CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FILANNINO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 800 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. evidenziandone la compati- bilità con la natura del reato ascritto e con l'assenza cli elementi ostativi. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle arcromentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta (it essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giudice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico-giuri- dico, che non ricorrono profili di tenuità della condotta e dell'offesa, te- nuto conto della condotta di guida del ricorrente, particolarmente peri- colosa per la circolazione e per la sicurezza degli utenti della strada sia per la ripetuta inosservanza delle prescrizioni stradali (attraversamento con il semaforo rosso) sia per l'intensità dei profili sintomatici dell'eb- brezza successivamente evidenziati dal conducente. Veniva altresì dato rilievo alla reiterazione di condotte contravvenzionali della stessa specie e ai precedenti penali, anch'essi occasionati dall'abuso di alcol. Il ragio- namento articolato dal giudice di appello risulta privo di contraddizioni e di fratture logico giuridiche e non si presta ad essere ulteriormente sin- dacato in questa sede. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, che risultano essere state escluse in ragione dei profili circostanziali sopra evidenziati a so- stegno della non tenuità dell'offesa e per l'assenza di eventuali profili di meritevolezza, nonché in ragione della personalità dell'imputato gravato da precedenti penali, anche specifici e da ulteriori carichi pendenti.Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il bene- ficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di le- gittimità sul punto laddove Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il c