CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 1979
Cassazione n. 09954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1979 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, confermava la condanna a carico del ricorrente per il reato di truffa (acquisto di dispositivi elettronici con assegni circolari falsi) e falso; si contestava al ricorrente di avere attivato due utenze telefoniche esibendo una carta di identità falsa, con allegata la sua fotografia. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: vi sarebbe difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il primo giudice aveva giudicato il ricorrente sulla base dei capi di imputazione formulati nella informativa di polizia giudiziaria e non sulla base di quelli formulati dai pubblico ministero. 2.2. Violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe identificato gli artifici e raggiri ulteriori rispetto alla consegna degli assegni falsi; inoltre sarebbe carente la motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente (non potendo essere effettuata sulla base del fatto che le spese di gestione di una delle utenze erano confluite su un conto a lui intestato); anche la motivazione in ordine al concorso nel falso sarebbe carente e non rispondente al canone di valutazione de "l'oltre ogni ragionevole dubbio". 2.3. Violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen.: non sarebbe stata provata la condotta di falsificazione dato che nella disponibilità del ricorrente non era stato rinvenuto alcuno strumento utile alla falsificazione e non era stato disposto alcun accertamento tecnico grafologico. 2.4. Vizio di motivazione: non era stata fornita alcuna risposta al motivo di appello con il quale si instava per la riqualificazione del reato di falso in quello di uso di atto falso. 2.5. Violazione di legge: nel giudizio di primo grado sarebbe stata riconosciuta una recidiva non contestata nel capo di imputazione effettivamente preso in esame dal Tribunale (ovvero quello redatto dalla polizia giudiziaria). 2.6. Vizio di motivazione: sarebbe insufficiente la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per riconoscere il concreto accrescimento della pericolosità che legittima l'applicazione della recidiva. 2.7. Vioiazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione alla giovane età del ricorrente, alla modesta gravità dei fatti ed alla qualifica soggettiva del destinatario degli assegni; 2.8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. illegittima tenuto conto del modesto danno arrecato; 2.9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli in relazione ai quali era stato emesso un decreto penale di condanna (proc. n. 1781 del 2014) ora irrevocabile: si tratterebbe di fatti omogenei e consumati nel ristretto arco temporale di sei mesi e non di un anno come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dei trattamento sanzionatorio che nonostante si discostasse dai minimi edittali non risultava sorretto da adeguata motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo che invoca il riconoscimento dei difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato in quanto la Corte di appello, facendosi carico di analoga doglianza, aveva circoscritto la sussistenza del vizio, alla contestazione del reato di cui all'art. 494 cod. pen., contenuta nei capo di imputazione formulato dalla polizia giudiziaria, ma non in quello redatto dalla procura. Per il resto, le condotte descritte nella imputazione (nota e conosciuta dal ricorrente) del decreto che dispone il giudizio e nell'imputazione trascritta nella sentenza di primo grado (riportante quella "informale" riconducibile alla polizia giudiziaria) sii differenziano solo per profili formali, mentre è identico il nucleo centrale delle accuse. Non può pertanto ritenersi che il difetto di correlazione tra accusa e sentenza si estenda oltre i limiti già ritenuti dalla Corte di appello. Il collegio ribadisce infatti che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 205619 - 01 ). 1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione nella parte in cui identifica gli elementi costitutivi della truffa è inammissibile, in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, (a) gli artifici ed i raggiri venivano individuati nel fatto che il ricorrente aveva fornito un falso nominativo - Michele - ed aveva pagato con due assegni circolari contraffatti consegnati due giorni dopo l'ordine; (b) l'identificazione del ricorrente derivava dall'intestazione del conto sul quale confluivano i denari e dalle foto apposte sui documenti falsi, che lo ritraevano; (c) il concorso nel falso risultava provato dall'apposizione della foto del ricorrente sui documenti falsificati che rivelava un ineludibile concorso nella falsificazione (pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.3. Del pari inammissibile è il motivo che contesta il difetto di motivazione in ordine alla falsificazione degli assegni. Il motivo reitera le doglianze proposte con l'appello e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata che - come già rilevato - ritiene provato il concorso a causa dell'apposizione della foto del ricorrente sui documenti falsificati (pag. 5 della sentenza impugnata). 1.4. Il motivo che denuncia la omessa motivazione in relazione al motivo proposto con l'appello con il quale si instava per la riqualificazione del reato di falso in quello di "uso di atto falso" è manifestamente infondato in quanto la motivazione, nella misura in cui riafferma la responsabilità per il falso esclude che possa essere assegnata alla condotta una diversa definizione giuridica (pag. 5 della sentenza impugnata).1.5. Il motivo che contesta il riconoscimento della recidiva perché non presente nel capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado è infondato. L'aggravante veniva regolarmente contestata nei decreto che dispone il giudizio fondamentale atto di esercizio dell'azione penale: il che ha consentito al ricorrente di azionare il suo diritto di difesa sul punto nel corso di tutta la progressione processuale. Il fatto che nella sentenza di primo grado sia stato erroneamente riportato il capo di imputazione "informale" redatto dalla polizia giudiziaria non incide sulla regolarità della contestazione, né sulle prerogative difensive (si richiama la giurisprudenza citata nel § 1.1.). 1.6. Il motivo che contesta la motivazione nella parte in cui riconosce la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Sul punto si ribadisce che la facoltatività dell'aggravante anche nella sua dimensione "qualificata" implica che il giudice deve spiegare le ragioni della sua scelta dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell'art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi in successione indichino una "più accentuata colpevolezza" e una "maggiore pericolosità del reo" (...). A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall'art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee adl annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle. Sui piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi di pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta. La decisione potrà infine essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti deil'art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e), nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica". Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. un, n. 5859 dei 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Nel caso in esame il concreto accrescimento della pericolosità veniva ricavata dalla progressione criminosa precedente i fatti in giudizio (violazioni reiterate dei regime della sorveglianza speciale e truffa risalente al 2012) e dalle modalità del fatto in contestazione; tale ingravescenza della pericolosità trovava ulteriore conferma anche nel comportamento successivo che, seppur non valutabile al fine della sussistenza dell'aggravante, confermava la valutazione di pericolosità qualificata alla data del 2013, quando veniva consumata la truffa in giudizio. 1.7. Il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze generiche è inammissibile. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello denegava il beneficio richiesto in quanto non sussistevano elementi positivi idonei a sostenerne la concessione (pag. 7 della sentenza impugnata). 1.8. Infine è inammissibile anche l'ultimo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Si ribadisce che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agii ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 dei 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva - con valutazione di merito prGva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali - che il danno cagionato non fosse affatto lievissimo (pag. 7 della sentenza impugnata): si tratta di una valutazione di merito espressa con motivazione priva di vizi logici di sorta e coerente con le emergenze processuali. 1.9. E' infine inammissibile anche il motivo con il quale si denuncia l'illegittimità della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscere la continuazione con la truffa - asseritamente omogenea - consumata nel 2012. La Corte di appello con motivazione ineccepibile - che esprime una valutazione di merito che non risulta affetta da alcuna illogicità - rilevava come le condotte delle quali si invocava il consolidamento attraverso il riconoscimento della continuazione erano state consumate a distanza di circa un anno e con modalità diverse, il che ostava all'accoglimento dell'istanza (pag. 6 della sentenza impugnata). .3•de. Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questave. che non risulta incisa dalla doglianza difensiva che si risolve in una inammissibile rivalutazione nel merito delle emergenze processuali. 1.10. E' inammissibile anche l'ultimo motivo che contestava la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena ::;ia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 dei 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso di specie la motivazione offerta a sostegno della quantificazione della pena (pag. 7 della sentenza impugnata) rispetta le indicazioni della Cassazione e non si presta ad alcuna censura. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento d