CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Milva DEPAOLI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 2475, depositata l’undici settembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Amministrazione notificava avviso di accertamento a carico della Italia [OSCURATO:SOCIETA]., avente ristretta base partecipativa, relativo all’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e di conseguenza di utili per le due socie per € 924.819,76, cui notificava gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito. RINUNCIA Le socie impugnavano gli atti impositivi e la CTP accoglieva i ricorsi, ma la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia riformando la sentenza di primo grado. Le contribuenti, quindi, ricorrono in cassazione con cinque motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, ma successivamente le contribuenti hanno depositato rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo, che veniva prodotto e non risulta contestato dalla controparte. Da tanto deriva l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come concordato con l’atto di conciliazione ed attesa la definizione consensuale della controversia. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Dichiara le spese integralmente compensate fra le par