuono - nemmeno è stato preso in considerazione con il motivo in esame, che rivela dunque un irrimediabile limite di specificità. Infatti la circostanza evocata è tutt'altro che marginale ai fini della qualificazione dell'antigiuridicità dell'azione onnicidiaria, giacchè i giudici del merito ne hanno tratto - del tutto correttamente, si ribadisce - la prova definitiva della volontà dell'imputato di affrontare comunque la vittima, pur nella consapevolezza delle intenzioni aggressive di quest'ultima. 2.3 Manifestamente infondate sono infine le doglianze relative alla presunta base colposa del dolo omicidiario attribuito all'imputato. Infatti la sentenza rescindente ha evocato non in senso proprio l'aggettivo "colposamente" per definire il comportamento incompatibile con il riconoscimento dell'esimente, intendendo all'evidenza fare riferimento al già ricordato atteggiamento di colui che accetta liberamente di fronteggiare una situazione da cui è ragionevole prevedere insorga la necessità di difendersi. Ed in tal senso la Corte territoriale ha correttamente interpretato il principio affermato dal giudice di legittimità, valutando non semplicemente negligente od imprudente la condotta tenuta dall'imputato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti, come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344). E come già ricordato, la sentenza impugnata ha logicamente escluso che lo Spinazzola abbia erroneamente valutato il pericolo che avrebbe dovuto fronteggiare argomentando dal fatto che egli si sia armato prima di recarsi all'incontro con la vittima. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. In proposito va anzitutto ribadito il costante insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). E certamente manifestamente infondato - oltre che invero generico - era il motivo d'appello di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame, posto che in entrambi i gradi di merito è stata riconosciuta la contestata aggravante dei futili motivi - decisione peraltro non contestata del ricorrente - e che, per altrettanto consolidato insegnamento giurisprudenziale, la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896). 5. Anche il quarto motivo è infine inammissibile. Il ricorrente non si è infatti confrontato con le valide argomentazioni con le quali la Corte ha adeguatamente giustificato la decisione di non applicare nella massima estensione la riduzione di pena conseguente al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, affidando le sue doglianze a generiche censure di fatto. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.300, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione