CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato; che questa Corte ha infatti, più volte, ritenuto legittima, a livello costituzionale e convenzionale, l'istituzione dell'ergastolo nel codice penale, in ragione della connotazione polifunzionale dì detta massima sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (da ultimo, Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0