CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agki artt. 624 e 625 cod. pen., con riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al giudizio di bilanciamento non espresso in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti - è manifestamente infondato e affetto da genericità assoluta, poiché non tiene conto del divieto di cui all'art. 69, comma quarto cod. pen., che già aveva evidenziato la Corte di appello (pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S