CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7917/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio di [OSCURATO:PERSONA] n.1 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], p.i. 03314561212, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio di Piazza dei Consoli n. 11 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 769/2018 della Corte d’appello di Napoli depositata il 15-2-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: appaltoprivato R.G.7917/2019 C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 24-10-2000 [OSCURATO:PERSONA] o propose opposizione al decreto ingiuntivo n.18/2000 del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Casoria, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di £.63.618.000, pari a Euro 31.419,13, quale saldo del corrispettivo per i lavori edili eseguiti nell’immobile disua proprietà ad Arzano. L’opponente dichiarò di avere contestato i lavori durante il loro svolgimento e di avere contestato i consuntivi redatti dall’impresa appaltatrice la quale, ottenuto il pagamento di £. 45.000.000, aveva abbandonato il cantiere; chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice e la sua condanna a restituire gli importiricevuti rispetto alla minore entità dei lavori eseguiti, nonché a risarcire i danni. Si costituì l’opposta [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di [OSCURATO:PERSONA], contestando le deduzioni dell’opponente e dichiarando che nel febbraio 2000 i committenti coniugi Rocco avevano chiesto la sospensione dei lavori e la predisposizione di consuntivo, che era stato eseguito per l’importo di £.80.596.000 oltre iva; successivamente i committenti avevano chiesto la prosecuzione dei lavori, ma avevano versato solo acconto di £.15.000.000 e di seguito £.30.000.000 e avevano iniziato ad accampare una serie di scuse al fine di sottrarsi all’obbligo di pagamento del prezzo. L’opposta chieseanche di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori geom. [OSCURATO:PERSONA], per essere tenuta indenne da responsabilità nel caso in cui le contestazioni dei vizi fossero state ritenute fondate; la chiamata fuautorizzata, per cui si costituì il terzo chiamato opponendosi a ogni richiesta dell’appaltatrice.Il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Casoria con sentenza n. 488 pubblicata il 2-7-2012 accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta Chianese alla rifusione delle spese di lite. 2.L’appello proposto con atto del 9 - 7 - 2013 da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 769 pubblicata il 15-2-2018 che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha compensato le spese di lite nei confronti del terzo chiamato. La sentenza della Corte territorialeha considerato che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione dopo aver dato atto che vi era prova di un credito di Euro 31.419,13, valorizzando che l’impresa appaltatrice aveva abbandonato i lavori, che era decorso il termine per il loro completamento e che per completare i lavori sarebbero stati necessari nuovi oneri aggiuntivi, per l’aumento dei prezzi dei materiali e della mano d’opera. La sente nza ha ritenuto fondata la censura dell’appellante sulla mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto l’opponente non aveva mai lamentato danni derivanti dagli oneri aggiuntivi conseguenti alla mancata ultimazione dei lavori. La sentenza ha dichiarato che, diversamente da quanto sostenuto dal committente , il consulente d’ufficio aveva accertato, anche sulla base dei documenti prodotti, che i lavori eseguiti dall’impresa erano pari complessivamente a £.105.835.920 per cui, decurtato l’anticipo pagato di £.45.000.000, il residuo dovuto era di £.60.835.920, pari a Euro 31.419,13.Ha rilevato che le contestazioni relative ai vizi delle opere erano state avanzate in modo generico e che, in ordine alla dedotta ingiustificata sospensione dei lavori, era stato lo stesso committente a dichiarare che gli insanabili contrasti erano stati determinati dal mancato pagamento delle opere già eseguite. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, del codice civile. Sulla fattura commerciale prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]” il ricorrente sostiene che l’unico elemento prodotto dalla società opposta a fondamento della sua pretesa sia la fattura n. 5/2000, peraltro priva della certificazione attestante la registrazione, per cui espone i principi secondo i quali nel processo di cognizione la fattura non possa costituire prova a favore del soggetto che l’ha emessa. 1.1.Il motivo, da ritenere proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. per la violazione dell’art. 2697 cod. civ. consistita nell’avere attribuito valore probatorio alla fattura, è infondatoin quanto in nessuna parte della sentenza impugnata si dichiara che la fattura costituiscaelemento probatorio a sostegno dell’appaltatrice che l’aveva emessa. 2.Con il secondo motivo intitolato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Sul preventivo lavori. Sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado” il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto elemento valido a giustificare la pretesa dell’appaltatrice il preventivo dei lavori, che era stato sottoscritto dai committenti soltanto per conoscenza,e il relativo consuntivo. Evidenzia che, in mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità di esecuzione dell’opera e di pagamento del corrispettivo, la semplice sottoscrizione del preventivo non lo trasforma in contratto e quindi sostiene che siano assenti gli elementi necessari a far nascere obbligazioni dall’accettazione del preventivo da parte del committente. In ordine alla consulenza d’ufficio, il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado ne abbiano eseguito una errata interpretazione, in quanto il consulente aveva dichiarato essere impossibile sulla base dello stato dei luoghi precisare le categorie di lavori eseguite da [OSCURATO:PERSONA] e aveva formulato le proprie conclusioni utilizzando la documentazione prodotta, e perciò il preventivo e il consuntivo, che erano documenti formati dall’appaltatrice. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente lo for mula ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. nonlamentando l’omesso esame di un fatto storico, ma censurando la valutazione de lle prove eseguita dalla sentenza impugnata al fine di ottenere una rivalutazione dei fattinon consentita in sede di legittimità. Secondo principi ormai acquisiti, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n.83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 prevede il vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che , se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; quindi, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366 co. 1 n.6 e 369 co.2 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua “decisività”(Cass. sez. un. 7-4-2014 n.8053 Rv. 629831 - 01 ) . L ’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 29-10-2018 n. 27415 Rv. 651028-01, per tutte). Nella nozione di omesso esame di un fatto storico non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, in quanto la critica alla consulenza tecnica si risolve nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. sez. 1 16-3-2022 n. 8584 Rv. 664367-01). I nvece, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non può mirare a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. 27-12-2019 n. 34476 Rv. 656492-03). Nella fattispecieil ricorrente non indica neppure quali sarebbero i fatti storici di cui lamenta l’omesso esame e sicuramente nonlamenta l’omesso esame del preventivo o della consulenza tecnica , perché critica la sentenza per averli valorizzati ai fini della decisione, così evidenziando il suo intento di ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto tale inammissibile in sededi legittimità. Per di più il preventivo, nella motivazione svolta dalla Corte d’Appello, ha costituito soltanto uno degli elementi probatori che, complessivamente esaminati, hanno condottoalla quantificazione del credito. Specificamente la sentenza, a fronte della tesi delcommittente secondo la quale il consulente d’ufficio avesse quantificato tutti i lavori senzadistinguere quelli eseguiti dalla ditta subentrata all’appaltatrice Chianese, ha evidenziato che il consulente d’ufficio era stato in grado di distinguere i lavorieseguiti dall’appaltatrice Chianese, utilizzando sia il preventivo dei lavori, sia il consuntivo; ha altresì evidenziato che il committente non aveva in alcun modo specificato quali categorie di opere non fossero state eseguite e quali prezzi, diversi da quelli del preventivo, avrebbero dovuto essere applicati; ha rilevato che il preventivo, firmato ‘per accettazione’, secondo l’id quod plaerumque accidit, non poteva avere altro significato se non quello di avere pattuitole opere commissionate e i prezzi e che quindi, in mancanza di specifiche contestazioni su quali fossero le opere non realizzate e quali fossero i differenti prezzi eventualmente applicati, dovevano essere integralmente condivise le conclusioni del consulente d’ufficio; ha aggiunto che anche il direttore dei lavori aveva confermato che l’importo dei lavori commissionati era pari all’importo indicato dal preventivo. In questo modo la sentenza impugnata ha esaminato l’intero complesso delle risultanze di causa, valorizzando l’accertamento delle opere eseguitedal consulente d’ufficio, in quanto il consulente d’ufficio era riuscito a individuare le opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] sulla base della verifica sul posto dei lavori eseguiti alla luce di preventivo e consuntivo dei lavori, valorizzando la mancanza di contestazioni del committente al contenuto del preventivo da lui sottoscritto, nonché le dichiarazioni del direttore dei lavori. N on sono pertinenti neppurei principi richiamati dal ricorrente in ordine al fatto che il preventivo in sé non dimostr i la conclusione del contratto di appalto, in quanto nella fattispecie è stato accertato che i lavori sono stati eseguiti e quindi il contratto di appalto ha avuto esecuzione. La critica del ricorrente agli elementi probatori utilizzati dalla Corte territoriale per individuarei lavori effettivamente eseguiti e i prezzi da applicare, non rispondendo ai requisiti richiesti dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.ed investendo valutazioni di fatto, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, è pertanto inammissibile . 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate, disponendola distrazione richiesta.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna ilricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Sussistono ex art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e di ulteriore importo a titolo di con