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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30249/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15 novembre 2021, limitatamente al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo A) del proc. n. 1944/2015, perché estinto per prescrizione; ha, altresì, annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di peculato contestato al capo C) del proc. n. 1944/2015 al solo Giavelli, con la formula dell'insussistenza del fatto; ha quindi disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati.

2. Per quel che rileva in questa sede, la Corte d'appello aveva ribaltato il giudizio assolutorio della decisione di primo grado riguardante sia la contestazione a carico di entrambi gli imputati per il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. commesso in concorso, sia la contestazione al solo Giavelli del delitto di peculato.

Proposto ricorso in sede di legittimità, lamentando tra l'altro il difetto di motivazione rafforzata per affermare la sussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici adottati per turbare la gara, la sentenza impugnata in questa sede osservava che la motivazione della Corte territoriale doveva essere corretta in punto di diritto, in quanto i dati fattuali accertati integravano non già elementi artificiosi o fraudolenti, ma piuttosto chiari indici della collusione che aveva viziato la gara, derivando da tale apprezzamento la rilevazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

3. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, l'omesso esame dei motivi di ricorso con cui era stato censurato il difetto di motivazione rafforzata nella sentenza di appello, che aveva riformato la decisione assolutoria in ordine al contestato delitto ex art. 353 cod. pen.

Rileva la difesa che la sentenza della Corte aveva individuato l'errore della Corte territoriale nel ricondurre le condotte contestate alla ricorrente e al coniuge Giavelli nella categoria dei mezzi fraudolenti, dovendosi correggere la motivazione sul punto trattandosi di condotte costituenti evidenti collusioni, idonee ad integrare il fatto di reato per il quale era stata conseguentemente rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione; di qui, l'omesso esame della censura inerente al difetto della motivazione rafforzata che la Corte Suprema non aveva in alcun modo valutato, non potendosi ritenere che la ravvisata violazione di legge che aveva condotto a correggere la motivazione della decisione della Corte d'appello potesse implicitamente contenere il giudizio positivo sul carattere rafforzato di quella motivazione (al contrario, risultando mancante il carattere rafforzato proprio in ragione del ravvisato errore).

4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo che riproduce gli stessi argomenti in diritto del ricorso Degioanni, l'omesso esame del motivo di ricorso con cui era stato censurato il difetto di motivazione rafforzata nella sentenza di appello che aveva riformato la decisione assolutoria in ordine al contestato delitto ex art. 353 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che la sentenza oggetto di ricorso, nel dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ha necessariamente operato la valutazione della non manifesta infondatezza dei ricorsi proposti, almeno quanto ad alcuno dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione.

Ciò implica che la decisione ha esaminato i motivi, concernenti il reato dichiarato estinto, rilevandone appunto la non manifesta infondatezza (tanto da avere ritenuto di dover correggere la motivazione in diritto della Corte territoriale in punto di diritto).

Va, peraltro, ricordato che l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione non può formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione, «laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso Pesarne del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese» (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868 - 01; nella stessa direzione, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, si è affermato che «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione»).

Del resto, la stessa esposizione dell'esame dei motivi (v. pag. 9, § 4., primo capoverso) dà conto della considerazione espressa da parte della sentenza dei motivi ("quinto e sesto motivo ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo ricorso Degioanni") che gli odierni ricorsi lamentano essere stati pretermessi e non valutati.

Rispetto a quei motivi la decisione della Corte ha formulato il proprio giudizio, peraltro esprimendo testualmente - in relazione ad una specifica censura, ma con affermazione che logicamente va riferita all'intero impianto motivazionale - l'infondatezza della "pretesa violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata cui, invece, la Corte di merito ha pacificamente assolto" (pag. 12, primo capoverso).

In definitiva, la complessiva struttura logica della motivazione (secondo l'insegnamento di Sez.

Unite, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 0) dà conto della puntuale considerazione dei motivi di ricorso che attingevano il capo della sentenza della Corte d'appello, con cui era stata dichiarata la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen., avendo valutato la consistenza dei dati fattuali e dei legami logici individuati dalla sentenza e ritenendo rispettato l'obbligo di motivazione rafforzata, tanto da addivenire alla correzione in diritto del giudizio di responsabilità espresso individuando nelle collusioni desumibili dalla trama argomentativa della decisione l'elemento oggettivo del contestato reato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15 novembre 2021, limitatamente al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo A) del proc. n. 1944/2015, perché estinto per prescrizione; ha, altresì, annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di peculato contestato al capo C) del proc. n. 1944/2015 al solo Giavelli, con la formula dell'insussistenza del fatto; ha quindi disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati. 2. Per quel che rileva in questa sede, la Corte d'appello aveva ribaltato il giudizio assolutorio della decisione di primo grado riguardante sia la contestazione a carico di entrambi gli imputati per il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. commesso in concorso, sia la contestazione al solo Giavelli del delitto di peculato. Proposto ricorso in sede di legittimità, lamentando tra l'altro il difetto di motivazione rafforzata per affermare la sussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici adottati per turbare la gara, la sentenza impugnata in questa sede osservava che la motivazione della Corte territoriale doveva essere corretta in punto di diritto, in quanto i dati fattuali accertati integravano non già elementi artificiosi o fraudolenti, ma piuttosto chiari indici della collusione che aveva viziato la gara, derivando da tale apprezzamento la rilevazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, l'omesso esame dei motivi di ricorso con cui era stato censurato il difetto di motivazione rafforzata nella sentenza di appello, che aveva riformato la decisione assolutoria in ordine al contestato delitto ex art. 353 cod. pen. Rileva la difesa che la sentenza della Corte aveva individuato l'errore della Corte territoriale nel ricondurre le condotte contestate alla ricorrente e al coniuge Giavelli nella categoria dei mezzi fraudolenti, dovendosi correggere la motivazione sul punto trattandosi di condotte costituenti evidenti collusioni, idonee ad integrare il fatto di reato per il quale era stata conseguentemente rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione; di qui, l'omesso esame della censura inerente al difetto della motivazione rafforzata che la Corte Suprema non aveva in alcun modo valutato, non potendosi ritenere che la ravvisata violazione di legge che aveva condotto a correggere la motivazione della decisione della Corte d'appello potesse implicitamente contenere il giudizio positivo sul carattere rafforzato di quella motivazione (al contrario, risultando mancante il carattere rafforzato proprio in ragione del ravvisato errore). 4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo che riproduce gli stessi argomenti in diritto del ricorso Degioanni, l'omesso esame del motivo di ricorso con cui era stato censurato il difetto di motivazione rafforzata nella sentenza di appello che aveva riformato la decisione assolutoria in ordine al contestato delitto ex art. 353 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che la sentenza oggetto di ricorso, nel dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ha necessariamente operato la valutazione della non manifesta infondatezza dei ricorsi proposti, almeno quanto ad alcuno dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione. Ciò implica che la decisione ha esaminato i motivi, concernenti il reato dichiarato estinto, rilevandone appunto la non manifesta infondatezza (tanto da avere ritenuto di dover correggere la motivazione in diritto della Corte territoriale in punto di diritto). Va, peraltro, ricordato che l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione non può formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione, «laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso Pesarne del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese» (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868 - 01; nella stessa direzione, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, si è affermato che «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione»). Del resto, la stessa esposizione dell'esame dei motivi (v. pag. 9, § 4., primo capoverso) dà conto della considerazione espressa da parte della sentenza dei motivi ("quinto e sesto motivo ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo ricorso Degioanni") che gli odierni ricorsi lamentano essere stati pretermessi e non valutati. Rispetto a quei motivi la decisione della Corte ha formulato il proprio giudizio, peraltro esprimendo testualmente - in relazione ad una specifica censura, ma con affermazione che logicamente va riferita all'intero impianto motivazionale - l'infondatezza della "pretesa violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata cui, invece, la Corte di merito ha pacificamente assolto" (pag. 12, primo capoverso). In definitiva, la complessiva struttura logica della motivazione (secondo l'insegnamento di Sez. Unite, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 0) dà conto della puntuale considerazione dei motivi di ricorso che attingevano il capo della sentenza della Corte d'appello, con cui era stata dichiarata la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen., avendo valutato la consistenza dei dati fattuali e dei legami logici individuati dalla sentenza e ritenendo rispettato l'obbligo di motivazione rafforzata, tanto da addivenire alla correzione in diritto del giudizio di responsabilità espresso individuando nelle collusioni desumibili dalla trama argomentativa della decisione l'elemento oggettivo del contestato reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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