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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 14740/2026

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ANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/76 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento parziale della sentenza; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Bari in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari, in data 17 gennaio 2022, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, unificati nel vincolo della continuazione.

2. La pronuncia impugnata segue ad annullamento della pregressa decisione adottata dalla stessa Corte di appello il 23 febbraio 2023, disposto da questa Cortecon sentenza n. 31168 del 15/05/2024, limitatamente alla pena sostitutiva, per essere stata omessa ogni valutazione in ordine alla richiesta di sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria, pur se tempestivamente formulata dalla difesa dell'appellante e corredata da idonea procura speciale.

La sentenza rescissoria ha fondato la decisione reiettiva della sostituzione su due elementi ritenuti univocamente conducenti nel senso dell'incapacità del ricorrente di onorare il pagamento di un debito pecuniario, ossia: a) la documentazione prodotta dalla difesa, da cui risulta che egli è sprovvisto di beni e di redditi propri ed è fiscalmente a carico dei genitori conviventi; b) la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, da cui emerge un insoluto a suo carico relativo alla pena pecuniaria di euro 6.000,00, oggetto di un pregresso provvedimento di cumulo (ferma restando la non operatività, al proposito, della preclusione prevista dall'art. 59, lett. b), legge 24 novembre 1981, n. 689, per carenza del relativo presupposto temporale).

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo — in realtà plurimo - di travisamento del dato probatorio e di inosservanza e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 56-quater e 58 legge n. 689 cit.

3.1. Si deduce, in primis, l'erronea inferenza della insolvibilità dell'imputato alla stregua degli elementi apprezzati dalla Corte di merito.

Al riguardo si pone in evidenza: a) l'impossidenza (dichiarata al fine di consentire una congrua determinazione del valore giornaliero di commutazione della pena) va correlata alla intervenuta ammissione dell'imputato, in relazione alle pregresse riportate condanne, all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il programmato svolgimento di attività di volontariato, come tale improduttiva di redditi; b) la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari si riferisce alle dette condanne, per le quali, in ragione dell'intervenuto affidamento in prova, mai è stato notificato l'ordine di esecuzione con la pedissequa ingiunzione di pagamento, né può tecnicamente parlarsi di insoluto; in ogni caso, non è escluso che il Tribunale di Sorveglianza possa dichiarare estinte dette pene, a norma del comma 12 dell'art. 47 legge cit., ove il condannato, all'esito positivo della prova, versi in condizioni di disagio economico patrimoniale.

Sotto altro profilo, la difesa deduce che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sarebbe comunque consentita, in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni in senso tecnico, ossia a quelle diverse dalla pena pecuniaria. 2Si censura, altresì, la omissione di ogni riferimento, nella sentenza impugnata, ai criteri direttivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. per orientare la richiesta sostituzione.

4. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso, avendo la Corte di appello ancorato il diniego di sostituzione a solidi elementi fattuali giustificativi di una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento del soggetto.

5. Da ultimo, con memoria di replica, la difesa ha documentato che il ricorrente ha reperito una occupazione lavorativa a tempo determinato, con decorrenza dal 7 ottobre 2025, e che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato estinti nei suoi confronti le pene e ogni altro effetto penale delle precedenti condanne, in ragione dell'esito positivo della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite in ordine alla questione devoluta, che attiene ai presupposti applicativi della pena pecuniaria sostitutiva.

Viene in rilievo il disposto dell'art. 58 legge cit., nella parte in cui stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha aderito all'interpretazione secondo cui l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, pur astrattamente concedibile a colui che versi in disagiate condizioni economiche, può essere denegata nel caso in cui sia dato formulare, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento.

Al proposito, tuttavia, è da tempo radicato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità — già segnalato dall'[OSCURATO:PERSONA] del Massimario, con le relazioni n. 49 del 2024 e 16 del 2026 - la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere.

2. L'esegesi invocata dal ricorrente, ad oggi maggioritaria, è stata avallata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, adite al fine di dirimere analogo contrasto interpretativo già insorto con riferimento all'art. 58 legge cit., nella vigenza della norma come originariamente formulata.

Le Sezioni Unite affermarono che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in 3condizioni economiche disagiate, sul presupposto logico-giuridico che la prognosi di inadempienza ostativa, richiamata dall'art. 58, si riferisse esclusivamente alle pene sostitutive di quella detentiva alle quali accedano «prescrizioni», vale a dire - secondo la normativa dell'epoca - la semidetenzione e la libertà controllata, e non, invece, alla pena pecuniaria sostitutiva.

Tale opzione ermeneutica muove da un'analisi dell'impianto generale delle sanzioni sostitutive delineato dalla legge n. 689 del 1981, che il legislatore ha strutturato secondo un sistema duale, distinguendo, sul piano regolativo, la semidetenzione e la libertà controllata da un lato e le pene pecuniarie, dall'altro.

A sostegno della predetta soluzione interpretativa, le Sezioni Unite valorizzarono plurimi argomenti: a) l'argomento letterale, posto che, per le sanzioni non pecuniarie, e soltanto per esse, le disposizioni della richiamata legge (v. artt. 62, 63, 64 e 65) prevedevano testualmente "modalità di esecuzione" e momenti di "verifica" in ordine all'adempimento delle "prescrizioni" imposte con la sentenza di condanna; b) l'argomento teleologico, posto che, secondo la ratio legis, l'osservanza di "prescrizioni" doveva all'evidenza connettersi a prestazioni specifiche, non configurabili con riguardo ad una prestazione a contenuto pecuniario; c) l'argomento sistematico, avuto riguardo ai meccanismi di personalizzazione delle pene pecuniarie, posto che, per effetto della citata legge del 1981, videro la luce sia l'art. 133-bis cod. pen., che consente di individualizzare il trattamento sanzionatorio, in riferimento alle condizioni economiche del reo, diminuendo l'entità della pena quando il giudice ritenga la misura minima eccessivamente gravosa, sia l'art. 133-ter cod. pen., nella parte in cui consente il pagamento rateale della pena pecuniaria (anche di quella sostitutiva) in relazione alle condizioni economiche del condannato, così da rendere tale pena più aderente al principio di uguaglianza sostanziale.

Le Sezioni Unite rimarcarono come, secondo l'art. 58, il potere di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi sia espressione di discrezionalità, da esercitare - a riprova della matrice premiale dell'istituto - secondo gli indici enunciati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali rientrano le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto, ma non anche le condizioni economiche, sicché la valutazione dosimetrica della pena, sorretta da congrua motivazione, deve essere focalizzata essenzialmente sulle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e sulla personalità del condannato.

L'opzione che restringe lo spazio applicativo dell'art. 58 cit. nel senso indicato risulta essere - secondo le Sezioni Unite - più aderente alla lettura costituzionalmente conforme offerta dal Giudice delle leggi. 4Ed invero, sin da epoca risalente la Corte costituzionale, nel vagliare l'istituto della conversione - che costituisce uno dei possibili esiti della procedura di esecuzione della sanzione pecuniaria sostitutiva - ha evidenziato come, per l'adeguato contemperamento dei valori costituzionali coinvolti, «MI preminente rilievo che, nel bilanciamento, va assegnato al principio d'uguaglianza» implicasse l'adozione di disposizioni che «agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni d'insolvibilità, circoscrivano nella massima misura possibile l'area di concreta operatività della conversione»; là dove, il divieto di applicazione della pena sostitutiva in caso di prognosi di inadempimento, se riferito alla pena pecuniaria, verrebbe a collidere con il principio di eguaglianza sostanziale, quando il condannato fosse persona non abbiente (n. 108 del 1987).

3. Sulla linea interpretativa tracciata dalla sentenza Gagliardi si sono attestate, negli anni, numerose decisioni di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333 - 01; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 01; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928 - 01), che ne hanno ripreso i contenuti argomentativi.

4. Analogo schema ricostruttivo è stato riproposto anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato lo statuto delle pene sostitutive (tali denominate, in luogo di "sanzioni", a sottolinearne la intrinseca natura, del tutto assimilabile a quella delle pene che sostituiscono).

In linea generale, può dirsi che, con l'introduzione dell'art. 20-bis nella trama del codice penale e la modifica delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, la novella ha inteso ulteriormente promuovere la cultura dell'alternatività sanzionatoria, onde scongiurare gli effetti distorsivi insiti nelle pene detentive di breve durata - desocializzanti e criminogene - e favorire il reinserimento sociale del condannato, così da garantire l'obiettivo costituzionale del finalismo rieducativo ex art. 27 Cost.

Sotto tale profilo, la dottrina ha posto in rilievo che la spinta verso differenti paradigmi sanzionatori nasce dalla consapevolezza che moduli punitivi alternativi al carcere meglio valorizzano il principio di individualizzazione, anche qualitativa, del trattamento sanzionatorio; al tempo stesso, se opportunamente congegnati, essi possono efficacemente coniugare rieducazione ed istanze specialpreventive e, dunque, di difesa sociale.

In estrema sintesi - e nei limiti in cui può essere di interesse ai fini della questione devoluta - la novella ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie (c.d. pene-programma) individuandole nella semilibertà e nella detenzione 5domiciliare, in luogo della semidetenzione e della libertà controllata, cui si aggiunge il lavoro di pubblica utilità, e ha innalzato a quattro anni il limite massimo di pena detentiva sostituibile (così da allinearlo al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera la sospensione dell'esecuzione); per altro verso, con riguardo alle pene pecuniarie sostitutive, in coerenza con i criteri direttivi enunciati dall'art. 1, comma 16, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, le modifiche si muovono nella direzione di: a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

5. Anche nella vigenza del mutato assetto normativo, in termini sostanzialmente adesivi al principio affermato da Sezioni Unite Gagliardi, si colloca Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024, Paris, Rv. 285786 -

02. La sentenza ha osservato che l'art. 58 è rimasto invariato quanto al potere discrezionale del giudice nel decidere la conversione, che va senz'altro negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

In tale discrezionalità si concretizza il necessario «bilanciamento degli interessi in gioco, tra la doverosa esecuzione della pena e la prevenzione di effetti negativi e distorsivi collegati a questa quando sia troppo breve per impostare un efficace programma rieducativo e abbastanza lunga da portare gravi conseguenze a carico del condannato», come già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2022.

La predetta decisione ha poi ribadito la necessità di ancorare la prognosi negativa posta a base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., e di valutare al riguardo sia le modalità del fatto, sia la negativa personalità dell'imputato, senza alcun riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali della persona.

Analoga impostazione è seguita da Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 - 01, che, con ulteriori sviluppi argomentativi rispetto ai principi affermati dalla sentenza Gagliardi, assunta a base della propria ricostruzione, ha valorizzato il disposto dell'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Avendo individuato un contenuto tasso minimo di conversione giornaliero, il legislatore consente all'interprete di pervenire ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, sia tale da 6garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione che sono ineludibile componente della funzione della pena in generale e, dunque, anche della pena sostitutiva.

In tale prospettiva, la stessa sentenza Cerasoli ha puntualizzato come neppure l'eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell'imputato, dovuta alla opacità delle allegazioni difensive, possa ritenersi di per sé ostativa della sostituzione.

Piuttosto, proprio i poteri di indagine ascritti al giudice, oggi incanalati nel percorso processuale interno al giudizio di cognizione delineato dall'art. 545- bis cod. proc. pen. (meccanismo di sentencing), consentono di ovviare alle possibili distonie tra quanto documentato dalla difesa e le emergenze acquisite d'ufficio, assicurando una declinazione della discrezionalità quanto più coerente e puntuale (in senso conforme, si veda anche Sez.

3. n. 35655 del 07/ 04/2025, Velo, Rv. 288729 - 01).

Va inoltre menzionata Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, che ha valorizzato, in termini nella sostanza analoghi, la possibilità di calibrare la pena sulle connotazioni del caso concreto, economiche e, al tempo stesso, patrimoniali (riferimento, questo introdotto, dalla riforma del 2022, così da dare risalto all'aspetto dinamico e, al tempo stesso, statico, della capacità del soggetto di onorare l'obbligazione di pagamento).

Muovendo dal disposto dell'art. 56-quater della legge n. 689 e considerata l'ampiezza della forbice normativa, la Corte ha osservato come il potere di modulare il valore giornaliero di commutazione della pena pecuniaria sostitutiva in funzione di quelle connotazioni realizzi un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze in campo.

Invero, il meccanismo di adeguamento basato sui tassi giornalieri, volto a rendere proporzionata la pena pecuniaria, non ne depotenzia l'efficacia specialpreventiva, neppure quando l'importo sia determinato in misura quantitativamente modesta, atteso che una pena ritagliata e conformata sulle esigenze della persona «non annulla il sacrificio e, quindi, l'efficacia della sanzione, ma ne rende solo esigibile la sopportazione».

Nella medesima prospettiva, inoltre, si colloca Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194 - 01, che ha fatto propria tale opzione ricostruttiva evidenziando che essa non è solo la più aderente alla ratio ispiratrice della riforma, ma si pone anche in coerenza con la lettura combinata dell'art. 56-quater legge cit., che rende la sanzione modulabile in concreto nel rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena, e dell'art. 71 stessa legge, nel testo novellato dal d.

Igs. n. 150 del 2022, che disciplina le ipotesi patologiche della revoca e della conversione della pena pecuniaria, dovute al mancato pagamento o alla impossibilità correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, evidenziando come entrambe siano rapportate "al 7momento della esecuzione" e non, dunque, alla fase genetica della applicazione della pena.

6. Su un opposto versante si pongono le decisioni secondo cui, pur potendo astrattamente beneficiare della sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria anche colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nondimeno il giudice può respingerne la richiesta là dove, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla sua solvibilità, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere.

6.1. Vi si ascrivono pronunce che si raccordano sul piano concettuale a sentenze anteriori alle Sezioni Unite Gagliardi, anche molto risalenti nel tempo, tra cui si segnala, per l'ampiezza delle argomentazioni, Sez. 3 n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323 -

01. La Corte osservò in quel caso come sia riduttivo interpretare la nozione di "prescrizione" cui va rapportata la previsione di adempimento - nozione che, semanticamente, include qualunque precetto fissato dalla competente autorità e non necessariamente coincide con le sue modalità di esecuzione - con esclusivo riferimento agli obblighi ed ai divieti "in senso tecnico", anziché in senso conforme all'ampia latitudine del suo significato, inclusivo del debito pecuniario da onorare.

La scelta della sanzione sostitutiva è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, che è orientato dai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi valutare, tra i presupposti legittimanti, non solo l'idoneità della sostituzione ai fini del reinserimento sociale del condannato e, dunque, del suo recupero, ma anche la possibilità di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili.

Se è vero che le condizioni economiche del condannato - solo dopo la riforma del 2022, anche patrimoniali - sono menzionate dagli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen., i quali attengono non al momento genetico della scelta della pena da irrogare, ma ad un momento successivo, in cui il giudice stesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è chiamato alla sua determinazione in concreto, è anche vero che tale ultima disposizione richiama le "condizioni di vita individuale e familiare" della persona, che suggeriscono una valutazione onnicomprensiva del suo status, non escluse, dunque, le condizioni di carattere economico.

La sentenza Diop precisò come tra gli elementi di fatto suscettibili di far presumere l'incapacità di adempiere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrino l'irreperibilità o la mancanza di una fissa dimora dell'imputato, ovvero il suo essere soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

86.2. Esaminando le pronunce successive alla riforma del 2022, alla sentenza Diop si richiama Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954-01, che ha affermato la necessità di ripristinare il criterio di valutazione della solvibilità dell'imputato quale prerequisito della sostituzione.

Il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, è tenuto - nell'osservanza dei criteri e dei parametri indicati nella legge n. 689 del 1981, all'art. 57, comma 3 - a pronunciarsi specificamente sulla positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della legge medesima (come già aveva affermato Sez. 4, n. 48574 del 07/11/2013, Marku, Rv. 258092 - 01).

Tra gli elementi presuntivi valutabili ben possono rilevare le modalità del fatto - nella specie, furto di generi alimentari - se sintomatiche di indigenza.

Nella medesima ottica, inoltre, va richiamata Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01, che, muovendo dal presupposto della fattibilità, da parte del giudice, del giudizio sulla solvibilità del reo in ragione delle sue condizioni economico-patrimoniali, ha ritenuto che il giudice può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria nel caso ricorrano fondati motivi per ritenere che quegli non potrà adempiervi.

Nel ribadire che l'applicazione della pena, ivi comprese le pene sostitutive, e la scelta di quella più idonea a garantire, da un lato, la rieducazione del soggetto, dall'altro la funzione special-preventiva nel caso concreto, rientrano nelle prerogative del giudice di merito, alle cui valutazioni discrezionali è rimessa anche la considerazione delle condizioni personali e sociali del reo, la menzionata pronuncia ha puntualizzato come la reiezione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, laddove motivata in modo logico in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si sottragga al sindacato di legittimità.

Anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 richiede al giudice - che deve valutare se applicare una pena sostitutiva - di tenere conto dei parametri enumerati dall'art. 133 cod. pen.

Lo standard valutativo è, peraltro, più rigoroso, dovendo essere individuati fondati motivi cui ancorare la prognosi di inadempimento.

In applicazione del principio enunciato, la Corte ha, dunque, ritenuto legittima la decisione impugnata, essendosi dato conto dai Giudici di merito delle ragioni poste a fondamento della prognosi negativa di futuro adempimento, legate alla circostanza che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per mancanza di redditi.

Il medesimo approccio di metodo - basato sulla individuazione casistica di specifiche situazioni fattuali che lascino presumere un inadempimento futuro - ha 9seguito, più di recente, Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, Mazza, Rv. 288986 - 01, che ha stimato corretta la decisione di diniego della sostituzione, in ragione di plurimi e convergenti elementi, quali l'assenza di redditi leciti, lo stato detentivo ed i plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti riportati dall'imputato.

7. Da ultimo, non può sottacersi il rilevante contributo che ai cennati percorsi ricostruttivi ha offerto la Corte costituzionale, cui si è ispirato, in parte qua, l'intervento riformatore del 2022.

Le direttrici in tema di pena pecuniaria si rinvengono nella sentenza n. 131 del 1979.

La storica pronuncia si inserisce in un dibattito culturale che ha espresso, da tempo, posizioni contrarie alla configurazione di automatismi evocativi di una pena che si risolva in un privilegio per i ceti abbienti ovvero - come è stata definita in dottrina - in una "pena di classe".

La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen., sulla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prevista, ai tempi, per la sola insolvibilità del condannato (c.d. incolpevole) e del suo corrispondente modulo processuale, racchiuso nell'art. 586, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il meccanismo congegnato dal legislatore del 1930 delineava una sorta di "sanzione per la povertà", finendo «per attuarsi soltanto a carico dei nullatenenti, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, perciò, l'impronta inconfondibile di una discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione».

In detta pronuncia si evidenziò come la pena pecuniaria sia intrinsecamente una "pena diseguale", perché strutturalmente comporta «l'inconveniente di una disuguale afflittività [...], in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati»; onde la necessità di «rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati».

La Corte costituzionale ha poi sgombrato il campo da un equivoco di fondo, osservando come, a legittimare l'arcaico congegno della conversione per insolvibilità (anche detta incolpevole, perché dovuta a definitiva ed accertata impossibilità economica di adempiere), come pensato dal legislatore del 1930, non valesse richiamare il principio di inderogabilità della pena che, in quanto sanzione criminale, dovrebbe poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari; e ciò perché non va confusa l'inderogabilità - intesa come certezza della pena - con la materiale ineseguibilità, ovvero con la sua differibilità in presenza di situazioni che appaiono, per diversi aspetti, meritevoli di considerazione. 10Anni dopo, la sentenza cd.

"monito" n. 15 del 2020 ha auspicato una riforma complessiva della disciplina della pena pecuniaria nel segno dell'effettività, da attuare mediante una revisione delle farraginose modalità di esecuzione forzata (essendo le percentuali di riscossione attestate su valori percentuali infimi) e, al contempo, del modulo di conversione in pene limitative della libertà personale.

La sentenza n. 28 del febbraio del 2022 ha recepito tali istanze, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del meccanismo di rinvio delineato dall'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella sua originaria formulazione, con riferimento al tasso minimo di ragguaglio di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. per la determinazione della sanzione pecuniaria, siccome eccessivo nel suo ammontare e tale da collidere con i principi di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e di finalismo rieducativo ex art. 27 Cost.

Nell'occasione, la Corte non ha mancato di formulare una positiva valutazione di una politica criminale - già oggetto della legge delega n. 134 del 2021 - che implementasse il ricorso alle pene sostitutive, siccome idonee a scongiurare, per quanto possibile: a) gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, conseguenti alla brusca lacerazione del fascio dei rapporti (familiari, sociali e lavorativi) facenti capo al condannato; b) gli effetti criminogeni cui la carcerazione intramuraria, in ragione del contatto con le subculture criminali di cui sono permeati i luoghi di detenzione, espone il soggetto che vi è ristretto, almeno quando, per la brevità della pena stessa, non sia possibile impostare un proficuo programma trattamentale.

Nel contempo, la Corte ha rilevato come, in ragione del loro contenuto comunque afflittivo, anche le pene pecuniarie possano assicurare effetti di deterrenza rispetto a condotte recidivanti.

La soluzione individuata dalla sentenza in esame - in seguito superata dalla riforma del 2022, che, aderendo alle sollecitazioni della stessa Corte costituzionale, ha inserito nella legge n. 689 del 1981 l'art. 56-quater, con la previsione di un valore minimo giornaliero sensibilmente più contenuto - appare in sintonia con l'istanza, da tempo radicata, di una maggiore espansione dell'utilizzo delle pene pecuniarie sostitutive, propiziata dalla loro maggiore accessibilità.

Da ultimo, nella scia delle pregresse decisioni si pone anche la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2026, la quale ha ribadito la distinzione tra insolvibilità, che è situazione di accertata impossibilità di adempiere, per tale motivo definita "incolpevole", ed insolvenza, quale situazione di inadempimento volontaria, la quale presuppone che il condannato sia inadempiente, pur avendo capacità economica e per tale motivo definita "colpevole"; su tale premessa, si è ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere la conversione della pena pecuniaria in una misura limitativa della libertà personale - limitatamente al caso 1 1di insolvenza del condannato - non attinge la manifesta irragionevolezza, in quanto costituisce una efficace controspinta a sottrarsi al pagamento della multa o dell'ammenda.

L'obiettivo di rafforzare la effettività della sanzione inflitta si invera, dunque, nei previsti meccanismi di conversione.

Per altro verso, la Corte ha invece ritenuto fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale con riguardo alla disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, tra i meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) - per le quali è applicabile la sola semilibertà sostitutiva - e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi - per le quali è consentita la detenzione domiciliare o, in alternativa, la semilibertà sostitutive; si sono così valorizzati il nucleo comune delle pene pecuniarie, siano esse originarie o sostitutive, costituito dall'esborso di danaro, nonché l'analoga loro funzione, che discende dalla espressa previsione dell'art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 cit., per desumere che, nella fase patologica dell'inadempimento, i meccanismi di conversione devono essere ricostruiti secondo criteri di coerenza sistematica.

8. Alla luce del risalente e mai risolto contrasto giurisprudenziale su delineato - e anche all'esito delle produzioni difensive, con cui il ricorrente ha allegato lo svolgimento ad oggi di attività lavorativa a tempo determinato - si impone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione, che appare altresì di speciale importanza: «se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato».

P.Q.M P.Q.MSt a i F i cio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 23 APR 2026 1!AiZ, 12 NZIONAR1,) »a F agomeni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/76 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento parziale della sentenza; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Bari in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari, in data 17 gennaio 2022, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, unificati nel vincolo della continuazione. 2. La pronuncia impugnata segue ad annullamento della pregressa decisione adottata dalla stessa Corte di appello il 23 febbraio 2023, disposto da questa Cortecon sentenza n. 31168 del 15/05/2024, limitatamente alla pena sostitutiva, per essere stata omessa ogni valutazione in ordine alla richiesta di sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria, pur se tempestivamente formulata dalla difesa dell'appellante e corredata da idonea procura speciale. La sentenza rescissoria ha fondato la decisione reiettiva della sostituzione su due elementi ritenuti univocamente conducenti nel senso dell'incapacità del ricorrente di onorare il pagamento di un debito pecuniario, ossia: a) la documentazione prodotta dalla difesa, da cui risulta che egli è sprovvisto di beni e di redditi propri ed è fiscalmente a carico dei genitori conviventi; b) la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, da cui emerge un insoluto a suo carico relativo alla pena pecuniaria di euro 6.000,00, oggetto di un pregresso provvedimento di cumulo (ferma restando la non operatività, al proposito, della preclusione prevista dall'art. 59, lett. b), legge 24 novembre 1981, n. 689, per carenza del relativo presupposto temporale). 3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo — in realtà plurimo - di travisamento del dato probatorio e di inosservanza e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 56-quater e 58 legge n. 689 cit. 3.1. Si deduce, in primis, l'erronea inferenza della insolvibilità dell'imputato alla stregua degli elementi apprezzati dalla Corte di merito. Al riguardo si pone in evidenza: a) l'impossidenza (dichiarata al fine di consentire una congrua determinazione del valore giornaliero di commutazione della pena) va correlata alla intervenuta ammissione dell'imputato, in relazione alle pregresse riportate condanne, all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il programmato svolgimento di attività di volontariato, come tale improduttiva di redditi; b) la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari si riferisce alle dette condanne, per le quali, in ragione dell'intervenuto affidamento in prova, mai è stato notificato l'ordine di esecuzione con la pedissequa ingiunzione di pagamento, né può tecnicamente parlarsi di insoluto; in ogni caso, non è escluso che il Tribunale di Sorveglianza possa dichiarare estinte dette pene, a norma del comma 12 dell'art. 47 legge cit., ove il condannato, all'esito positivo della prova, versi in condizioni di disagio economico patrimoniale. Sotto altro profilo, la difesa deduce che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sarebbe comunque consentita, in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni in senso tecnico, ossia a quelle diverse dalla pena pecuniaria. 2Si censura, altresì, la omissione di ogni riferimento, nella sentenza impugnata, ai criteri direttivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. per orientare la richiesta sostituzione. 4. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso, avendo la Corte di appello ancorato il diniego di sostituzione a solidi elementi fattuali giustificativi di una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento del soggetto. 5. Da ultimo, con memoria di replica, la difesa ha documentato che il ricorrente ha reperito una occupazione lavorativa a tempo determinato, con decorrenza dal 7 ottobre 2025, e che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato estinti nei suoi confronti le pene e ogni altro effetto penale delle precedenti condanne, in ragione dell'esito positivo della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite in ordine alla questione devoluta, che attiene ai presupposti applicativi della pena pecuniaria sostitutiva. Viene in rilievo il disposto dell'art. 58 legge cit., nella parte in cui stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha aderito all'interpretazione secondo cui l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, pur astrattamente concedibile a colui che versi in disagiate condizioni economiche, può essere denegata nel caso in cui sia dato formulare, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. Al proposito, tuttavia, è da tempo radicato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità — già segnalato dall'[OSCURATO:PERSONA] del Massimario, con le relazioni n. 49 del 2024 e 16 del 2026 - la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere. 2. L'esegesi invocata dal ricorrente, ad oggi maggioritaria, è stata avallata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, adite al fine di dirimere analogo contrasto interpretativo già insorto con riferimento all'art. 58 legge cit., nella vigenza della norma come originariamente formulata. Le Sezioni Unite affermarono che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in 3condizioni economiche disagiate, sul presupposto logico-giuridico che la prognosi di inadempienza ostativa, richiamata dall'art. 58, si riferisse esclusivamente alle pene sostitutive di quella detentiva alle quali accedano «prescrizioni», vale a dire - secondo la normativa dell'epoca - la semidetenzione e la libertà controllata, e non, invece, alla pena pecuniaria sostitutiva. Tale opzione ermeneutica muove da un'analisi dell'impianto generale delle sanzioni sostitutive delineato dalla legge n. 689 del 1981, che il legislatore ha strutturato secondo un sistema duale, distinguendo, sul piano regolativo, la semidetenzione e la libertà controllata da un lato e le pene pecuniarie, dall'altro. A sostegno della predetta soluzione interpretativa, le Sezioni Unite valorizzarono plurimi argomenti: a) l'argomento letterale, posto che, per le sanzioni non pecuniarie, e soltanto per esse, le disposizioni della richiamata legge (v. artt. 62, 63, 64 e 65) prevedevano testualmente "modalità di esecuzione" e momenti di "verifica" in ordine all'adempimento delle "prescrizioni" imposte con la sentenza di condanna; b) l'argomento teleologico, posto che, secondo la ratio legis, l'osservanza di "prescrizioni" doveva all'evidenza connettersi a prestazioni specifiche, non configurabili con riguardo ad una prestazione a contenuto pecuniario; c) l'argomento sistematico, avuto riguardo ai meccanismi di personalizzazione delle pene pecuniarie, posto che, per effetto della citata legge del 1981, videro la luce sia l'art. 133-bis cod. pen., che consente di individualizzare il trattamento sanzionatorio, in riferimento alle condizioni economiche del reo, diminuendo l'entità della pena quando il giudice ritenga la misura minima eccessivamente gravosa, sia l'art. 133-ter cod. pen., nella parte in cui consente il pagamento rateale della pena pecuniaria (anche di quella sostitutiva) in relazione alle condizioni economiche del condannato, così da rendere tale pena più aderente al principio di uguaglianza sostanziale. Le Sezioni Unite rimarcarono come, secondo l'art. 58, il potere di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi sia espressione di discrezionalità, da esercitare - a riprova della matrice premiale dell'istituto - secondo gli indici enunciati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali rientrano le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto, ma non anche le condizioni economiche, sicché la valutazione dosimetrica della pena, sorretta da congrua motivazione, deve essere focalizzata essenzialmente sulle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e sulla personalità del condannato. L'opzione che restringe lo spazio applicativo dell'art. 58 cit. nel senso indicato risulta essere - secondo le Sezioni Unite - più aderente alla lettura costituzionalmente conforme offerta dal Giudice delle leggi. 4Ed invero, sin da epoca risalente la Corte costituzionale, nel vagliare l'istituto della conversione - che costituisce uno dei possibili esiti della procedura di esecuzione della sanzione pecuniaria sostitutiva - ha evidenziato come, per l'adeguato contemperamento dei valori costituzionali coinvolti, «MI preminente rilievo che, nel bilanciamento, va assegnato al principio d'uguaglianza» implicasse l'adozione di disposizioni che «agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni d'insolvibilità, circoscrivano nella massima misura possibile l'area di concreta operatività della conversione»; là dove, il divieto di applicazione della pena sostitutiva in caso di prognosi di inadempimento, se riferito alla pena pecuniaria, verrebbe a collidere con il principio di eguaglianza sostanziale, quando il condannato fosse persona non abbiente (n. 108 del 1987). 3. Sulla linea interpretativa tracciata dalla sentenza Gagliardi si sono attestate, negli anni, numerose decisioni di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333 - 01; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 01; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928 - 01), che ne hanno ripreso i contenuti argomentativi. 4. Analogo schema ricostruttivo è stato riproposto anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato lo statuto delle pene sostitutive (tali denominate, in luogo di "sanzioni", a sottolinearne la intrinseca natura, del tutto assimilabile a quella delle pene che sostituiscono). In linea generale, può dirsi che, con l'introduzione dell'art. 20-bis nella trama del codice penale e la modifica delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, la novella ha inteso ulteriormente promuovere la cultura dell'alternatività sanzionatoria, onde scongiurare gli effetti distorsivi insiti nelle pene detentive di breve durata - desocializzanti e criminogene - e favorire il reinserimento sociale del condannato, così da garantire l'obiettivo costituzionale del finalismo rieducativo ex art. 27 Cost. Sotto tale profilo, la dottrina ha posto in rilievo che la spinta verso differenti paradigmi sanzionatori nasce dalla consapevolezza che moduli punitivi alternativi al carcere meglio valorizzano il principio di individualizzazione, anche qualitativa, del trattamento sanzionatorio; al tempo stesso, se opportunamente congegnati, essi possono efficacemente coniugare rieducazione ed istanze specialpreventive e, dunque, di difesa sociale. In estrema sintesi - e nei limiti in cui può essere di interesse ai fini della questione devoluta - la novella ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie (c.d. pene-programma) individuandole nella semilibertà e nella detenzione 5domiciliare, in luogo della semidetenzione e della libertà controllata, cui si aggiunge il lavoro di pubblica utilità, e ha innalzato a quattro anni il limite massimo di pena detentiva sostituibile (così da allinearlo al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera la sospensione dell'esecuzione); per altro verso, con riguardo alle pene pecuniarie sostitutive, in coerenza con i criteri direttivi enunciati dall'art. 1, comma 16, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, le modifiche si muovono nella direzione di: a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e la sua conversione in caso di mancato pagamento. 5. Anche nella vigenza del mutato assetto normativo, in termini sostanzialmente adesivi al principio affermato da Sezioni Unite Gagliardi, si colloca Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024, Paris, Rv. 285786 - 02. La sentenza ha osservato che l'art. 58 è rimasto invariato quanto al potere discrezionale del giudice nel decidere la conversione, che va senz'altro negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. In tale discrezionalità si concretizza il necessario «bilanciamento degli interessi in gioco, tra la doverosa esecuzione della pena e la prevenzione di effetti negativi e distorsivi collegati a questa quando sia troppo breve per impostare un efficace programma rieducativo e abbastanza lunga da portare gravi conseguenze a carico del condannato», come già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2022. La predetta decisione ha poi ribadito la necessità di ancorare la prognosi negativa posta a base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., e di valutare al riguardo sia le modalità del fatto, sia la negativa personalità dell'imputato, senza alcun riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali della persona. Analoga impostazione è seguita da Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 - 01, che, con ulteriori sviluppi argomentativi rispetto ai principi affermati dalla sentenza Gagliardi, assunta a base della propria ricostruzione, ha valorizzato il disposto dell'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Avendo individuato un contenuto tasso minimo di conversione giornaliero, il legislatore consente all'interprete di pervenire ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, sia tale da 6garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione che sono ineludibile componente della funzione della pena in generale e, dunque, anche della pena sostitutiva. In tale prospettiva, la stessa sentenza Cerasoli ha puntualizzato come neppure l'eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell'imputato, dovuta alla opacità delle allegazioni difensive, possa ritenersi di per sé ostativa della sostituzione. Piuttosto, proprio i poteri di indagine ascritti al giudice, oggi incanalati nel percorso processuale interno al giudizio di cognizione delineato dall'art. 545- bis cod. proc. pen. (meccanismo di sentencing), consentono di ovviare alle possibili distonie tra quanto documentato dalla difesa e le emergenze acquisite d'ufficio, assicurando una declinazione della discrezionalità quanto più coerente e puntuale (in senso conforme, si veda anche Sez. 3. n. 35655 del 07/ 04/2025, Velo, Rv. 288729 - 01). Va inoltre menzionata Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, che ha valorizzato, in termini nella sostanza analoghi, la possibilità di calibrare la pena sulle connotazioni del caso concreto, economiche e, al tempo stesso, patrimoniali (riferimento, questo introdotto, dalla riforma del 2022, così da dare risalto all'aspetto dinamico e, al tempo stesso, statico, della capacità del soggetto di onorare l'obbligazione di pagamento). Muovendo dal disposto dell'art. 56-quater della legge n. 689 e considerata l'ampiezza della forbice normativa, la Corte ha osservato come il potere di modulare il valore giornaliero di commutazione della pena pecuniaria sostitutiva in funzione di quelle connotazioni realizzi un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze in campo. Invero, il meccanismo di adeguamento basato sui tassi giornalieri, volto a rendere proporzionata la pena pecuniaria, non ne depotenzia l'efficacia specialpreventiva, neppure quando l'importo sia determinato in misura quantitativamente modesta, atteso che una pena ritagliata e conformata sulle esigenze della persona «non annulla il sacrificio e, quindi, l'efficacia della sanzione, ma ne rende solo esigibile la sopportazione». Nella medesima prospettiva, inoltre, si colloca Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194 - 01, che ha fatto propria tale opzione ricostruttiva evidenziando che essa non è solo la più aderente alla ratio ispiratrice della riforma, ma si pone anche in coerenza con la lettura combinata dell'art. 56-quater legge cit., che rende la sanzione modulabile in concreto nel rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena, e dell'art. 71 stessa legge, nel testo novellato dal d. Igs. n. 150 del 2022, che disciplina le ipotesi patologiche della revoca e della conversione della pena pecuniaria, dovute al mancato pagamento o alla impossibilità correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, evidenziando come entrambe siano rapportate "al 7momento della esecuzione" e non, dunque, alla fase genetica della applicazione della pena. 6. Su un opposto versante si pongono le decisioni secondo cui, pur potendo astrattamente beneficiare della sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria anche colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nondimeno il giudice può respingerne la richiesta là dove, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla sua solvibilità, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere. 6.1. Vi si ascrivono pronunce che si raccordano sul piano concettuale a sentenze anteriori alle Sezioni Unite Gagliardi, anche molto risalenti nel tempo, tra cui si segnala, per l'ampiezza delle argomentazioni, Sez. 3 n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323 - 01. La Corte osservò in quel caso come sia riduttivo interpretare la nozione di "prescrizione" cui va rapportata la previsione di adempimento - nozione che, semanticamente, include qualunque precetto fissato dalla competente autorità e non necessariamente coincide con le sue modalità di esecuzione - con esclusivo riferimento agli obblighi ed ai divieti "in senso tecnico", anziché in senso conforme all'ampia latitudine del suo significato, inclusivo del debito pecuniario da onorare. La scelta della sanzione sostitutiva è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, che è orientato dai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi valutare, tra i presupposti legittimanti, non solo l'idoneità della sostituzione ai fini del reinserimento sociale del condannato e, dunque, del suo recupero, ma anche la possibilità di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. Se è vero che le condizioni economiche del condannato - solo dopo la riforma del 2022, anche patrimoniali - sono menzionate dagli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen., i quali attengono non al momento genetico della scelta della pena da irrogare, ma ad un momento successivo, in cui il giudice stesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è chiamato alla sua determinazione in concreto, è anche vero che tale ultima disposizione richiama le "condizioni di vita individuale e familiare" della persona, che suggeriscono una valutazione onnicomprensiva del suo status, non escluse, dunque, le condizioni di carattere economico. La sentenza Diop precisò come tra gli elementi di fatto suscettibili di far presumere l'incapacità di adempiere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrino l'irreperibilità o la mancanza di una fissa dimora dell'imputato, ovvero il suo essere soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 86.2. Esaminando le pronunce successive alla riforma del 2022, alla sentenza Diop si richiama Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954-01, che ha affermato la necessità di ripristinare il criterio di valutazione della solvibilità dell'imputato quale prerequisito della sostituzione. Il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, è tenuto - nell'osservanza dei criteri e dei parametri indicati nella legge n. 689 del 1981, all'art. 57, comma 3 - a pronunciarsi specificamente sulla positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della legge medesima (come già aveva affermato Sez. 4, n. 48574 del 07/11/2013, Marku, Rv. 258092 - 01). Tra gli elementi presuntivi valutabili ben possono rilevare le modalità del fatto - nella specie, furto di generi alimentari - se sintomatiche di indigenza. Nella medesima ottica, inoltre, va richiamata Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01, che, muovendo dal presupposto della fattibilità, da parte del giudice, del giudizio sulla solvibilità del reo in ragione delle sue condizioni economico-patrimoniali, ha ritenuto che il giudice può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria nel caso ricorrano fondati motivi per ritenere che quegli non potrà adempiervi. Nel ribadire che l'applicazione della pena, ivi comprese le pene sostitutive, e la scelta di quella più idonea a garantire, da un lato, la rieducazione del soggetto, dall'altro la funzione special-preventiva nel caso concreto, rientrano nelle prerogative del giudice di merito, alle cui valutazioni discrezionali è rimessa anche la considerazione delle condizioni personali e sociali del reo, la menzionata pronuncia ha puntualizzato come la reiezione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, laddove motivata in modo logico in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si sottragga al sindacato di legittimità. Anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 richiede al giudice - che deve valutare se applicare una pena sostitutiva - di tenere conto dei parametri enumerati dall'art. 133 cod. pen. Lo standard valutativo è, peraltro, più rigoroso, dovendo essere individuati fondati motivi cui ancorare la prognosi di inadempimento. In applicazione del principio enunciato, la Corte ha, dunque, ritenuto legittima la decisione impugnata, essendosi dato conto dai Giudici di merito delle ragioni poste a fondamento della prognosi negativa di futuro adempimento, legate alla circostanza che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per mancanza di redditi. Il medesimo approccio di metodo - basato sulla individuazione casistica di specifiche situazioni fattuali che lascino presumere un inadempimento futuro - ha 9seguito, più di recente, Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, Mazza, Rv. 288986 - 01, che ha stimato corretta la decisione di diniego della sostituzione, in ragione di plurimi e convergenti elementi, quali l'assenza di redditi leciti, lo stato detentivo ed i plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti riportati dall'imputato. 7. Da ultimo, non può sottacersi il rilevante contributo che ai cennati percorsi ricostruttivi ha offerto la Corte costituzionale, cui si è ispirato, in parte qua, l'intervento riformatore del 2022. Le direttrici in tema di pena pecuniaria si rinvengono nella sentenza n. 131 del 1979. La storica pronuncia si inserisce in un dibattito culturale che ha espresso, da tempo, posizioni contrarie alla configurazione di automatismi evocativi di una pena che si risolva in un privilegio per i ceti abbienti ovvero - come è stata definita in dottrina - in una "pena di classe". La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen., sulla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prevista, ai tempi, per la sola insolvibilità del condannato (c.d. incolpevole) e del suo corrispondente modulo processuale, racchiuso nell'art. 586, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il meccanismo congegnato dal legislatore del 1930 delineava una sorta di "sanzione per la povertà", finendo «per attuarsi soltanto a carico dei nullatenenti, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, perciò, l'impronta inconfondibile di una discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione». In detta pronuncia si evidenziò come la pena pecuniaria sia intrinsecamente una "pena diseguale", perché strutturalmente comporta «l'inconveniente di una disuguale afflittività [...], in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati»; onde la necessità di «rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati». La Corte costituzionale ha poi sgombrato il campo da un equivoco di fondo, osservando come, a legittimare l'arcaico congegno della conversione per insolvibilità (anche detta incolpevole, perché dovuta a definitiva ed accertata impossibilità economica di adempiere), come pensato dal legislatore del 1930, non valesse richiamare il principio di inderogabilità della pena che, in quanto sanzione criminale, dovrebbe poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari; e ciò perché non va confusa l'inderogabilità - intesa come certezza della pena - con la materiale ineseguibilità, ovvero con la sua differibilità in presenza di situazioni che appaiono, per diversi aspetti, meritevoli di considerazione. 10Anni dopo, la sentenza cd. "monito" n. 15 del 2020 ha auspicato una riforma complessiva della disciplina della pena pecuniaria nel segno dell'effettività, da attuare mediante una revisione delle farraginose modalità di esecuzione forzata (essendo le percentuali di riscossione attestate su valori percentuali infimi) e, al contempo, del modulo di conversione in pene limitative della libertà personale. La sentenza n. 28 del febbraio del 2022 ha recepito tali istanze, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del meccanismo di rinvio delineato dall'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella sua originaria formulazione, con riferimento al tasso minimo di ragguaglio di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. per la determinazione della sanzione pecuniaria, siccome eccessivo nel suo ammontare e tale da collidere con i principi di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e di finalismo rieducativo ex art. 27 Cost. Nell'occasione, la Corte non ha mancato di formulare una positiva valutazione di una politica criminale - già oggetto della legge delega n. 134 del 2021 - che implementasse il ricorso alle pene sostitutive, siccome idonee a scongiurare, per quanto possibile: a) gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, conseguenti alla brusca lacerazione del fascio dei rapporti (familiari, sociali e lavorativi) facenti capo al condannato; b) gli effetti criminogeni cui la carcerazione intramuraria, in ragione del contatto con le subculture criminali di cui sono permeati i luoghi di detenzione, espone il soggetto che vi è ristretto, almeno quando, per la brevità della pena stessa, non sia possibile impostare un proficuo programma trattamentale. Nel contempo, la Corte ha rilevato come, in ragione del loro contenuto comunque afflittivo, anche le pene pecuniarie possano assicurare effetti di deterrenza rispetto a condotte recidivanti. La soluzione individuata dalla sentenza in esame - in seguito superata dalla riforma del 2022, che, aderendo alle sollecitazioni della stessa Corte costituzionale, ha inserito nella legge n. 689 del 1981 l'art. 56-quater, con la previsione di un valore minimo giornaliero sensibilmente più contenuto - appare in sintonia con l'istanza, da tempo radicata, di una maggiore espansione dell'utilizzo delle pene pecuniarie sostitutive, propiziata dalla loro maggiore accessibilità. Da ultimo, nella scia delle pregresse decisioni si pone anche la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2026, la quale ha ribadito la distinzione tra insolvibilità, che è situazione di accertata impossibilità di adempiere, per tale motivo definita "incolpevole", ed insolvenza, quale situazione di inadempimento volontaria, la quale presuppone che il condannato sia inadempiente, pur avendo capacità economica e per tale motivo definita "colpevole"; su tale premessa, si è ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere la conversione della pena pecuniaria in una misura limitativa della libertà personale - limitatamente al caso 1 1di insolvenza del condannato - non attinge la manifesta irragionevolezza, in quanto costituisce una efficace controspinta a sottrarsi al pagamento della multa o dell'ammenda. L'obiettivo di rafforzare la effettività della sanzione inflitta si invera, dunque, nei previsti meccanismi di conversione. Per altro verso, la Corte ha invece ritenuto fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale con riguardo alla disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, tra i meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) - per le quali è applicabile la sola semilibertà sostitutiva - e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi - per le quali è consentita la detenzione domiciliare o, in alternativa, la semilibertà sostitutive; si sono così valorizzati il nucleo comune delle pene pecuniarie, siano esse originarie o sostitutive, costituito dall'esborso di danaro, nonché l'analoga loro funzione, che discende dalla espressa previsione dell'art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 cit., per desumere che, nella fase patologica dell'inadempimento, i meccanismi di conversione devono essere ricostruiti secondo criteri di coerenza sistematica. 8. Alla luce del risalente e mai risolto contrasto giurisprudenziale su delineato - e anche all'esito delle produzioni difensive, con cui il ricorrente ha allegato lo svolgimento ad oggi di attività lavorativa a tempo determinato - si impone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione, che appare altresì di speciale importanza: «se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato». P.Q.M P.Q.MSt a i F i cio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 23 APR 2026 1!AiZ, 12 NZIONAR1,) »a F agomeni