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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 gennaio 2026

Cassazione n. 12880/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 4 dicembre 2024 la Corte d’Appello diCatanzaro, in riforma della sentenza emessa il 7 settembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata DiBenedetto Giuseppina in ordine al reato di truffa ascrittole perché estinto perintervenuta prescrizione e condannava l’imputata al pagamento delle spese delgrado in favore della parte civile.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 129 e 337 cod. proc.pen., assumendo che l’azione penale era improcedibile per difetto di una validaquerela, considerato che il documento che i giudici di merito avevano ritenutoavente valore di valida querela era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] negliuffici della [OSCURATO:PERSONA] di Rende e recava la sottoscrizione nonautenticata di [OSCURATO:PERSONA], titolare del diritto di querela, laddove l’art.337 cod. proc. pen. prevedeva che la querela potesse essere anche recapitatada un incaricato a condizione che la stessa fosse munita di sottoscrizioneautentica.Rassegnava che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’attoprovenisse dalla [OSCURATO:PERSONA] richiamando al riguardo, del tutto incongruamente,l’avvenuta costituzione di parte civile da parte di quest’ultima e la testimonianzadalla stessa resa, dovendosi considerare che la querela presentata da unincaricato e priva della sottoscrizione autenticata del querelante dovevaritenersi radicalmente inesistente.4.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 129 e 336 cod.proc. pen. in relazione contenuto dell’atto presentato dal [OSCURATO:PERSONA], marito dellaCalonico.Assumeva in particolare che tale atto, oltre che recare la sottoscrizione nonautenticata della [OSCURATO:PERSONA], non conteneva la manifestazione di una volontàpunitiva, considerato che con tale atto si chiedeva solo di intervenire sulla DiBenedetto affinché restituisse la somma di euro 60,00, profitto del reato ditruffa posto in essere.5.

In data 2 gennaio 2026 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositavanote di conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Deve essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale la mancataidentificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che presenta laquerela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti comunqueaccertata la sicura provenienza (v., ex multis, Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019,Sasso, Rv. 274979 – 01; nel caso di specie, la provenienza dell’atto di querelaera stata accertata per il tramite della avvenuta costituzione del querelantecome parte civile; v. anche, in tema, Sez.

U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli,Rv. 255584 – 01, che ha statuito che la mancata identificazione del soggettoche presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risultiaccertata la sicura provenienza).La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principioosservando che “pur risultando la querela soltanto sottoscritta dalla personaoffesa, e non anche autenticata secondo le modalità previste nell’art. 39 disp.inferire la certezza della provenienza della querela dalla persona offesa Calonicocivile nel presente procedimento e la comparizione personale dinanzi altribunale per rendere testimonianza” (v. pag. 2 della sentenza impugnata).Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.2.

È, del pari, manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, ilsecondo motivo.Al riguardo la Corte territoriale ha congruamente osservato, nel valutaresussistente la manifestazione della volontà della persona offesa di sporgerequerela, che univocamente significativa di tale volontà era l’espressa richiestaindirizzata alle forze dell’ordine di intervenire sull’imputata, richiesta cherisultava contenuta nell’atto depositato, dovendosi conformare l’interpretazione,in caso di dubbio, al principio del “favor querelae” (v., in proposito,Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01, secondo cui, intema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela èlegittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di unadenuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi,di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autoredell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formulesacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, alprincipio del "favor querelae").Anche la violazione di legge denunciata con il secondo motivo di ricorsoresta, pertanto, esclusa.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

L’imputato,inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],spese che, in conformità alla richiesta, devono essere liquidate in complessivieuro 3.167,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileCalonico [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.1767, oltre accessori dilegge.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 4 dicembre 2024 la Corte d’Appello diCatanzaro, in riforma della sentenza emessa il 7 settembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata DiBenedetto Giuseppina in ordine al reato di truffa ascrittole perché estinto perintervenuta prescrizione e condannava l’imputata al pagamento delle spese delgrado in favore della parte civile.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 129 e 337 cod. proc.pen., assumendo che l’azione penale era improcedibile per difetto di una validaquerela, considerato che il documento che i giudici di merito avevano ritenutoavente valore di valida querela era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] negliuffici della [OSCURATO:PERSONA] di Rende e recava la sottoscrizione nonautenticata di [OSCURATO:PERSONA], titolare del diritto di querela, laddove l’art.337 cod. proc. pen. prevedeva che la querela potesse essere anche recapitatada un incaricato a condizione che la stessa fosse munita di sottoscrizioneautentica.Rassegnava che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’attoprovenisse dalla [OSCURATO:PERSONA] richiamando al riguardo, del tutto incongruamente,l’avvenuta costituzione di parte civile da parte di quest’ultima e la testimonianzadalla stessa resa, dovendosi considerare che la querela presentata da unincaricato e priva della sottoscrizione autenticata del querelante dovevaritenersi radicalmente inesistente.4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 129 e 336 cod.proc. pen. in relazione contenuto dell’atto presentato dal [OSCURATO:PERSONA], marito dellaCalonico.Assumeva in particolare che tale atto, oltre che recare la sottoscrizione nonautenticata della [OSCURATO:PERSONA], non conteneva la manifestazione di una volontàpunitiva, considerato che con tale atto si chiedeva solo di intervenire sulla DiBenedetto affinché restituisse la somma di euro 60,00, profitto del reato ditruffa posto in essere.5. In data 2 gennaio 2026 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositavanote di conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Deve essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale la mancataidentificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che presenta laquerela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti comunqueaccertata la sicura provenienza (v., ex multis, Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019,Sasso, Rv. 274979 – 01; nel caso di specie, la provenienza dell’atto di querelaera stata accertata per il tramite della avvenuta costituzione del querelantecome parte civile; v. anche, in tema, Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli,Rv. 255584 – 01, che ha statuito che la mancata identificazione del soggettoche presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risultiaccertata la sicura provenienza).La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principioosservando che “pur risultando la querela soltanto sottoscritta dalla personaoffesa, e non anche autenticata secondo le modalità previste nell’art. 39 disp.inferire la certezza della provenienza della querela dalla persona offesa Calonicocivile nel presente procedimento e la comparizione personale dinanzi altribunale per rendere testimonianza” (v. pag. 2 della sentenza impugnata).Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.2. È, del pari, manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, ilsecondo motivo.Al riguardo la Corte territoriale ha congruamente osservato, nel valutaresussistente la manifestazione della volontà della persona offesa di sporgerequerela, che univocamente significativa di tale volontà era l’espressa richiestaindirizzata alle forze dell’ordine di intervenire sull’imputata, richiesta cherisultava contenuta nell’atto depositato, dovendosi conformare l’interpretazione,in caso di dubbio, al principio del “favor querelae” (v., in proposito,Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01, secondo cui, intema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela èlegittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di unadenuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi,di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autoredell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formulesacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, alprincipio del "favor querelae").Anche la violazione di legge denunciata con il secondo motivo di ricorsoresta, pertanto, esclusa.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato,inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],spese che, in conformità alla richiesta, devono essere liquidate in complessivieuro 3.167,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileCalonico [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.1767, oltre accessori dilegge.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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