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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37729/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], per il quale, previa esclusione dell'aggravante della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria, ha ridotto la pena, e ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari del precedente 06/03/2017, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la -J penale responsabilità di entrambi in ordine al delitto di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del Lauciello e della Cantore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando, per entrambi, un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

Nello specifico, il difensore sostiene che la Corte di appello, con argomentazioni palesemente illogiche e mediante l'erroneo richiamo di talune pronunzie di legittimità riguardanti vicende diverse, avrebbe ritenuto la configurabilità del reato a fronte di una vicenda in cui il combustibile che si assumeva fosse stato sottratto al pagamento dell'accisa, accompagnato dal documento di trasporto, era stato di fatto stoccato presso un fondo (quello degli imputati) ove il destinatario finale del prodotto, quale risultante dall'anzidetto documento, aveva in corso di svolgimento proprie attività agricole.

Assume, quindi, che tale circostanza escluderebbe la concreta materialità del reato, contestando nel contempo la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo - e segnatamente la consapevolezza, da parte degli imputati, della diversa destinazione data al combustibile dal suo acquirente - asseritamente desunto dalla mancata opposizione allo scarico del prodotto e, pertanto, in forza di un'inammissibile presunzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta l'unico motivo a fondamento dei ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del reato, sostenendosi che il combustibile era stato stoccato presso un fondo sul quale il destinatario finale del prodotto, indicato nel documento di accompagnamento, stava svolgendo attività agricole nell'interesse degli imputati, sicchè non avrebbe potuto ritenersi che il bene fosse stato sottratto "in fraudem legis"al pagamento delle accise.Rileva al riguardo il Collegio che, al di là della formula specificamente utilizzata nell'impugnativa, è di fatto dedotto dai ricorrenti il vizio di travisamento della prova, in quanto si assume che la Corte di appello di Catanzaro, nel motivare la decisione di condanna, avrebbe offerto delle dichiarazioni formulate nell'immediatezza dei fatti dall'imputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] durante le operazioni di perquisizione e sequestro del combustibile un'interpretazione contrastante con il significato delle parole usate dai predetti propalanti, facendone poi discendere il consapevole coinvolgimento degli effettivi destinatari del prodotto nel delitto di sottrazione del medesimo al pagamento dell'accisa.

Si osserva, tuttavia, che la pronunzia in disamina non risulta affetta dal vizio di travisamento della prova, ove si consideri che la Corte distrettuale, nel percorso motivo che ha portato a confermare l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, ha avuto cura di indicare espressamente gli elementi fondativi della decisione assunta (per l'appunto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), fornendo delle prove dichiarative scrutinate un'interpretazione del tutto coerente con il significato delle espressioni utilizzate dai propalanti, valevole, sul piano logico, a giustificare la piena consapevolezza degli imputati circa l'effettiva destinazione del prodotto energetico, che dai documenti di trasporto risultava, invece, da recapitare alla "Bioagricol s.s.", consapevolezza che si è ritenuto, peraltro, confortata anche dalla mancata opposizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] allo scarico del carburante.

D'altro canto, va pure evidenziato che i ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivi delle proprie impugnazioni, vizi motivazionali della decisione gravata, avendo omesso di prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.

Né, per altro verso, si sono doluti di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

I predetti, a ben vedere, si sono limitati a criticare il significato che la Corte di appello catanzarese ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sicchè l'impugnativa, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento gravato e il contenuto degli atti del procedimento, valevole a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si limita a dedurre un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale prospetta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).

Tale operazione, sostanziantesi nella reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito, risulta infatti estranea al giudizio di legittimità.

Peraltro, non può non rilevarsi che, nella vicenda per cui è giudizio, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di condanna resa in primo grado, utilizzando, a fondamento della propria decisione, i medesimi elementi probatori vagliati dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata fatta.

La circostanza de qua limita ulteriormente la deducibilità del vizio di travisamento della prova, finendo di fatto per interdirla nel caso di specie, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01).

Tanto detto, va poi soggiunto che le impugnative di cui trattasi risultano inammissibili anche perché prive del requisito dell'autosufficienza, ove si consideri che è stato dedotto il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e non si è provveduto - così come richiesto - all'integrale trascrizione o all'allegazione degli atti specificamente indicati.

La circostanza de qua vizia irrimediabilmente gli azionati gravami, avendo la Suprema Corte chiarito da tempo che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071-01, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01 e Sez. 2, n. 26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Natale e altri, Rv. 256723-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], per il quale, previa esclusione dell'aggravante della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria, ha ridotto la pena, e ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari del precedente 06/03/2017, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la -J penale responsabilità di entrambi in ordine al delitto di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del Lauciello e della Cantore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando, per entrambi, un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Nello specifico, il difensore sostiene che la Corte di appello, con argomentazioni palesemente illogiche e mediante l'erroneo richiamo di talune pronunzie di legittimità riguardanti vicende diverse, avrebbe ritenuto la configurabilità del reato a fronte di una vicenda in cui il combustibile che si assumeva fosse stato sottratto al pagamento dell'accisa, accompagnato dal documento di trasporto, era stato di fatto stoccato presso un fondo (quello degli imputati) ove il destinatario finale del prodotto, quale risultante dall'anzidetto documento, aveva in corso di svolgimento proprie attività agricole. Assume, quindi, che tale circostanza escluderebbe la concreta materialità del reato, contestando nel contempo la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo - e segnatamente la consapevolezza, da parte degli imputati, della diversa destinazione data al combustibile dal suo acquirente - asseritamente desunto dalla mancata opposizione allo scarico del prodotto e, pertanto, in forza di un'inammissibile presunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo a fondamento dei ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del reato, sostenendosi che il combustibile era stato stoccato presso un fondo sul quale il destinatario finale del prodotto, indicato nel documento di accompagnamento, stava svolgendo attività agricole nell'interesse degli imputati, sicchè non avrebbe potuto ritenersi che il bene fosse stato sottratto "in fraudem legis"al pagamento delle accise.Rileva al riguardo il Collegio che, al di là della formula specificamente utilizzata nell'impugnativa, è di fatto dedotto dai ricorrenti il vizio di travisamento della prova, in quanto si assume che la Corte di appello di Catanzaro, nel motivare la decisione di condanna, avrebbe offerto delle dichiarazioni formulate nell'immediatezza dei fatti dall'imputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] durante le operazioni di perquisizione e sequestro del combustibile un'interpretazione contrastante con il significato delle parole usate dai predetti propalanti, facendone poi discendere il consapevole coinvolgimento degli effettivi destinatari del prodotto nel delitto di sottrazione del medesimo al pagamento dell'accisa. Si osserva, tuttavia, che la pronunzia in disamina non risulta affetta dal vizio di travisamento della prova, ove si consideri che la Corte distrettuale, nel percorso motivo che ha portato a confermare l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, ha avuto cura di indicare espressamente gli elementi fondativi della decisione assunta (per l'appunto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), fornendo delle prove dichiarative scrutinate un'interpretazione del tutto coerente con il significato delle espressioni utilizzate dai propalanti, valevole, sul piano logico, a giustificare la piena consapevolezza degli imputati circa l'effettiva destinazione del prodotto energetico, che dai documenti di trasporto risultava, invece, da recapitare alla "Bioagricol s.s.", consapevolezza che si è ritenuto, peraltro, confortata anche dalla mancata opposizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] allo scarico del carburante. D'altro canto, va pure evidenziato che i ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivi delle proprie impugnazioni, vizi motivazionali della decisione gravata, avendo omesso di prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Né, per altro verso, si sono doluti di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I predetti, a ben vedere, si sono limitati a criticare il significato che la Corte di appello catanzarese ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sicchè l'impugnativa, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento gravato e il contenuto degli atti del procedimento, valevole a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si limita a dedurre un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale prospetta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). Tale operazione, sostanziantesi nella reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito, risulta infatti estranea al giudizio di legittimità. Peraltro, non può non rilevarsi che, nella vicenda per cui è giudizio, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di condanna resa in primo grado, utilizzando, a fondamento della propria decisione, i medesimi elementi probatori vagliati dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata fatta. La circostanza de qua limita ulteriormente la deducibilità del vizio di travisamento della prova, finendo di fatto per interdirla nel caso di specie, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01). Tanto detto, va poi soggiunto che le impugnative di cui trattasi risultano inammissibili anche perché prive del requisito dell'autosufficienza, ove si consideri che è stato dedotto il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e non si è provveduto - così come richiesto - all'integrale trascrizione o all'allegazione degli atti specificamente indicati. La circostanza de qua vizia irrimediabilmente gli azionati gravami, avendo la Suprema Corte chiarito da tempo che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071-01, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01 e Sez. 2, n. 26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Natale e altri, Rv. 256723-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 37729/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris