CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/05/2024, della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato integralmente la decisione di primo grado, che aveva, a sua volta, riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i fatti (uso abusivo di carta di credito provento di delitto e ricettazione della stessa) contestati in imputazione- propone ricorso l'imputato, a ministero del difensore abilitato, che deduce, con i motivi di ricorso, i seguenti vizi esiziali della motivazione. 1.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità, atteso che l'agente di polizia giudiziaria, che ha riconosciuto le sembianze dell'imputato nel soggetto ripreso dalle telecamere mentre operava allo sportello bancomat, non poteva aver riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], che indossava un cappello con visiera atto a nasconderne i tratti somatici del volto. La motivazione spesa sul punto dai giudici di merito di primo e secondo grado sarebbe pertanto manifestamente illogica, giacché fondata sulla presunta corrispondenza di dati certamente non individualizzanti (andatura claudicante, abiti indossati al momento del prelievo bancomat, simile orologio da polso indossato), in assenza di riconoscimento del volto, coperto da cappellino con visiera. 1.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento al secondo aspetto della motivazione non condivisa dal ricorrente, atteso che le modalità del fatto (circostanze di tempo, modo e luogo, possesso ed uso della carta bancomat e del p.i.n. necessario al prelievo) dovevano portare logicamente i giudici del merito a ritenere che il detentore della carta coincidesse con l'autore del furto; donde la qualificazione del fatto in termini di furto aggravato e non di ricettazione della carta di debito sottratta al titolare della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo sollecita la Corte di legittimità a rinnovare l'esame del merito della responsabilità, non avendo il ricorrente condiviso la logica probatoria posta a fondamento della decisione, che ha valorizzato -per il riconoscimento ritenuto inequivoco dell'agente- l'aspetto della persona ritratta, osservato dall'agente di polizia giudiziaria che visionò il filmato dell'azione, la sua andatura claudicante, la corrispondenza dei vestiti indossati, il tipo di orologio da polso indossato. Le critiche esposte dal ricorrente nel merito dell'accertamento della responsabilità riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati ed adeguatamente argomentati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (tra le tante, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che pienamente attendibile ed affidabile è il riconoscimento (per immagini) svolto dall'agente di polizia giudiziaria, che ben conoscendo l'imputato, per ragioni di servizio, ha evidenziato come segni certi di identificazione l'andatura claudicante, la corrispondenza degli abiti usati con quelli rinvenuti nell'abitazione e l'uso di un orologio da polso corrispondente a quello usato abitualmente dall'imputato. A fronte di tali elementi dichiarativi - del tutto inequivoci — la differente lettura del quadro probatorio prospettato dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. 2. Infondato è il secondo segmento del motivo unico di ricorso. 2.1. La decisione impugnata (nella conformità verticale dei giudizi di merito) ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza tener conto della possibile diversa qualificazione, come furto, del fatto contestato quale ricettazione; ciò in virtù delle accertate modalità del fatto e, soprattutto, in ragione della detenzione da parte dell'utilizzatore abusivo, sia della carta magnetica idonea al prelievo di contante presso sportelli bancomat, che del relativo codice p.i.n., il che deporrebbe in modo ineludibile per la coincidenza soggettiva dell'utilizzatore con l'autore del furto. L'argomento è suggestivo e non ha trovato risposta nella motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, è certo che le modalità del fatto e la sua qualificazione giuridica si modellano sugli elementi informativi tratti dagli atti processuali. Orbene, se la coincidenza tra autore del furto e utilizzatore abusivo della carta di pagamento non viene portata a conoscenza della giurisdizione dall'imputato, non può essere dedotta come possibile alternativa storico-logica dalla difesa. La Corte ha infatti escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di furto, tenendo in piena considerazione le circostanze del fatto, non incompatibili con la ricezione di una cosa (carta e codice p.i.n.) già sottratta al legittimo detentore e valorizzando altresì il difetto di qualsivoglia indicazione dell'imputato nei sensi perorati dalla difesa. Dell'amotio diretta del ricorrente non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (manca anche un embrione di confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad j elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."). La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico, avendo peraltro la Corte di merito correttamente argomentato il proprio convincimento sulla base di elementi di fatto concreti ed indiscussi. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent