Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]213/00
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Accordo tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti – Tasse e soprattasse – Fondamento normativo – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Regolamento (CEE) n. 1017/68 – Mercato pertinente – Prova dell'infrazione – Prescrizione – Ammenda»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2003
Massime della sentenza
1..
Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento normativo – Ricorso a più fondamenti normativi – Inadeguatezza di taluni dei fondamenti normativi adottati – Ininfluenza in assenza di conseguenze negative per il destinatario dell'atto
2..
Concorrenza – Trasporti marittimi – Regolamento n. 4056/86 – Accordi orizzontali di fissazione dei prezzi conclusi tra i membri di una conferenza marittima e compagnie indipendenti – Divieto – Inapplicabilità dell'esenzione per categoria a favore di accordi del genere conclusi tra i membri di una conferenza marittima
[Art. 81, n. 1, lett. a), CE; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1017/68, art. 2, lett. a), e n.
4056/86, art. 3
]
3..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario
[Regolamenti (CEE) del Consiglio
n.
17, art. 19, n. 1, n. 1017/68, art. 26, n.
1, e n. 4056/86, art. 23, n. 1]
4..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto per le parti interessate di far conoscere il loro punto di vista sulla presa in considerazione dei loro argomenti – Insussistenza
5..
Concorrenza – Intese – Pregiudizio alla concorrenza – Accordo tra compagnie marittime che vieta la concessione di sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e sopratasse – Oggetto anticoncorrenziale e carattere sensibile – Intenzione di restringere la concorrenza e applicazione effettiva dell'accordo – Irrilevanza
[Art. 81, n. 1, lett. a), CE; regolamento del Consiglio n. 1017/68, art. 2, lett. a)]
6..
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che possono pregiudicare una situazione giuridica determinata – Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto – Irricevibilità
(Art. 230 CE)
7..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di accertamento di un'infrazione – Obbligo di delimitare il mercato di cui trattasi – Portata
(Art. 81 CE)
8..
Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Pregiudizio al commercio tra Stati membri – Criteri – Incidenza irrilevante sul mercato – Accordo non vietato
(Art. 81, n. 1, CE)
9..
Concorrenza – Trasporti – Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti cumulativi per la concessione – Incidenza sull'obbligo di delimitare i mercati di cui trattasi
(Art. 81, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1017/68, art. 5)
10..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definiti negli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19,
n. 2)
11..
Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza anche di merito – Effetto
(Art. 229 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 17, n. 1017/68, art. 24, e n. 4056/86, art. 21)
12..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di conformarvisi in un caso di specie – Conseguenze – Obbligo di motivare ogni inosservanza
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
13..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata delle infrazioni – Accordo sanzionato a motivo del suo oggetto anticoncorrenziale indipendentemente dai suoi effetti – Presa in considerazione della durata di esistenza dell'accordo indipendentemente dalla sua non applicazione
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
14..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze attenuanti – Non applicazione dell'accordo – Presa in considerazione di tale circostanza attenuante nella fase dell'esame della gravità dell'infrazione – Ammissibilità
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/68, art. 19,
n. 2)
15..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Cooperazione dell'impresa durante il procedimento amministrativo – Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, nn. 4 e 5)
16..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole
(Regolamenti del Consiglio nn. 17, 1017/68 e 4056/86)
17..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Applicazione esclusiva del regolamento n. 2988/74 – Inapplicabilità delle considerazioni legate al principio dell'osservanza di un termine ragionevole
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2988/74, art. 2, nn. 1 e 3]
18..
Concorrenza – Ammende – Imposizione – Necessità di un vantaggio che l'impresa ha tratto dall'infrazione – Insussistenza
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
19..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Situazione finanziaria dell'impresa interessata – Presa in considerazione – Obbligo – Insussistenza
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
20..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze attenuanti – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
21..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione di un importo globale tra diversi gruppi di imprese costituiti in relazione all'importanza dell'attività nel
settore interessato delle imprese che hanno partecipato all'infrazione – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
22..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell'infrazione – Valutazione a partire dal fatturato globale dell'impresa – Ammissibilità – Presa in considerazione del ruolo specifico svolto da ciascuna impresa
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
23..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell'infrazione – Valutazione alla luce della realtà economica contemporanea alla commissione dell'infrazione
(Art. 81, n. 1, CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, n. 1017/68, art. 22, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
24..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Interruzione – Richiesta di informazioni – Presupposto – Necessità delle informazioni richieste ai fini dell'accertamento della violazione oggetto d'inchiesta
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 11, n. 1, n. 1017/68, art. 19, n. 2988/74, artt. 1, n. 1, lett. b), e 2, n. 1, lett. a),
e n. 3, e n. 4056/86, art. 16]
1.
In un caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha basato una decisione di accertamento di un'infrazione alle regole di concorrenza e di
imposizione di ammende ai suoi autori su più fondamenti normativi, l'errore eventualmente costituito dal ricorso all'uno o
all'altro di questi fondamenti, qualora gli operatori economici interessati non contestino uno dei fondamenti adottati, può
giustificare l'annullamento della detta decisione solo se l'eventuale errore ha prodotto conseguenze negative per gli interessati.
v. punto 85
2.
Un accordo che vieta la concessione di sconti sulle tasse e sulle soprattasse concluso tra i membri di una conferenza marittima
e compagnie indipendenti dev'essere considerato quale accordo orizzontale di fissazione collettiva dei prezzi. Orbene, le
intese orizzontali che prevedono la fissazione dei prezzi, oltre ad essere espressamente vietate dall'art. 81, n. 1, lett. a), CE
e dall'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti
ferroviari, su strada e per vie navigabili, costituiscono violazioni manifeste delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
Tale principio si applica parimenti nell'ambito del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli
artt. [81 CE] e [82 CE] del Trattato ai trasporti marittimi, poiché un tale accordo di fissazione dei prezzi, per essere stato
concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie indipendenti, pregiudica la concorrenza effettiva esercitata
dalle compagnie di navigazione operanti al di fuori delle conferenze, mentre, a termini dell'ottavo
considerando del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi regolari non conferenziati costituisce
una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo. v. punti 100, 210
3.
La comunicazione degli addebiti, cui deve procedere la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza,
dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere
atto dei comportamenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti
può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e associazioni
di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione
definitiva. Tale esigenza è rispettata quando la decisione non ponga a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle
contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano
avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. v. punto 109
4.
La presa in considerazione di un argomento avanzato da un'impresa nel corso del procedimento amministrativo che ha portato
all'adozione di una decisione nei suoi confronti in materia di concorrenza, senza che detta impresa sia stata posta in grado
di pronunciarsi in proposito prima dell'adozione della decisione definitiva, non può, in quanto tale, costituire una violazione
dei suoi diritti della difesa. v. punto 113
5.
Un accordo in materia di trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] concluso
tra, da una parte, i membri di una conferenza marittima e, dall'altra, compagnie indipendenti e che prevede il divieto, per
le imprese interessate, di concedere alla propria clientela sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, fissando
indirettamente i prezzi, ha per oggetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, lett. a), CE ovvero dell'art. 2,
lett. a), del regolamento n. 1017/68, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari,
su strada e per vie navigabili, atteso che, per effetto di tale accordo, le dette imprese hanno reciprocamente rinunciato
alla libertà di concedere alla propria clientela sconti sulle tariffe pubblicate. La circostanza che tale accordo non vieti alle imprese interessate di modificare le tariffe dei supplementi o del nolo non
costituisce elemento idoneo a escludere la gravità delle restrizioni alla concorrenza di cui trattasi, mentre le parti dell'accordo
provvedevano al 90% circa del traffico totale sui collegamenti di cui trattasi e le compagnie facenti parte della conferenza
applicavano una tariffa uniforme comune. E' infatti pacifico che le tasse e le soprattasse de quibus possono rappresentare
una parte sostanziale del costo totale del trasporto. Questo oggetto anticoncorrenziale e questo carattere sensibile dispensano la [OSCURATO:PERSONA] del provare la volontà delle parti
di restringere la concorrenza ovvero gli effetti anticoncorrenziali dell'accordo. v. punti 175, 177-179, 183
6.
Prescindendo dalle motivazioni sulle quali si fonda un atto che arrechi pregiudizio, solo il suo dispositivo è idoneo a produrre
effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Gli apprezzamenti espressi nella sua motivazione non sono
idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento, salvo che, in quanto motivazione di un atto arrecante
pregiudizio, costituiscano il supporto necessario del suo dispositivo. v. punto 186
7.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 81 CE, si deve definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un accordo
possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare
il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Di conseguenza, l'obbligo di operare una definizione del mercato
di cui trattasi in una decisione adottata ai sensi dell'art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] solamente quando, senza siffatta
definizione, non sia possibile stabilire se l'accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di
cui è causa può incidere sugli scambi tra Stati membri ed ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare
il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. v. punto 206
8.
Un accordo sfugge al divieto dettato dall'art. 81, n. 1, CE solamente quando restringa la concorrenza o incida sul commercio
tra gli Stati membri in modo non significativo. v. punto 207
9.
Occorre eventualmente definire il mercato di cui trattasi unicamente per poter determinare se un accordo possa incidere sugli
scambi tra gli Stati membri e se abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune. Per contro, la delimitazione precisa di tutti i mercati interessati non è necessariamente indispensabile per determinare se
un accordo soddisfi i quattro requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale previsti dall'art. 81, n. 3, CE
e dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari,
su strada e per vie navigabili. E' pur vero che la verifica del rispetto del quarto requisito previsto dall'art. 81, n. 3,
lett. b), CE e dall'art. 5, lett. b), del regolamento precitato esige che la [OSCURATO:PERSONA] esamini se l'accordo de quo sia atto
ad eliminare la concorrenza per una parte significativa, secondo le rispettive disposizioni applicabili, dei prodotti di cui
trattasi o del mercato dei trasporti de quo. Tuttavia, i quattro requisiti per la concessione di un'esenzione sono cumulativi
e la mancanza anche di uno solo di tali requisiti è sufficiente perché l'esenzione debba essere negata. Conseguentemente, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che i primi tre requisiti per la concessione di un'esenzione individuale
non sono soddisfatti e che non è quindi necessario pronunciarsi in merito al quarto requisito, si deve riconoscere che essa
non è tenuta a procedere alla previa definizione di tutti i mercati interessati al fine di verificare se l'accordo de quo
possa beneficiare di un'esenzione individuale. Infatti, al fine di stabilire se i primi tre requisiti sono soddisfatti, occorre
tener conto dei vantaggi derivanti dall'accordo de quo non solo per il mercato pertinente, ma anche per qualsiasi altro mercato
su cui l'accordo di cui trattasi possa produrre effetti favorevoli. In tal senso, sia l'art. 81, n. 3, CE sia l'art. 5 del
regolamento n. 1017/68 prevedono la possibilità di esentare, in particolare, gli accordi che contribuiscono a promuovere il
progresso tecnico o economico, senza esigere un nesso particolare con il mercato di riferimento. v. punti 225-227
10.
Benché la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA riguardi formalmente solo le ammende inflitte in applicazione
di questi due articoli, si deve ritenere, in considerazione dell'identicità del tenore delle pertinenti disposizioni dei regolamenti
n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] del Trattato ai trasporti marittimi, e
n. 1017/68, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili,
che la [OSCURATO:PERSONA] possa fondarsi per analogia su tali orientamenti ai fini del calcolo delle ammende nell'ambito dell'applicazione
dei regolamenti n. 4056/86 e n. 1017/68. v. punto 242
11.
Nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda per infrazioni alle regole di concorrenza la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula
matematica. Ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 17, dell'art. 24 del regolamento n. 1017/68, relativo all'applicazione
di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, e dell'art. 21 del regolamento
n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] del Trattato ai trasporti marittimi, il
Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 229 CE, di piena giurisdizione sui ricorsi proposti avverso le decisioni con cui la
[OSCURATO:PERSONA] fissa le ammende e può, conseguentemente, annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda inflitta. v. punto 252
12.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA], per fissare l'importo delle ammende da imporre ad operatori economici che hanno violato le regole
di concorrenza, stabilisca di applicare il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte da essa
adottati in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, essa è tenuta,
a fronte dell'impegno assunto con la pubblicazione degli orientamenti medesimi, a conformarvisi, salvo illustrare specificamente
i motivi che giustifichino l'eventuale scostamento su un determinato punto. v. punto 271
13.
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato gli effetti derivanti da un accordo e che essa non era tenuta a farlo, considerato
l'oggetto restrittivo della concorrenza dell'accordo stesso, il fatto che questo sia stato o non sia stato attuato è irrilevante
ai fini del calcolo della durata dell'infrazione. Ai fini del calcolo della durata dell'infrazione avente ad oggetto una restrizione
della concorrenza, occorre infatti determinare unicamente la durata del periodo in cui l'accordo stesso è esistito, vale a
dire il periodo intercorrente tra la data della sua conclusione e la data della cessazione. v. punto 280
14.
E' irrilevante che la mancata attuazione di un accordo restrittivo della concorrenza per la determinazione dell'importo delle
ammende da infliggere non è stata presa in considerazione specificamente nella sezione della decisione relativa all'esame
delle circostanze attenuanti, bensì nell'ambito dell'esame della gravità dell'infrazione, atteso che, in ogni caso, dal fatto
che tale elemento è stato preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende è derivata una riduzione
dell'importo di base delle ammende stesse, come previsto dal punto 3, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti per
il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato
CECA. v. punto 293
15.
Nell'ambito di un procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], una collaborazione
all'inchiesta che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica
una riduzione dell'ammenda, come prevista dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] prima della non imposizione di ammende o della
riduzione del loro importo nei casi relativi ad intese. D'altro canto, quando un'impresa contesta i fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda i suoi addebiti, non contribuisce ad agevolare
il compito dell'istituzione consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni alle regole di concorrenza. v. punti 303-304
16.
Il rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un termine ragionevole nell'adozione di decisioni a conclusione di procedimenti
amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario, collegato
al principio di sana amministrazione. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non può procrastinare sine die la sua presa di posizione
e, per garantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, essa deve prendere una decisione o inviare una
lettera amministrativa, quando tale lettera sia stata richiesta, entro un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata del procedimento dev'essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna
causa e, in particolare, del contesto di questa, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza
della causa per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità. v. punti 317-318
17.
Anche se il superamento di un termine ragionevole, in particolare quando implichi la violazione del diritto di difesa degli
interessati, giustifica l'annullamento di una decisione di accertamento di una violazione alle norme in materia di concorrenza,
tale principio non può essere applicato quando venga contestato l'importo delle ammende inflitte da tale decisione, dal momento
che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende è disciplinato dal regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione
in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] economica europea.
Quest'ultimo regolamento ha infatti istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la
[OSCURATO:PERSONA] può legittimamente infliggere ─ senza violare l'esigenza fondamentale della certezza del diritto ─ ammende alle
imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Il suo art. 2, n. 3, prevede
che la prescrizione maturi, in ogni caso, decorsi 10 anni nel caso in cui la prescrizione sia stata interrotta a termini dell'art. 2,
n. 1, del regolamento medesimo, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non può ─ salvo incorrere nella prescrizione ─ procrastinare
sine die la propria decisione sulle ammende. A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all'obbligo della
[OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta. v. punti 321, 324
18.
Pur se è vero che l'importo dell'ammenda inflitta per un'infrazione alle regole di concorrenza deve essere proporzionato alla
durata dell'infrazione e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione, tra i quali
i vantaggi che l'impresa interessata abbia potuto trarre da dette pratiche, la circostanza che un'impresa non abbia tratto
alcun vantaggio dall'infrazione non può comunque impedire l'irrogazione di un'ammenda, poiché diversamente quest'ultima perderebbe
il suo carattere dissuasivo. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare, ai fini della fissazione dell'importo delle ammende, che l'infrazione
ha procurato un vantaggio illecito alle imprese interessate, né a prendere eventualmente in considerazione l'assenza di vantaggi
derivanti dall'infrazione stessa, impegno che del resto essa ha assunto nella sua comunicazione sugli orientamenti per il
calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato
CECA. v. punti 340-343
19.
In materia di concorrenza, a seconda delle circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere opportuno non infliggere ammende ovvero
ridurne l'importo in considerazione delle difficoltà economiche in cui versi l'impresa interessata. Essa non è però minimamente obbligata a tener conto della situazione deficitaria di un'impresa ai fini della determinazione
dell'importo dell'ammenda, considerato che ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato
vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato. v. punti 351-352
20.
In materia di concorrenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, nella propria prassi decisionale anteriore, che taluni
elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa
sia costretta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva. v. punto 353
21.
Trattandosi di fissare l'importo delle ammende da infliggere alle diverse imprese che hanno partecipato alla stessa infrazione
alle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di determinare innanzi tutto l'importo globale dell'ammenda da infliggere,
per poi ripartirlo tra le imprese interessate classificandole in gruppi costituiti sulla base delle loro attività nel settore
interessato, purché i valori limite adottati per costituire i diversi gruppi siano oggetto di una determinazione coerente
ed obiettivamente giustificata, conforme alle esigenze del principio di parità di trattamento e sufficientemente motivata.
Questo metodo porta certo ad ignorare le differenze di dimensione tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, ma consente
di conseguire l'obiettivo consistente nel sanzionare più severamente le grandi imprese. v. punti 384-385, 416, 437
22.
Trattandosi di fissare l'importo delle ammende da infliggere alle varie imprese che hanno partecipato alla stessa infrazione,
il metodo consistente nel determinare la gravità dell'infrazione modulando in funzione delle dimensioni dell'impresa de qua
un importo di base definito in considerazione della natura dell'infrazione è conforme al contesto normativo delle sanzioni
come definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dalle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68, relativo
all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, e n. 4056/86,
che determina le modalità di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] del Trattato ai trasporti marittimi. Per determinare le dimensioni di un'impresa, la [OSCURATO:PERSONA] può fare riferimento al suo fatturato complessivo, che costituisce
un'indicazione della sua potenza economica e della sua capacità di causare danni agli altri operatori, e non al suo fatturato
realizzato sul mercato di cui trattasi. Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve parimenti tener conto del diverso ruolo, per esempio leader
o gregari, eventualmente svolto da ciascuna impresa. v. punti 398-403
23.
In materia di concorrenza, la valutazione della gravità di un'infrazione deve riferirsi alla realtà economica risultante all'epoca
in cui l'infrazione è stata commessa. Conseguentemente, per valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni singola
impresa nonché l'ampiezza dell'infrazione commessa da ognuna di esse, che sono elementi pertinenti per valutare la gravità
dell'infrazione commessa dalle singole imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve fare riferimento al fatturato realizzato dalle singole
imprese di cui trattasi nel corso del periodo in cui l'infrazione è stata commessa. v. punto 460
24.
L'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel
settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] economica europea, pone il principio di una prescrizione
quinquennale, rispetto alla quale l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2 del detto regolamento costituisce
una deroga che deve essere interpretata restrittivamente. D'altro canto, dal primo comma del detto art. 2, n. 1, lett. a), emerge che, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
le domande scritte di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], espressamente menzionate da tale disposizione, a titolo esemplificativo,
quali atti interruttivi della prescrizione, devono essere dirette
all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. Orbene, a termini dell'art. 11 del regolamento n. 17 e, per quanto riguarda il settore dei trasporti ferroviari, su strada
e per vie navigabili e quello dei trasporti marittimi, dell'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 16 del regolamento
n. 4056/86, le richieste di informazioni devono essere, a tenore del n. 1 di tali disposizioni,
necessarie. Una richiesta di informazioni è
necessaria ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 e, rispettivamente, dei citati artt. 19 e 16, redatti negli stessi termini,
qualora si possa legittimamente considerare che tale domanda abbia un rapporto con la violazione presunta. Ne risulta che, per poter validamente interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 2988/74, una richiesta di informazioni deve essere necessaria all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. In tal senso, per quanto l'invio di richieste di informazioni possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione in materia
di ammende quando tali richieste sono dirette a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare gli obblighi ad essa incombenti
nell'ambito della determinazione dell'importo dell'ammenda, non può ritenersi ammissibile, ad esempio, che la [OSCURATO:PERSONA]
possa inviare richieste di informazioni unicamente dirette a prolungare artificiosamente il termine di prescrizione al fine
di conservare il potere di infliggere ammende. Richieste di informazioni unicamente finalizzate a tale obiettivo non sarebbero,
infatti, necessarie alla repressione dell'infrazione. Peraltro, riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di interrompere il
termine di prescrizione con l'invio di richieste di informazioni non necessarie alla repressione dell'infrazione significherebbe
consentirle di prolungare sistematicamente la prescrizione sino al massimo decennale previsto dall'art. 2, n. 3, del regolamento
n. 2988/74, il che renderebbe lettera morta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo,
che verrebbe così trasformata in un termine di prescrizione decennale. v. punti 484-488
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
19 marzo 2003
(1)
«Concorrenza – Accordo tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti – Tasse e soprattasse – Fondamento normativo – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Regolamento (CEE) n. 1017/68 – Mercato pertinente – Prova dell'infrazione – Prescrizione – Ammenda»
Nella causa T-213/00,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Marsiglia (Francia),
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Corea del Sud),
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Taiwan),
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Giappone),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Malesia),
Mitsui OSK [OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Singapore (Singapore),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Wanchai ([OSCURATO:PERSONA]),
P & O [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
succeduta nei diritti alla DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Brema (Germania),
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],rappresentate inizialmente dagli avv.ti J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, quindi dagli avv.ti
Pheasant, Levitt, Waelbroeck e Zinsmeister, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e E. [OSCURATO:PERSONA], quindi dal sig. M. Oliver, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un
procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 ─ [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(FETTCSA); GU L 268, pag. 1],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del2 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE
(divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (GU 1962, n. 13, pag. 204), si applicava originariamente a tutte le attività ricomprese nel
Trattato. Tuttavia, considerato che, nel quadro della politica comune dei trasporti e tenuto conto delle peculiarità di tale
settore, si rendeva necessario emanare una disciplina della concorrenza diversa da quella prevista per gli altri settori economici,
il Consiglio emanava il regolamento 26 novembre 1962, n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio
al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751).
1.Il regolamento n. 1017/68
2
Il 19 luglio 1968, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai
settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1).
3
L'art. 1 del regolamento n. 1017/68 prevede l'applicazione del regolamento medesimo nel settore dei trasporti ferroviari,
stradali e per via navigabile, agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto
la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione
dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione
in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia
necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito
all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Ai sensi della medesima disposizione, il regolamento n. 1017/68 si applica parimenti
alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopraindicati.
4
A termini dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68: Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale
effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese
e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,
(...).
5
L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1017/68 prevede tuttavia che: Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per
oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:(...)
c)
l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e
l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
(...)
g)
l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché
tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto
.
6
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68: Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,
─
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
─
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
─
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano
─
a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o
a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o
─
a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e
stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o
a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e
stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o
─
ad aumentare la produttività delle imprese, o
ad aumentare la produttività delle imprese, o
─
a promuovere il progresso tecnico o economico
a promuovere il progresso tecnico o economico
prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti evitando di
a)
imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b)
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui
trattasi
.
7
Il regolamento n. 1017/68 stabilisce parimenti le modalità di applicazione delle menzionate regole di base. Tale regolamento
consente, in particolare, alle imprese di concludere e di applicare accordi senza doverli notificare alla [OSCURATO:PERSONA], esponendoli
al rischio della nullità retroattiva nel caso in cui gli accordi dovessero essere esaminati sulla base di una denuncia ovvero
di un'azione avviata d'ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA], ferma restando, tuttavia, per tali accordi la possibilità di una declaratoria
di liceità retroattiva nell'ipotesi di un siffatto esame a posteriori (art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68). Le imprese
che intendano avvalersi delle disposizioni dell'art. 5 possono peraltro rivolgere, a termini dell'art. 12 del regolamento
medesimo, una richiesta in tal senso alla [OSCURATO:PERSONA].
2.Il regolamento n. 4056/86
8
Il 22 dicembre 1986, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4).
9
L'art. 1, n. 2, del detto regolamento precisa che esso
concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali (...) da o verso uno o più porti comunitari.
10
Il successivo art. 2, n. 1, prevede tuttavia che: Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate
aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:(...)
c)
l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione
di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;
(...)
f)
l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di
trasporto
.
11
Nel settimo
considerando del regolamento n. 4056/86 il Consiglio afferma che per tali tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere
tecnico è possibile derogare al divieto delle intese
in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza.
12
L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede, per altro, un'esenzione per categoria per
gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a
perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Per conferenza marittima deve intendersi, a termini dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86,
un gruppo di due o più vettori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più
linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono
in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti
servizi di linea.
13
Il regolamento n. 4056/86 consente alle imprese di concludere ed applicare accordi senza doverli notificare alla [OSCURATO:PERSONA],
esponendoli al rischio di nullità retroattiva nel caso in cui tali accordi dovessero essere oggetto di esame a seguito di
una denuncia o di un'azione avviata di ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA], fatta salva peraltro la possibilità per gli accordi medesimi
di essere dichiarati retroattivamente leciti nell'ipotesi di un siffatto esame a posteriori (art. 11, n. 4, del regolamento
n. 4056/86). Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 81, n. 3, del Trattato possono tuttavia rivolgere,
in base all'art. 12 del regolamento n. 4056/86, una richiesta in tal senso alla [OSCURATO:PERSONA].
Fatti all'origine della controversia
14
Le imprese ricorrenti sono compagnie di navigazione che hanno partecipato al [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il
FETTCSA o l'
accordo FETTCSA). Si tratta di un accordo ─ datato 5 marzo 1991, entrato in vigore il 4 giugno seguente e cessato il 10 maggio 1994 ─ concluso
tra compagnie di navigazione operanti tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Il FETTCSA non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
15
Del FETTCSA facevano originariamente parte, da un lato, quattordici membri della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la
FEFC), vale a dire la conferenza marittima attiva tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Sud-Est asiatico, oggetto della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (Caso
IV.33.218 ─ [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 378, pag. 17) nonché della causa da cui è scaturita la sentenza del Tribunale
28 febbraio 2002, causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1011), e, dall'altra, sei compagnie
indipendenti della FEFC.
16
I membri della FEFC appartenenti al FETTCSA erano la [OSCURATO:PERSONA], Compagnie générale maritime (in prosieguo:
la
CGM), la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
K [OSCURATO:PERSONA]), la A.P. Møller─[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
MISC), la Mitsui OSK [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
MOL), la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
NOL), la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
NYK), la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
OOCL), la P & O [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
P&O) e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
POL). Le compagnie indipendenti appartenenti al FETTCSA erano la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
DSR), la [OSCURATO:PERSONA]. (Taiwan) Ltd (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]).
17
Il FETTCSA aveva ad oggetto, a termini dell'art. 2 del medesimo:
─
la definizione per le parti di norme settoriali ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse per mezzo di
procedure comuni e
la definizione per le parti di norme settoriali ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse per mezzo di
procedure comuni e
─
l'utilizzazione di un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse diverse da quelle attinenti
al trasporto marittimo e quello terrestre.
l'utilizzazione di un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse diverse da quelle attinenti
al trasporto marittimo e quello terrestre.
18
Le tasse e le soprattasse previste dal FETTCSA costituiscono supplementi tariffari che si aggiungono alle spese del trasporto
marittimo fatturate dalle compagnie di navigazione ai committenti al fine di coprire taluni costi, in particolare quelli risultanti
dalla fluttuazione dei tassi di cambio o del prezzo di combustibile nonché quelli connessi alla manutenzione dei contenitori
nei porti o nei terminali. E' pacifico che le tasse e le soprattasse rappresentino una parte significativa del prezzo totale
del trasporto marittimo, potendo rappresentare sino al 60% del prezzo stesso sul traffico Occidente-[OSCURATO:PERSONA].
19
Il 1° marzo 1991 il segretariato della FEFC informava la [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riunione tra i rappresentanti della FEFC
e delle compagnie di navigazione indipendenti della medesima che avrebbe dovuto svolgersi a Singapore il 5 marzo seguente
ai fini della conclusione del FETTCSA.
20
Il 25 marzo 1991 il segretariato della FEFC confermava alla [OSCURATO:PERSONA] che il 5 marzo 1991 era stato concluso un accordo
di principio
relativo ad un meccanismo uniforme di calcolo e di fissazione delle tasse e soprattasse diverse da quelle attinenti al trasporto
marittimo ed a quello terrestre.
21
Il 15 luglio 1991 il Consiglio degli spedizionieri europei (
the [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l'
ESC) denunciava l'accordo FETTCSA alla [OSCURATO:PERSONA].
22
Il 28 settembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al segretariato del FETTCSA le proprie valutazioni giuridiche preliminari con
riguardo all'accordo FETTCSA concluso il 5 marzo 1991. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il detto accordo ricadeva nella sfera dell'art. 81,
n. 1, CE e non costituiva un accordo tecnico ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 4056/86. [OSCURATO:PERSONA] suggeriva pertanto
ai membri del FETTCSA di notificarle tale accordo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4056/86.
23
Il 19 aprile 1994 la [OSCURATO:PERSONA] inviava ai membri del FETTCSA una comunicazione di addebiti a termini della quale il FETTCSA,
da un lato, non rientrerebbe nella nozione di accordo tecnico nel senso definito dall'art. 2 del regolamento n. 4056/86 e
dell'art. 3 del regolamento n. 1017/68 e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE nonché con l'art. 2
del regolamento n. 1017/68, contenendo i seguenti accordi restrittivi della concorrenza: un accordo recante il divieto di
sconti, un accordo sui tassi di cambio, un accordo concernente il calcolo delle tasse e soprattasse e un accordo relativo
allo scambio di informazioni. La comunicazione degli addebiti riteneva peraltro, in conclusione che, tali accordi restrittivi
della concorrenza non potessero costituire né oggetto di esenzione collettiva ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86,
né di esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE ovvero dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68. Nella comunicazione
di addebiti si annunciava, inoltre, l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende in considerazione della mancata notificazione.
24
Il 16 settembre 1994 i membri del FETTCSA trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] la propria risposta alla comunicazione degli addebiti.
Tale risposta conteneva in allegato il testo definitivo di una dichiarazione di adesione che riprendeva l'elenco dei principi
del diritto della concorrenza pertinenti nella specie che i membri del FETTCSA non contestavano. Parallelamente, i membri
del FETTCSA avviavano una serie di azioni presso la [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un'eventuale chiusura del procedimento.
25
Il 24 marzo 1995 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al rappresentante del FETTCSA una richiesta di informazioni al fine di ottenere i
dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA con riguardo agli esercizi 1993 e 1994.
26
L'8 agosto 1995, in considerazione delle divergenze esistenti con i membri del FETTCSA con riguardo ai fatti pertinenti nella
specie, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al rappresentante del FETTCSA di voler emanare una decisione formale. In tale contesto,
la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al rappresentante medesimo se i membri del FETTCSA fossero disposti a non contestare i rilievi in
punto di fatto dedotti nei loro confronti.
27
E' pacifico che, a seguito di quest'ultima richiesta della [OSCURATO:PERSONA], non vi sia stato più alcuno scambio di corrispondenza
tra la [OSCURATO:PERSONA] e i membri del FETTCSA sino al 30 giugno 1998, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] inviava al rappresentante del
FETTCSA una nuova richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA riguardanti
l'esercizio 1997.
28
L'11 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] inviava al rappresentante del FETTCSA una richiesta di informazioni diretta ad ottenere
i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA con riguardo all'esercizio 1998.
29
Il 16 maggio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] emanava, sulla base dei regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86, la decisione 2000/627/CE,
relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 ─ [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (FETTCSA)] (GU L 268, pag. 1; in prosieguo: la
decisione o la
decisione impugnata).
Decisione impugnata
30
La decisione impugnata contesta ai membri del FETTCSA di aver concluso un accordo che prevedeva di non concedere sconti sulle
tariffe pubblicate per le tasse e le soprattasse (in prosieguo indicate anche con il termine:
supplementi), sia che tali tariffe fossero pubblicate nell'ambito del tariffario della FEFC sia che fossero pubblicate dal singolo vettore
(v.
considerando 133 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il detto accordo veniva accluso al verbale della riunione dei membri
del FETTCSA svoltosi il 9 giugno 1992 (
considerando 33-39 della decisione impugnata).
31
Le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo sono descritte nell'allegato II della decisione (v., parimenti, i
considerando 28-30, 37, 42-53, e 126-130). Le principali tasse e soprattasse di cui trattasi sono le seguenti:
─
il coefficiente di adeguamento di bunkeraggio (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il
BAF): è pacifico che il BAF comprenda gli adeguamenti di prezzo praticati dal vettore per rispecchiare lo scarto tra il prezzo
corrente del combustibile ed il livello di base inserito nelle tariffe di nolo;
il coefficiente di adeguamento di bunkeraggio (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il
BAF): è pacifico che il BAF comprenda gli adeguamenti di prezzo praticati dal vettore per rispecchiare lo scarto tra il prezzo
corrente del combustibile ed il livello di base inserito nelle tariffe di nolo;
─
il coefficiente di adeguamento monetario (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il
CAF): è pacifico che il CAF rappresenti una ponderazione applicabile a tutte le singole monete che costituiscono il paniere CAF,
comprendente le monete in cui le singole compagnie percepiscono i propri redditi e sopportano le proprie spese ed il cui oggetto
consiste nel compensare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la moneta in cui il vettore fattura il trasporto allo spedizioniere
e le monete in cui sostiene i propri costi;
il coefficiente di adeguamento monetario (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il
CAF): è pacifico che il CAF rappresenti una ponderazione applicabile a tutte le singole monete che costituiscono il paniere CAF,
comprendente le monete in cui le singole compagnie percepiscono i propri redditi e sopportano le proprie spese ed il cui oggetto
consiste nel compensare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la moneta in cui il vettore fattura il trasporto allo spedizioniere
e le monete in cui sostiene i propri costi;
─
le spese per movimentazione nel terminale (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le
THC): l'allegato II della decisione definisce le THC come le spese pagate dagli spedizionieri per: a) le operazioni effettuate
dal vettore per la ricezione ed il magazzinaggio di carichi containerizzati destinati all'esportazione o di carichi da containerizzare
nel terminale affinché siano successivamente portati alla nave e su di essa caricati, b) le operazioni effettuate dal vettore
per la ricezione o lo sbarco dalla nave dei carichi containerizzati da importare, il loro magazzinaggio nel terminale e la
partenza dal terminale nonché c) la documentazione associata alle operazioni di cui alle precedenti lett. a) e b);
le spese per movimentazione nel terminale (
[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le
THC): l'allegato II della decisione definisce le THC come le spese pagate dagli spedizionieri per: a) le operazioni effettuate
dal vettore per la ricezione ed il magazzinaggio di carichi containerizzati destinati all'esportazione o di carichi da containerizzare
nel terminale affinché siano successivamente portati alla nave e su di essa caricati, b) le operazioni effettuate dal vettore
per la ricezione o lo sbarco dalla nave dei carichi containerizzati da importare, il loro magazzinaggio nel terminale e la
partenza dal terminale nonché c) la documentazione associata alle operazioni di cui alle precedenti lett. a) e b);
─
le spese relative alla ricezione di merci insufficienti a riempire un container (
Less-than-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le
LCLSC): è pacifico che le LCLSC rappresentino le spese pagate dagli spedizionieri in relazione ad: a) la ricezione di merci insufficienti
a riempire un container, destinate all'esportazione, presso la stazione di carico dei containers da parte del vettore, nonché
le successive operazioni di immagazzinaggio e movimentazione di tali merci conformemente alle istruzioni del vettore, b) la
ricezione da parte del vettore di merci LCL destinate all'importazione nonché il loro immagazzinaggio e movimentazione prima
della consegna al trasportatore terrestre e c) la documentazione relativa alle operazioni di cui alle lett. a) e b);
le spese relative alla ricezione di merci insufficienti a riempire un container (
Less-than-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le
LCLSC): è pacifico che le LCLSC rappresentino le spese pagate dagli spedizionieri in relazione ad: a) la ricezione di merci insufficienti
a riempire un container, destinate all'esportazione, presso la stazione di carico dei containers da parte del vettore, nonché
le successive operazioni di immagazzinaggio e movimentazione di tali merci conformemente alle istruzioni del vettore, b) la
ricezione da parte del vettore di merci LCL destinate all'importazione nonché il loro immagazzinaggio e movimentazione prima
della consegna al trasportatore terrestre e c) la documentazione relativa alle operazioni di cui alle lett. a) e b);
─
le spese di ritenzione: l'allegato II della decisione le definisce quali le spese relative a carichi e/o le attrezzature lasciate
nel porto, nel terminale o nel deposito dei containers oltre il termine previsto per la loro ricezione;
le spese di ritenzione: l'allegato II della decisione le definisce quali le spese relative a carichi e/o le attrezzature lasciate
nel porto, nel terminale o nel deposito dei containers oltre il termine previsto per la loro ricezione;
─
le spese di controstallia: l'allegato II della decisione le descrive quali le spese versate dagli spedizionieri per aver detenuto
i containers o i telai dei vettori oltre il termine massimo previsto a tale scopo.
le spese di controstallia: l'allegato II della decisione le descrive quali le spese versate dagli spedizionieri per aver detenuto
i containers o i telai dei vettori oltre il termine massimo previsto a tale scopo.
32
Le altre tasse e soprattasse che sono elencate dall'accordo oggetto della decisione includono il premio per attrezzature speciali,
la soprattassa per rischi di guerra, le spese per sollevamento carichi fuori norma, le destinazioni alternative, il cambiamento
di destinazione, il cambiamento di categoria della spedizione e i colli di valore superiore al massimale normalmente previsto
dalla polizza di carico del vettore (
considerando 37 della decisione impugnata).
33
Per quanto attiene alle pertinenti norme in materia di concorrenza, la decisione rileva che le tasse e soprattasse di cui
trattasi riguarderebbero servizi di trasporto marittimo rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86,
servizi direttamente connessi o ausiliari al trasporto ferroviario, terrestri o per via navigabile interna, rientranti nella
sfera d'applicazione del regolamento n. 1017/68, nonché servizi che, senza rientrare nella sfera d'applicazione di alcuno
dei due menzionati regolamenti, rientrano peraltro in quella del regolamento n. 17 (v.
considerando 123 e 126-130 della decisione impugnata).
34
[OSCURATO:PERSONA] fa quindi presente di aver applicato, nella specie, le procedure previste dai regolamenti n. 17, n. 1017/68
e n. 4056/86 (v.
considerando 124 della decisione impugnata). In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, anche qualora non avesse correttamente individuato
il regolamento o i regolamenti pertinenti per ciascuna delle tasse e soprattasse, le parti avrebbero comunque beneficiato
delle garanzie procedurali previste da tutti i regolamenti eventualmente applicati (v.
considerando 124 della decisione impugnata).
35
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il mercato da prendere in considerazione ai fini dell'esame dell'accordo concluso dai membri del
FETTCSA con cui venne convenuto di non concedere sconti (in prosieguo indicato anche quale:
accordo di cui trattasi) sarebbe quello
dei servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante containers tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] (v.
considerando 55 della decisione impugnata).
36
In esito all'analisi del merito, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l'accordo di cui trattasi restringerebbe la concorrenza sui prezzi,
in violazione dell'art. 81, n. 1, lett. a), CE nonché dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, ancorché le parti
dell'accordo non abbiano raggiunto un'intesa quanto al livello dei prezzi pubblicati (v.
considerando 131-144 della decisione impugnata).
37
[OSCURATO:PERSONA] rileva parimenti che le attività svolte nell'ambito del FETTCSA andrebbero al di là di quelle compatibili con
la nozione di
accordo tecnico, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4056/86 nonché dell'art. 3 del regolamento n. 1017/68, e che l'accordo con
cui le parti convengano di non concedere sconti non costituirebbe un accordo tecnico (v.
considerando 145-161 della decisione impugnata).
38
Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l'esenzione per categoria prevista
dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non potrebbe trovare applicazione, in quanto né il FETTCSA stesso né l'accordo di non
concedere sconti costituirebbero un accordo o un'intesa nell'ambito dei quali i membri del FETTCSA opererebbero a prezzi uniformi
o comuni. Conseguentemente, i detti membri non costituirebbero una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b),
del regolamento n. 4056/86 (v.
considerando 162 della decisione impugnata).
39
Quanto alla possibilità di un'esenzione individuale, nonostante il fatto che nessun accordo convenuto nell'ambito del FETTCSA
sia stato oggetto di una domanda di esenzione individuale, la [OSCURATO:PERSONA] esamina, in considerazione dell'obbligo ad essa
incombente a norma dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 4056/86 e dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68, se sussistessero
i requisiti per la concessione della domanda medesima. In esito a tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] conclude tuttavia che l'accordo
di non praticare sconti non soddisfarebbe i requisiti previsti dall'art. 81, n. 3, CE (
considerando 163-174 della decisione impugnata) e che il FETTCSA non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 5 del regolamento n. 1017/68
(v.
considerando 175 della decisione impugnata).
40
[OSCURATO:PERSONA] ha conseguentemente inflitto, in considerazione del fatto che, secondo la decisione impugnata, l'infrazione
sarebbe stata commessa deliberatamente, un'ammenda ad ogni membro del FETTCSA, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 nonché dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 (v.
considerando 176-207 della decisione impugnata).
41
Il dispositivo della decisione così recita:
Articolo 1
L'accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, stipulato tra le imprese destinatarie
della presente decisione, già membri del (...) (FETTCSA), costituisce una violazione delle disposizioni dell'articolo 81,
paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento (...) n. 1017/68.
Articolo 2
Non sussistono le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68.
Articolo 3
Le imprese destinatarie della presente decisione sono tenute ad astenersi in futuro da accordi o pratiche concordate aventi
finalità o effetti identici o analoghi all'infrazione di cui all'articolo 1.
Articolo 4
Alle imprese destinatarie della presente decisione sono inflitte le ammende indicate qui di seguito:[OSCURATO:PERSONA] 134 000 EURHapag-[OSCURATO:PERSONA] GmbH 368 000 EURKawasaki [OSCURATO:PERSONA] 620 000 EURA.P. Møller-[OSCURATO:PERSONA] 836 000 EURMalaysia [OSCURATO:PERSONA] CorporationBerhad 134 000 EURMitsui O.S.K. [OSCURATO:PERSONA] 620 000 EURNeptune [OSCURATO:PERSONA] 368 000 EURNippon [OSCURATO:PERSONA] 620 000 EUROrient [OSCURATO:PERSONA] 134 000 EURP&O [OSCURATO:PERSONA] 1 240 000 EURCho [OSCURATO:PERSONA]., Ltd 134 000 EURDSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH 368 000 EUREvergreen [OSCURATO:PERSONA]. (Taïwan) Ltd 368 000 EURHanjin [OSCURATO:PERSONA]., Ltd 620 000 EURYangming [OSCURATO:PERSONA]. 368 000 EUR.
Procedimento e conclusioni delle parti
42
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 agosto 2000 le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso d'annullamento.
43
A seguito di una richiesta delle ricorrenti presentata in data 28 marzo 2001, il Tribunale ha invitato le medesime, con lettera
4 aprile 2001, a depositare osservazioni scritte integrative in merito alla pertinenza della sentenza della Corte 15 febbraio
2001, causa C-99/98, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1101). Le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale
le proprie osservazioni in data 25 aprile 2001. Le osservazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo sono contenute nella
rispettiva controreplica.
44
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e ha invitato le parti,
nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre determinati documenti e a rispondere a taluni quesiti
posti per iscritto. Le parti hanno assolto a tale invito.
45
Le osservazioni orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 2 maggio
2002.
46
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata in toto ovvero, in subordine, quantomeno nella parte in cui è stata emanata sulla base dei
regolamenti n. 17 e n. 1017/68;
annullare la decisione impugnata in toto ovvero, in subordine, quantomeno nella parte in cui è stata emanata sulla base dei
regolamenti n. 17 e n. 1017/68;
─
annullare le ammende loro inflitte o, in subordine, ridurne l'importo;
annullare le ammende loro inflitte o, in subordine, ridurne l'importo;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
47
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare le ricorrenti alle spese.
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
48
Le ricorrenti deducono sei motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo riguarda l'erroneo fondamento normativo
della decisione impugnata nonché la violazione, a tal riguardo, del diritto di difesa. Il secondo motivo attiene all'erronea
applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Il terzo motivo riguarda la mancata ovvero l'erronea
definizione dei mercati interessati. Il quarto motivo attiene alle ammende. Il quinto motivo riguarda la prescrizione. L'ultimo
motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo a determinati punti indicati in taluni altri motivi.
1.Sul motivo relativo all'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata ed alla violazione, al riguardo, del diritto
di difesa
49
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, essendo stata emanata sulla base dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68,
sarebbe stata basata su un fondamento normativo erroneo. Esse fanno parimenti valere che, a tal riguardo, sarebbe stato violato
il loro diritto di difesa.
Sul fondamento normativo della decisione impugnata
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
50
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata conterrebbe un'interpretazione erronea dei regolamenti sulla base dei quali
essa è stata emanata. Le ricorrenti sostengono che le tasse e le soprattasse, oggetto della decisione impugnata ricadrebbero
in toto nel regolamento n. 4056/86 e che erroneamente pertanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata cumulativamente sui regolamenti
nn. 4056/86, 1017/68 e 17.
51
Le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che il FETTCSA costituirebbe un accordo vertente unicamente sulle tasse e soprattasse
marittime. Il FETTCSA non autorizzerebbe i propri membri a discutere su tasse e soprattasse relative ad operazioni di trasporto
terrestri.
52
Le ricorrenti deducono, peraltro, che la nozione di
trasporti marittimi cui si riferisce l'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4056/86 non escluderebbe minimamente l'applicazione del regolamento
a talune operazioni terrestri. Esse osservano in tal senso che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4056/86, laddove fa riferimento
a:
a) la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per (...) gli impianti fissi;
b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, (...) di impianti fissi;
e) il raggruppamento di spedizioni isolate, riguarderebbe accordi relativi a talune operazioni terrestri. Le ricorrenti si richiamano inoltre all'art. 5, n. 4, del
regolamento n. 4056/86, a termini del quale le tariffe devono indicare tutte le condizioni relative al carico e allo scarico,
precisando i servizi compresi nei canoni distinti da quelli compresi nel nolo.
53
Le ricorrenti ritengono, conseguentemente, che, salvo per quanto attiene al BAF, con riguardo al quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
giustamente considerato applicabile il regolamento n. 4056/86, le valutazioni compiute dalla [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla normativa
applicabile a tutte le altre singole tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbero erronee per i motivi su esposti.
54
In primo luogo, quanto al CAF, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che esso, riguardando
i prezzi, rispettivamente, del trasporto marittimo, dei servizi portuali e del trasporto terrestre, ricadrebbe nella sfera
d'applicazione dei regolamenti nn. 4056/86, 17 e 1017/68. Le ricorrenti sottolineano che, durante il periodo di vigenza del
FETTCSA esse avrebbero applicato il CAF unicamente alle proprie tasse marittime. Le ricorrenti richiamano inoltre l'attenzione
sul fatto che, per definitionem, un CAF potrebbe essere applicato solamente a tasse fatturate nella moneta in cui sono fissate
le tariffe marittime, vale a dire il dollaro statunitense (
USD). Orbene, considerato che il trasporto terrestre ed i servizi portuali verrebbero fatturati nella moneta locale, nessun CAF
potrebbe essere loro applicato non essendovi, in tal caso, alcuna fluttuazione dei tassi di cambio suscettibile di compensazione.
55
In secondo luogo, per quanto attiene alle THC, le ricorrenti deducono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che
esse non rientrino nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, bensì in quella del regolamento n. 17 ovvero del
regolamento n. 1017/68.
56
In punto di fatto, le ricorrenti sottolineano innanzitutto che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata,
le THC non comprenderebbero la ricezione delle merci destinate ad essere collocate nei containers, il magazzinaggio dei containers
e l'uscita dei containers dal terminale. Infatti, mentre la prima operazione ricadrebbe nelle LCLSC, la seconda, decorso un
certo periodo, verrebbe gravata dalle spese di controstallia. Le ricorrenti fanno poi presente di aver applicato unicamente
THC su operazioni effettuate nella zona portuale in relazione con il carico delle merci sulle navi o allo scarico dalle medesime.
Inoltre, ai fini della fissazione del livello delle THC, non sarebbe stato preso in considerazione il costo del trasporto
terrestre. Infine, il livello delle THC non varierebbe a seconda che il trasportatore marittimo fornisca o meno il trasporto
terrestre.
57
In diritto, le ricorrenti sostengono che le THC, applicandosi ad attività
connesse alla prestazione di servizi di trasporto marittimo e
indispensabili alla prestazione medesima, ricadrebbero, come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale 6 giugno 1995, causa T-14/93, Union
internationale des chemins de fer/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1503), esclusivamente nella sfera d'applicazione del regolamento
n. 4056/86. [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe peraltro riconosciuto, nell'ambito di procedimenti paralleli (causa C-339/95, Compagnia
di [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal ruolo, e sentenza nella causa Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 15) che lo scarico ed il carico delle navi costituirebbe un elemento essenziale del trasporto marittimo, parte
integrante del medesimo. La decisione impugnata sarebbe quindi viziata da errori di diritto nella parte in cui: in primo luogo,
non individuerebbe le attività
connesse e indispensabili al trasporto terrestre oggetto delle THC; in secondo luogo, ritiene che le operazioni di manutenzione non ricadano nel regolamento
n. 4056/86, non trattandosi di veri e propri
servizi di trasporto marittimo (v. il
considerando 128), mentre la tassazione da parte della compagnia di navigazione di un'operazione di manutenzione rientrerebbe necessariamente,
indipendentemente dalla natura del servizio di cui trattasi, nella prestazione del trasporto marittimo e, in terzo luogo,
si richiama erroneamente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 gennaio 1998, 98/190/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'art. [82] del Trattato (Caso IV.34.801 FAG ─ [OSCURATO:PERSONA]/Main AG) (GU L 72, pag. 30), nella parte in cui la questione
dell'offerta di servizi su pista ai vettori aerei, rientranti a parere della [OSCURATO:PERSONA] nella sfera d'applicazione del regolamento
n. 17, viene distinta dalla questione della copertura dei costi di tali servizi mediante tasse e canoni versati al vettore
dal passeggero o dal proprietario del carico.
58
In terzo luogo, per quanto attiene alla LCLSC, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che
esse possano ricadere nella sfera d'applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 e non del regolamento n. 4056/86. A parere
delle ricorrenti, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero viziate dagli stessi errori di diritto insiti nell'analisi delle
THC. In particolare, le ricorrenti insistono sul fatto che poco importerebbe che le operazioni oggetto delle LCLSC non costituirebbero
servizi marittimi veri e propri, atteso che tali operazioni sarebbero connesse ed indispensabili alle prestazioni di servizi
di trasporto marittimo. Orbene, le attività di raggruppamento costituirebbero un elemento essenziale del trasporto marittimo
mediante containers. Tenendo presente che i costi di manutenzione e di carico/scarico delle merci nel porto sarebbero state
sempre coperte, sin dall'inizio del sistema delle conferenze, da tasse fissate di comune accordo dalle compagnie ed incluse
nelle tariffe delle conferenze, un accordo relativo ai costi di esecuzione di attività equivalenti ai fini di un trasporto
containerizzato dovrebbe essere considerato parte integrante delle operazioni marittime ricomprese nella sfera d'applicazione
del regolamento n. 4056/86. A parere delle ricorrenti, se una tassa relativa al raggruppamento in un container può ricadere,
come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel regolamento n. 1017/68, trattandosi di una tassa applicata al trasporto terrestre,
essa dovrebbe parimenti poter rientrare nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, essendo applicata al trasporto
marittimo. Le ricorrenti sottolineano, a tal riguardo, che l'art. 2, n. 1, lett. e), del regolamento n. 4056/86 ricomprenderebbe
nella propria sfera d'applicazione gli accordi tra vettori riguardanti
il raggruppamento di spedizioni isolate.
59
In quarto luogo, quanto alle tasse di ritenzione e alle spese di controstallia cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto eventualmente
applicabili i regolamenti n. 17 e n. 1017/68 ma non il regolamento n. 4056/86, le ricorrenti rilevano, in primo luogo, che
la decisione impugnata confonderebbe tra tali due tipi di tasse. Le ricorrenti precisano che le spese di controstallia rappresenterebbero
una tassa imposta al destinatario del container per il mancato ritiro del container stesso nel porto o nel terminale entro
i termini pattuiti, laddove le spese di ritenzione rappresenterebbero una tassa imposta allo spedizioniere e/o al destinatario
del container per la detenzione nei propri locali dei containers loro destinati al di là dei termini convenuti per il carico
o lo scarico. Tali tasse non corrisponderebbero quindi ad un servizio o ad un'operazione fornita dal trasportatore bensì sarebbero
destinati a compensare i costi o le perdite subite dal trasportatore a seguito del ritardo con il quale il cliente prenda
in consegna le merci o restituisca il container. Conseguentemente non sarebbe pertinente sostenere, contrariamente a quanto
affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], che tali tasse non sarebbero inerenti a servizi di trasporto marittimo vero e proprio. Le ricorrenti
concludono che, per definizione, tali tasse sarebbero direttamente collegate al trasporto marittimo ed alla consegna delle
merci, ragion per cui ricadrebbero necessariamente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86.
60
Secondo le ricorrenti, l'utilizzazione di un fondamento normativo erroneo giustificherebbe di per sé l'annullamento ─ in toto
o in parte ─ della decisione impugnata, senza necessità di dover considerare le eventuali conseguenze pratiche derivanti dall'errore
commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dalle sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-22/96, Parlamento/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3231)
e 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8419), con cui la Corte ha annullato le direttive
contestate in considerazione del loro erroneo fondamento normativo, deriverebbe che l'esistenza di
conseguenze pratiche non costituirebbe minimamente un presupposto necessario ai fini dell'annullamento di un atto emanato sulla base di un erroneo
fondamento normativo. A tal riguardo, la sentenza Union internationale des chemins de fer/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 57,
richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe pertinente, considerato che, nella sentenza medesima il Tribunale, ancorché richiamandosi
alle conseguenze procedurali negative risultanti dalla scelta di un fondamento normativo erroneo, non avrebbe affermato che
tali conseguenze costituiscano un presupposto necessario per l'annullamento dell'atto viziato. Dalla sentenza pronunciata
dalla Corte in esito all'impugnazione dell'11 marzo 1997, causa C-264/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/UIC ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1287) non emergerebbe
minimamente che la Corte abbia inteso che l'erroneo fondamento normativo assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisse un vizio
sufficiente che giustificasse l'annullamento dell'atto.
61
Le ricorrenti ritengono, in ogni caso, che la scelta erronea del fondamento giuridico della decisione impugnata avrebbe prodotto
conseguenze pratiche negative nei loro confronti.
62
In primo luogo, esse rilevano che la decisione impugnata ha loro inflitto ammende sulla base dei regolamenti nn. 1017/68 e
17. Orbene, considerato che la decisione impugnata si fonderebbe erroneamente su tali regolamenti, le ammende dalla medesima
inflitte sarebbero prive di qualsiasi fondamento normativo. Poco importerebbe al riguardo che la decisione impugnata sia parimenti
fondata sul regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti sostengono infatti che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che l'accordo
di cui trattasi ricadesse nella sfera dei regolamenti n. 17 e/o n. 1017/68, ne consegue che ogni disposizione della decisione
impugnata, adottata sulla base dei detti regolamenti, è priva di fondamento normativo. Conseguentemente, i menzionati regolamenti
non costituirebbero il fondamento normativo delle disposizioni della decisione impugnata, ivi incluso l'accertamento delle
infrazioni, l'ingiunzione di porvi termine e l'irrogazione delle ammende, per quanto attiene alle tasse e alle soprattasse
in ordine alle quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che esse ricadessero nella sfera d'applicazione dei regolamenti
n. 17 e/o n. 1017/68. A parere delle ricorrenti, le ammende loro inflitte dovrebbero essere annullate quantomeno in tale parte,
restando irrilevante al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia basato altre parti della decisione impugnata sul regolamento n. 4056/86.
63
Le ricorrenti osservano, in secondo luogo, che, se la decisione impugnata divenisse elemento dell'acquis comunitario, gli
operatori del trasporto marittimo di linea non potrebbero più avvalersi dell'esenzione per categoria, previsto dal regolamento
n. 4056/86, per i loro accordi in materia di tasse e soprattasse e si troverebbero quindi obbligati a notificarli ai fini
di un'esenzione individuale ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68.
64
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, considerato che i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 tradurrebbero orientamenti
differenti in materia di politica economica e legislativa, non sarebbe lecito presumere che la valutazione di un accordo alla
luce dei regolamenti nn. 1017/68 o 17 includa una corretta valutazione di tutti gli elementi pertinenti ai fini di un analisi
dell'accordo alla luce del regolamento n. 4056/86 e del suo contesto economico e pratico.
65
In considerazione di tutti i suesposti motivi, le ricorrenti sostengono che gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata dovrebbero
essere annullati in toto o, quantomeno, parzialmente nella parte in cui sono fondati sui regolamenti n. 17 e n. 1017/68. In
quest'ultima ipotesi le ricorrenti chiedono, inoltre, l'annullamento delle ammende loro inflitte dalla decisione impugnata,
nella parte in cui la loro irrogazione è avvenuta in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 22,
n. 2, del regolamento n. 1017/68. Infatti, secondo le ricorrenti, l'annullamento del fondamento normativo sul quale oggi l'applicazione
di un'ammenda dovrebbe implicare l'annullamento dell'ammenda medesima, poiché questa risulterebbe quindi sprovvista di fondamento
normativo. Considerato che dalla decisione impugnata emergerebbe come le ammende siano state inflitte applicando congiuntamente
─ probabilmente in misura paritaria ─ i tre detti regolamenti, le ricorrenti ritengono che le ammende medesime debbano essere
annullate a concorrenza di due terzi del loro importo.
66
[OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre, a titolo individuale, che l'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] giustificherebbe,
di per sé, l'annullamento della decisione impugnata. A suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di legittimità
delle sanzioni dettato dall'art. 7 della convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (in prosieguo: la
CEDU) e sancito dalla giurisprudenza comunitaria (v., in particolare, sentenza della Corte 25 settembre 1984, causa 117/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3291).
67
[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto degli argomenti delle parti relativi all'erroneità del fondamento normativo.
b) Giudizio del Tribunale
68
Si deve anzitutto rammentare che la decisione impugnata, a termini del suo preambolo, è stata emanata sulla base del regolamento
n. 17, in particolare degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, del medesimo, sulla base del regolamento n. 1017/68, in particolare
dell'art. 11, n. 1, e dell'art. 22, n. 2, del medesimo, nonché sulla base del regolamento n. 4056/86, in particolare dell'art. 11,
n. 1, e dell'art. 19, n. 2, del medesimo.
69
Si deve inoltre rilevare che, nel
considerando 123 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che
le tasse e soprattasse cui fa riferimento il FETTCSA riguardano: servizi di trasporto marittimo, che rientrano nel campo d'applicazione
del regolamento (...) n. 4056/86, servizi direttamente connessi o ausiliari al trasporto ferroviario, terrestre o per via
navigabile interna, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (...) n. 1017/68, e servizi che, senza rientrare
nel campo d'applicazione di nessuno dei due regolamenti già menzionati, rientrano però in quello del regolamento n. 17.
70
Si deve infine constatare che, ai
considerando 125-130 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] esamina in qual misura i singoli regolamenti pertinenti si applicano alle
principali tasse e soprattasse di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] formula al riguardo le seguenti conclusioni:
─
Poiché il BAF riguarda il trasporto marittimo, un accordo restrittivo del BAF rientra nel campo d'applicazione del regolamento
(...) n. 4056/86 (
considerando 126);
Poiché il BAF riguarda il trasporto marittimo, un accordo restrittivo del BAF rientra nel campo d'applicazione del regolamento
(...) n. 4056/86 (
considerando 126);
─
Nella misura in cui viene applicato un CAF al prezzo di un trasporto marittimo, di un servizio portuale o di un trasporto
terrestre, un accordo restrittivo sul CAF rientra nel campo d'applicazione rispettivamente dei regolamenti (...) n. 4056/86,
n. 17 e (...) n. 1017/68 (
considerando 127).
Nella misura in cui viene applicato un CAF al prezzo di un trasporto marittimo, di un servizio portuale o di un trasporto
terrestre, un accordo restrittivo sul CAF rientra nel campo d'applicazione rispettivamente dei regolamenti (...) n. 4056/86,
n. 17 e (...) n. 1017/68 (
considerando 127).
─
Un accordo restrittivo sulle THC rientra almeno in parte nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento
(...) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sulle THC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni
del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 128).
Un accordo restrittivo sulle THC rientra almeno in parte nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento
(...) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sulle THC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni
del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 128).
─
un accordo restrittivo sugli LCLSC rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86.
Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre,
si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 129).
un accordo restrittivo sugli LCLSC rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86.
Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre,
si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 129).
─
Un accordo restrittivo [sulle] spese [di ritenzione e di controstallia] rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17
e non del regolamento (CEE) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare
i noli e le condizioni del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 130).
Un accordo restrittivo [sulle] spese [di ritenzione e di controstallia] rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17
e non del regolamento (CEE) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare
i noli e le condizioni del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17 (
considerando 130).
71
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere esclusivamente fondata sul regolamento n. 4056/86 e non
cumulativamente sul regolamento medesimo e sui regolamenti n. 17 e n. 1017/68, atteso che ognuna delle menzionate tasse e
soprattasse rientrerebbe nella sola sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti ritengono che l'erroneo
riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quale fondamento normativo della decisione impugnata dovrebbe comportare l'annullamento
della decisione medesima.
72
Si deve osservare che, al fine di individuare il regolamento applicabile alle tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di
cui trattasi di cui alla decisione impugnata, occorre individuare il regolamento applicabile ai servizi che costituiscono
l'oggetto delle tasse e soprattasse medesime. Le tasse e le soprattasse ricadono, infatti, nella sfera d'applicazione dei
regolamenti suscettibili di applicazione ai servizi ai quali le dette tasse e soprattasse si riferiscono. Correttamente, pertanto,
nel
considerando 123 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le tasse e soprattasse riguardanti i servizi di trasporto marittimo
rientrerebbero nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, quelle riguardanti i servizi di trasporto terrestre
per ferrovia, su strada o per via navigabile interna ovvero i servizi ausiliari rientrerebbero nel regolamento n. 1017/68
e quelli riguardanti i servizi non rientranti nel campo d'applicazione di alcuno dei due menzionati regolamenti, ricadrebbero
nella sfera del regolamento n. 17.
73
Al fine di individuare il regolamento applicabile ai servizi oggetto delle tasse e soprattasse di cui trattasi, occorre esaminare
i servizi medesimi alla luce delle disposizioni che delimitano la sfera d'applicazione dei regolamenti interessati (sentenza
Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 15, punto 260).
74
Nella specie, considerato che le ricorrenti sostengono che le tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi rientrerebbero
tutte integralmente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86 e non dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, occorre
stabilire in qual misura la decisione impugnata esclude l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse
di cui trattasi ed esaminare successivamente se, escludendo l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle medesime, la [OSCURATO:PERSONA]
sia incorsa in un errore di diritto.
75
Per quanto attiene all'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse di cui trattasi, si deve anzitutto
osservare che è pacifico inter partes che il BEF rientri nella sfera d'applicazione del detto regolamento.
76
Si deve rilevare poi, per quanto attiene al CAF, se è pur vero che la decisione impugnata preveda, a termini del
considerando 127, l'eventuale applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quando il CAF si applichi ai prezzi, rispettivamente, dei
servizi portuali e dei servizi di trasporto terrestre, la [OSCURATO:PERSONA] conclude peraltro, nel
considerando medesimo, che il CAF ricade nell'ambito del regolamento n. 4056/86 quando si applichi ai prezzi del trasporto marittimo.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto abbia presupposto un'applicazione ripartita dei regolamenti di cui trattasi, ha
formalmente previsto l'applicazione del regolamento n. 4056/86 al CAF. Conseguentemente, senza che occorra entrare nel merito delle
censure delle ricorrenti relative all'erronea applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 al CAF, si deve rilevare che
l'errore nel quale la [OSCURATO:PERSONA] è eventualmente incorsa al riguardo non può essere tale da viziare la decisione impugnata.
77
Infine, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], per quanto attiene alle THC, dall'affermazione contenuta nel
considerando 128 della decisione impugnata ─ a termini della quale ogni accordo restrittivo sulle dette tasse rientrerebbe
almeno in parte nel campo di applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86 ─ non può dedursi che la detta decisione dichiari il regolamento n. 4056/86 parzialmente applicabile ai detti supplementi.
Infatti, a fronte del chiaro tenore di tale passo della decisione impugnata, risulta che il termine
in parte si riferisce non all'applicazione del regolamento n. 4056/86, bensì a quella del regolamento n. 17. Tale interpretazione
trova conferma nella frase successiva del
considerando medesimo, a termini della quale un accordo sulle THC avente ad oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del
trasporto terrestre
si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17.
78
Conseguentemente, dai
considerando 126-130 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'applicazione del regolamento n. 4056/86 unicamente
per quanto attiene alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione e a quelle di controstallia.
79
Occorre quindi verificare se, escludendo l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle dette tasse e soprattasse, la [OSCURATO:PERSONA]
sia incorsa in un errore di diritto.
80
A tal riguardo si deve ricordare che la scelta del fondamento normativo di un atto non può dipendere solo dal convincimento
di un'istituzione circa lo scopo perseguito, bensì deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale
(v. sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1493, punto 11, e sentenza del Tribunale
7 luglio 1999, causa C-106/96 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2155, punto 109). Peraltro, secondo
costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, ai sensi dell'art. 253 CE, a motivare le proprie decisioni individuali al
fine di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e al fine di consentire al giudice comunitario di esercitare
il suo sindacato sulla legittimità della decisione, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura
dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre
1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1799, punto 51).
81
Nella specie, si deve anzitutto rilevare che, dal
considerando 125 della decisione impugnata emerge come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia individuato il regolamento applicabile per tutte le tasse
e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi, bensì unicamente per quelle principali. Infatti, come già precedentemente
rilevato, la decisione impugnata esamina l'applicazione dei regolamenti pertinenti unicamente per quanto attiene a sei tasse
e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi vale a dire il BAF, il CAF, le THC, le LCLSC, le spese di ritenzione e
quelle di controstallia. Orbene, a termini della decisione impugnata, l'accordo di cui trattasi, costitutivo di una violazione
dell'art. 81, n. 1, CE, non si limita a vietare la concessione di sconti specificamente sulle sei tasse e soprattasse menzionate,
bensì su tutte le tasse e soprattasse applicate dalle ricorrenti sui traffici tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. A
tal riguardo, dai
considerando 28 e 29 della decisione impugnata, in cui si fa rinvio all'allegato II della medesima, emerge che l'accordo de quo riguardava
parimenti altre tasse e soprattasse, quali il sovrapprezzo per attrezzature speciali, i supplementi per operazioni in zone
di guerra, nonché supplementi per le destinazioni alternative, i cambiamenti di destinazione, i cambiamenti di categoria della
spedizione e i supplementi per i colli di valore superiore al massimale normalmente previsto dalla polizza di carico del vettore.
82
Si deve necessariamente rilevare che la decisione impugnata, se è pur vero che descrive, all'allegato II, l'oggetto delle
singole tasse e soprattasse menzionate, essa non menziona, per contro, i regolamenti applicabili a talune di esse. Orbene,
dai
considerando 126-130 della decisione impugnata emerge che, per quanto attiene alle sei tasse e soprattasse ivi indicate, diversi distinti
regolamenti sono suscettibili di applicazione, all'occorrenza cumulativamente.
83
Inoltre, per quanto attiene alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione ed a quelle di controstallia, si deve rilevare
che la decisione impugnata si limita ad indicare l'inapplicabilità del regolamento n. 4056/86 in base al rilievo che i servizi
oggetto di tali supplementi non costituirebbero servizi di trasporto marittimo veri e propri. A tal riguardo, la decisione
impugnata dichiara, tutt'al più, per quanto attiene alle prime due soprattasse, che esse riguarderebbero servizi di movimentazione
prestati all'interno del porto o del terminale e, per quanto attiene agli altri due supplementi, che essi riguarderebbero
operazioni equivalenti, rispettivamente, a servizi di magazzinaggio e di noleggio di attrezzature.
84
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che tali affermazioni di carattere generale non espongono i motivi precisi per i
quali, in considerazione del tenore dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4056/86, le tasse e soprattasse di cui trattasi
non ricadrebbero nella sfera d'applicazione del regolamento medesimo, come definito da tali disposizioni. Orbene, nel
considerando 142 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] stessa dichiara che i servizi portuali, i servizi di trasporto terrestre e
quelli di carico e scarico costituiscono servizi complementari al trasporto marittimo. Ciò premesso, spettava piuttosto alla
[OSCURATO:PERSONA] spiegare, nella decisione impugnata, i motivi per i quali tali servizi complementari alla prestazione di trasporto
marittimo ─ servizi fatturati peraltro da vettori marittimi nell'ambito delle tariffe marittime ─ non costituirebbero servizi
di trasporto marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86.
85
Considerato che nella decisione impugnata non figurano indicazioni quanto al fondamento normativo assunto con riguardo a talune
tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi e quanto ai motivi per i quali non è stato ritenuto applicabile il
regolamento n. 4056/86 alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione ed a quelle di controstallia, il Tribunale non può quindi
escludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia operato, nella decisione impugnata, un'applicazione erronea dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68
alle tasse e soprattasse oggetto dell'accordo de quo. Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi su tale questione in questa
fase dell'analisi, occorre anzitutto stabilire se l'errore nella scelta del fondamento normativo, eventualmente commesso dalla
[OSCURATO:PERSONA], abbia prodotto conseguenze negative per le ricorrenti. Infatti, alla luce delle circostanze della specie, atteso
che la decisione impugnata è basata su tre fondamenti normativi dei quali uno non è contestato dalle ricorrenti, solamente
in presenza di tali conseguenze negative per le ricorrenti l'errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tale da giustificare
l'annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, la sentenza Union internationale des chemins de fer/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 57, punto 58).
86
Orbene, si deve ricordare che dal
considerando 124 della decisione impugnata emerge che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato cumulativamente le procedure previste
dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. E' infatti pacifico che, prima di emanare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
abbia rispettato tutte le formalità procedurali di cui ai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA]
ha segnatamente, da un lato, consultato i tre comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti istituiti dai
regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 e, dall'altro, ha atteso, una volta che i detti tre comitati avevano espresso
il loro parere, il decorso di un termine non inferiore a venti giorni, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento
n. 1017/68. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato, al punto 124 della decisione impugnata, che anche
nell'ipotesi in cui non avesse correttamente individuato il regolamento o i regolamenti pertinenti per ciascuna delle tasse
e soprattasse, le parti avrebbero comunque beneficiato delle garanzie procedurali previste da tutti i regolamenti eventualmente
pertinenti. Sotto tale profilo, l'erroneo riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quale fondamento normativo della decisione
impugnata non appare idoneo ad arrecare pregiudizio alle ricorrenti.
87
Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che l'errore relativo al fondamento normativo nel quale la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa,
avrebbe prodotto nei loro confronti conseguenze negative di tre ordini, idonee a giustificare l'annullamento della decisione
impugnata.
88
In primo luogo, esse rilevano che la decisione impugnata avrebbe loro inflitto ammende sulla base dei regolamenti n. 17 e
n. 1017/68. Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe del potere di infliggere ammende se non in base ai regolamenti di applicazione
dell'art. 81 CE e non direttamente sulla base di quest'ultima disposizione, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente
fondato l'infrazione rilevata su tali regolamenti, le ammende da essa inflitte risulterebbero sprovviste di qualsiasi fondamento
normativo, quantomeno parzialmente a concorrenza di due terzi.
89
La tesi delle ricorrenti si fonda sulla premessa secondo cui la decisione impugnata dovrebbe essere considerata un fascio
di decisioni individuali distinte ognuna delle quali riguardante una delle tasse o soprattasse de quibus. Ciò premesso, ogni
singola decisione erroneamente fondata sul regolamento n. 17 o sul regolamento n. 1017/68 risulterebbe sprovvista di fondamento
normativo nella parte in cui infligge ammende e dovrebbe essere, conseguentemente, annullata.
90
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che tale tesi non trova alcun sostegno nella decisione impugnata.
91
In primo luogo si deve osservare che tale decisione rileva, segnatamente nel
considerando 133 che le ricorrenti avrebbero violato l'art. 81 CE non a causa dell'esistenza di vari accordi distinti ognuno dei quali
diretto a vietare sconti su una determinata tassa o soprattassa, bensì a causa dell'esistenza di un accordo unico diretto
a vietare la concessione di sconti su tutte le tasse e soprattasse fatturate dalle compagnie di navigazione aderenti al FETTCSA.
A termini dei
considerando 35 e 36 della decisione impugnata, tale accordo sarebbe registrato in un unico documento, vale a dire nel verbale di una
riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992.
92
In secondo luogo, si deve sottolineare che le ammende con cui è stata sanzionata l'infrazione rilevata nella decisione impugnata
sono state applicate in considerazione dell'oggetto dell'accordo de quo diretto a restringere la concorrenza, indipendentemente
dagli effetti prodotti sul livello dei prezzi dei servizi oggetto delle tasse e soprattasse di cui trattasi. In particolare,
dai
considerando 176 e 179 della decisione impugnata risulta che le ammende sono state inflitte sulla base dei tre regolamenti applicati cumulativamente.
Orbene, le ricorrenti hanno ammesso all'udienza di non essere in grado di individuare il minimo indizio o elemento nella decisione
impugnata atto a rilevare l'esistenza di una ripartizione dell'importo dell'ammenda in ragione degli effetti prodotti dall'accordo
di cui trattasi sui singoli servizi oggetto dei regolamenti pertinenti.
93
In terzo luogo, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata emanata in esito ad un procedimento amministrativo unico
nel rispetto delle garanzie previste da ognuno dei tre regolamenti pertinenti. In particolare, non è contestato che ognuno
dei tre comitati consultivi istituiti dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 sia stato sentito in ordine a tutte
le tasse e soprattasse di cui alla decisione impugnata.
94
Considerato che le ricorrenti stesse riconoscono che il regolamento n. 4056/86 costituisce un fondamento normativo pertinente
della decisione impugnata, si deve necessariamente ritenere che, per quanto talune tasse e soprattasse oggetto della decisione
impugnata non ricadessero nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 costituisce un fondamento
sufficiente per legittimare la [OSCURATO:PERSONA] ad infliggere tutte le ammende con le quali è stata sanzionata la conclusione dell'accordo
di cui trattasi.
95
In secondo luogo, le ricorrenti osservano che, se la decisione impugnata divenisse elemento dell'acquis comunitario, gli operatori
del trasporto marittimo di linea non potrebbero più avvalersi dell'esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 4056/86
per gli accordi sulle tasse e soprattasse e si troverebbero quindi obbligati a notificarli ai fini di un'esenzione individuale
ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68.
96
A tal riguardo occorre tuttavia ricordare che è pacifico inter partes che il FETTCSA non costituisce una conferenza marittima
ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 e che le compagnie di nagivazione firmatarie dell'accordo
de quo non possono quindi avvalersi dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del detto regolamento a favore di taluni
accordi di fissazione di prezzi. Conseguentemente, contrariamente alla tesi dei ricorrenti, la decisione impugnata non può
divenire, per sua natura, elemento dell'acquis comunitario che, come tale, possa divenire vincolante per le conferenze marittime.
Infatti, a prescindere dal tenore dei rilievi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei
considerando 123-130 della decisione impugnata con riguardo all'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse oggetto
dell'accordo de quo, è sufficiente osservare, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza di tali rilievi, che
le ricorrenti restano libere di non notificare alla [OSCURATO:PERSONA] gli accordi o che esse concludono in seno a conferenze marittime
ai fini della fissazione dell'importo delle tasse e delle soprattasse, qualora esse ritengano che gli accordi stessi ricadano
nell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86. In ogni caso, esse conservano peraltro il diritto
di contestare dinanzi al Tribunale ogni eventuale apprezzamento futuro che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse effettuare al riguardo.
97
Infine, in terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, considerato che i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 tradurrebbero
orientamenti diversi in materia di politica economica e di politica legislativa, non potrebbe presumersi che la valutazione
di un accordo alla luce dei regolamenti n. 17 o n. 1017/68 includa un corretto apprezzamento di tutti gli elementi pertinenti
ai fini di un esame dell'accordo alla luce del regolamento n. 4056/86 e del suo contesto economico e pratico.
98
A tal riguardo si deve riconoscere che il regolamento n. 4056/86 è stato emanato, come si legge nel suo quinto
considerando, al fine di tener conto dell'esigenza, da un lato, di prevedere le regole di applicazione che consentano alla [OSCURATO:PERSONA]
di accertarsi che la concorrenza non venga indebitamente falsata nel mercato comune e, dall'altro, di evitare una regolamentazione
eccessiva del settore. In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che l'art. 3 del regolamento n. 4056/86
prevede un'esenzione per categoria del tutto eccezionale a favore degli accordi orizzontali diretti alla fissazione dei prezzi
del trasporto marittimo conclusi dai membri delle conferenze marittime, in considerazione del ruolo stabilizzatore svolto
dalle conferenze medesime (v. sentenza Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 15, punto 254).
Ciò premesso non può essere pertanto escluso, in linea di principio, come correttamente sostenuto dalle ricorrenti, che la
valutazione di un accordo o di una pratica alla luce del regolamento n. 4056/86 possa risultare differente, quanto meno sotto
alcuni profili, rispetto ad un esame condotto alla luce dei regolamenti n. 17 o n. 1017/68.
99
Nella specie si deve tuttavia necessariamente rilevare che, se le ricorrenti, da un lato, menzionano la possibilità che l'accordo
da esse concluso avrebbe potuto essere valutato in senso differente ove fosse stato esaminato esclusivamente sulla base del
regolamento n. 4056/86, dall'altro non precisano minimamente sotto quale profilo tale valutazione avrebbe potuto risultare
diversa e non deducono alcun elemento a sostegno delle loro affermazioni.
100
Si deve peraltro ricordare che, nel caso in esame, l'infrazione accertata nell'ambito della decisione impugnata consiste in
un accordo che vieta la concessione di sconti sulle tasse e sulle soprattasse concluso tra i membri di una conferenza marittima,
la FEFC, e compagnie indipendenti. Per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, nell'ambito dell'esame del motivo relativo
all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, un accordo di tal genere deve essere
considerato quale accordo orizzontale di fissazione collettiva dei prezzi. Orbene, si deve rammentare che le intese orizzontali
che prevedono la fissazione dei prezzi, oltre ad essere espressamente vietate dall'art. 81, n. 1, lett. a), CE e dall'art. 2,
lett. a), del regolamento n. 1017/68, costituiscono violazioni manifeste delle norme comunitarie in materia di concorrenza
(v. sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1155, punto 265, e 6 aprile
1995, causa T-148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1063, punto 109). Tale principio si applica parimenti nell'ambito
del regolamento n. 4056/86, poiché l'accordo di fissazione dei prezzi di cui trattasi, essendo stato concluso tra i membri
di una conferenza marittima e compagnie indipendenti, pregiudica la concorrenza effettiva esercitata dalle compagnie di navigazione
operanti al di fuori delle conferenze, mentre, a termini dell'ottavo
considerando del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi regolari non conferenziati costituisce
una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo. [OSCURATO:PERSONA], a termini
dell'art. 7, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 4056/86, qualsiasi atto di una conferenza che determini l'eliminazione
di una concorrenza effettiva o potenziale all'esterno della conferenza costituisce elemento idoneo a giustificare la revoca
dell'esenzione per categoria da parte della [OSCURATO:PERSONA].
101
Si deve pertanto ritenere che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo il riferimento ai regolamenti n. 17 e
n. 1017/68 piuttosto che al regolamento n. 4056/86 a titolo di fondamento normativo della decisione impugnata con riguardo
a talune tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbe stato tale da determinare una diversa valutazione dell'accordo de quo.
102
Pertanto, nessuna delle conseguenze negative dedotte dalle ricorrenti può ritenersi comprovata.
103
Conseguentemente, senza necessità di esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di diritto laddove ha basato la
decisione impugnata sui regolamenti nn. 17 e 1017/68, il motivo delle ricorrenti relativo all'erroneo fondamento normativo
deve essere respinto, considerato che il preteso errore non ha privato le ricorrenti delle garanzie procedurali previste dalle
norme procedurali pertinenti e non ha prodotto alcuna conseguenza negativa sulla loro situazione giuridica.
Sulla violazione del diritto di difesa
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
104
Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver mai proceduto, in alcuna fase del procedimento amministrativo, ad un
esame approfondito della normativa applicabile alle singole tasse e soprattasse oggetto della decisione impugnata.
105
Le ricorrenti sostengono che, in una prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che il FETTCSA ricadesse integralmente nella
sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. In tal senso, con lettera 28 settembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato
alle parti che, salvo notifica del FETTCSA ai fini della richiesta di un'esenzione individuale ai sensi del regolamento n. 4056/86,
le ricorrenti sarebbero incorse nel rischio di vedersi infliggere ammende. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe successivamente modificato
la propria posizione nella comunicazione degli addebiti 19 aprile 1994, in cui affermava che le tasse e le soprattasse oggetto
del FETTCSA sarebbero state ricomprese, al tempo stesso, nei regolamenti nn. 4056/86, 1017/68 e 17, senza indicare la disciplina
applicabile alle singole tasse e soprattasse in ordine alle quali veniva contestata la mancata concessione di sconti. Solamente
nella decisione impugnata, precisamente nei
considerando 123-130 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto, per la prima volta, ad un'analisi specifica della disciplina applicabile alle singole
tasse e soprattasse di cui trattasi.
106
Le ricorrenti sostengono, conseguentemente, la violazione del diritto di difesa non essendo stata data loro la possibilità
di commentare o contestare i motivi in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di fondare la propria decisione sui regolamenti
n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti dovrebbe indicare non solo i principali
elementi di fatto, bensì parimenti i principali punti di diritto sui quali tale decisione è basata e che sono necessari per
rendere comprensibile l'iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 131 e 15 luglio 1970, causa 41/69, ACG Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661).
107
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a titolo individuale, che, secondo la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] europea per i diritti
dell'uomo relativa al fondamento dell'art. 6, n. 3, della CEDU, l'imputato avrebbe il diritto di essere informato non solo
del motivo di imputazione, vale a dire dei fatti materiali contestatigli e sui quali si fondi l'accusa, bensì anche in ordine
alla natura dei medesimi, vale a dire, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti materiali. Orbene, nella specie,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esposto tutti gli argomenti giuridici sui quali essa intendeva fondare la propria decisione.
108
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto della censura relativa alla violazione del diritto di difesa.
b) Giudizio del Tribunale
109
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve essere redatta in termini che,
per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui
la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione
ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e associazione di imprese tutti gli elementi
necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva (v., segnatamente,
sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1989, punto 63, e causa T-348/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1875, punto 83). E' peraltro giurisprudenza costante che tale esigenza è rispettata
quando la decisione non ponga a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli
addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio
punto di vista (v. sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 106, punti 26 e 94).
110
Nella specie, si deve anzitutto osservare che, se da un lato la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato, nella decisione impugnata tre dei
quattro addebiti precedentemente formulati, è pacifico, dall'altro, che essa non ne abbia aggiunto nessuno e che non si sia
fondata su prove diverse da quelle indicate nella comunicazione degli addebiti, vale a dire il rendiconto 9 giugno 1992. Le
ricorrenti non contestano peraltro di essere state in grado, per effetto della detta comunicazione, di avere conoscenza dell'infrazione
contestata nella decisione impugnata, vale a dire la conclusione di un accordo diretto ad escludere la concessione di sconti
sulle tariffe pubblicate relativi alle tasse e alle soprattasse. Tale infrazione è menzionata, in particolare, ai punti 20-24,
47, 78-81, 119, 124 e 128 della comunicazione degli addebiti. Ciò premesso, non può essere pertanto contestato che la comunicazione
degli addebiti abbia consentito alle ricorrenti di avere conoscenza effettiva dei comportamenti loro contestati dalla [OSCURATO:PERSONA].
111
Inoltre, per quanto attiene più in particolare alla scelta del fondamento normativo, si deve sottolineare che la comunicazione
degli addebiti menziona espressamente, al punto 5, che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], il FETTCSA ricadrebbe nella sfera d'applicazione
dei regolamenti nn. 4056/86, 1017/68 e 17. Inoltre, al punto 97 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente
che le tasse e le soprattasse de quibus riguarderebbero servizi di trasporto marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86,
servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68 nonché servizi portuali ricompresi nel regolamento n. 17.
Tale punto viene ripreso in termini equivalenti al
considerando 123 della decisione impugnata. Infine, ai punti 144-149, la comunicazione degli addebiti prevede l'applicazione alle tasse
e soprattasse di cui trattasi degli artt. 2, 3 e 5 del regolamento n. 1017/68 nonché del regolamento n. 17. Tali punti vengono
ripresi in termini equivalenti ai
considerando 144, 161 e 163-175 della decisione impugnata. Si deve pertanto ritenere che la comunicazione degli addebiti abbia indicato
chiaramente il fondamento normativo sulla base del quale la [OSCURATO:PERSONA] intendeva emanare la decisione impugnata.
112
Le ricorrenti fanno tuttavia valere che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto ad un esame
approfondito della normativa applicabile alle singole tasse e soprattasse oggetto della decisione impugnata. Esse contestano
pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] la novità rispetto alla comunicazione degli addebiti, dei
considerando 125-130 della decisione impugnata, in cui viene indicato in qual misura i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 si
applicano alle tasse e soprattasse di cui trattasi.
113
Si deve tuttavia sottolineare che i
considerando 125-130 della decisione impugnata sono stati inseriti nella detta decisione proprio a seguito delle osservazioni delle ricorrenti,
formulate nella risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui, poiché nella comunicazione degli addebiti non sarebbero
stati individuati i servizi ricompresi nei singoli regolamenti, le ricorrenti non sarebbero state in grado di contestare l'iter
logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Orbene, la presa in considerazione di un argomento avanzato da un'impresa nel
corso del procedimento amministrativo, senza che detta impresa sia stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima
dell'adozione della decisione definitiva, non può in quanto tale costituire una violazione dei suoi diritti di difesa (v.
sentenza del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T-228/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2969, punto 34, confermata dall'ordinanza
della Corte 10 luglio 2001, causa C-497/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5333, punto 24).
114
Si deve peraltro necessariamente rilevare che le ricorrenti non spiegano sotto quale profilo il ragionamento in base al quale
la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato i regolamenti pertinenti alle singole principali tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbe atto
a recare loro pregiudizio. Orbene, in primo luogo, è stato già precedentemente osservato che, trattandosi di un'infrazione
manifesta alle norme comunitarie in materia di concorrenza, il fondamento normativo scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] sul quale fondare
l'emanazione della sua decisione non può produrre alcun effetto sulla valutazione dell'accordo alla luce dell'art. 81 CE.
In secondo luogo, le ricorrenti stesse ritengono che il regolamento n. 4056/86 costituisca il fondamento normativo corretto
della decisione impugnata. Orbene, è stato già affermato che tale regolamento è sufficiente a fondare gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA].
Ciò premesso, il ragionamento in esito al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato i regolamenti n. 17 e n. 1017/68 non può quindi
arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Al contrario, è stato già precedentemente rilevato che il riferimento ai regolamenti
n. 17 e n. 1017/68 ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concedere alle ricorrenti garanzie procedurali supplementari, essendo stati
sentiti i tre comitati consultivi istituiti dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 ed avendo la [OSCURATO:PERSONA] atteso,
successivamente a tali consultazioni, il decorso di un termine non inferiore a 20 giorni prima di emanare la decisione impugnata.
Infine, in terzo luogo, considerato che le ricorrenti sono state informate in merito ai fondamenti normativi sui quali la
[OSCURATO:PERSONA] intendeva basare la propria decisione nulla impediva loro di contestare, nella loro risposta alla comunicazione
degli addebiti, la scelta dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quali fondamenti normativi dell'azione della [OSCURATO:PERSONA]. Le
considerazioni svolte nella decisione impugnata in merito al fondamento normativo appaiono quindi estranee a qualsiasi nuovo
addebito, non facendo riferimento a comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese avevano già formulato le
loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P,
C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, LVM e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punto 103).
115
Conseguentemente, la censura delle ricorrenti relativa alla violazione del diritto di difesa non è fondata.
Conclusione in ordine al motivo
116
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il motivo relativo all'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata
ed alla violazione del diritto di difesa a tal riguardo deve essere integralmente respinto.
2.Sui motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2, del regolamento n. 1017/68 ed al difetto
di motivazione al riguardo
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
117
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE nonché l'art. 2 del regolamento n. 1017/68 laddove
ha affermato all'art. 1 della decisione impugnata, che i membri del FETTCSA avrebbero violato tali disposizioni per effetto
della conclusione di un
accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse.
118
Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha dedotto dal
verbale della riunione del 9 giugno 1992 che i membri del FETTCSA avrebbero concluso un accordo diretto a non concedere sconti
sulle tasse e soprattasse contenute nelle loro tariffe. Le ricorrenti riconoscono che la formulazione del verbale si presta
a tale interpretazione. Esse sostengono tuttavia che l'oggetto dell'accordo indicato nel detto verbale sarebbe consistito
unicamente nell'impegno di ogni singola compagnia di navigazione contraente dell'accordo a rinunciare al sistema delle tariffe
forfettarie nette, al fine di indicare separatamente, nelle loro offerte di prezzo ai vettori e nelle fatture, le distinte
tasse e soprattasse applicabili. L'obiettivo perseguito dai membri del FETTCSA per mezzo del detto accordo sarebbe quindi
consistito non nel divieto di concedere sconti sulle tasse e soprattasse, bensì di consentire agli spedizionieri il raffronto
dei rispettivi elementi delle singole tariffe complessive, in particolare per quanto attiene all'importo delle tasse e soprattasse
richieste da ogni singola compagnia di navigazione.
119
Secondo le ricorrenti, tale interpretazione sarebbe sorretta da vari elementi.
120
In primo luogo, la detta interpretazione emergerebbe dal testo stesso del verbale, considerato che quest'ultimo si riferirebbe
espressamente al fatto che taluni contratti sarebbero stati conclusi nel passato su base forfettaria netta, il che significa
che non vi sarebbe stata ripartizione degli elementi costitutivi delle tariffe offerte agli spedizionieri. Tale riferimento
dimostrerebbe che l'oggetto dell'accordo concluso dai membri del FETTCSA nel corso della riunione del 9 giugno 1992 sarebbe
semplicemente consistito nel menzionare separatamente, nelle offerte di prezzo agli spedizionieri e nelle relative fatture,
i singoli supplementi applicabili.
121
In secondo luogo, in considerazione della sua conoscenza del settore dei trasporti marittimi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto
ignorare, a parere delle ricorrenti, il timore, all'epoca, dei vettori marittimi, di vedere, in conseguenza dell'offerta di
tariffe forfettarie, prezzi fatturati inferiori ai costi. In tale contesto, quindi, i membri della FEFC avrebbero varato,
il 1° gennaio 1990, una nuova tariffa suddivisa in cinque parti, la NT 90, in cui i supplementi sarebbero chiaramente specificati
ed indicati separatamente rispetto al nolo marittimo ed ai costi della spedizione terrestre. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto
i vantaggi insiti in tali disposizioni nella propria decisione 94/985. Inoltre, la questione delle tariffe forfettarie ed
il divieto di applicare prezzi inferiori ai costi sarebbero stati parimenti oggetto di discussione con la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
delle procedure relative al
[OSCURATO:PERSONA] (v., a tal riguardo, l'ordinanza del Presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T-395/94 R II, [OSCURATO:PERSONA]
AB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2893) nonché la
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (Caso IV.37.396).
122
In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che la lettera del segretariato del FETTCSA inviata alla [OSCURATO:PERSONA] in data 19
ottobre 1992 avrebbe spiegato in termini dettagliati che una nuova tariffa, divisa in cinque parti, sarebbe stata istituita
nel 1990 dalla FEFC al fine di rendere le tariffe più trasparenti e di far emergere chiaramente e singolarmente i vari elementi
componenti delle tariffe di nolo.
123
Infine, in quarto luogo, l'oggetto stesso del FETTCSA mirerebbe, a termini dell'accordo del 5 marzo 1991, ad eliminare qualsiasi
carattere arbitrario delle tasse e soprattasse nonché a stabilire o ad applicare regole uniformi quanto alla struttura ed
alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto. L'oggetto del FETTCSA non sarebbe quindi consistito, secondo le
ricorrenti, nel fissare tariffe comuni, bensì nello stabilire un metodo comune ai fini del calcolo delle tasse e soprattasse.
124
Alla luce di tali elementi, le ricorrenti ritengono che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 non potrebbe costituire
prova sufficiente delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all'esistenza di un accordo contrario all'art. 81, n. 1, CE
ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Considerato che il verbale di cui trattasi si presterebbe a più interpretazioni
e tenuto conto del fatto che l'interpretazione alternativa delle parti sarebbe plausibile, l'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA]
non potrebbe essere mantenuta se non in presenza di un complesso di indizi seri, precisi e concordanti (sentenze della Corte
28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, e 31 marzo 1993, cause riunite
C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta
Pâte de bois II, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307). [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto tali elementi. Inoltre, dalla sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000,
causa T-41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3383), risulterebbe che, in assenza di un documento probatorio scritto, spetterebbe
alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l'esistenza di una concordante volontà concernente l'asserita infrazione.
125
Infine, le ricorrenti sostengono, in ogni caso, che la decisione impugnata, limitandosi ─ nel
considerando 36 ─ ad affermare che
vista la formulazione del verbale, la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene convincente l'interpretazione dell'accordo data dalle parti, sarebbe viziata da carenza di motivazione.
126
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto
che un accordo diretto a vietare la concessione di sconti mirerebbe a restringere la concorrenza in maniera sensibile, a termini
dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.
127
Le ricorrenti sottolineano che tra i membri del FETTCSA non vi sarebbe stata intesa quanto all'entità delle tasse e soprattasse
da fatturare. Malgrado l'accordo concluso il 9 giugno 1992, le compagnie indipendenti avrebbero potuto legittimamente continuare,
a parere delle ricorrenti, a pubblicare le loro proprie tariffe in concorrenza con quelle pubblicate dai membri della FEFC.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che i membri del FETTCSA avrebbero convenuto di non ridurre il livello delle
loro tasse e soprattasse. Conseguentemente, l'accordo de quo non costituirebbe un'intesa in senso classico relativa alla fissazione
di prezzi. Secondo le ricorrenti, sarebbe quindi spettato alla [OSCURATO:PERSONA] provare che le parti contraenti dell'accordo di
cui trattasi avessero realmente l'intenzione di restringere la concorrenza ovvero che l'accordo in esame producesse tale effetto.
128
Le ricorrenti fanno valere, in terzo luogo, che la decisione impugnata sembra considerare, nei
considerando 136 e 137, che un accordo volto a non praticare tariffe nette per applicare invece tariffe ripartite nelle varie componenti,
al fine di fornire chiarezza agli spedizionieri, restringerebbe sensibilmente la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE
nonché dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.
129
Secondo le ricorrenti, lungi dal restringere la concorrenza, un siffatto accordo consentirebbe agli spedizionieri di identificare
con maggiore sicurezza il trasportatore competitivo sul piano sia del nolo marittimo sia di quello relativo al trasporto interno.
Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata sarebbe in ogni caso insufficientemente motivata, nella parte in cui la
[OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che un accordo volto a non praticare tariffe forfettarie nette sia contrario alle norme comunitarie
in materia di concorrenza.
130
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tutti gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
a) Sulla prova dell'infrazione e sulla motivazione, al riguardo, della decisione impugnata
131
Al fine di esaminare se, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito prova sufficientemente valida in ordine all'infrazione
contestata alle ricorrenti, occorre anzitutto individuare e descrivere con precisione l'infrazione accertata nella decisione
impugnata nonché gli elementi probatori dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale accertamento, verificando poi se tali
elementi fossero sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere, in conclusione, sussistente l'infrazione medesima.
132
Per quanto attiene, in primo luogo, alle caratteristiche dell'infrazione di cui trattasi, dall'art. 1 della decisione impugnata
risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato a carico delle ricorrenti un'infrazione alle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE e
dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 consistente nella conclusione, in seno al FETTCSA, di un accordo diretto a non concedere
sconti sulle tasse e soprattasse. Considerato che il FETTCSA raggruppava originariamente, oltre ai membri della conferenza
FEFC, compagnie di navigazione indipendenti rispetto alla conferenza stessa, la [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo, nel
considerando 17 della decisione impugnata, quanto segue: I membri della FEFC stabiliscono inoltre congiuntamente i livelli delle tasse e soprattasse che erano oggetto del FETTCSA.
La presente decisione riguarda esclusivamente l'estensione alle compagnie indipendenti della decisione dei membri della FEFC,
per quanto riguarda le tasse e soprattasse, di non concedere sconti. Le tasse e soprattasse stabilite dalla FEFC beneficiano
infatti dell'esenzione per categoria applicabile alle conferenze tra compagnie di linea (...).
133
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla prova dell'accordo de quo, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
considera il detto accordo registrato nel verbale della riunione svoltasi tra i membri del FETTCSA in data 9 giugno 1992.
Tale verbale, riportato nel
considerando 35 della decisione impugnata, così recita: Il FETTCSA dispone che si debba raggiungere un accordo quanto al momento dell'addebito di tasse e soprattasse. Il Presidente
dichiara che conformemente all'accordo FETTCSA gli compete l'obbligo di annunciare la decisione presa dai direttori delle
compagnie aderenti alla FEFC di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi di spesa, compresi
CAF, BAF, ecc., in base alla tariffa FEFC. Alcuni contratti di nolo sono già stati stipulati seguendo un'impostazione
importo netto tutto compreso, che sfortunatamente non potrà essere cambiata in tempi brevi, ma ogni nuovo nolo comprenderà tutti i supplementi di spesa.
Si propone che tutte le parti del FETTCSA facciano pagare integralmente tali supplementi in base ai propri tariffari per le
rotte verso [OSCURATO:PERSONA] ed Occidente.La proposta viene approvata all'unanimità da tutte le compagnie di navigazione FETTCSA presenti.
134
Nel
considerando 36 la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di dedurre da tale verbale che
le compagnie di navigazione FETTCSA presenti all'incontro (vale a dire tutte quelle aderenti al FETTCSA ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e POL) si siano accordate per non concedere più sconti sulle tariffe per i supplementi di spesa riportati
nei loro tariffari a partire dal 1° luglio 1992.
135
Nel
considerando 135 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] riconosce peraltro di non presentare
elementi di prova relativi agli effettivi livelli di prezzo. Essa rammenta tuttavia che
perché si applichi l'articolo 81, paragrafo 1, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere la concorrenza e che
non è necessario dimostrare che l'accordo sia stato messo in atto.
136
Pertanto, l'unico elemento probatorio utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo tra le ricorrenti
diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse è costituito dal verbale della riunione dei membri del FETTCSA
del 9 giugno 1992. Occorre quindi esaminare se, basandosi unicamente su tale documento, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito prova
sufficientemente valida quanto all'esistenza del detto accordo.
137
A tal riguardo, si deve sottolineare in limine che le ricorrenti non contestano né la circostanza che il 9 giugno 1992 abbia
avuto luogo una riunione dei dirigenti del FETTCSA né il contenuto e i termini del verbale della riunione medesima.
138
Orbene, si deve necessariamente rilevare che dal combinato disposto del secondo paragrafo e dell'ultimo periodo del primo
paragrafo di tale verbale emerge che i membri del FETTCSA presenti alla riunione del 9 giugno 1992 approvarono all'unanimità
la proposta secondo cui
tutti i membri del FETTCSA fattureranno integralmente i supplementi sulla base delle loro proprie tariffe relative ai traffici
verso l'[OSCURATO:PERSONA] e verso l'Occidente.
139
Inoltre, dalla lettura di tale verbale risulta chiaramente che tale proposta fa seguito alla decisione dei dirigenti delle
compagnie aderenti alla FEFC, richiamata dal presidente del FETTCSA,
di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi (...) in base alla tariffa FEFC. Il verbale precisa ancora in proposito che, se da un lato i contratti conclusi dai membri della FEFC su base forfettaria
netta non possono essere modificati a breve termine, dall'altro
ogni nuovo nolo comprenderà tutti i supplementi di spesa.
140
Dal tenore stesso della riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 emerge pertanto che, da un lato, viene confermata l'esistenza
di un accordo tra i membri del FETTCSA diretto a fatturare integralmente le tasse e le soprattasse e, dall'altro, che l'accordo
medesimo fa seguito ad altro identico accordo precedentemente concluso in seno alla FEFC tra i dirigenti delle compagnie aderenti
alla FEFC medesima.
141
Ciò premesso, si deve riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che il verbale della riunione del FETTCSA
svoltasi il 9 giugno 1992 costituisse prova documentale diretta dell'esistenza della comune volontà dei membri del FETTCSA
di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse ai rispettivi clienti, estendendo in tal modo ai membri del FETTCSA non
aderenti alla FEFC l'identica decisione adottata da quest'ultimo nell'ambito della conferenza marittima ivi afferente. Le
ricorrenti stesse hanno peraltro esplicitamente ammesso, tanto nella risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nelle
proprie comparse prodotte dinanzi al Tribunale, che la formulazione del verbale de quo si presta all'interpretazione datale
dalla [OSCURATO:PERSONA].
142
Le ricorrenti ritengono tuttavia che, alla luce delle spiegazioni fornite nel corso del procedimento amministrativo, il verbale
della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 non potrebbe costituire prova sufficiente dell'infrazione accertata nella decisione
impugnata. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti esse hanno infatti dichiarato che l'oggetto dell'accordo riportato
nel verbale sarebbe consistito non nel divieto di concessione di sconti sulle tasse e soprattasse, bensì nella rinuncia al
sistema delle tariffe forfettarie nette al fine di menzionare separatamente, nelle offerte di prezzo agli spedizionieri e
nelle relative fatture, le singole tasse e soprattasse applicabili. Le ricorrenti hanno reiterato le stesse affermazioni nelle
comparse prodotte dinanzi al Tribunale nonché all'udienza.
143
A sostegno di tale interpretazione le ricorrenti si richiamano, in primo luogo, al fatto che il verbale della riunione del
FETTCSA del 9 giugno 1992 farebbe riferimento espresso ai contratti conclusi su base forfettaria netta.
144
In effetti, si deve riconoscere che il verbale della riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 fa riferimento, nel terzo
periodo del primo paragrafo, al sistema delle tariffe forfettarie nette per poi rilevare che i contratti esistenti elaborati
su tale base non avrebbero potuto essere modificati a breve termine, malgrado la decisione dei dirigenti delle compagnie aderenti
alla FEFC di fatturare integralmente le tasse e soprattasse a decorrere dal 1° luglio 1992.
145
Le ricorrenti non possono tuttavia far valere tale semplice riferimento ai contratti conclusi su base forfettaria netta per
sostenere che il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 sancirebbe non un accordo di fatturazione integrale
delle tasse e soprattasse, bensì un accordo con il quale si rinuncerebbe all'applicazione delle tariffe forfettarie nette.
Infatti, lungi dall'indicare che i membri del FETTCSA abbiano deciso di menzionare
separatamente le tasse e le soprattasse di cui trattasi, il verbale espone in tre riprese, nell'ambito dello stesso paragrafo, l'idea secondo
cui i supplementi avrebbero dovuto essere fatturati, da quel momento in poi, senza possibilità di concessione di sconti. Vi
si legge, infatti, che
tutti i supplementi (...) saranno fatturati integralmente, che
tutti i nuovi contratti comprenderanno tutti i supplementi e che
viene proposto che tutti i membri del FETTCSA fatturino integralmente i supplementi. Se, da un lato, è possibile ammettere che il termine
integralmente possa riferirsi, sulla base di un'interpretazione estensiva, all'obbligo di menzionare
separatamente i supplementi, nel senso che ogni singolo supplemento debba essere integralmente menzionato nella tariffa, resta il fatto,
per contro, che il riferimento alla
fatturazione dei supplementi indica che tutti i supplementi dovranno essere fatturati. L'utilizzazione del termine
fatturazione appare quindi difficilmente conciliabile con l'interpretazione estensiva sostenuta dalle ricorrenti e tende, al contrario,
a confermare l'esistenza di un accordo diretto a vietare la concessione di sconti su tali supplementi.
146
Si deve osservare che l'interpretazione del verbale sostenuta dalle ricorrenti risulterebbe più plausibile se, pur in presenza
del suo chiaro tenore letterale, la decisione dei dirigenti della FEFC richiamata dal presidente del FETTCSA nel corso della
riunione del 9 giugno 1992 prevedesse non la fatturazione integrale delle tasse e delle soprattasse, bensì la rinuncia alle
tariffe forfettarie nette. Considerato che nella decisione impugnata si dichiara che, per effetto dell'accordo de quo concluso
in seno al FETTCSA, le ricorrenti hanno esteso alle compagnie indipendenti membri del FETTCSA una decisione identica precedentemente
adottata dalla FEFC, la portata ed il contenuto di quest'ultima decisione costituiscono in effetti elementi altrettanto pertinenti
ai fini dell'interpretazione dell'accordo de quo.
147
Tuttavia, né nel corso del procedimento amministrativo né nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale le ricorrenti
hanno inteso contestare il fatto che i membri della FEFC avessero adottato una decisione diretta a fatturare integralmente
le tasse e le soprattasse a decorrere dal 1° luglio 1992. Al contrario, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, esse
hanno prodotto documenti che attestano l'esistenza di tale decisione.
148
Su iniziativa del Tribunale, le ricorrenti sono state infatti invitate a produrre all'udienza ogni documento relativo alla
decisione della FEFC in cui, a termini del verbale della riunione 9 giugno 1992, riportato nel
considerando 35 della decisione impugnata, si stabiliva
di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi di spesa, compresi CAF (coefficienti di adeguamento
monetario), BAF (coefficienti di adeguamento bunker), (...), in base alla tariffa FEFC.
149
In risposta a tale invito, le ricorrenti hanno anzitutto spiegato che le indagini da esse svolte non avevano loro consentito
di individuare il minimo documento relativo, a loro dire, alla
decisione apparentemente presa dalla FEFC al fine di fatturare integralmente le tasse e soprattasse. Poco tempo prima dell'udienza, esse hanno tuttavia
prodotto una lettera del presidente della FEFC, datata 28 aprile 1992 ed indirizzata a taluni membri della FEFC. Orbene, da
tale lettera emerge chiaramente che
a [OSCURATO:PERSONA] i dirigenti hanno energicamente dichiarato che applicheranno integralmente tutti i supplementi con effetto immediato
(THC, CAF, BAF, ecc.) [
in [OSCURATO:PERSONA] affirmed strongly that they would all apply forthwith additionals (THC, CAF, BAF, etc.) in full (...)] prima di concludere, con riguardo ai traffici verso l'[OSCURATO:PERSONA], che
l'attenzione è ora focalizzata sulla misura in cui i supplementi possono essere ripristinati e le tariffe migliorate a decorrere
dal 1° luglio, data chiave prevista al riguardo (
the focus of present attention is the extent to which additionals can be reinstated and rates improved on 1st July which has
been targeted as a key date) e di proporre, ai fini di una successiva riunione dei dirigenti della conferenza, il programma seguente: Occorrerebbe stabilire un ordine del giorno semplice per tale riunione dei dirigenti e fissare metodi che consentano di garantire
la fiducia tra le compagnie al fine di:(...)
b.
applicare tutti i supplementi
. [
The simple agenda for this [OSCURATO:PERSONA] would be to debate and agree methods of achieving trust between the lines in
order to:(...)
b.
impose all additionals
].
150
Le ricorrenti hanno parimenti prodotto il verbale della detta riunione svoltasi a Londra l'8 giugno 1992 tra i dirigenti della
FEFC. Il primo paragrafo di tale documento così recita: 1. Il presidente ha aperto la riunione richiamandosi alla propria lettera del 28 aprile [1992] in cui sottolineava la deludente
situazione dei traffici commerciali nonostante le precedenti discussioni intercorse durante l'anno nell'ambito delle quali
erano state stabilite iniziative al fine di fatturare integralmente i supplementi e di avviare un programma di ripristino
delle tariffe. (
1. [OSCURATO:PERSONA] opened the [OSCURATO:PERSONA] by referring to his letter of 28 April [1992] in which he had outlined the disappointing
situation in the trade despite the dicussions which had taken place earlier in the year when initiatives had been agreed that
all additionals would be charged and a rate restoration programme would be followed).
151
Dopo aver sottolineato l'assenza di
fiducia (
trust) esistente tra le compagnie aderenti alla FEFC, nel documento si fa presente ─ ai paragrafi 8.1 e 9.3 ─ che i dirigenti della
FEFC avrebbero stabilito un piano d'azione riportato in due dichiarazioni di impegno (
Declaration of Commitment).
152
La prima di queste due dichiarazioni, relativa ai traffici verso l'[OSCURATO:PERSONA] (
Eastbound) così recita: Alla riunione dei dirigenti della FEFC svoltasi a Londra l'8 giugno 1992, i sottoscritti dirigenti delle compagnie aderenti
alla FEFC hanno concluso e convenuto senza riserve i seguenti impegni:
1.
Per quanto attiene ai traffici in direzione Est in partenza dall'Europa del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA]: (...)
(b)
Tutti i supplementi, ivi compresi il CAF ed il BAF, ecc., saranno fatturati a decorrere dal 1° luglio 1992 senza alcuna corrispondente
riduzione del nolo marittimo
. (
The following commitment was entered into and agreed without reservation by the [OSCURATO:PERSONA] of the undersigned FEFC [OSCURATO:PERSONA] at the FEFC [OSCURATO:PERSONA] held in London on 8th June, 1992: -
1.
In respect of the Eastbound trade from [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]: -
[...]
(b)
All additionals including CAF and BAF, etc. to be charged with effect from 1st July 1992 and there will be no commensurate
reductions in sea freight
).
153
La seconda di tali dichiarazioni, relativa ai traffici verso l'Occidente (
[OSCURATO:PERSONA]) prevede quanto segue: Alla riunione dei dirigenti della FEFC svoltasi a Londra in data odierna, i sottoscritti dirigenti delle compagnie aderenti
alla FEFC hanno concluso e convenuto senza riserve i seguenti impegni:
1.
Accordo sulle tariffe tra l'Europa e l'[OSCURATO:PERSONA] relative ai traffici verso l'Occidente
(a)
Fatturazione di tutti i supplementi, ivi compresi il CAF ed il BAF, ecc.
(b)
Nessuna corrispondente riduzione delle tariffe a decorrere dalla data odierna
. (
The following commitment was entered into and agreed without reservation by the [OSCURATO:PERSONA] of the undersigned FEFC [OSCURATO:PERSONA] at the FEFC [OSCURATO:PERSONA] held in London today:
1.
[OSCURATO:PERSONA]
(a)
All additional including CAF and BAF etc. to be charged.
(b)
No further reduction in rates with effect from today's date
).
154
Considerato che tali dichiarazioni della FEFC sono state adottate nell'ambito di una riunione svoltasi l'8 giugno 1992, vale
a dire il giorno precedente la riunione del FETTCSA tenutasi il 9 giugno 1992 ed oggetto del verbale riportato al
considerando 35 della decisione impugnata, si deve necessariamente rilevare che tali dichiarazioni contengono la decisione adottata dalle
compagnie dirigenti della FEFC che, come risulta dal detto verbale, è stata riferita, in data 9 giugno 1992, dal presidente
del FETTCSA alle ricorrenti prima di sottoporre loro la proposta diretta a fatturare integralmente i supplementi sulla base
delle loro stesse tariffe relative ai traffici verso l'[OSCURATO:PERSONA] e verso l'Occidente. Nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale
le ricorrenti stesse hanno d'altronde riconosciuto che: In considerazione del breve lasso di tempo tra tale riunione e quella dei membri del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 ed
all'analogia del tenore, rispettivamente, delle note della FEFC e del verbale del FETTCSA, sembrerebbe che il verbale della
riunione del FETTCSA svoltasi in tale data faccia riferimento all'accordo concluso dai dirigenti della FEFC.(
In view of the proximity in time of this meeting to that of the FETTCCSA parties on 9 June 1992 and the similarity of the
relevant wording in the FEFC Notes and the FETTCSA minutes respectively, it would appear that this is the agreement of the
FEFC [OSCURATO:PERSONA] to which reference is made in the notes of the FETTCSA meeting of that date).
155
Orbene, si deve necessariamente rilevare che né le dichiarazioni della FEFC accluse al verbale della riunione dell'8 giugno
1992 né la lettera del presidente della FEFC del 28 aprile precedente prevedono la rinuncia, da parte dei membri della FEFC,
agli accordi forfettari netti. Al contrario, dal tenore di tali documenti e dal contesto nel quale si collocano emerge chiaramente
come i dirigenti della FEFC abbiano convenuto di fatturare integralmente le tasse e soprattasse a decorrere dal 1° luglio
1992 al fine di ripristinare
la fiducia tra i membri della conferenza e lottare contro l'erosione delle tariffe.
156
Ritenendo assodato che il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 confermi un accordo concluso dai membri del
FETTCSA stesso diretto ad estendere a questi ultimi una decisione di tenore identico precedentemente adottata dagli aderenti
alla FEFC, i menzionati documenti avvalorano quindi l'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i membri del FETTCSA avrebbero
convenuto di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse.
157
Nelle risposte ai quesiti loro poste dal Tribunale, le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che né il verbale della riunione
della FEFC dell'8 giugno 1992 né la lettera del presidente della FEFC del 28 aprile seguente farebbero riferimento al FETTCSA
o alla riunione del FETTCSA tenutasi il 9 giugno 1992. Tale circostanza resta tuttavia irrilevante, atteso che il verbale
della riunione del FETTCSA, dal canto suo, fa riferimento alla precedente decisione della FEFC.
158
Le ricorrenti hanno parimenti sostenuto che il contenuto di una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] datata 21 giugno 1991 rifletterebbe
in termini chiari quanto può essere concluso in seno al FETTCSA. In tale nota interna si fa segnatamente presente che il FETTCSA
creerà un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione di tali supplementi (
will create a common mechanism for the calculation and the establishing of those charges). Tale documento non è tuttavia idoneo a rimettere in discussione le conclusioni precedentemente formulate. Da un lato, si
tratta di un documento interno redatto unilateralmente da una delle ricorrenti. Dall'altro, tale documento è antecedente di
quasi un anno rispetto al verbale della riunione del 9 giugno 1992. Le ricorrenti non possono quindi farlo valere quale utile
chiave di interpretazione di tale verbale. In ogni caso, dai termini della nota della [OSCURATO:PERSONA] emerge che essa fa riferimento
non all'accordo de quo diretto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse, bensì all'accordo del FETTCSA concluso il
5 marzo 1991, che non è oggetto dell'accertamento di infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
159
Dalle suesposte considerazioni risulta che i documenti prodotti dalle ricorrenti in risposta ai quesiti del Tribunale, lungi
dal sostenere le spiegazioni alternative delle ricorrenti dirette a dimostrare che l'accordo de quo prevedesse unicamente
la rinuncia alle tariffe forfettarie nette, conferma, al contrario, che i membri del FETTCSA stabilirono, a termini dell'accordo
di cui trattasi, di fatturare integralmente le tasse e soprattasse estendendo in tal modo alle loro relazioni l'identico accordo
concluso dagli aderenti alla FEFC.
160
Occorre tuttavia ancora verificare se le altre circostanze dedotte dalle ricorrenti siano tali da rimettere in discussione
tale conclusione.
161
In secondo luogo, le ricorrenti affermano, a sostegno della loro spiegazione alternativa, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata
informata in ordine all'importanza della problematica degli effetti nefasti per le tariffe derivanti dall'applicazione di
tariffe forfettarie nette, desumibile dall'adozione da parte dei membri della FEFC della tariffa NT 90, che ha introdotto
una tariffa suddivisa in cinque parti in modo da identificare separatamente ogni singolo supplemento.
162
Tuttavia, la circostanza che la FEFC avrebbe eventualmente approvato una tariffa, quale la tariffa NT 90 che prevede la ripartizione
delle tasse e soprattasse al fine di rimediare agli effetti nefasti delle tariffe forfettarie nette, nulla toglie al fatto
che gli aderenti alla FEFC potevano stabilire, nell'ambito del FETTCSA, di concludere un accordo diverso dalla tariffa NT 90,
diretta a vietare gli sconti sulle tasse e sulle soprattasse.
163
Del resto, come già osservato in precedenza, dai documenti prodotti dalle ricorrenti in risposta ad un quesito del Tribunale
emerge che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 fa riferimento non alla tariffa NT 90, entrata in vigore il 1° gennaio
1990, bensì ad una decisione adottata dalla FEFC in data 8 giugno 1992 che prevedeva la fatturazione integrale delle tasse
e soprattasse da parte degli aderenti alla FEFC a partire dal 1° luglio 1992.
164
In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che l'obiettivo del FETTCSA sarebbe consistito nella fissazione non di tariffe
comuni, bensì di un metodo comune ai fini del calcolo dei supplementi.
165
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che l'obiettivo dichiarato dal FETTCSA è privo di pertinenza, considerato che l'infrazione
contestata riguarda non l'accordo FETTCSA in quanto tale, bensì un accordo distinto concluso successivamente nell'ambito del
medesimo.
166
Infine, in quarto luogo, le ricorrenti sostengono di aver illustrato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 19 ottobre 1992 riguardante
il FETTCSA, il funzionamento della nuova tariffa della FEFC.
167
Le spiegazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla nuova tariffa della FEFC non sono tuttavia pertinenti, considerato
che tali spiegazioni attengono alla portata dell'accordo FETTCSA e non all'accordo di cui trattasi. Del resto, tali spiegazioni
sono state fornite prima che la [OSCURATO:PERSONA] sollevasse contestazioni nei confronti dell'accordo de quo.
168
Per tali motivi si deve ritenere che le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a porre in discussione l'interpretazione
del verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 risultante dal tenore del medesimo ed accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione impugnata. Al contrario, tale interpretazione risulta confermata dai documenti relativi alla FEFC prodotti dalle
ricorrenti stesse in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
169
Senza che occorra interrogarsi sui motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non abbia cercato, nel corso del procedimento amministrativo,
di procurarsi tali documenti laddove l'unico elemento probatorio idoneo a comprovare l'infrazione vi fa riferimento, si può
pertanto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente provato l'infrazione contestata richiamandosi unicamente al tenore
del verbale della riunione dei membri del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992.
170
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti potuto legittimamente respingere ─ senza incorrere in difetto di motivazione ─ l'interpretazione
alternativa del verbale sostenuta dalle ricorrenti, limitandosi a ritenere, nel
considerando 36 della decisione impugnata ed in termini analoghi nel successivo
considerando 136
non convincente l'interpretazione dell'accordo data dalle parti.
b) In ordine al carattere restrittivo dell'accordo di cui trattasi
171
E' pacifico che l'infrazione rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata riguardi un accordo con cui le ricorrenti
hanno deciso, nell'ambito del FETTCSA, di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse i cui importi sono fissati dalle
ricorrenti medesime nell'ambito delle loro stesse tariffe, vale a dire, per quanto attiene ai membri del FETTCSA non aderenti
alla FEFC, le rispettive tariffe individuali e, con riguardo ai membri del FETTCSA aderenti alla FEFC, le tariffe della conferenza.
172
A termini della decisione impugnata, particolarmente al
considerando 131, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per effetto dell'accordo de quo, le ricorrenti avrebbero stabilito di non concedere sconti
sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse. Nel successivo
considerando 133 la [OSCURATO:PERSONA] è giunta alla conclusione che
un accordo volto a non praticare sconti sui prezzi pubblicati respinge la concorrenza sui prezzi, in violazione dell'art. 81,
n. 1, lett. a), anche se i partecipanti a tale accordo non convengono esplicitamente sul livello dei loro prezzi pubblicati.
173
Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'accordo di cui alla decisione impugnata non restringerebbe sensibilmente la
concorrenza e non ricadrebbe pertanto nel divieto dettato dalle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2 del
regolamento n. 1017/68, poiché non impedirebbe alle parti dell'accordo stesso di modificare l'importo delle tasse e delle
soprattasse da fatturare e, in particolare, di ridurne il livello al fine di operare in regime di concorrenza sui prezzi.
174
Tale argomento non può essere accolto. L'art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta espressamente gli accordi tra imprese che abbiano
per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e, in particolare,
quelli consistenti nel
fissare direttamente o indirettamente i prezzi (...) di vendita ovvero altre condizioni di transazione. L'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68 prevede identico divieto per quanto riguarda gli accordi diretti alla fissazione
dei prezzi di trasporto.
175
Un accordo, come quello in esame, che prevede il divieto, per le ricorrenti, di concedere alla propria clientela sconti sulle
tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, fissando indirettamente i prezzi, ha per oggetto di restringere la concorrenza,
ai sensi dell'art. 81, n. 1, lett. a), CE ovvero dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, atteso che, per effetto
di tale accordo, i membri del FETTCSA hanno reciprocamente rinunciato alla libertà di concedere alla propria clientela sconti
sulle tariffe pubblicate (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papiers peints
de Belgique e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punto 10, nonché sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92
e T-40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-49, punti 84-86).
176
A tal riguardo, dagli atti di causa risulta che, anteriormente alla conclusione dell'accordo di cui trattasi, le ricorrenti
si facevano concorrenza con riguardo alla fatturazione delle tasse e delle soprattasse, ove alcune di esse rinunciavano a
fatturare integralmente tali supplementi, e che l'accordo di cui trattasi è stato concluso al precipuo fine di eliminare tale
fonte di concorrenza. In tale senso si deve rilevare che, in una lettera del 28 aprile 1992 prodotta dalle ricorrenti in risposta
ad un quesito scritto del Tribunale, il presidente della FEFC dichiara chiaramente che
si riscontra un deterioramento netto, tanto in termini di riduzione delle tariffe di nolo marittimo, quanto in termini di
mancata fatturazione dei supplementi (
there has been a marked deterioration both in terms of reductions in sea freight levels and in non collection of additionals), per poi proporre la fatturazione integrale delle tasse e delle soprattasse ai dirigenti della FEFC. Tali dichiarazioni
effettuate nell'ambito della FEFC, che esprimono l'intenzione del medesimo di restringere la concorrenza, risultano pertinenti
nella specie ai fini della valutazione dell'oggetto restrittivo dell'accordo de quo concluso nell'ambito del FETTCSA. Infatti,
da un lato, la maggior parte dei membri del FETTCSA erano aderenti alla FEFC e, dall'altro, l'accordo di cui trattasi aveva
per oggetto, come già precedentemente rilevato, di estendere ai membri del FETTCSA un'identica decisione adottata dalla FEFC.
Ne consegue che l'accordo de quo possiede manifestamente oggetto anticoncorrenziale.
177
Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, la circostanza che tale accordo non vieti alle ricorrenti di modificare, individualmente
nel caso di compagnie indipendenti o collettivamente nel caso degli aderenti alla FEFC, le tariffe dei supplementi o del nolo
non costituisce elemento idoneo per escludere la gravità della restrizione alla concorrenza di cui trattasi.
178
E' infatti pacifico che le tasse e le soprattasse de quibus possono rappresentare una parte sostanziale del costo totale del
trasporto. In tal senso, le ricorrenti hanno riconosciuto, come risulta da una lettera datata 19 ottobre 1992 ed inviata dal
segretariato del FETTCSA alla [OSCURATO:PERSONA], che le tasse e le soprattasse potevano raggiungere, con riguardo ai traffici Ovest-Est,
sino al 60% del prezzo totale del trasporto. Nel
considerando 134 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi riconosciuto che
i prezzi del trasporto oceanico e del trasporto terrestre potrebbero essere meno della metà di quello pagato dal caricatore
in questione, nel qual caso si riduce il margine per applicare sconti sul prezzo globale. Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, vietando alle ricorrenti la concessione di sconti sulle tasse e le soprattasse,
l'accordo in esame è diretto a sottrarre loro l'autonomia in materia di fissazione dei prezzi per una parte importante dei
medesimi.
179
Inoltre, nel
considerando 92 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza essere contraddetta ex adverso, che gli aderenti al FETTCSA
detenevano, all'epoca dei fatti di causa, l'86% circa del traffico globale di linea in direzione Est tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA]
e l'[OSCURATO:PERSONA].
180
Occorre tener presente, infine, che, nella specie, la concorrenza sui prezzi tra le ricorrenti risulta già fortemente ridotta
in considerazione del fatto che, nell'ambito del regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 4056/86, i
membri del FETTCSA aderenti alla FEFC applicano, in quanto compagnie membri di una conferenza marittima, ai sensi dell'art. 1,
n. 3, lett. b), del regolamento medesimo, una tariffa uniforme o comune. Ciò premesso, l'ulteriore compressione della concorrenza
risultante dall'accordo de quo è ancor più grave in quanto è idoneo a pregiudicare il mantenimento di una concorrenza effettiva,
soprattutto da parte delle compagnie di navigazione operanti al di fuori della concorrenza. Orbene, l'esistenza di una siffatta
concorrenza costituisce, a termini dell'ottavo
considerando del regolamento n. 4056/86, una delle ragioni principali che giustificano l'esenzione per categoria prevista a favore delle
conferenze marittime e le azioni delle conferenze idonee a pregiudicare tale concorrenza possono costituire, ai sensi dell'art. 7,
n. 2, lett. b), i), del regolamento stesso, motivo di revoca di tale esenzione.
181
Correttamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nel
considerando 134 della decisione impugnata che
[u]n accordo fra le parti volto a non riconoscere sconti sui prezzi pubblicati riduce in misura significativa la capacità
delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare ai caricatori, con conseguente
restrizione significativa della concorrenza sui prezzi.
182
Ciò premesso, la circostanza che i membri del FETTCSA non hanno raggiunto un'intesa sull'entità delle tasse e delle soprattasse
resta irrilevante con riguardo all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.
183
Atteso che l'accordo di cui trattasi ha per oggetto di restringere la concorrenza e che tale restrizione è significativa,
la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ─ contrariamente a quanto sostenuto in secondo luogo dalle ricorrenti ─ a provare la volontà delle
parti di restringere la concorrenza ovvero gli effetti anticoncorrenziali dell'accordo. Infatti, secondo costante giurisprudenza,
un accordo avente ad oggetto di restringere la concorrenza ricade nella sfera d'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE restando
i suoi effetti irrilevanti al riguardo (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-917, punto 30, confermata dalla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4411, punti 14 e 15). Conseguentemente, un accordo può costituire violazione dell'art. 81,
n. 1, CE o dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 anche nel caso in cui quanto ivi pattuito non sia stato rispettato in pratica
(sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2117, punto 15).
184
Correttamente quindi, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nel
considerando 133, che
un accordo volto a non praticare sconti sui prezzi pubblicati restringe la concorrenza sui prezzi, in violazione dell'articolo 81,
paragrafo 1, lettera a), anche se i partecipanti a tale accordo non convengono esplicitamente sul livello dei loro prezzi
pubblicati.
185
Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti diretti a contestare la gravità della restrizione della concorrenza di cui
trattasi devono essere respinti.
c) In ordine all'accordo relativo alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette
186
Al fine di esaminare la fondatezza della tesi secondo cui un accordo volto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette non
restringerebbe la concorrenza in termini significativi, occorre verificare se la decisione impugnata accerti, a termini del
suo dispositivo, che i membri del FETTCSA, concludendo un siffatto accordo, abbiano violato l'art. 81, n. 1, CE o l'art. 2
del regolamento n. 1017/68, ovvero se tale accertamento costituisca il sostegno necessario del dispositivo della decisione
impugnata. Infatti, secondo la giurisprudenza, prescindendo dalle motivazioni sulle quali si fonda un atto che arrechi pregiudizio,
solo il suo dispositivo è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Quanto agli
apprezzamenti espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte motiva della decisione impugnata, essi non sono idonei, di per sé, a
formare oggetto di un ricorso di annullamento, salvo che, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano
il supporto necessario del suo dispositivo (v. sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2181, punto 31).
187
Nella specie, dal dispositivo della decisione impugnata, in particolare dall'art. 1 del medesimo, risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
ha accertato un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE solamente con riguardo all'
accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, stipulato tra le imprese (...)
membri del [FETTCSA]. A termini della decisione impugnata, tale accordo è riportato nel verbale della riunione dei membri del FETTCSA svoltasi
il 9 giugno 1992.
188
Il dispositivo della decisione impugnata non accerta, per contro, alcuna violazione con riguardo al fatto che i membri del
FETTCSA avrebbero concluso un accordo diretto a rinunciare all'applicazione delle tariffe forfettarie nette. Come già osservato
in precedenza, sono le ricorrenti che, nel corso del procedimento amministrativo, hanno sostenuto che l'obiettivo dei membri
del FETTCSA sarebbe consistito nel porre termine alla prassi delle tariffe forfettarie nette al fine di garantire trasparenza
nei confronti degli spedizionieri, ragion per cui i termini del verbale della riunione del 9 giugno 1992 devono essere interpretati
in tal senso.
189
Replicando a tale tesi la [OSCURATO:PERSONA] dichiara, nel
considerando 136 della decisione impugnata, che
il fatto stesso che esistessero tali tariffe al
netto tutto compreso (riconosciuto dalle parti nel convenire di non offrirle più in futuro) dimostra di per sé che esisteva una concorrenza sul
livello delle tasse e soprattasse e, nel successivo
considerando 137, ha affermato che
[i]noltre, un accordo volto a non praticare tariffe
al netto tutto compreso ha per effetto di aumentare la trasparenza dei prezzi a scapito della concorrenza, atteso che
[c]ontrollare i prezzi della concorrenza, quando le tariffe offerte sono
tutto compreso, risulta effettivamente più difficile che quando le tariffe offerte sono ripartite nelle varie componenti.
190
Come risulta da tali
considerando, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente alle ricorrenti che, anche volendo accogliere le loro spiegazioni alternative quanto alla portata
del verbale della riunione dei membri del FETTCSA del 9 giugno 1992, l'accordo da esse concluso, vale a dire un accordo volto
alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette, produrrebbe nondimeno taluni effetti negativi sulla concorrenza sui prezzi.
191
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, nei
considerando 136 e 137 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non giunge alla conclusione che un accordo diretto alla rinuncia alle
tariffe al netto tutto compreso sarebbe vietata dall'art. 81, n. 1, CE ovvero dall'art. 2 del regolamento n. 1017/68, bensì
si limita ad osservare che un accordo di tal genere aumenterebbe la trasparenza a scapito della concorrenza, rendendo più
facile controllare i prezzi praticati dai concorrenti. Peraltro, dai
considerando 36 e 136 della decisione impugnata emerge chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] respinge la spiegazione alternativa fornita dalle
ricorrenti. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA], non avendo dichiarato che le ricorrenti avrebbero concluso un accordo diretto
alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette, non ha potuto affermare, in conclusione, l'esistenza di un'infrazione in tal
senso.
192
In ogni caso, gli apprezzamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei
considerando 136 e 137 non recano alcun pregiudizio alle ricorrenti. Da un lato, tali apprezzamenti non si riflettono, come già precedentemente
rilevato, nel dispositivo della decisione impugnata. Dall'altro, essi non ne costituiscono il supporto necessario. Infatti,
avendo rilevato, nel
considerando 134, che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse riduce in misura significativa la
capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare agli spedizionieri, con conseguente
restrizione significativa della concorrenza sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva che giungere alla conclusione che il detto
accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68,
a prescindere dalle sue valutazioni in merito ad un eventuale accordo diretto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette
di cui, peraltro, esclude l'esistenza.
193
Ne consegue che le valutazioni espresse nei
considerando 136 e 137 della decisione impugnata, pur non corrispondendo alle tesi delle ricorrenti, non sono idonee a produrre, di per
sé, effetti giuridici e, conseguentemente, arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Conseguentemente, il ricorso delle ricorrenti
nei limiti riguardanti l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui vieta un accordo diretto alla rinuncia
alle tariffe al netto tutto compreso deve essere dichiarato irricevibile.
Giudizio conclusivo sui motivi
194
Per tutte le suesposte ragioni, i motivi dedotti dalle ricorrenti relativi alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2
del regolamento n. 1017/68 ed attinenti al relativo difetto di motivazione devono essere pertanto respinti.
3.Sui motivi attinenti alla mancata o erronea definizione dei mercati interessati nonché al relativo difetto di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
195
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe carente di sufficiente motivazione in quanto, dopo aver rilevato che
l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse riguardava servizi portuali rientranti nella sfera
d'applicazione del regolamento n. 17 e servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe giunta alla conclusione che il detto accordo sarebbe contrario all'art. 81, n. 1, CE nonché all'art. 2 del regolamento
n. 1017/68 e che non avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68,
senza peraltro definire i mercati dei servizi oggetto dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68. La decisione impugnata si limiterebbe
a definire, nei
considerando 55-122, unicamente il mercato dei servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante container tra l'Europa del
[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].
196
Le ricorrenti sostengono in primo luogo che, in assenza di definizione dei mercati dei servizi ricompresi nei regolamenti
n. 17 e n. 1017/68, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto alle valutazioni che costituirebbero i presupposti necessari ai fini
dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 ai servizi ricompresi, rispettivamente,
nei regolamenti n. 17 e 1017/68. La decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'accordo volto a non concedere sconti
sulle tasse e soprattasse relative a servizi di trasporto terrestre e a servizi portuali costituirebbe una restrizione significativa
della concorrenza sui mercati medesimi ovvero inciderebbe in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri, risulterebbe
carente di motivazione.
197
Replicando all'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui dalla sentenza 15 settembre 1998 cause riunite T-374/94, T-375/94,
T-384/94 e T-388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3141), risulterebbe che essa non sarebbe tenuta
a definire il mercato interessato quando la restrizione alla concorrenza sia manifesta, le ricorrenti sostengono che, nella
specie, la pretesa infrazione non sarebbe manifesta, in quanto risulterebbe da un documento unico ed ambiguo, tutt'al più
relativo ad un accordo non entrato in vigore ed i cui effetti non sarebbero dimostrati. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe pertanto legalmente tenuta a definire i singoli mercati interessati dall'accordo de quo, come essa avrebbe peraltro
fatto in modo esaustivo con riguardo al mercato dei servizi di trasporto marittimo.
198
Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la decisione impugnata sarebbe parimenti carente di motivazione nella parte
in cui non indicherebbe i motivi per i quali l'accordo de quo non soddisfarebbe i requisiti per l'applicazione dell'art. 5
del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 81, n. 3, CE. Secondo le ricorrenti, le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in esito
all'esame dell'applicabilità dell'art. 81 CE e del regolamento n. 4056/86 all'accordo de quo relative ai servizi di trasporto
marittimo non potrebbero essere trasposte sic et sempliciter ad altri mercati non definiti, con riguardo ai quali non avrebbero
costituito oggetto del minimo esame né le quote di mercato né gli altri fattori di concorrenza.
199
Per quanto attiene alla concessione di un'esenzione individuale, le ricorrenti contestano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di non
aver assolto l'obbligo ad essa incombente di esaminare se l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse
relative ai servizi di trasporto terrestre potesse beneficiare di un'esenzione individuale sulla base dell'art. 11, n. 4,
del regolamento n. 1017/68. A parere delle ricorrenti, il
considerando 175 della decisione impugnata prevederebbe tale possibilità solamente con riguardo all'accordo FETTCSA, ma non con riguardo
all'accordo in materia di sconti concluso nell'ambito del FETTCSA oggetto della decisione impugnata.
200
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i motivi delle ricorrenti dovrebbero essere dichiarati infondati.
Giudizio del Tribunale
201
Al fine di esaminare la fondatezza dei presenti motivi relativi alla mancata o alla erronea definizione dei mercati di cui
trattasi ed al relativo difetto di motivazione occorre anzitutto sottolineare che, a termini del
considerando 55 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il mercato da prendere in considerazione per l'esame dell'accordo
de quo diretto a non praticare sconti sulle tasse e sulle soprattasse fosse quello dei servizi di trasporto marittimo di linea
di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, nei
considerando 56-122 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dettagliatamente indicato i motivi per i quali talune modalità di trasporto
alternativo non sarebbero sostituibili ai servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante container, descrivendo
inoltre le caratteristiche della concorrenza esistenti sul mercato dei servizi medesimi. Si deve peraltro rilevare che, nei
considerando 126-130 e nell'allegato II, la decisione impugnata descrive le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi.
202
Si deve parimenti ricordare che, in sede di valutazione sotto il profilo giuridico dell'accordo de quo, la [OSCURATO:PERSONA] ha
ritenuto, a termini dei
considerando 123-130 della decisione impugnata, che le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo in esame riguardassero servizi di trasporto
marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86, servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68 e servizi
portuali ricompresi nel regolamento n. 17. Successivamente, nei
considerando 131-144 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le ricorrenti, convenendo di non concedere sconti sulle
tariffe pubblicate delle tasse e delle soprattasse di cui trattasi, avrebbero violato l'art. 81, n. 1, lett. a), CE nonché
l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68. Per quanto attiene all'applicazione di quest'ultima disposizione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha affermato, nel
considerando 144 della decisione impugnata che
le ragioni esposte ai considerando 132 e 143 sull'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, sono (...) ugualmente valide
per l'applicabilità dell'articolo 2 del regolamento (...) n. 1017/68. Infine, nei
considerando 162-175 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'accordo de quo non rispondesse ai requisiti previsti
dall'art. 81, n. 3, CE nonché dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68 ai fini della concessione di un'esenzione individuale.
Quanto all'applicazione di quest'ultima disposizione, la decisione impugnata precisa, nel
considerando 175 che
[l]e ragioni esposte ai considerando da 163 a 174, per le quali il FETTCSA non può rientrare nell'esenzione di cui all'articolo 81,
paragrafo 3, si applicano anche alla questione dell'esenzione individuale a norma dell'articolo 5 del regolamento (...) n. 1017/68.
203
Dalla decisione impugnata emerge quindi come la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato l'art. 81 CE e l'art. 2 del regolamento n. 1017/68
all'accordo di cui trattasi nella parte riguardante le tasse e le soprattasse relative ai servizi portuali ricompresi nel
regolamento n. 17 ed ai servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68, senza aver preliminarmente definito
i mercati dei servizi medesimi, bensì richiamandosi agli elementi esposti nei
considerando 132-143 per quanto attiene all'esame del carattere restrittivo della concorrenza dell'accordo de quo, nonché ai
considerando 163-174 quanto all'esame del rispetto dei requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale.
204
Spetta pertanto al Tribunale esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], avendo applicato i regolamenti
n. 17 e n. 1017/68 all'accordo di cui trattasi, fosse tenuta a definire preliminarmente i mercati dei servizi ricompresi nei
regolamenti medesimi al fine di poter concludere nel senso dell'applicabilità dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento
n. 1017/68 all'accordo stesso ovvero se essa potesse legittimamente richiamarsi per relationem agli elementi esposti nei
considerando 132-143 e 163-174 della decisione impugnata.
205
A tal riguardo si deve anzitutto osservare che le ricorrenti, se da un lato sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto definire
i mercati relativi ai servizi ricompresi nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, non contestano, per contro, dall'altro, la descrizione
e la definizione del mercato dei servizi di cui trattasi operata nei
considerando 55-122. Conseguentemente, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti riconoscono, implicitamente ma certamente,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha definito correttamente il mercato dei servizi di trasporto marittimo di cui trattasi e che essa poteva
legittimamente considerare tale mercato quale mercato pertinente ai fini della valutazione dell'accordo de quo con riguardo
alla normativa comunitaria in materia di concorrenza.
206
Si deve ricordare, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'art. 81 CE si deve definire il mercato di cui trattasi per
poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 21 febbraio
1995, causa T-29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-289, punto 74, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95,
da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95,
T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491, punto 1093). Di conseguenza, l'obbligo
di operare una definizione del mercato di cui trattasi in una decisione adottata ai sensi dell'art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA]
solamente quando, senza siffatta definizione, non sia possibile stabilire se l'accordo, la decisione di associazione di imprese
o la pratica concordata di cui è causa può incidere sugli scambi tra Stati membri ed ha per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 197, punti 93-95 e 103, nonché sentenza del Tribunale 6 luglio 2000 causa T-62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2707, punto 230).
207
Si deve infine sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, un accordo sfugge al divieto dettato dall'art. 81, n. 1, CE
solamente quando restringa la concorrenza o incida sul commercio tra gli Stati membri in modo non significativo (v., in particolare,
sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 337; 9 luglio 1969, causa 5/69, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 295, punto 7, e 28 aprile 1998, causa C-306/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1983, punti 12 e 17).
208
Alla luce della menzionata giurisprudenza, occorre pertanto accertare se, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di concludere
che l'accordo de quo restringesse la concorrenza e fosse idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri in maniera
significativa con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, ai servizi di trasporto terrestre ed ai servizi portuali forniti
nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], senza delimitare
il mercato o i mercati relativi.
209
Per quanto attiene, in primo luogo, al pregiudizio per la concorrenza si deve sottolineare che, come già precedentemente rilevato
nell'ambito del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68,
legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, nel
considerando 133 della decisione impugnata che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse ha ad oggetto
la restrizione della concorrenza sui prezzi. Orbene, è pacifico che tale accordo sia stato concluso tra compagnie di navigazione
direttamente concorrenti l'una nei confronti dell'altra sul mercato dei trasporti marittimi di carichi mediante container
tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].
210
Si deve rammentare che le intese orizzontali dirette alla fissazione dei prezzi, oltre ad essere espressamente vietate dall'art. 81,
n. 1, lett. a), CE e dall'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, costituiscono infrazioni manifeste della normativa
comunitaria in materia di concorrenza (v. sentenze Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 100, punto 265, e Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 100, punto 109). Ciò vale parimenti nell'ambito del regolamento n. 4056/86 in quanto, considerato che
l'accordo relativo alla fissazione dei prezzi è stato concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione
indipendenti, esso pregiudica la concorrenza effettiva esercitata dalle compagnie di navigazione non appartenenti ad una conferenza
laddove, a termini dell'ottavo
considerando del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi di linea operanti al di fuori di
una conferenza costituisce una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento
medesimo. In tal senso, a termini dell'art. 7, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 4056/86, qualsiasi atto di una conferenza
che determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale esterna alla conferenza costituisce elemento idoneo
a giustificare la revoca dell'esenzione per categoria da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, si deve ritenere acclarato
che l'accordo di cui trattasi costituisca un'infrazione manifesta della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
211
Si deve parimenti ricordare che, come rilevato dalla decisione impugnata nel
considerando 133, è pacifico che le tasse e le soprattasse costituiscono una parte potenzialmente significativa del prezzo globale pagato
dagli spedizionieri per il trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Nel
considerando 32 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato in tal senso, senza essere contraddetta al riguardo dalle ricorrenti,
che le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo de quo possono rappresentare sino al 60% del prezzo totale del trasporto
marittimo di carichi mediante container sui traffici Ovest-Est. Conseguentemente, come già rilevato, nell'ambito del motivo
relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, correttamente la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto, nel
considerando 134 della decisione impugnata che, considerato che il costo del trasporto oceanico e di quello terrestre costituisce talvolta
meno della metà del prezzo pagato dagli spedizionieri, l'accordo di cui trattasi riduce in misura significativa la capacità
delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale praticato agli spedizionieri, con conseguente restrizione
significativa della concorrenza sui prezzi.
212
Si deve infine sottolineare che, nel
considerando 92 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetta in merito ex adverso, che le ricorrenti
avrebbero detenuto, nel 1991, una quota pari all'86% circa del traffico globale di linea in direzione Est tra l'Europa del
[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].
213
Ciò premesso, sebbene la decisione impugnata non individui esplicitamente, nei
considerando 132-143, la natura dei servizi con riguardo ai quali la concorrenza sui prezzi potrebbe risultare ristretta per effetto dell'accordo
di cui trattasi, si deve ritenere, alla luce dei suesposti elementi, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente considerare
che l'accordo de quo avesse ad oggetto di restringere in modo significativo la concorrenza, tanto per la fornitura di servizi
di trasporto marittimi, quanto per la fornitura di servizi di trasporto terrestre e di servizi portuali nell'ambito del trasporto
marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].
214
Del resto, considerato che ─ nel
considerando 134 della decisione impugnata ─ la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'accordo di cui trattasi ridurrebbe in modo significativo
la capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare agli spedizionieri in quanto
il costo del trasporto marittimo e di quello terrestre rappresenterebbe talvolta meno della metà del prezzo pagato dagli spedizionieri,
si deve riconoscere che essa ha ─ implicitamente ma certamente ─ rilevato che l'accordo aveva ad oggetto di restringere la
concorrenza sui prezzi con riguardo a tutti i servizi fatturati dalle compagnie di navigazione, ivi compresi i servizi di
trasporto terrestre ed i servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container tra
l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che, nel
considerando 142, la decisione impugnata afferma espressamente che gli effetti dell'accordo de quo sull'offerta di servizi di trasporto
marittimo avrebbe
avuto ripercussioni sull'offerta di servizi complementari, quali: i servizi degli spedizionieri, quelli portuali, quelli del
trasporto terrestre, nonché quelli di carico e scarico, e ciò per effetto dell'alterazione del flusso dei servizi di trasporto fra gli Stati membri derivante dall'accordo di cui
trattasi. Ancorché tale rilievo sia stato effettuato nell'ambito dell'esame del pregiudizio per il commercio tra gli Stati
membri, la decisione deve essere letta nel suo complesso. Pertanto, le considerazioni sottese al rilievo operato nel
considerando 142, vale a dire l'alterazione del flusso dei servizi di trasporto derivante dall'accordo di cui trattasi, è parimenti idoneo
a comprovare gli effetti restrittivi per la concorrenza prodotti da tale accordo nell'ambito dei servizi di trasporto terrestre
e dei servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.
215
Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che la [OSCURATO:PERSONA], pur senza procedere alla definizione di tutti i mercati dei
servizi di cui trattasi, poteva legittimamente concludere che l'accordo de quo avesse ad oggetto di restringere la concorrenza
nel settore dei servizi di trasporto marittimo di linea, dei servizi di trasporto terrestre e dei servizi portuali forniti
nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e che tale restrizione
della concorrenza fosse significativa. In particolare, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68,
nel
considerando 144 la [OSCURATO:PERSONA] si è potuta legittimamente richiamare per relationem all'analisi operata nei precedenti
considerando 132-143.
216
Dalle suesposte considerazioni emerge parimenti che i
considerando 132-143 ed il
considerando 142 della decisione impugnata contengono una motivazione sufficiente delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
217
Ciò trova conferma nella specie in quanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, le attività delle ricorrenti
erano state già oggetto di varie procedure d'applicazione dell'art. 81 CE. In particolare dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
19 ottobre 1994, 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. [81] del Trattato CE (Caso IV.34.446 ─ [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 376, pag. 1), dalla decisione 94/985, dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE,
relativa ad una procedura a norma degli artt. [81] e [82] del Trattato CE (Caso IV.35.134 ─ [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])
(GU 1999, L 95, pag. 1) e dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 aprile 1999, 1999/485/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'art. [81] del Trattato CE (Caso IV.34.250 ─ [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 193, pag. 23), risulta che i servizi
offerti dalle ricorrenti e le condizioni di mercato in cui si svolge la concorrenza sono ivi ampiamente descritti. Ciò premesso,
si deve ritenere che la decisione impugnata si è inserita in un contesto conosciuto dalle ricorrenti che consentiva loro di
ben comprendere la portata di tale decisione (v., in tal senso, le sentenze della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5863, punti 34-37, e sentenze del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 141, e 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-313, punto 79).
Conseguentemente, il motivo relativo all'insufficiente motivazione della decisione impugnata nella parte riguardante la definizione
dei mercati di cui trattasi, ai fini della valutazione della restrizione della concorrenza non può trovare accoglimento.
218
Per quanto attiene, in secondo luogo, al pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, si deve rilevare, come già precedentemente
osservato, che la decisione impugnata afferma espressamente, nel
considerando 142, che gli effetti derivanti dall'accordo de quo sull'offerta di servizi di trasporto marittimo avrebbero avuto ripercussioni
sull'offerta di servizi complementari comprendenti, in particolare, i servizi degli spedizionieri, quelli portuali, quelli
del trasporto terrestre, nonché quelli di carico e scarico, forniti nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante
container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Dalla decisione impugnata emerge quindi esplicitamente che la [OSCURATO:PERSONA]
ha esaminato gli effetti potenziali derivanti dall'accordo de quo sul commercio tra gli Stati membri con riguardo sia ai servizi
di trasporto marittimo sia ai servizi di trasporto terrestre e a quelli portuali.
219
E' pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha, a tal fine, proceduto alla definizione dei mercati di tutti i servizi di cui trattasi;
tuttavia, si deve sottolineare che l'accordo de quo rappresenta un accordo concluso tra compagnie di navigazione, diverse
delle quali sono stabilite nella [OSCURATO:PERSONA], attinente alle condizioni di vendita di servizi di trasporto di linea di carichi
mediante container, marittimo e terrestre, a spedizionieri stabiliti in vari Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come già
rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente dimostrato nella decisione impugnata che tale accordo aveva per oggetto di restringere
la concorrenza esistente tra le compagnie sui prezzi fatturati per tutti i servizi da esse offerti. Peraltro, è stato parimenti
rilevato che tale accordo costituisce un'infrazione manifesta della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
220
Ciò premesso, si deve ritenere che la decisione impugnata ha sufficientemente dimostrato come l'accordo di cui trattasi fosse
intrinsecamente idoneo ad incidere in modo significativo sul commercio tra gli Stati membri con riguardo non solo ai servizi
di trasporto marittimo, bensì parimenti agli altri servizi cui si applicano le tasse e le soprattasse de quibus, vale a dire
i servizi di trasporto terrestre ed i servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.
221
Conseguentemente, si deve riconoscere che la definizione preliminare dei mercati dei servizi interessati non era, nella specie,
necessaria per poter accertare l'idoneità dell'accordo de quo ad incidere in maniera significativa sul commercio tra gli Stati
membri con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, di trasporto terrestre e a quelli portuali forniti nell'ambito di un
trasporto marittimo di carichi mediante container.
222
Dalle suesposte considerazioni emerge parimenti che i
considerando 140-143 della decisione impugnata contengono sufficiente motivazione delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo
alla definizione dei mercati interessati ai fini della valutazione del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri tanto
più che, per i motivi esposti supra al punto 217, la decisione impugnata si è collocata in un contesto conosciuto dalle ricorrenti
che consentiva loro di comprendere la sua portata.
223
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, tenuto conto della natura dell'infrazione di cui trattasi e delle circostanze
della specie, l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 non
era subordinata alla previa definizione di tutti i mercati dei servizi interessati.
224
Le ricorrenti sostengono inoltre che l'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, ai fini
della concessione di un'esenzione individuale, sarebbe stata subordinata alla previa definizione di tutti i mercati dei servizi
di cui trattasi.
225
Tuttavia, come risulta dalla menzionata giurisprudenza, occorre eventualmente definire il mercato di cui trattasi unicamente
per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e se abbia per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. sentenze SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 206, punto 74, e Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 206, punto 1093).
226
Per contro, la delimitazione precisa di tutti i mercati interessati non è necessariamente indispensabile per determinare se
un accordo soddisfi i quattro requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale previsti dall'art. 81, n. 3, CE
e dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68. E' pur vero che la verifica del rispetto del quarto requisito previsto dall'art. 81,
n. 3, lett. b), CE e dall'art. 5, lett. b), del regolamento n. 1017/68 esige che la [OSCURATO:PERSONA] esamini se l'accordo de quo
sia atto ad eliminare la concorrenza per una parte significativa, secondo le rispettive disposizioni applicabili, dei prodotti
di cui trattasi o del mercato dei trasporti de quo. Tuttavia, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i quattro
requisiti ai fini della concessione di un'esenzione sono cumulativi (v., in particolare, sentenza della Corte 13 luglio 1966,
cause riunite, 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 429) e la mancanza anche di uno solo di tali requisiti
è sufficiente perché l'esenzione debba essere negata (v. sentenza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 206, punto 267).
227
Conseguentemente, qualora nella specie la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato, a termini dei
considerando 162-174 della decisione impugnata, che i primi tre requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale non sono
soddisfatti e che non è quindi necessario pronunciarsi in merito al quarto requisito, si deve riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA]
non era tenuta, nel caso in esame, a procedere alla previa definizione di tutti i mercati interessati al fine di verificare
se l'accordo de quo potesse beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE ovvero dell'art. 5 del
regolamento n. 1017/68. Infatti, al fine di stabilire se i primi tre requisiti sono soddisfatti, occorre tener conto dei vantaggi
derivanti dall'accordo de quo non solo per il mercato pertinente, ma anche per qualsiasi altro mercato su cui l'accordo di
cui trattasi possa produrre effetti favorevoli. In tal senso, sia l'art. 81, n. 3, CE sia l'art. 5 del regolamento n. 1017/68
prevedono la possibilità di esentare, in particolare, gli accordi che contribuiscono a promuovere il progresso tecnico o economico,
senza esigere un nesso particolare con il mercato di riferimento (v. sentenza Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 15, punto 343).
228
Si deve peraltro osservare, come emerge dal
considerando 169 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella specie, che i primi tre requisiti ai fini della concessione
di un'esenzione non fossero soddisfatti in base al rilievo, sostanzialmente che dall'accordo de quo sarebbe potuta derivare
una maggiore trasparenza tra fornitori e consumatori, trasparenza che non comporterebbe vantaggi per i consumatori stessi
quando si accompagni ad una riduzione della concorrenza sui prezzi. Orbene, come già precedentemente sottolineato, quest'ultimo
rilievo si applica non solo ai servizi di trasporto marittimo in esame, bensì parimenti ai servizi di trasporto terrestre
e ai servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.
229
Conseguentemente, legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, senza procedere alla previa definizione di tutti i mercati
interessati, che l'accordo de quo non rispondeva a tutti i requisiti ai fini della concessione di un'esenzione. In particolare,
per quanto attiene all'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, è legittimo il rinvio operato dalla [OSCURATO:PERSONA],
nel
considerando 175, all'analisi effettuata nei precedenti
considerando 163-174 della decisione impugnata.
230
Da quanto sin qui osservato, emerge parimenti che i
considerando 163-175 della decisione impugnata contengono una motivazione sufficiente per quanto attiene alla definizione dei mercati
interessati ai fini della valutazione dei requisiti necessari per la concessione di un'esenzione. Ciò vale a maggior ragione
nel caso di specie tenuto conto che, per i motivi già esposti al precedente punto 216, la decisione impugnata si è collocata
in un contesto conosciuto alle ricorrenti che consentiva loro di comprenderne la portata. Conseguentemente, le censure delle
ricorrenti relative all'insufficiente motivazione della decisione impugnata al riguardo non possono essere accolte.
231
Infine, sempre per quanto attiene ai requisiti necessari per la concessione di un'esenzione, le ricorrenti sostengono che
la [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68, non avrebbe esaminato se l'accordo volto a non
concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse relative ai servizi di trasporto terrestre forniti nell'ambito di un trasporto
marittimo di carichi mediante container potesse beneficiare di un'esenzione individuale.
232
A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che, a termini del
considerando 175 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad escludere l'applicabilità al solo FETTCSA dell'esenzione individuale
prevista dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68, senza prendere esplicitamente in considerazione la situazione dell'accordo
de quo.
233
Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], il
considerando 175 della decisione impugnata deve essere interpretato alla luce e nel contesto della decisione medesima. Orbene, come già
osservato nell'ambito del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68,
la decisione impugnata ─ come emerge dall'art. 1 della medesima ─ non individua alcuna infrazione nella conclusione dell'accordo
FETTCSA, bensì unicamente nella conclusione dell'accordo di cui trattasi. Atteso che la decisione impugnata non ha rilevato
che l'accordo FETTCSA volto alla definizione di norme e all'utilizzazione di un meccanismo comune ai fini del calcolo e della
fissazione delle tasse e delle soprattasse costituisse di per sé un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE ovvero all'art. 2 del
regolamento n. 1017/68, essa non può pertanto prevedere la concessione di un'esenzione a favore del detto accordo FETTCSA.
Si deve peraltro ricordare che, nell'analisi dell'accordo de quo alla luce dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, il
considerando 175 rinvia ai
considerando 163-174, nei quali viene esplicitamente presa in esame la possibilità di esenzione dell'accordo di cui trattasi.
234
Conseguentemente, l'argomento dedotto dalle ricorrenti in merito deve essere respinto.
235
Per tutte le suesposte ragioni, si deve ritenere, in conclusione, che i motivi relativi alla mancata o all'erronea definizione
dei mercati ed alla relativa carenza di motivazione devono essere dichiarati infondati in toto.
4.In ordine ai motivi relativi all'entità delle ammende ed al relativo difetto di motivazione
236
Con il primo capo di tali motivi le ricorrenti deducono che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero eccessive, alla
luce della gravità e della durata dell'infrazione, di talune circostanze attenuanti, della collaborazione da esse prestate
con la [OSCURATO:PERSONA] nonché della durata del procedimento dinanzi all'istituzione medesima. A titolo individuale la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre, il legittimo affidamento riposto nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA], il fatto di non aver tratto benefici
dall'infrazione, nonché la circostanza che l'ammenda inflitta pregiudicherebbe, in considerazione della sua situazione deficitaria,
le sue capacità economiche. A parere delle ricorrenti, inoltre, la decisione impugnata presenterebbe carenza di motivazione
con riguardo ad alcuni di tali punti.
237
Con il secondo capo di tali motivi, le ricorrenti sostengono che la metodologia seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nel
ripartire le ricorrenti stesse in quattro gruppi ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, sarebbe carente di motivazione,
discriminatorio ed incoerente. Le ricorrenti chiedono quindi al Tribunale di voler annullare le ammende inflitte o, quantomeno,
di volerle ridurre all'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in considerazione di tutte le circostanze della specie.
238
Infine, con il terzo capo di tali motivi, la P&O [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
P&O [OSCURATO:PERSONA]) contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, in seguito di determinazione dell'importo delle ammende, della fusione
intervenuta medio tempore tra la P&O e la [OSCURATO:PERSONA].
239
Prima di procedere all'esame di tali argomenti, occorre precisare, in limine, il contesto normativo nel quale si collocano
le ammende inflitte nella specie alle ricorrenti.
Osservazioni preliminari in ordine al contesto normativo nel quale si collocano le ammende inflitte alle ricorrenti
240
A termini dei
considerando 176-207 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende a tutte le ricorrenti, avendo rilevato un'infrazione
all'art. 81, n. 1, CE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Dal
considerando 179 della decisione impugnata risulta che tali ammende sono state inflitte ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.
241
Si deve osservare che, ancorché la decisione impugnata non faccia espresso riferimento agli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998,
C 9, pag. 3; in prosieguo: gli
orientamenti), dai
considerando 176-207 emerge come la [OSCURATO:PERSONA] abbia determinato l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti applicando il metodo
definito nei detti orientamenti. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale applicazione
con riguardo alla decisione impugnata.
242
Benché gli orientamenti riguardino formalmente solo le ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, si deve ritenere, in considerazione dell'identicità del tenore delle pertinenti
disposizioni dei regolamenti n. 4056/86 e n. 1017/68, che la [OSCURATO:PERSONA] possa fondarsi per analogia su tali orientamenti
ai fini del calcolo delle ammende nell'ambito dell'applicazione dei regolamenti n. 4056/86 e n. 1017/68. Il Tribunale ha d'altronde
già riconosciuto la trasponibilità all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 della giurisprudenza relativa all'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, in considerazione dell'identicità del tenore di tali disposizioni (v. sentenza del Tribunale
8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], detta
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1201, punto 233).
243
Secondo il metodo stabilito negli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] prende come importo di base ai fini del calcolo delle ammende
da infliggere alle imprese interessate un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione. Per valutare la gravità
dell'infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l'estensione
del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo capoverso). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie,
vale a dire le
infrazioni poco gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra ECU 1 000 e 1 milione, le
infrazioni gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare da ECU 1 milione a ECU 20 milioni e le
infrazioni molto gravi per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera ECU 20 milioni (punto 1 A, primo-terzo trattino). Nell'ambito di
ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni c.d.
gravi e
molto gravi, la scala di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura
delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo capoverso). E' necessario, inoltre, valutare in che misura gli autori dell'infrazione
abbiano l'effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori,
e fissare l'ammontare dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto
capoverso).
244
Si può, inoltre, tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti
per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione
del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto
capoverso).
245
Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie così definite, può risultare opportuno, secondo la [OSCURATO:PERSONA], procedere, in
determinati casi, alla ponderazione dell'importo determinato, in modo da tener conto del peso specifico e dunque dell'impatto
reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità
considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione e di adattare conseguentemente
l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (in prosieguo: l'
importo di base specifico) (punto 1 A, sesto capoverso).
246
Quanto al fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di
breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno) per le quali l'importo stabilito per la gravità non dovrebbe essere
maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale importo può raggiungere
il 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali tale importo può essere
maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, dal primo al terzo trattino).
247
Gli orientamenti riportano poi, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti che possono
essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l'importo di base riferendosi poi alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo:
la
comunicazione sulla cooperazione) (punti 2 e 3).
248
Gli orientamenti precisano, a titolo di osservazione generale, che l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo
di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari
mondiale delle imprese, come previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti
prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze,
taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori
dell'infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale
particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)].
249
Nella specie, nel
considerando 181 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'infrazione, alla luce della sua gravità, trattandosi di un
accordo orizzontale volto a restringere la concorrenza sui prezzi tra conferenze e compagnie indipendenti, è
particolarmente grave nel settore del trasporto marittimo di linea, in cui l'esistenza di una concorrenza effettiva e potenziale
da parte delle compagnie non conferenziate costituisce una delle giustificazioni principali dell'esenzione per categoria. Tuttavia, in considerazione del fatto che un accordo volto a non concedere sconti appare meno grave di un accordo diretto
a fissare il livello generale dei prezzi e vista l'assenza di prove quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'infrazione dovesse essere considerata
grave,
fissando l'importo di base dell'ammenda al livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l'importo di base dell'ammenda per la più grande delle imprese aderenti al FETTCSA,
vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 1 300 000.
250
Nei
considerando 182 e 183 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno, al fine di tener conto dell'effettiva capacità
delle imprese interessate di provocare danni significativi, nonché della necessità di assicurare che l'importo dell'ammenda
producesse un effetto dissuasivo sufficiente, dividere i membri del FETTCSA, in considerazione della notevole diversità di
dimensioni fra tali imprese, in gruppi distinti sulla base del rispettivo fatturato mondiale relativo ai servizi di trasporto
di carichi mediante container in cui sia compreso un elemento marittimo. Nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato quattro gruppi in funzione della dimensione relativa dell'impresa
rispetto a quella con il fatturato più elevato, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA]. I detti quattro gruppi sono costituiti dai
vettori di grandi dimensioni, dai
vettori di dimensioni medio-grandi, dai
vettori di dimensioni medio-piccole e dai
vettori di piccole dimensioni. Nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad ognuno di tali gruppi un importo di base pari, rispettivamente,
a EUR 1 300 000, 1 000 000, 650 000 e 325 000. A termini dei
considerando 187-195 e della tabella 7 del
considerando 206 della decisione impugnata, tali importi di base sono stati poi ridotti in ragione del 20%, del 10% e di EUR 100 000 a
favore di tutte le imprese al fine di tener conto, rispettivamente, delle circostanze attenuanti, della cooperazione delle
ricorrenti e della durata del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
251
Ciò premesso si deve verificare se, come sostenuto dalle ricorrenti, le ammende inflitte all'art. 4 della decisione impugnata
siano eccessive e siano state determinate sulla base di una metodologia erronea.
252
In tale contesto si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna
ammenda la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine,
una precisa formula matematica (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165,
punto 59). A termini dell'art. 17 del regolamento n. 17, dell'art. 24 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 21 del regolamento
n. 4056/86, il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 229 CE, di piena giurisdizione sui ricorsi proposti avverso le decisioni
con cui la [OSCURATO:PERSONA] fissa le ammende e può, conseguentemente, annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda inflitta.
Sul primo capo relativo all'eccessività dell'importo delle ammende
253
Al fine di evidenziare l'eccessività dell'importo delle ammende, le ricorrenti deducono, a seconda dei casi, congiuntamente
o individualmente, una serie di censure e di argomenti relativi alla gravità dell'infrazione, alla sua durata, all'esistenza
di circostanze attenuanti, alla cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], alla durata del procedimento dinanzi alla detta istituzione,
al legittimo affidamento fondato sul comportamento della medesima, all'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione nonché alla
loro situazione economica.
a) Sulla gravità dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
254
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l'accordo de quo
costituisca un'infrazione
grave ai sensi degli orientamenti. A loro parere, un accordo orizzontale potrebbe costituire un'infrazione poco grave ai sensi
degli orientamenti quando, rispetto alle infrazioni
applicate in maniera più rigorosa, l'
impatto sul mercato resta circoscritto [punto 1, lett. a), degli orientamenti]. Tale ipotesi ricorrerebbe nella specie, in quanto l'accordo non sarebbe stato attuato.
Le ricorrenti sottolineano al riguardo che, ai sensi dell'accordo FETTCSA, i membri avevano semplicemente facoltà di dare
attuazione agli accordi dai medesimi conclusi. [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe peraltro di alcuna prova quanto all'attuazione
dell'accordo de quo o agli effetti che ne sarebbero eventualmente derivati sul mercato, in particolare sulla concorrenza sui
prezzi tra le compagnie di navigazione.
255
Le ricorrenti contestano parimenti alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente motivato l'applicazione alla [OSCURATO:PERSONA], la più
grande delle imprese aderenti al FETTCSA, di un importo di base dell'ammenda pari a EUR 1 300 000, quando invece, nel
considerando 181, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'importo di base delle ammende deve essere fissato
a livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi. Le ricorrenti osservano che, a termini degli orientamenti, l'importo di base più basso per le infrazioni gravi è pari a
EUR 1 milione. Le ricorrenti ritengono quindi che, se il Tribunale dovesse confermare la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui l'infrazione de qua sarebbe grave, l'importo di base dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere superiore a
EUR 1 milione.
256
[OSCURATO:PERSONA] ritiene legittima la conclusione formulata nella decisione impugnata secondo cui l'infrazione di cui trattasi
sarebbe
grave, atteso che essa costituirebbe un'infrazione in materia di prezzi, che la quota di mercato delle imprese interessate sarebbe
rilevante e che l'accordo implicherebbe l'estensione delle misure approvate da una conferenza a compagnie non conferenziate.
257
In risposta all'argomento delle ricorrenti relativo al tenore degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che questi devono
essere interpretati con flessibilità nel senso che non conterrebbero disposizioni giuridiche rigide, bensì piuttosto indicazioni
generali.
258
Quanto alla circostanza, sottolineata dalle ricorrenti, secondo cui l'accordo de quo non sarebbe stato attuato ovvero non
avrebbe prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato interessato, tale circostanza non sarebbe pertinente, trattandosi
di un accordo orizzontale in materia di prezzi che deve essere considerato, ontologicamente, quale infrazione grave. Per lo
stesso motivo, il fatto che l'adesione all'accordo FETTCSA sarebbe stata puramente volontaria risulterebbe parimenti non pertinente.
259
Quanto all'affermazione relativa al difetto di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente, in risposta ad un quesito scritto
del Tribunale, che gli orientamenti prevedono che le infrazioni gravi debbano dar luogo ad un'ammenda di importo variabile
tra EUR 1 milione e EUR 20 milioni. Nella specie, a fronte dell'assenza di prove quanto agli effetti dell'infrazione sul livello
dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto adeguato fissare l'importo di base dell'ammenda a livello più basso delle ammende
applicabili alle infrazioni gravi.
260
A parere della [OSCURATO:PERSONA], al fine di attenersi scrupolosamente ai suoi orientamenti nonché alla prassi sviluppata a seguito
dell'adozione dei medesimi, sarebbe stato opportuno fissare gli importi di base delle ammende applicate ai
vettori di grandi dimensioni e ai
vettori di dimensioni medio-grandi ad un livello non inferiore al minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni gravi, vale a dire EUR 1 milione. Peraltro,
a fronte della considerevole differenza di dimensioni tra, da un lato, l'impresa più grande nel gruppo dei
vettori di dimensioni medio-grandi e, dall'altro, l'unica impresa componente il gruppo dei
vettori di grandi dimensioni, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sarebbe stato adeguato fissare l'importo di base dell'ammenda applicata a quest'ultima ad un
livello leggermente superiore, vale a dire EUR 1 300 000. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infine, che, per non penalizzare i membri
del FETTCSA di dimensioni minori, l'importo di base delle ammende per i
vettori di dimensioni medio-piccole e per i
vettori piccoli è stato fissato ad un livello inferiore a quello previsto dagli orientamenti.
Giudizio del Tribunale
261
Per quanto attiene al primo motivo relativo alla natura dell'infrazione rilevata nella decisione impugnata, che considera
l'infrazione stessa
grave, dall'esame del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68
emerge che l'accordo di cui trattasi volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse restringe in maniera significativa
la concorrenza sui prezzi tra le compagnie di navigazione dirette concorrenti per il trasporto marittimo di carichi mediante
container tra l'Europa del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].
262
Orbene, è stato sempre ritenuto che le intese orizzontali fossero ricomprese nelle infrazioni più gravi alle disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98,
Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2035, punto 103). Correttamente, quindi, gli orientamenti le hanno qualificate
come
molto gravi.
263
Nella specie, la gravità dell'infrazione appare inoltre avvalorata dal fatto che l'accordo sulla fissazione dei prezzi di
cui trattasi, essendo stato concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie indipendenti pregiudica la concorrenza
effettiva svolta dalle compagnie di navigazione non conferenziate, mentre, a termini dell'ottavo
considerando del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi di linea non conferenziati costituisce
una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo.
264
Ciò premesso, la qualificazione dell'accordo di cui trattasi, come infrazione grave, in considerazione della mancanza di prove
quanto agli effetti sul livello dei prezzi e della probabile breve durata degli eventuali effetti nocivi dell'infrazione stessa,
rappresenta già un'attenuazione rispetto ai criteri applicati ai fini della determinazione del livello delle ammende in caso
di accordi orizzontali in materia di prezzi.
265
Non può essere pertanto contestata la conclusione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel
considerando 181 della decisione impugnata, secondo cui, in considerazione degli elementi suesposti l'infrazione accertata presenterebbe
il carattere della gravità.
266
Quanto all'affermazione delle ricorrenti secondo cui, al punto 1 A, primo trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
riconosciuto che le infrazioni poco gravi possono includere restrizioni orizzontali
il cui impatto sul mercato resta circoscritto, è sufficiente rilevare che tale passo degli orientamenti indica espressamente che le infrazioni poco gravi riguardano restrizioni
per lo più verticali concernenti
una parte sostanziale ma relativamente ristretta del mercato comunitario. Orbene, nella specie, dato che l'accordo de quo costituisce un accordo orizzontale concluso tra compagnie di navigazione,
diverse delle quali stabilite nella [OSCURATO:PERSONA], diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse nei confronti
degli spedizionieri stabiliti, in particolare, nei vari Stati membri della [OSCURATO:PERSONA], non è sostenibile che l'accordo possa
ricadere nella categoria delle infrazioni poco gravi ai sensi dei menzionati orientamenti.
267
La prima censura delle ricorrenti deve essere pertanto respinta.
268
Per quanto attiene alla seconda censura relativa alla carenza di motivazione, si deve osservare che, nel
considerando 181 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per i motivi menzionati al precedente punto 264, occorrerebbe
fissare
l'importo di base dell'ammenda al livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi. [OSCURATO:PERSONA] prosegue l'esposizione dichiarando, nel periodo successivo, che
date le circostanze del caso, è opportuno fissare il livello di base dell'ammenda, per la più grande delle imprese partecipanti
al FETTCSA, a EUR 1 300 000.
269
E' pacifico che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito gli importi di base delle ammende inflitte alle ricorrenti
applicando il metodo definito negli orientamenti, come del resto espressamente confermato in risposta ad un quesito scritto
del Tribunale. Gli orientamenti indicano peraltro espressamente che, per le infrazioni gravi, l'importo minimo delle ammende
previste è pari ad EUR 1 000 000. E' parimenti pacifico che, nella specie, tale importo corrisponde all'importo di base ai
sensi degli orientamenti (gravità più durata) per effetto dell'assenza di coefficiente moltiplicatore in considerazione della
durata dell'infrazione.
270
Ciò premesso, occorre verificare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata sia viziata da difetto di motivazione
nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel
considerando 181 un importo di base più elevato rispetto a quello più basso dagli orientamenti per le infrazioni gravi, laddove l'istituzione
afferma, nello stesso
considerando, che sarebbe opportuno fissare l'importo dell'ammenda a livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi.
271
A tal riguardo si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA], stabilendo di applicare nel caso di specie il metodo definito negli orientamenti,
è tenuta, a fronte dell'impegno assunto con la pubblicazione degli orientamenti medesimi, a conformarvisi ai fini del calcolo
dell'importo delle ammende, salvo illustrare specificamente i motivi che giustifichino, caso per caso, l'eventuale scostamento
su un determinato punto. Occorre quindi esaminare se, nella specie, la decisione impugnata contenga tale motivazione.
272
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, eccezion fatta per la locuzione
date le circostanze del caso di cui al
considerando 181, la decisione impugnata non contiene alcuna spiegazione dei motivi per i quali debba essere applicato alla [OSCURATO:PERSONA] un
importo di base pari a EUR 1 300 000 piuttosto che un importo pari a EUR 1 000 000, importo minimo previsto dagli orientamenti
per le infrazioni gravi. Orbene, dal detto
considerando 181 della decisione impugnata emerge con manifesta evidenza che la locuzione
date le circostanze del caso ivi contenuta si riferisce non alle circostanze che giustificherebbero l'applicazione di un importo di base più elevato rispetto
al minimo previsto dagli orientamenti, bensì alle circostanze in ragione delle quali, pur trattandosi di un accordo orizzontale
sui prezzi ─ genere di accordo che costituisce normalmente un'infrazione (molto grave) ─, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'accordo
dovesse essere qualificato come infrazione
grave.
273
All'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, in risposta ad un quesito del Tribunale, che le era parso indicato, nella specie,
prevedere, da un lato, che l'importo di base delle ammende applicate ai gruppi dei
vettori di grandi dimensioni e dei
vettori di dimensioni medio-grandi non fosse inferiore al minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni gravi, vale a dire EUR 1 milione e, dall'altro,
che, a fronte della considerevole differenza di dimensioni tra l'impresa più grande contenuta nel gruppo dei
vettori di dimensioni medio-grandi e l'unica impresa componente il gruppo dei
vettori di grandi dimensioni, l'importo di base delle ammende applicate a quest'ultima venisse fissato ad un livello leggermente superiore, vale a dire
EUR 1 300 000.
274
Senza che occorra esaminare la fondatezza di tale spiegazione, non può non rilevarsi che questa è stata formulata per la prima
volta all'udienza e che non figura nella decisione impugnata, come del resto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza in
risposta ad un quesito del Tribunale.
275
Ciò premesso, si deve ritenere che l'applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un importo di base dell'ammenda superiore a quello previsto
dagli orientamenti è insufficientemente motivato. Conseguentemente, la seconda censura delle ricorrenti deve essere accolta.
b) Sulla durata dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
276
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto e di fatto ritenendo che l'accordo de
quo sarebbe durato tre mesi, dal 9 giugno 1992, data di conclusione dell'accordo stesso, all'8 settembre successivo, data
dell'ultima riunione, laddove l'accordo medesimo non sarebbe stato invece mai attuato. Le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA],
applicando ad un'infrazione non commessa il regime previsto dagli orientamenti per le infrazioni della durata di un anno,
avrebbe operato un'applicazione stretta degli orientamenti, pur riconoscendo, per altro, la necessità di applicarne le disposizioni
con flessibilità, in considerazione delle circostanze specifiche di ogni singola fattispecie.
277
Per tali motivi le ricorrenti sostengono che l'importo di base dell'ammenda inflitta all'impresa di maggiori dimensioni aderente
al FETTCSA non potrebbe eccedere EUR 1 milione e dovrebbe essere
simbolica (EUR 1 000) o
nominale (EUR 10 000) in considerazione della mancanza di prove quanto all'attuazione dell'accordo di cui trattasi. In subordine,
anche ove risultasse provato che l'accordo abbia avuto una durata di tre mesi, in considerazione della mancanza di prove quanto
agli effetti derivanti dall'accordo stesso del mercato, le ricorrenti sostengono che l'importo dell'ammenda imposta all'impresa
più grande non potrebbe eccedere EUR 250 000 (importo proporzionale ad un trimestre).
278
[OSCURATO:PERSONA] ritiene infondati gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in ordine alla durata dell'infrazione.
Giudizio del Tribunale
279
Le ricorrenti contestano sostanzialmente alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che l'infrazione abbia avuto una durata di tre
mesi, laddove l'accordo de quo non sarebbe mai stato attuato.
280
Tuttavia, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato gli effetti derivanti dall'accordo de quo e che essa non era tenuto
a farlo, considerato l'oggetto restrittivo della concorrenza dell'accordo stesso, il fatto che questo sia stato o non sia
stato attuato resta irrilevante ai fini del calcolo della durata dell'infrazione. Ai fini del calcolo della durata dell'infrazione
avente ad oggetto una restrizione della concorrenza, occorre infatti determinare unicamente la durata del periodo in cui l'accordo
stesso è esistito, vale a dire il periodo intercorrente tra la data della sua conclusione e la data della cessazione.
281
Nella specie la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nel
considerando 180, che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse sarebbe stato concluso il 9 giugno
1992, data del verbale che proverebbe l'infrazione. A termini del medesimo
considerando, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che anche se l'accordo FETTCSA è stato formalmente risolto solo il 26 maggio 1994, l'accordo
de quo è cessato il 28 settembre 1992, data dell'invio della lettera della [OSCURATO:PERSONA] contenente una sua valutazione giuridica
preliminare in ordine al FETTCSA, poco tempo dopo l'ultima riunione del FETTCSA dell'8 settembre 1992.
282
Senza che occorra distinguere tra le date dell'8 o del 28 settembre 1992, dai suesposti elementi risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
ha legittimamente ritenuto che l'accordo de quo abbia avuto una durata di tre mesi.
283
In ogni caso, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ridotto
l'importo di base dell'ammenda in considerazione della durata molto breve dell'infrazione. La circostanza della breve durata
dell'infrazione non incide infatti minimamente sulla sua gravità, risultante dalla natura stessa dell'infrazione, vale a dire,
nella specie, una restrizione orizzontale in materia di prezzi. Correttamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, a termini
del punto 1 B, primo comma, primo trattino, degli orientamenti, che la durata molto breve dell'infrazione, vale a dire durata
inferiore ad un anno, potesse costituire unicamente un elemento atto ad escludere l'imputazione di apporti aggiuntivi all'importo
stabilito in considerazione della gravità dell'infrazione.
284
Conseguentemente, gli argomenti delle ricorrenti quanto alla durata dell'infrazione devono essere respinti.
c) In ordine alle circostanze attenuanti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
285
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto nella parte in cui non avrebbe considerato
la mancata attuazione dell'accordo quale circostanza attenuante, laddove gli orientamenti indicano tale ipotesi a tal fine.
286
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell'argomento delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
287
Si deve ricordare che, a termini del
considerando 188 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di ridurre l'importo delle ammende in ragione del 20% a titolo
di circostanze attenuanti in considerazione della presunta disdetta dell'accordo conseguente alla ricezione, da parte delle
ricorrenti, della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 28 settembre 1992.
288
[OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione una delle ragioni che, a termini degli orientamenti, giustifica la
riduzione dell'importo di base delle ammende a titolo di circostanze attenuanti, vale a dire
aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (punto 3, primo comma, terzo trattino, degli orientamenti).
289
Si deve tuttavia rilevare che, a termini del punto 3, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti, la non applicazione
di fatto degli accordi o delle pratiche illecite è parimenti specificamente menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale circostanza
attenuante idonea a determinare una diminuzione dell'importo di base delle ammende.
290
Orbene, è peraltro pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha raccolto, nella specie, prove quanto all'attuazione dell'accordo de
quo.
291
Occorre quindi esaminare se tale circostanza sia stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della determinazione
dell'importo delle ammende.
292
A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che dal
considerando 181 della decisione impugnata emerge che, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto
conto del fatto di non aver raccolto alcuna prova quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi ai fini della
qualificazione dell'infrazione come grave, mentre gli accordi orizzontali sui prezzi vengono normalmente considerati quali
infrazioni molto gravi. Orbene, si deve osservare che dalla qualificazione dell'infrazione come molto grave deriverebbe la
conseguenza, a termini degli orientamenti, che il punto di inizio del calcolo dell'importo dell'ammenda in base alla gravità
avrebbe dovuto eccedere, in linea di principio, la somma di EUR 20 milioni, mentre, nella specie, per effetto della qualificazione
dell'infrazione come grave, l'importo di base dell'ammenda applicata dalla decisione impugnata all'impresa di maggiori dimensioni
aderente al FETTCSA ammonta a EUR 1 300 000.
293
Ciò premesso, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia debitamente preso in considerazione la mancata attuazione dell'accordo
ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. A tal riguardo è irrilevante che tale elemento non sia stato preso
in considerazione specificamente nella sezione della decisione relativa all'esame delle circostanze attenuanti, bensì nell'ambito
dell'esame della gravità dell'infrazione, atteso che, in ogni caso, dal fatto che tale elemento sia stato preso in considerazione
ai fini della determinazione dell'importo delle ammende è derivata una riduzione dell'importo di base delle ammende stesse,
conformemente al punto 3, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti.
294
Conseguentemente, si deve ritenere, in conclusione, che la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in un'erronea applicazione degli orientamenti.
d) In ordine alla cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
295
A parere delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che i membri avrebbero cooperato
con l'istituzione già a seguito della conclusione dell'accordo FETTCSA e ben prima dell'emanazione della comunicazione degli
addebiti. Secondo le ricorrenti, tale cooperazione giustificherebbe, con riguardo alla comunicazione sulla cooperazione, una
riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore al 10%.
296
Le ricorrenti fanno inoltre valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della cooperazione dei membri esulante dalla
sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in particolare la circostanza che i membri si sono rivolti alla
[OSCURATO:PERSONA] immediatamente a seguito della ricezione della comunicazione degli addebiti e, successivamente, in due ulteriori
riprese al fine di determinare elementi a fronte dei quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiudere il procedimento, segnatamente,
a seguito del riconoscimento da parte dei membri di taluni principi giuridici. Secondo le ricorrenti, tali fattori giustificherebbero
una riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore al 20%.
297
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non possano legittimamente beneficiare di una riduzione supplementare dell'importo
dell'ammenda per effetto della collaborazione prestata.
Giudizio del Tribunale
298
Per quanto attiene, in primo luogo, all'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della propria comunicazione sulla cooperazione,
si deve ricordare che con tale comunicazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano
con essa nel corso delle indagini relative ad un'intesa possono evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero
loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro importo (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione).
299
In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente che una riduzione del 10-50% può essere concessa se, prima dell'invio della comunicazione
degli addebiti, un'impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano
a confermare la sussistenza dell'infrazione o se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informi la
[OSCURATO:PERSONA] di non voler contestare i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondato le proprie accuse (v. punto D,
secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione).
300
Nella specie, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un'erronea applicazione della comunicazione sulla
cooperazione, non tenendo sufficientemente conto del fatto che le ricorrenti stesse avrebbero cooperato con l'istituzione
sin dalla conclusione dell'accordo FETTCSA e ben prima dell'emanazione della comunicazione degli addebiti.
301
Si deve tuttavia osservare che la decisione impugnata accerta, a termini del dispositivo, un'infrazione dell'art. 81, n. 1, CE
e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 unicamente per quanto attiene all'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse
e sulle soprattasse. La decisione impugnata non accerta, per contro, alcuna infrazione con riguardo all'accordo FETTCSA in
quanto tale o alle altre attività esercitate dalle ricorrenti nell'ambito dell'accordo medesimo.
302
Ciò premesso, il fatto che le ricorrenti avrebbero informato la [OSCURATO:PERSONA], in una fase avanzata del procedimento, in merito
alla conclusione dell'accordo FETTCSA resta irrilevante ai fini della valutazione dell'intensità della cooperazione prestata
nell'ambito della presente controversia, concernente unicamente l'accordo volto a non concedere sconti. La circostanza che,
nel
considerando 190, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dei passi compiuti dalle ricorrenti con riguardo all'accordo FETTCSA costituisce già,
quindi, un trattamento più favorevole rispetto a quello cui fa riferimento la comunicazione sulla cooperazione.
303
Dagli atti di causa risulta inoltre che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 ─ dal quale la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente
dedurre l'esistenza dell'accordo inteso a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse ─ è stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA]
solamente in risposta alla richiesta di informazioni del 14 luglio 1992. Orbene, una collaborazione all'inchiesta che non
oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione
dell'ammenda (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1235, punto 283).
304
Inoltre, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno costantemente negato l'esistenza
dell'accordo menzionato nella comunicazione degli addebiti. Orbene, si deve sottolineare che un'impresa che contesti i fatti
allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] sui quali quest'ultima fonda gli addebiti contestati non contribuisce ad agevolare il compito dell'istituzione
consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni alle regole in materia di concorrenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 109, punti 395 e 396).
305
Ciò premesso, si deve ritenere che, in conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa nella specie in alcun errore di diritto o
di fatto nell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
306
Per quanto concerne, in secondo luogo, la circostanza secondo cui i membri del FETTCSA avrebbero trasmesso in due riprese,
successivamente all'invio della comunicazione degli addebiti, la stessa dichiarazione di riconoscimento di taluni principi
giuridici ─ circostanza che costituirebbe, a loro parere, un'ipotesi di collaborazione non ricompresa nella sfera di applicazione
della comunicazione sulla cooperazione ─ si deve rilevare che tale circostanza non può giustificare un'ulteriore riduzione
dell'ammenda a titolo della collaborazione prestata con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, considerato che i membri del FETTCSA hanno
continuato a negare i fatti materiali loro contestati, tale dichiarazione non è stata tale da agevolare il compito dell'istituzione
con riguardo all'accertamento dell'infrazione, atteso che i principi giuridici riconosciuti dai membri del FETTCSA riguardavano
fatti dei quali essi negano peraltro l'esistenza. In tal senso, al punto 4 della detta dichiarazione, il riconoscimento che
un accordo diretto a vietare sconti, concluso tra i membri di una conferenza e compagnie indipendenti, è idoneo a costituire
violazione dell'art. 81, n. 1, CE resta privo di qualsiasi rilevanza effettiva nella specie, come del resto riconosciuto dalle
ricorrenti stesse all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale.
307
Ciò premesso, si deve ritenere che la dichiarazione di principio invocata dalle ricorrenti, non presentando alcun effetto
utile, non costituisce un atto di collaborazione idoneo a giustificare una riduzione dell'ammenda.
308
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente non ha tenuto conto della detta dichiarazione ai fini della concessione alle
ricorrenti di un'ulteriore riduzione dell'importo delle ammende a titolo della collaborazione prestata.
e) In ordine al termine ragionevole
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
309
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto, riducendo l'importo delle ammende in
considerazione del superamento del termine ragionevole, in ragione di soli EUR 100 000, laddove la durata del procedimento
si sarebbe rivelata, nella specie, manifestamente eccessiva. A tal riguardo le ricorrenti non condividono il parere della
[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il trascorrere di un intervallo di tempo non costituisce un motivo per non infliggere un'ammenda,
a condizione che l'intervallo stesso non superi il termine di prescrizione previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 26
novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti
e della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 319, pag. 1).
310
Le ricorrenti sottolineano, in particolare, che la fase del procedimento che, nella specie, avrebbe fatto trascorrere un termine
irragionevole ed eccessivo si collocherebbe nell'intervallo di tempo tra la risposta dei membri del FETTCSA alla comunicazione
degli addebiti, avvenuta in data 16 settembre 1994, e l'emanazione della decisione, avvenuta il 16 maggio 2000. A parere delle
ricorrenti, tale durata sarebbe eccessiva in considerazione della rilevanza della controversia, della complessità della medesima,
del comportamento dei membri del FETTCSA e del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, le ricorrenti rilevano in
particolare che:
─
la controversia avrebbe presentato per le medesime una rilevanza considerevole tenuto conto del rischio dell'irrogazione di
un'ammenda al quale esse si sarebbero trovate esposte;
la controversia avrebbe presentato per le medesime una rilevanza considerevole tenuto conto del rischio dell'irrogazione di
un'ammenda al quale esse si sarebbero trovate esposte;
─
la controversia non presenterebbe, per contro, particolare complessità, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe unicamente dovuto
esaminare i verbali di tre riunioni; inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fondamentalmente modificato la propria analisi della
nozione di intesa tecnica, già espressa nella lettera 28 settembre 1992 e nella comunicazione degli addebiti;
la controversia non presenterebbe, per contro, particolare complessità, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe unicamente dovuto
esaminare i verbali di tre riunioni; inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fondamentalmente modificato la propria analisi della
nozione di intesa tecnica, già espressa nella lettera 28 settembre 1992 e nella comunicazione degli addebiti;
─
i membri avrebbero collaborato strettamente con la [OSCURATO:PERSONA] sin dall'inizio del procedimento;
i membri avrebbero collaborato strettamente con la [OSCURATO:PERSONA] sin dall'inizio del procedimento;
─
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe minimamente motivato il ritardo assunto dal procedimento, ritardo interamente imputabile all'istituzione.
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe minimamente motivato il ritardo assunto dal procedimento, ritardo interamente imputabile all'istituzione.
311
A parere delle ricorrenti, tali elementi giustificherebbero una riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore a
EUR 100 000, particolarmente alla luce della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento
a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.33.884 ─ [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] (FEG e TU)] (GU 2000, L 39, pag. 1), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di ridurre l'importo dell'ammenda
di EUR 100 000 in considerazione della durata irragionevole del procedimento, pur essendo il ritardo imputabile ─ a differenza
del caso di specie ─ alle parti.
312
Le ricorrenti precisano inoltre che tale riduzione dell'importo delle ammende sarebbe doveroso anche qualora la violazione
del principio della durata ragionevole del procedimento non implichi, nella specie, una violazione del loro diritto di difesa.
Secondo le ricorrenti, tale garanzia relativa al diritto di difesa può rilevare unicamente per giustificare l'annullamento
della decisione ma non ai fini della riduzione dell'importo delle ammende.
313
A titolo individuale la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la durata eccessiva del procedimento giustificherebbe, in particolare sulla
base dell'art. 6 della CEDU, l'annullamento delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] ovvero la riduzione del loro importo.
314
La detta ricorrente sottolinea, in particolare, che la durata eccessiva del procedimento avrebbe pregiudicato la sua capacità
di predisporre un'effettiva difesa, considerato che né i documenti pertinenti né il personale responsabile all'epoca dei fatti
di cui è causa sarebbero più presenti nell'impresa. A tal riguardo la ricorrente rileva che, secondo il codice commerciale
tedesco, la conservazione dei documenti commerciali si limiterebbe a sei anni.
315
La ricorrente precisa, a tal riguardo, che sarebbe scarsamente rilevante il fatto che essa non abbia cercato di presentare
testimoni dei fatti all'epoca del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Nulla può infatti impedire alle parti
di dedurre dinanzi al Tribunale argomenti non sollevati nel corso del procedimento amministrativo. La ricorrente osserva,
inoltre, che il suo comportamento durante il procedimento amministrativo sarebbe stato condizionato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non sembrava intenzionata ad infliggere ammende. Essa sottolinea, infine, che la presentazione di testimoni sarebbe tanto
più opportuna nella specie in quanto dalla decisione impugnata risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata su un unico
documento di ambigua formulazione.
316
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione della durata ragionevole del procedimento
debbano essere respinti in quanto infondati.
Giudizio del Tribunale
317
Secondo la giurisprudenza il rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un termine ragionevole nell'adozione di decisioni a conclusione
di procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario,
collegato al principio di sana amministrazione (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96,
SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739, punto 56, e 9 settembre 1999, causa T-127/98, UPS [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2633,
punto 37). In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non può procrastinare sine die la
sua presa di posizione e che, per garantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, essa deve prendere una
decisione o inviare una lettera amministrativa, quando tale lettera sia stata richiesta, entro un termine ragionevole (v.
sentenza SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 55).
318
Secondo la giurisprudenza, il carattere ragionevole della durata del procedimento dev'essere valutato in funzione delle circostanze
proprie di ciascuna causa e, in particolare, del contesto di questa, del comportamento delle parti nel corso del procedimento,
della rilevanza della causa per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (sentenza del Tribunale 20 aprile
1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 126).
319
Nella specie si deve osservare che, a termini del
considerando 180 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'infrazione sia cessata il 28 settembre 1992. Si deve inoltre
rammentare che, come risulta dall'inchiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti
in data 19 aprile 1994. Le ricorrenti hanno risposto a tale comunicazione degli addebiti il 16 settembre seguente. Considerato
che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, 68 mesi sono conseguentemente trascorsi tra la risposta delle
ricorrenti alla comunicazione degli addebiti e l'adozione della decisione impugnata. Orbene, è pacifico inter partes che,
nel corso di tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia compiuto alcun atto istruttorio, fatto salvo l'invio, in data 24 marzo
1995, 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, di richieste di informazioni dirette unicamente ad ottenere dati relativi al fatturato
delle ricorrenti.
320
In risposta ad un quesito del Tribunale all'udienza, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che il ritardo
nell'emanazione della decisione impugnata si spiegherebbe con la mancanza di risorse umane di cui soffrirebbe l'istituzione.
[OSCURATO:PERSONA] ha peraltro riconosciuto, nel punto 45 del proprio controricorso che
il procedimento si è procrastinato oltre una durata ragionevole. Parimenti, a termini del
considerando 195 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che
la durata del procedimento in questo caso è stata considerevole.
321
Tuttavia, si deve rilevare che, per quanto, a fronte del contesto della controversia, della sua rilevanza per le imprese interessate
e del suo grado di complessità, la durata del procedimento sembra eccedere nella specie, quanto meno prima facie, una durata
ragionevole, le ricorrenti si limitano ad invocare la violazione del principio del termine ragionevole non ai fini di ottenere
l'annullamento della decisione impugnata, bensì a sostegno del loro motivo diretto all'annullamento delle ammende inflitte
dalla decisione impugnata o alla riduzione del loro importo. Orbene, se è pur vero che il superamento di un termine ragionevole,
in particolare quando implichi la violazione del diritto di difesa degli interessati, giustifica l'annullamento di una decisione
di accertamento di una violazione alle norme in materia di concorrenza, tale principio non può essere applicato quando venga
contestato l'importo delle ammende inflitte da tale decisione, dal momento che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende
è disciplinato dal regolamento n. 2988/74, che prevede a tal fine un termine di prescrizione.
322
Si deve infatti osservare che, a mente del secondo
considerando del regolamento n. 2988/74, il principio della prescrizione è stato introdotto al fine di garantire la certezza del diritto.
A termini di tale
considerando,
una tale regolamentazione, per essere completa, deve contemplare tanto il potere di comminare ammende e sanzioni quanto il
potere di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni e penalità di mora; (...) in essa si devono
fissare i termini della prescrizione, la sua data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono; [e],
in proposito, occorre tener conto degli interessi delle imprese e delle associazioni d'imprese, come pure delle esigenze inerenti
alla prassi amministrativa.
323
In tal senso, per quanto attiene al potere di infliggere ammende, l'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 prevede
che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di comminare ammende per le infrazioni alle norme comunitarie in materia di concorrenza è
soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento medesimo, la prescrizione
decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, dal
giorno in cui l'infrazione stessa è cessata. La prescrizione può tuttavia essere interrotta o sospesa ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74. A tenore dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, la prescrizione inizia
nuovamente a decorrere a partire da ogni interruzione; tuttavia, la prescrizione si considera maturata al più tardi alla scadenza
del termine pari al doppio di quello di prescrizione senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comminato ammende o sanzioni.
324
Ne consegue che il regolamento n. 2988/74 ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro
i quali la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente infliggere ─ senza violare l'esigenza fondamentale della certezza del diritto ─
ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. A tal riguardo
si deve sottolineare, in particolare, che l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74 prevede che la prescrizione maturi, in
ogni caso, decorsi 10 anni nel caso in cui la prescrizione sia stata interrotta a termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento
medesimo, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non può ─ salvo incorrere nella prescrizione ─ procrastinare sine die la propria decisione
sulle ammende. A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare
il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta (v., in tal senso, sentenze della
Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 46-49; causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787,
punti 20-22; 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7869,
punti 139-141).
325
Nulla toglie a tale conclusione la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia nondimeno deciso, nel
considerando 195 della decisione impugnata, di ridurre l'importo dell'ammenda di EUR 100 000, ritenendosi tenuta a seguire il principio
generale del diritto comunitario che impone il rispetto di un termine ragionevole per l'adozione di decisioni relative a procedimenti
amministrativi in materia di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA], anche qualora non fosse tenuta a ridurre l'importo delle ammende
a fronte della considerevole durata del procedimento, potrebbe pur sempre operare tale riduzione, nell'ambito del proprio
potere discrezionale di cui dispone nella fissazione dell'importo delle ammende, per motivi di equità.
326
Ciò premesso, si deve ritenere in conclusione che l'argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del termine ragionevole
deve essere respinto.
f) In ordine al principio del legittimo affidamento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
327
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, a titolo individuale, che l'emanazione della decisione impugnata oltre sei anni dopo l'invio della
comunicazione degli addebiti costituirebbe violazione del principio del legittimo affidamento. Essa sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA],
dopo aver lasciato intendere di essere disposta a chiudere il procedimento ─ in particolare, qualora i membri del FETTCSA
si fossero impegnati a riconoscere taluni principi di diritto pertinenti nella specie ─, avrebbe poi improvvisamente mutato
avviso. La ricorrente sottolinea parimenti la lunga inerzia evidenziata dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'invio della
comunicazione degli addebiti. Orbene, da un principio generale del diritto comunitario risulterebbe che le istituzioni sono
vincolate dalle proprie dichiarazioni in merito alla condotta futura che intendono tenere, laddove tali dichiarazioni possano
fondare il legittimo affidamento da parte degli operatori economici interessati (sentenze della Corte 5 giugno 1973, causa
81/72, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 575, punto 10, e 19 settembre 1985, cause riunite 63/84 e 147/84, Finsider/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2857, punti 20 e 21). Risulterebbe parimenti dalla giurisprudenza della Corte che il trascorrere del tempo è idoneo
a far sorgere legittime aspettative (v. sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4617).
328
Secondo la detta ricorrente, il legittimo affidamento sorto per effetto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] impedirebbe l'irrogazione
di ammende nella specie (v. sentenza della Corte 12 novembre 1987, causa 344/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4435,
punto 13).
329
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, per i motivi già esposti, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre pregiudicato le
sue possibilità effettive di difendersi.
330
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti della menzionata ricorrente debbono essere respinti.
Giudizio del Tribunale
331
Dagli atti emerge che, sin dal 28 settembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente informato i membri del FETTCSA in ordine
al rischio di irrogazione di ammende qualora essi non avessero notificato l'accordo ai fini della concessione di un'esenzione.
Malgrado tale avvertimento, le ricorrenti hanno esplicitamente informato la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 19 ottobre 1992, che
non avrebbero proceduto alla notifica dell'accordo. Peraltro, nei punti 157 e 158 della comunicazione degli addebiti del 19
aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente fatto presente alle ricorrenti il proprio intendimento di infliggere loro ammende
in considerazione delle infrazioni risultanti dalla conclusione, nell'ambito del FETTCSA, di taluni accordi restrittivi, tra
cui l'accordo di cui trattasi, volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse.
332
A fronte di tali circostanze, la ricorrente non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mutato avviso e che la
decisione di infliggerle ammende abbia violato il legittimo affidamento della ricorrente stessa quanto all'esito del procedimento.
333
Il fatto che, a seguito dell'invio della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti abbiano sottoposto in due riprese ─ con
lettere 26 ottobre 1994 e 28 luglio 1995 ─ proposte alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una composizione amichevole della questione
nulla toglie a tale conclusione. Al contrario, tali iniziative, finalizzate proprio a tentare di sfuggire all'irrogazione
di ammende, dimostrano che le ricorrenti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], erano consapevoli del rischio di comminazione di ammende.
334
In ogni caso, in nessun momento la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto suscitare l'impressione nelle ricorrenti di essere disposta a chiudere
in modo informale, sulla base delle loro proposte, l'esame della pratica. Nella propria lettera 4 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA]
afferma chiaramente di non potersi esprimere in merito a tali proposte sino al termine dell'esame della risposta alla comunicazione
degli addebiti. Parimenti, con lettera 8 agosto 1995, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea espressamente di non essere in grado di chiudere
il procedimento senza emanare una decisione formale, salvo il caso in cui i membri del FETTCSA avessero eventualmente riconosciuto
i fatti loro contestati. E' pacifico che le ricorrenti non hanno mai dato seguito a tale proposta. Esse contestano, d'altronde,
nell'ambito del presente ricorso, tutti i fatti loro contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
335
Da una nota interna del difensore delle ricorrenti del 17 maggio 1994, a seguito di una riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA]
svoltasi il 16 maggio 1994, emerge tutt'al più che questi ultimi avrebbero previsto la possibilità di non emanare una decisione
formale o di non infliggere ammende. Tuttavia, oltre al fatto che tale documento, redatto dal difensore delle ricorrenti,
deve essere valutato con riserva in considerazione della sua unilateralità, si deve rilevare che anch'esso menziona il fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di assumere alcun impegno al riguardo. Peraltro, il contenuto di tale nota non ha potuto
fondare alcun legittimo affidamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], atteso che successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto in
due riprese, con le menzionate lettere, le iniziative volte ad una composizione amichevole della controversia.
336
Si deve pertanto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] le avesse
fornito garanzie precise idonee a far sorgere nella medesima fondate speranze quanto alla chiusura del procedimento senza
che venissero inflitte ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T-127/99, T-129/99 e
T-148/99, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1275, punto 231).
337
Conseguentemente, la censura relativa alla violazione del legittimo affidamento deve essere respinta.
g) In ordine all'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
338
A titolo individuale la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, in sede di determinazione dell'importo
dell'ammenda, della sua situazione economica. La ricorrente sottolinea di aver subìto notevoli perdite nel corso del periodo
nel quale l'infrazione sarebbe stata commessa. Tali perdite ammonterebbero a più di 55 milioni di dollari statunitensi (USD)
con riguardo a tutte le attività della compagnia e a più di USD 15 milioni con riguardo al mercato di cui trattasi. Ciò premesso,
la ricorrente non sarebbe stata in grado di trarre il minimo vantaggio economico dall'infrazione, il che avrebbe dovuto indurre
la [OSCURATO:PERSONA] a non infliggere ammende o, quantomeno, a ridurne l'importo.
339
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell'argomento della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
340
Si deve ricordare che, pur se è vero che l'importo dell'ammenda inflitta deve essere proporzionato alla durata dell'infrazione
e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione, tra i quali i vantaggi che l'impresa
interessata abbia potuto trarre da dette pratiche (v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127), la circostanza che un'impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall'infrazione non può impedire,
a termini della giurisprudenza, l'irrogazione di un'ammenda, poiché diversamente quest'ultima perderebbe il suo carattere
dissuasivo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 183, punto 53).
341
Ne consegue che, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, ai fini della fissazione dell'importo
delle ammende, a dimostrare che l'infrazione abbia procurato un vantaggio illecito alle imprese interessate, né a prendere
eventualmente in considerazione l'assenza di vantaggi derivanti dall'infrazione stessa (v. sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 206, punto 4881).
342
E' pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 5, lett. b), degli orientamenti, che, ai fini della fissazione dell'importo
dell'ammenda, occorre prendere in considerazione, a seconda delle circostanze, il vantaggio economico o finanziario eventualmente
tratto dagli autori dell'infrazione. Essa si richiama a tal riguardo alla propria
XXI Relazione sulla politica della concorrenza
, in cui precisa che
ogni qualvolta la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di accertare il livello di tale profitto realizzato illegalmente, anche se non è
in grado di calcolarlo con precisione, può basare su tale elemento il calcolo dell'ammenda (punto 139). [OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui tale stima sia obiettivamente possibile, la [OSCURATO:PERSONA] potrà, secondo quanto indicato
negli orientamenti (punto 2, primo comma, quinto trattino), maggiorare la sanzione, a titolo di circostanze aggravanti, per
superare l'importo degli utili illeciti realizzati grazie all'infrazione.
343
E' stato già affermato che tali indicazioni non significano, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia ormai imposta l'onere di
dimostrare in qualsiasi caso, ai fini della determinazione dell'ammenda, il vantaggio economico connesso all'infrazione constatata.
Esse rispecchiano unicamente la sua volontà di prendere maggiormente in considerazione tale elemento e di adottarlo come base
di calcolo delle ammende, purché essa sia stata in grado di valutarlo, anche solo approssimativamente (v. sentenza Cimenteries
CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 206, punto 4885).
344
Orbene, nella specie, dai
considerando 181-186 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo delle ammende in considerazione della
natura dell'infrazione modulata in funzione delle differenti dimensioni delle imprese aderenti al FETTCSA, dimensioni determinate
sulla base del fatturato mondiale nel settore dei trasporti marittimi di linea.
345
Dalla decisione impugnata non risulta, invece, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata sull'esistenza di un vantaggio connesso con
l'accordo de quo al fine di aumentare la gravità dell'infrazione. Al contrario, si deve osservare che, nel
considerando 181, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l'infrazione di cui trattasi da
molto grave a
grave, non avendo raccolto alcuna prova quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi ed in considerazione, in ogni
caso, della probabilità che gli effetti nocivi prodottisi a seguito dell'infrazione siano stati di breve durata.
346
Ciò premesso, le censure delle ricorrenti quanto alla pretesa mancata presa in considerazione del vantaggio derivante dall'infrazione
ai fini della determinazione dell'importo delle ammende devono essere respinte.
h) In ordine alla situazione economica ed alla solvibilità della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
347
A titolo individuale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della sua situazione economica
deficitaria. Oltre alle perdite già menzionate che continuerebbe a registrare, la ricorrente deduce di non disporre più di
proprie imbarcazioni dalla fine del 1996. Orbene, dalla giurisprudenza comunitaria risulterebbe che tale circostanza costituirebbe
un criterio importante ai fini della valutazione della capacità economica effettiva di una compagnia di navigazione, di cui
occorrerebbe tener conto in sede di fissazione dell'importo dell'ammenda.
348
La ricorrente ritiene la propria situazione analoga a quella della Compagnie maritime zaïroise (in prosieguo: la
CMZ), impresa oggetto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli
artt. [81] del Trattato CEE (IV.32.448 e IV.32.450: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ukwal) e [82] del Trattato CEE (IV.32.448 e IV.32.450: [OSCURATO:PERSONA])
(GU 1993, L 34, pag. 20), alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha inflitto un'ammenda per tale motivo. A tal riguardo poco importerebbe
che la ricorrente utilizzi navi di cui non sia proprietaria, dato che in tale situazione versava anche la CMZ. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che la CMZ possedeva una quota maggiore dei redditi della conferenza [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla conferenza FEFC.
349
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, peraltro, che l'ammenda inflittale dalla decisione impugnata sarebbe tale da pregiudicare la sua
solvibilità. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della sua situazione economica attuale, ove le
perdite registrate dalla compagnia nell'esercizio 1999 sarebbero risultate superiori a 100 milioni di marchi tedeschi (DEM).
350
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti della ricorrente relativi alla sua situazione deficitaria debbano essere dichiarati
infondati.
Giudizio del Tribunale
351
Per quanto attiene, in primo luogo, alla situazione economica della [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che, secondo ben consolidata
giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è minimamente obbligata a tener conto della situazione deficitaria di un'impresa ai fini
della determinazione dell'importo dell'ammenda, considerato che ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare
un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato (sentenza della Corte 8
novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punto 55;
sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1043, punto 76; 11 marzo
1999, causa T-141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-347, punto 630, e 19 maggio 1999, causa T-175/95, BASF/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1581, punto 158).
352
A seconda delle circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] può certamente ritenere opportuno non infliggere ammende ovvero ridurne l'importo
in considerazione delle difficoltà economiche in cui versi l'impresa interessata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 351, punto 628). Al punto 5, lett. b), degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara in tal senso che potrà prendere
in considerazione un contesto economico specifico, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva
reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza gli importi delle ammende. Se ciò non è accaduto nella
specie, la ricorrente non può tuttavia contestare alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della menzionata giurisprudenza, di non aver
tenuto conto della sua situazione deficitaria ai fini della riduzione dell'ammenda.
353
Quanto alla circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la sua situazione economica nella specie sarebbe analoga a quella
della compagnia di navigazione CMZ oggetto della decisione 93/82, si deve rammentare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
ritenuto, nella propria prassi decisionale anteriore, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della
determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa sia costretta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione
successiva (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1751, punto 368).
354
Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sull'analogia, sostenuta dalla ricorrente, con una precedente pratica esaminata dalla
[OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente poteva ritenere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale,
che fosse opportuno, nella specie, non tener conto delle difficoltà economiche della [OSCURATO:PERSONA].
355
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla solvibilità della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto,
in allegato al proprio controricorso, senza essere contraddetta ex adverso, documenti attestanti che nel 1999 la [OSCURATO:PERSONA]
ha realizzato, malgrado le perdite accumulate, un fatturato pari a USD 1000 milioni. Si deve necessariamente rilevare che
un'impresa che realizzi un fatturato di tale entità dispone della capacità economica per pagare l'ammenda di EUR 368 000 inflittale
dalla decisione impugnata.
356
Per tutti questi motivi, l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata presa in considerazione della sua situazione
economica e della sua solvibilità deve essere pertanto respinto.
Sul secondo capo relativo alla ripartizione delle ricorrenti in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende
e relativo al difetto di motivazione in merito
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
357
Secondo le ricorrenti, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le compagnie aderenti al FETTCSA in quattro gruppi ai fini
del calcolo dell'importo delle ammende sarebbe in contrasto con i principi della valutazione individuale, della parità di
trattamento e di trasparenza e sarebbe inoltre carente di motivazione.
358
Per quanto attiene al principio della valutazione individuale, le ricorrenti osservano che la metodologia seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe contraria a tale principio nella parte in cui ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l'importo dell'ammenda per
gruppi senza tener conto delle dimensioni di ogni singola impresa in seno ad ogni singolo gruppo. Le ricorrenti sottolineano,
inoltre, che il metodo accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe che, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, verrebbe
preso in considerazione unicamente l'elemento costituito dal fatturato, ad esclusione di tutti gli altri fattori pertinenti.
359
Con riguardo al principio della parità di trattamento, le ricorrenti fanno valere che in ognuno dei quattro gruppi utilizzati
dalla [OSCURATO:PERSONA] figurerebbero armatori di dimensioni molto differenti e che le compagnie situate al limite inferiore e a
quello superiore di due gruppi contigui e di dimensioni quindi simili verrebbero soggette ad un trattamento del tutto differente,
mentre le compagnie situate ai limiti superiore ed inferiore di uno stesso gruppo e di dimensioni del tutto dissimili verrebbero
trattate in modo analogo.
360
Quanto al principio della trasparenza, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe il motivo per il quale ha
ritenuto opportuno suddividere i membri del FETTCSA in quattro gruppi, né il criterio in base al quale essa ha proceduto alla
definizione dei singoli gruppi. Le ricorrenti sottolineano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe i motivi per i quali,
dopo aver applicato un importo di base di EUR 1 300 000 per il gruppo dei
vettori di grandi dimensioni, ha fissato l'importo di base degli altri tre gruppi, rispettivamente, a EUR 1 milione, EUR 650 000 e EUR 325 000 (v.
considerando 186 e tabella 6 della decisione impugnata).
361
Infine, per quanto attiene all'obbligo di motivazione, le ricorrenti deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato i motivi
per i quali ha diviso gli aderenti al FETTCSA in quattro gruppi. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], avendo calcolato la
dimensione relativa di ogni singola impresa aderente al FETTCSA rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] nel 1994, avrebbe dovuto fissare
l'importo dell'ammenda inflitta ad ogni singola impresa membro del FETTCSA in funzione delle rispettive dimensioni invece
di ripartire, su base arbitraria, le dette imprese in quattro gruppi. Peraltro, nella parte in cui la classificazione operata
dalla decisione impugnata sarebbe diretta a tener conto dei vantaggi e svantaggi derivanti dall'accordo di cui trattasi, le
ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe individuato tali vantaggi e svantaggi.
362
A titolo individuale la NYK deduce che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto prendendo in considerazione,
ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda inflittale dalla decisione impugnata il fatturato dalla medesima realizzato
nell'ambito del trasporto marittimo a livello mondiale piuttosto che le sue dimensioni sul mercato geografico di cui trattasi.
363
La detta ricorrente sostiene che, sulla base del fatturato realizzato sul mercato geografico di cui trattasi, essa avrebbe
occupato non il secondo, bensì il quinto posto tra le compagnie di navigazione interessate, corrispondente non al 58%, bensì
unicamente al 43,6% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, la ricorrente osserva che essa occuperebbe il sesto posto tra
le compagnie di navigazione interessate in termini di container trasportati in direzione Ovest ed il settimo posto in termini
di container trasportati in direzione Est.
364
La ricorrente ritiene pertanto di essere stata ingiustamente sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver realizzato un fatturato
rilevante su rotte che non presenterebbero alcun legame con l'Europa. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe totalmente ignorato
il principio sulla base del quale le ammende non potrebbero scaturire da un semplice calcolo basato sul fatturato globale
(v. sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 1825).
365
In risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente contesta che, applicando il metodo da essa proposto, essa risulterebbe
comunque classificata nella seconda categoria dei
vettori di dimensioni medio-grandi. La ricorrente osserva in effetti che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il criterio del fatturato afferente al trasporto
marittimo di linea sul mercato geografico de quo ai fini della determinazione delle dimensioni di tutti i destinatari della
decisione impugnata, l'importanza relativa di ognuno di essi ─ e non solo della NYK ─ sarebbe risultata diversa. Peraltro,
in assenza di qualsiasi esplicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla definizione dei quattro gruppi di imprese,
non sarebbe certo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato le stesse categorie o che avrebbe classificato la NYK nel gruppo dei
vettori di dimensioni medio-grandi ove avesse adottato il metodo suggerito dalla NYK.
366
Per tali motivi le ricorrenti ritengono che le ammende, essendo state calcolate sulla base di tale metodologia, non potrebbero
essere loro inflitte.
367
In subordine, le ricorrenti sostengono che occorra, quantomeno, procedere ad una significativa riduzione dell'importo delle
ammende. Esse deducono al riguardo che se il Tribunale, da un lato, accogliesse la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui alle
imprese aderenti al FETTCSA di dimensioni maggiori debbano essere inflitte ammende di importo più elevato rispetto alle imprese
aderenti di dimensioni inferiori e se, dall'altro, ritenesse che l'importo di base dell'ammenda inflitta all'impresa aderente
al FETTCSA di dimensioni maggiori debba corrispondere ad un importo collocato tra EUR 250 000 e EUR 1 milione piuttosto che
ad un importo inferiore o pari a EUR 250 000, il Tribunale dovrebbe procedere al ricalcolo del livello delle ammende in funzione,
in primo luogo, del nuovo importo di base dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire EUR 1 milione) e, in secondo luogo,
della dimensione relativa delle imprese aderenti al FETTCSA determinata nella tabella 5 della decisione impugnata, e non in
funzione della ripartizione delle imprese medesime in quattro gruppi operata dalla [OSCURATO:PERSONA].
368
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, secondo il nuovo metodo definito negli orientamenti, l'importo delle ammende non corrisponde
più ad una percentuale del fatturato delle imprese interessate, bensì viene ottenuto sulla base di un dato numerico assoluto
scelto in funzione della gravità dell'infrazione. Tale impostazione consentirebbe di tener conto di molti elementi, quali
il vantaggio tratto dall'infrazione ed il danno causato dalla medesima, al fine di attribuire all'ammenda un carattere dissuasivo
effettivo, anche con riguardo alle piccole imprese.
369
[OSCURATO:PERSONA] precisa, peraltro, che, trattandosi di una restrizione orizzontale in materia di prezzi, essa non sarebbe tenuta
a provare l'esistenza di un danno reale ovvero di un vantaggio reale per le parti interessate.
370
Sarebbe quindi erroneo pretendere di calcolare l'importo delle ammende in maniera puramente aritmetica sulla base del solo
fatturato delle imprese interessate. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'argomento delle ricorrenti si porrebbe in
contraddizione con quello dedotto dalla NYK, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito importanza eccessiva al fatturato
nel calcolo dell'importo delle ammende.
371
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella specie, la classificazione operata nella decisione impugnata (
considerando 183, tabella 5) rifletterebbe le dimensioni delle singole compagnie interessate sul mercato nel 1994, sulla base delle rispettive
quote di mercato. Quanto alla ripartizione delle imprese in quattro gruppi, essa sarebbe stata necessaria al fine di tener
conto della capacità effettiva di produrre danni importanti di ogni singola impresa e di attribuire all'ammenda carattere
dissuasivo. Alla luce di tale obiettivo e tenuto conto dell'impossibilità di ricorrere ad una formula aritmetica, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che il criterio prescelto nell'effettuazione di tale ripartizione rientrerebbe nel proprio potere discrezionale.
372
In risposta agli argomenti della NYK la [OSCURATO:PERSONA] precisa di non aver calcolato l'importo delle ammende sulla base del fatturato
afferente a tutti i prodotti e servizi realizzati a livello mondiale dalle parti né sulla base del loro fatturato globale
in materia di trasporto marittimo, bensì unicamente sulla base del fatturato afferente al trasporto marittimo di linea su
scala mondiale.
373
[OSCURATO:PERSONA] ritiene tale impostazione corretta, in quanto consentirebbe di procedere ad un raffronto delle dimensioni relative
delle imprese in termini di risorse e di potenza economica effettiva (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 242, punto 233).
374
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il metodo proposto dalla ricorrente non presenterebbe, inoltre, alcuna incidenza pratica in quanto,
anche seguendo tale impostazione, la NYK, anche rappresentando il 43,6% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA], farebbe sempre parte
del gruppo dei
vettori di dimensioni medio-grandi con identico importo dell'ammenda.
375
[OSCURATO:PERSONA] precisa, in ogni caso, di non essersi basata, nella determinazione delle ammende, unicamente sul fatturato
delle imprese interessate.
b) Giudizio del Tribunale
376
Si deve ricordare che, a termini del
considerando 182 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, al fine di tener conto dell'effettiva capacità delle imprese
interessate di provocare danni significativi nonché della necessità di assicurare che l'importo dell'ammenda avesse un effetto
dissuasivo sufficiente, fosse opportuno infliggere ammende superiori alle imprese aderenti al FETTCSA di dimensioni maggiori
rispetto a quelle più piccole, data la notevole diversità di dimensioni tra tali imprese.
377
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese aderenti al FETTCSA in quattro gruppi in funzione delle loro dimensioni.
Nel
considerando 183 della decisione impugnata si afferma che le dimensioni di ogni singola impresa aderente al FETTCSA sono state determinate
sulla base del rispettivo fatturato realizzato nel 1994 nel settore del trasporto marittimo di linea su scala mondiale, poiché
tale fatturato consentirebbe di valutare le risorse reali e l'importanza delle imprese interessate.
378
Nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata sono indicati i quattro gruppi così costituiti e le dimensioni relative di ogni singola impresa
aderente al FETTCSA nel 1994 rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la più importante dei membri del FETTCSA. Da tale tabella risulta che i
quattro gruppi e le dimensioni relative delle imprese aderenti al FETTCSA componenti i medesimi sono stati così determinati:
i
vettori di grandi dimensioni ([OSCURATO:PERSONA] [100]), i
vettori di dimensioni medio-grandi (NYK [58], MOL [55], P&O [52], K [OSCURATO:PERSONA] [49], [OSCURATO:PERSONA] [46] e [OSCURATO:PERSONA] [41]), i
vettori di dimensioni medio-piccole ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [34], [OSCURATO:PERSONA] [30], NOL [28], DSR-[OSCURATO:PERSONA] [23] e [OSCURATO:PERSONA] [23]) e i
vettori di piccole dimensioni ([OSCURATO:PERSONA] [17], MISC [14], OOCL [11] et CGM [6]).
379
Nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata sono indicati gli importi di base delle ammende applicabili ai vettori a seconda della loro
appartenenza ad ognuno dei quattro gruppi, tenuto conto dei fattori menzionati nei
considerando 179-185 della decisione impugnata, vale a dire la natura dell'infrazione e le dimensioni delle imprese aderenti al FETTCSA.
Tali importi ammontano, rispettivamente, a EUR 1 300 0000 per i
vettori di grandi dimensioni, EUR 1 milione per i
vettori di dimensioni medio-grandi, EUR 650 000 per i
vettori di dimensioni medio-piccole e EUR 325 000 per i
vettori di piccole dimensioni.
380
Si deve esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, tale metodo di determinazione dell'importo di base ai fini del calcolo
dell'importo delle ammende, da un lato, violi i principi della valutazione individuale e della parità di trattamento e, dall'altro,
se rispetti il principio di trasparenza e risulti sufficientemente motivato.
In ordine al principio della valutazione individuale
381
Le ricorrenti contestano anzitutto alla [OSCURATO:PERSONA] che il metodo da essa utilizzato produrrebbe il risultato che l'importo
dell'ammenda verrebbe stabilito per gruppi senza tener conto delle dimensioni individuali di ogni singola impresa in seno
ai rispettivi gruppi. Esse contestano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, per effetto di tale metodo verrebbe preso
in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, unicamente il fattore rappresentato dal fatturato, mentre
gli altri fattori pertinenti resterebbero esclusi.
382
Con la prima censura le ricorrenti contestano la forfettizzazione dell'importo di base delle ammende per gruppi di imprese,
come risultante dalla tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata. Infatti, tale forfettizzazione indurrebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad ignorare, nell'ambito di ogni
singolo gruppo, le possibili differenze esistenti tra le singole imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.
383
A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, nella fissazione dell'importo di ogni singola ammenda la
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale e non può ritenersi vincolata ad applicare, a tal fine, una formula matematica
precisa (v. sentenza Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 252, punto 59). Tutt'al più, l'importo dell'ammenda inflitta
deve essere proporzionato agli elementi che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione (v., in tal senso,
sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 262, punto 106).
384
Orbene, si deve necessariamente rilevare che la suddivisione in gruppi in funzione delle dimensioni delle imprese interessate
contribuisce all'obiettivo consistente nel sanzionare più severamente le grandi imprese poiché, con tale metodo, alle imprese
appartenenti ai gruppi di imprese di maggiori dimensioni vengono inflitte ammende di importo superiore rispetto a quelle inflitte
alle imprese appartenenti ai gruppi di imprese di dimensioni minori. Inoltre, a nessuna impresa di grandi dimensioni viene
in tal modo applicato un importo di base inferiore a quello applicato ad un'impresa di dimensioni minori.
385
E' pur vero che, per effetto di tale metodo, gli importi di base di tutte le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo coincidono
e che, conseguentemente, finiscono per essere ignorate le differenze di dimensione tra imprese appartenenti ad uno stesso
gruppo. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità
e della durata dell'infrazione stessa ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in
una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende scaturiti dal suo calcolo per le imprese interessate rendano conto
di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002,
causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punto 278). In tal senso, la Corte ha già riconosciuto la legittimità
di un metodo di calcolo in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] determina anzitutto l'importo globale dell'ammenda da infliggere,
per poi ripartire tale totale tra le imprese interessate classificandole in gruppi costituiti sulla base dell'importanza delle
loro attività nel settore interessato (v. sentenza IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 351, punti 48-53).
386
Conseguentemente, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], procedendo in sede di determinazione della gravità dell'infrazione
alla suddivisione delle ricorrenti in gruppi, non sia incorsa in alcun errore né di fatto né di diritto.
387
Con la seconda censura le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato il calcolo dell'importo delle ammende
su base individuale, tenendo conto di altri criteri oltre a quello del fatturato.
388
Dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dall'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, nonché dall'art. 19, n. 2, del
regolamento n. 4056/86 emerge che la gravità e la durata dell'infrazione costituiscono gli unici criteri di cui la [OSCURATO:PERSONA]
deve tener conto ai fini della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per infrazione alle norme comunitarie in
materia di concorrenza.
389
Considerato che, nella specie, la durata accertata dell'infrazione è la stessa per tutte le imprese, occorre quindi esaminare
se la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente fissare, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, un importo di base
delle ammende senza tener conto, in tale sede, di altre specifiche circostanze delle singole imprese oltre al loro fatturato.
390
Secondo la giurisprudenza, la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali,
segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto, e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza
che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. ordinanza
della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1611, punto 54, nonché la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 183, punto 33). Secondo costante giurisprudenza, tra i fattori da prendere in considerazione
per valutare la gravità dell'infrazione possono rientrare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto della
trasgressione nonché le dimensioni e la forza economica dell'impresa (v. sentenze Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 364, punto 120, e IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 351, punto 52).
391
Considerato che il tenore dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86
è identico a quello dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tale giurisprudenza elaborata con riguardo all'art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 è trasponibile alla determinazione dell'importo delle ammende nell'ambito dei regolamenti n. 1017/68
e n. 4056/86.
392
Nella specie, dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ─ dopo aver determinato nel
considerando 181 l'importo di base applicato alla più grande delle ricorrenti, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della natura dell'infrazione
e delle dimensioni di tale impresa ─ ha modulato tale importo, a termini dei
considerando 182-186, in considerazione delle dimensioni relative di ogni singola ricorrente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], risultanti dal loro
fatturato relativo al trasporto marittimo di linea a livello mondiale. La classificazione delle ricorrenti e la loro suddivisione
in gruppi sulla base delle loro dimensioni sono contenute nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata.
393
Orbene, nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata, gli importi di base delle ammende ivi indicate sono determinati con riferimento ad ogni singolo
gruppo di cui alla tabella 5. Pertanto, gli importi di base ripresi nella tabella 6 risultano indirettamente dalla presa in
considerazione del volume di affari delle ricorrenti.
394
Come esposto al
considerando 182, l'obiettivo della [OSCURATO:PERSONA] consiste, a fronte della
considerevole differenza di dimensioni tra le ricorrenti, nell'infliggere ammende più elevate alle grandi imprese per tener conto dell'effettiva
capacità delle imprese interessate di provocare danni significativi ed assicurare che l'importo dell'ammenda abbia effetto
dissuasivo.
395
In tale sistema il fatturato delle imprese interessate viene quindi utilizzato non per calcolare direttamente l'importo dell'ammenda
in termini proporzionali a tale fatturato, bensì per modulare, nell'ambito della determinazione della gravità dell'infrazione,
un importo di base definito in considerazione della natura dell'infrazione, al fine di tener conto delle differenti dimensioni
tra le imprese interessate.
396
Negli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che la gravità dell'infrazione non debba prendere unicamente in considerazione
la natura specifica dell'infrazione stessa, bensì parimenti il suo
impatto concreto (punto 1 A, primo comma). A termini degli orientamenti, occorre quindi valutare l'effettiva capacità economica degli autori
dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori e fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale
da garantirne un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma). [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che, generalmente,
le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono
loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano
sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma). Per tali motivi, negli orientamenti si afferma che,
in caso di infrazioni che coinvolgano più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi
di base in modo da tener conto del peso specifico e, dunque, dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante
infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una
disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (punto 1 A, sesto comma).
397
Ne consegue che, secondo il metodo indicato negli orientamenti ed applicato nella specie, il calcolo dell'importo delle ammende
continua ad essere effettuato in funzione della gravità dell'infrazione, che costituisce uno dei due criteri menzionati all'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e nelle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86. Peraltro, secondo la
menzionata giurisprudenza, le dimensioni e la potenza economica delle imprese interessate costituiscono elementi idonei a
determinare la gravità dell'infrazione ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
398
Conseguentemente, il metodo di fissazione delle ammende applicato nella specie, consistente nel determinare la gravità dell'infrazione
modulando, in funzione delle dimensioni dell'impresa de qua, un importo di base definito in considerazione della natura dell'infrazione
è conforme al contesto normativo delle sanzioni come definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dalle equivalenti
disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 385,
punti 231 e 232).
399
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla NYK a titolo individuale, legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] può fare riferimento
al fine di determinare le dimensioni delle imprese interessate, al loro fatturato complessivo piuttosto che al loro fatturato
realizzato sul mercato o sui mercati di cui trattasi. E' stato infatti già affermato che il fatturato complessivo dell'impresa
interessata costituisce un'indicazione, per quanto approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica
dell'impresa stessa (v. sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 364, punto 121). In tal
senso, nel settore dei trasporti marittimi, il Tribunale ha già riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA], basandosi, ai fini della
determinazione dell'importo delle ammende sul fatturato complessivo dell'impresa interessata nel settore del trasporto marittimo
di linea, non ha violato l'art. 19 del regolamento n. 4056/86 (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 242, punto 233).
400
Ne consegue che, al fine di determinare la gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ─ dopo aver stabilito l'importo di base
dell'ammenda in funzione della natura dell'infrazione ─ legittimamente poteva modularlo sulla base del solo criterio del fatturato
complessivo delle imprese aderenti al FETTCSA realizzato nel settore dei servizi di trasporto marittimo di linea.
401
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale metodo non implica che la [OSCURATO:PERSONA] fissi l'importo
dell'ammenda sulla base di un calcolo fondato unicamente sul fatturato complessivo senza tener conto delle circostanze individuali
specifiche di ciascuna delle ricorrenti. Infatti, dalla decisione impugnata ─ nonché dagli orientamenti, i cui principi sono
da questa ripresi ─ risulta che, se la gravità dell'infrazione viene valutata, in una prima fase, in funzione degli elementi
propri all'infrazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato, tale valutazione viene modulata, in una seconda
fase, sulla base delle circostanze proprie all'impresa interessata, il che conduce la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione
non soltanto eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se de caso, circostanze attenuanti. Tale pratica è conforme alla
lettera e alla ratio dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto consente di tener conto, in sede di valutazione
della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e del comportamento tenuto nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento del procedimento (v. sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 262,
punto 109).
402
Nella specie, nel
considerando 185 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia concluso, senza essere contraddetta ex adverso, che non vi sarebbe
modo di distinguere tra la gravità del comportamento delle compagnie aderenti alla FEFC e quello delle compagnie non conferenziate.
Peraltro, nel
considerando 187 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetta ex adverso, che, in assenza di imprese
che abbiano agito da leader ed altre che si siano limitate a seguirne l'esempio, non sussisterebbero motivi per giustificare
una distinzione tra i singoli membri del FETTCSA in relazione alla loro partecipazione all'infrazione.
403
Ciò premesso, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente non tener conto
delle circostanze individuali specifiche delle singole ricorrenti diverse dai rispettivi fatturati complessivi relativi al
trasporto marittimo di linea.
404
Gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio della valutazione individuale
devono essere quindi respinti.
In ordine al principio della parità di trattamento
405
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], procedendo ad una suddivisione per gruppi, avrebbe violato il principio della
parità di trattamento, in quanto in ognuno dei quattro gruppi individuati dalla decisione impugnata figurerebbero imprese
di dimensioni molto diverse; inoltre le imprese situate ai limiti inferiori e superiori di due gruppi attigui e di dimensioni
simili verrebbero trattate in modo diverso, mentre compagnie situate ai limiti superiore ed inferiore di uno stesso gruppo,
di dimensioni diverse, verrebbero trattate in modo analogo.
406
Secondo costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe
siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale
trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209,
punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2681, punto 25).
407
Nella specie, la suddivisione in gruppi potrebbe costituire violazione del principio di parità di trattamento o perché, in
seno ad ogni singolo gruppo, verrebbero trattate in modo identico imprese che si trovano in situazioni diverse o perché, tra
i vari gruppi, verrebbero trattate in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione analoga.
408
Occorre quindi esaminare se tali differenze di trattamento sussistano e se siano eventualmente obiettivamente giustificate
in considerazione della finalità perseguita consistente nel sanzionare più severamente le imprese di maggiori dimensioni.
409
Per quanto attiene, in primo luogo, al trattamento identico, in seno ad ogni singolo gruppo di ricorrenti di dimensioni diverse,
si deve rammentare che, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, tutte le ricorrenti ricomprese in uno stesso gruppo
si sono viste infliggere, malgrado le dimensioni diverse, importi di base identici ammontanti, per ordine di importanza e
secondo i singoli gruppi, a EUR 1 300 000, EUR 1 000 000, EUR 650 000 e EUR 325 000.
410
Si deve tuttavia osservare che tale differenza di trattamento è inerente ad un sistema di suddivisione in gruppi. Orbene,
è stato già rilevato nel quadro dell'esame del primo argomento delle ricorrenti nell'ambito del primo capo del presente motivo
che tale suddivisione corrispondeva ad una valutazione corretta della gravità dell'infrazione.
411
Pertanto, ancorché siano stati applicati a talune ricorrenti, per effetto della suddivisione in gruppi, importi di base identici
pur in presenza di dimensioni diverse, si deve concludere che tale differente trattamento è obiettivamente giustificato dalla
preminenza attribuita, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, alla natura dell'infrazione stessa rispetto
alle dimensioni delle imprese (v., in tal senso, sentenza IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 351, punti 50-53).
412
Conseguentemente, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente applicare alle imprese di uno stesso gruppo un importo
di base identico senza violare il principio della parità di trattamento.
413
Per quanto attiene, in secondo luogo, al diverso trattamento delle ricorrenti appartenenti a gruppi diversi, dalla tabella 5
del
considerando 183 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le ricorrenti in quattro gruppi per blocchi di imprese
rappresentanti, rispettivamente, dallo 0 al 17% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] (i
vettori di piccole dimensioni), dal 23 al 40% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] (i
vettori di dimensioni medio-piccole), dal 41 al 58% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] (i
vettori di dimensioni medio-grandi) e le dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] (i
vettori di grandi dimensioni). Peraltro, nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad ognuno di tali gruppi un importo di base delle ammende pari,
rispettivamente, ad EUR 1 300 000, ad EUR 1 000 000, ad EUR 650 000 e ad EUR 325 000.
414
Ne consegue che la differenza di trattamento tra ricorrenti appartenenti a gruppi diversi risulta, da un lato, dalla delimitazione
dei singoli gruppi di cui alla tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata e, dall'altro, dalla determinazione degli importi di base applicati ad ogni singolo gruppo
nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione medesima.
415
Per quanto attiene, anzitutto, ai valori-limite utilizzati per delimitare i singoli gruppi, si deve necessariamente rilevare
che, come osservato dalle ricorrenti, la differenza di dimensioni tra ricorrenti appartenenti a due gruppi diversi è talvolta
minore rispetto a quella tra ricorrenti appartenenti ad uno stesso gruppo. In tal senso si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] e
la DSR-[OSCURATO:PERSONA] sono state collocate nello stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non in quello della [OSCURATO:PERSONA], laddove le loro
dimensioni relative sono più vicine a quelle della [OSCURATO:PERSONA] che non a quelle della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] è stata
collocata nello stesso gruppo della NYK e non nel gruppo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], laddove le sue dimensioni relative sono più vicine
a quelle della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che non a quelle della NYK.
416
Si deve osservare che gli orientamenti prevedono, al punto 1 A, sesto comma, che una disparità
considerevole nella dimensione delle imprese che commettano il medesimo tipo di infrazione costituisce elemento idoneo a giustificare una
differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre
2001, causa T-48/98, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3859, punto 90). Peraltro, secondo la giurisprudenza se è pur vero
che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un certo margine discrezionale nella determinazione dell'importo delle ammende e che il calcolo
dell'ammenda non deve obbedire ad una semplice formula matematica (v. sentenza Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 252,
punto 59), l'importo delle ammende deve essere quanto meno proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai
fini della valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 262,
punto 106). Conseguentemente, qualora la [OSCURATO:PERSONA] suddivida le imprese interessate in gruppi ai fini della determinazione
dell'importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente
ed obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] citata supra al punto 385, punto 298).
417
A tal riguardo, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA], affermando nelle considerazioni introduttive degli orientamenti che
il margine discrezionale attribuitole dal legislatore ai fini della fissazione dell'importo delle ammende deve inquadrarsi
in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle
infrazioni alle regole della concorrenza, si è espressamente impegnata a rispettare tali principi nella determinazione dell'importo delle ammende per infrazioni alle
norme in materia di concorrenza.
418
Occorre quindi esaminare se, nella specie, la determinazione dei valori assunti ai fini della separazione dei quattro gruppi
individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata sia coerente ed obiettivamente giustificata.
419
Si deve necessariamente rilevare, a tal riguardo, che la decisione impugnata si limita a menzionare, nel
considerando 182 che, al fine di infliggere ammende superiori alle imprese più grandi aderenti al FETTCSA, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso
le imprese in quattro gruppi in base alle loro dimensioni e che, nel
considerando 183, la tabella 5 indica i quattro gruppi così costituiti e le dimensioni relative che le singole imprese aderenti al FETTCSA
presentavano nel 1994 rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la più importante dei membri del FETTCSA. Per contro, la decisione impugnata non
spiega il metodo ed i criteri assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della delimitazione dei detti quattro gruppi.
420
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale in merito alle modalità con cui le ricorrenti sono state suddivise in quattro
gruppi e sui criteri in base ai quali è stata effettuata la delimitazione dei gruppi medesimi nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, da un lato, che la suddivisione delle ricorrenti nei singoli
gruppi è stata basata esclusivamente sul fatturato relativo al trasporto marittimo di linea realizzato a livello mondiale
nel 1994 e, dall'altro, che la delimitazione dei gruppi era stata effettuata nei segmenti in cui gli scarti relativi di dimensioni
risultavano più ampi.
421
Alla luce di tali spiegazioni, assumendo che uno scarto relativo di dimensioni debba essere inteso nel senso della differenza
di dimensioni relative tra due imprese, espressa in percentuale della dimensione dell'impresa più piccola, il Tribunale rileva
che i valori limite tra i quattro gruppi individuati nella tabella 5 della decisione impugnata sono stati fissati a livelli
corrispondenti a scarti relativi di dimensioni, rispettivamente, del 72% delle dimensioni della NYK (tra [OSCURATO:PERSONA] e NYK), del
20,5% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e del 35% delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] (tra [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]). Si deve riconoscere che scarti relativi di dimensioni di tale entità riflettono disparità considerevoli ai sensi
degli orientamenti, idonei quindi a giustificare una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione.
422
Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tali scarti relativi di
dimensioni non sono i più elevati tra quelli risultanti dalla tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata. Infatti, da tale tabella emerge che gli scarti relativi di dimensioni tra la OOCL e la CGM,
tra la MISC e la OOCL, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la MISC, nonché tra la NOL e la DSR-[OSCURATO:PERSONA] sono pari, rispettivamente, all'83%,
al 27%, al 21,4% e al 21,7%, e sono quindi superiori allo scarto relativo di dimensioni del 20,5% che separa i
vettori di dimensioni medio-grandi dai
vettori di dimensioni medio-piccole. Ad identica conclusione si giungerebbe se lo scarto relativo di dimensioni fosse inteso nel senso della differenza di dimensione
relativa tra due imprese espressa in percentuale dell'impresa di dimensioni maggiori.
423
All'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, in risposta ad un quesito del Tribunale, che i gruppi erano stati separati in
corrispondenza degli scarti di dimensioni relative più elevati in termini assoluti.
424
Se è pur vero che i valori limite assunti ai fini della delimitazione dei quattro gruppi si collocano nei segmenti in cui
gli scarti di dimensioni risultano più elevati in termini assoluti, si deve tuttavia necessariamente sottolineare che tale
spiegazione contraddice quella fornita in risposta al quesito scritto del Tribunale. Peraltro, si deve osservare che una delimitazione
basata sugli scarti di dimensioni in termini assoluti non terrebbe conto dell'atteso specifico effettivo delle ricorrenti,
il quale si riflette unicamente negli scarti di dimensioni espressi in termini relativi, e risulterebbe quindi del tutto incoerente.
425
Peraltro, per quanto attiene alla fissazione dell'importo di base dell'ammenda di ogni singolo gruppo, la [OSCURATO:PERSONA], come
sarà illustrato in prosieguo, ha utilizzato un altro metodo ancora (vale a dire la riduzione successiva del 25% dell'importo
di base applicato al
vettore di grandi dimensioni). Orbene, da un lato, quest'ultimo metodo presenta maggiore coerenza in assenza di elementi che possano spiegare un'altra
suddivisione e, dall'altro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto i motivi per i quali ha ritenuto di dover applicare un altro metodo
ai fini della suddivisione delle imprese in gruppi.
426
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha giustificato, nella decisione impugnata, la scelta dei
valori limite ai fini della delimitazione dei quattro gruppi individuati nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata. Dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa ─ peraltro contraddittorie ─ in risposta
ai quesiti scritti del Tribunale nonché all'udienza, risulta inoltre che tale delimitazione non si fonda su alcun criterio
oggettivo e non presenta alcuna coerenza interna. Conseguentemente, si deve rilevare che la suddivisione delle ricorrenti
in quattro gruppi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata è contraria al principio di parità di trattamento.
427
Per quanto attiene, poi, agli importi di base applicati a ogni singolo gruppo nella tabella 6 della decisione impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] afferma nel
considerando 186 della decisione stessa, che tali importi sarebbero stati determinati in considerazione dei fattori indicati nei
considerando 179-185. Come già osservato nell'ambito dell'esame del presente motivo, dai detti
considerando emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l'importo delle ammende tenendo conto della durata e della gravità dell'infrazione,
ove quest'ultima è stata determinata sulla base della natura dell'infrazione medesima, ed ha modulato tale importo in considerazione
delle dimensioni relative delle ricorrenti, espresse in termini di fatturato mondiale relativo al trasporto marittimo di linea
rispetto ai
vettori di grandi dimensioni.
428
Come già rilevato nell'ambito dell'esame del primo capo del presente motivo, dal
considerando 181 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l'importo di base applicato ai
vettori di grandi dimensioni in considerazione del livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi. Tuttavia, la decisione impugnata
non espone il metodo di calcolo seguito per ottenere gli importi di base precisi applicati ai gruppi dei
vettori di dimensioni medio-grandi, dei
vettori di dimensioni medio-piccole e dei
vettori di dimensioni piccole.
429
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che gli importi di base applicati ai gruppi
distinti da quello dei
vettori di grandi dimensioni erano stati stabiliti muovendo dall'importo di base applicato a quest'ultimo gruppo, procedendo a riduzioni successive dell'ordine
del 25% di tale importo. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in tal senso, che gli importi di base di cui alla tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata rappresenterebbero, rispettivamente, il 75%, 50% e 25% circa dell'importo di base applicato
ai
vettori di grandi dimensioni.
430
Orbene, è stato già rilevato in precedenza che la fissazione dell'ammenda inflitta ai
vettori di grandi dimensioni sulla base dei detti criteri non sconfinava dal contesto normativo delle sanzioni definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, nonché dalle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86. Considerato che le ammende inflitte
agli altri gruppi di ricorrenti sono state stabilite muovendo da quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli stessi criteri,
si deve conseguentemente ritenere che la fissazione delle dette ammende non sconfini dal contesto normativo delle sanzioni
definito dalle menzionate disposizioni.
431
Per quanto attiene agli importi delle dette ammende indicati nella tabella 6 del
considerando 186 della decisione impugnata, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a determinare l'importo delle ammende sulla base di
una formula matematica precisa, si deve riconoscere che, fissando gli importi di base delle ammende per riduzioni successive
del 25% dell'importo di base applicato ai
vettori di grandi dimensioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha oltrepassato il potere discrezionale di cui dispone. Infatti, avendo la [OSCURATO:PERSONA] determinato quattro
gruppi in funzione delle dimensioni relative delle ricorrenti, la riduzione successiva, per scaglioni del 25%, dell'importo
di base applicato al gruppo di ricorrenti di dimensioni maggiori può essere considerata quale metodo coerente ed obiettivamente
giustificato.
432
Conseguentemente, gli argomenti delle ricorrenti devono essere accolti limitatamente alla parte in cui la delimitazione dei
gruppi effettuata nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento.
Sul principio della trasparenza e sul rispetto dell'obbligo di motivazione
433
Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver spiegato né il motivo per il quale occorreva suddividere le imprese
aderenti al FETTCSA in quattro gruppi né il criterio in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha definito i gruppi medesimi. Inoltre,
a parere delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non esporrebbe le ragioni per le quali, dopo aver assunto un importo di base di
EUR 1 300 000 per la [OSCURATO:PERSONA], ha fissato gli importi di base delle ammende degli altri gruppi, rispettivamente a EUR 1 milione,
EUR 650 000 e EUR 325 000.
434
Considerato che è stato già rilevato che, a fronte delle circostanze della specie, la fissazione dell'importo delle ammende
sulla base di una suddivisione delle ricorrenti in gruppi costituisce violazione del principio di parità di trattamento, non
appare più necessario che il Tribunale si pronunci sulle presenti censure.
435
Il Tribunale rileva tuttavia, ad abundantiam, per quanto attiene, in primo luogo, alla suddivisione delle ricorrenti in gruppi,
che dai
considerando 181 e 182 della decisione impugnata emerge sufficientemente che l'obiettivo perseguito con tale suddivisione consiste nel
modulare l'importo dell'ammenda, determinato in funzione della natura dell'infrazione, sulla base delle dimensioni dell'impresa
interessata.
436
Ne consegue che la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riguardo a tale profilo.
437
Per quanto attiene, in secondo luogo, ai criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare i valori limite ai fini della
delimitazione di quattro gruppi, si deve necessariamente rilevare, come già precedentemente osservato, che la decisione impugnata
non contiene alcuna spiegazione al riguardo e che solamente in risposta ai quesiti scritti ed orali del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA]
ha provveduto a spiegare il metodo seguito nell'effettuazione di tale delimitazione.
438
Oltre ad aver già rilevato che tali spiegazioni non sono idonee a giustificare la fissazione di valori limite ai fini della
delimitazione dei quattro gruppi individuati dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, nelle considerazioni introduttive degli
orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] stessa dichiara che i principi ivi affermati dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza
ed il carattere obiettivo delle decisioni dell'istituzione, di fronte tanto alle imprese quanto alla Corte di giustizia, assicurando
al tempo stesso che il margine discrezionale lasciato alla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto si inquadra in una linea politica
coerente e non discriminatoria, funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
439
Secondo la giurisprudenza, è certamente ammissibile che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca a posteriori dei dati diretti a tradurre in
cifre i criteri esposti nella decisione impugnata, quando questi ultimi di per sé possano essere quantificati (v. sentenza
Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 206, punto 4735, nonché la sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 318,
punto 1181). Tuttavia, nella specie, proprio tali criteri mancano.
440
Conseguentemente, si deve ritenere che la delimitazione dei gruppi di cui alla tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata è insufficientemente motivata.
441
Per quanto attiene, in terzo luogo, alla determinazione dell'importo di base di cui alla tabella 6, si deve ricordare che,
come già precedentemente osservato, la decisione impugnata rinvia, nel
considerando 186, ai fattori indicati nei
considerando 179-185, vale a dire alla durata e alla gravità dell'infrazione, modulata in funzione della natura dell'infrazione stessa
e delle dimensioni dell'impresa interessata.
442
E' pur vero che nella decisione impugnata non viene esposto il metodo o il calcolo sulla base del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha
determinato gli importi di base per i gruppi diversi dai
vettori di grandi dimensioni, né il rapporto intercorrente tra i medesimi ed i gruppi individuati nella tabella 5. Tuttavia, si deve ritenere che tali
importi costituiscono la traduzione in cifre della suddivisione in quattro gruppi effettuata nella decisione impugnata. Le
spiegazioni fornite al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito scritto del Tribunale non costituiscono quindi
una motivazione supplementare o a posteriori della decisione impugnata (v. sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 206, punto 4733 e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 318, punto 1181).
443
E' stato peraltro già rilevato, nell'ambito dell'esame del primo capo del presente motivo, che la scelta della base specifica
di EUR 1 300 000 per i
vettori di grandi dimensioni è viziato da insufficiente motivazione, atteso che la fissazione di tale importo ad un livello superiore a quello più basso
della scala delle ammende applicabili per le infrazioni gravi previsto dagli orientamenti non risulta sufficientemente spiegata.
Conseguentemente, considerato che le basi specifiche relative agli altri tre gruppi sono state determinate muovendo dall'importo
di base applicato ai
vettori di grandi dimensioni, si deve ritenere che anche a tali basi specifiche si sia trasmesso il vizio di insufficiente motivazione.
444
Si deve conseguentemente concludere che la decisione impugnata presenta parimenti insufficienza di motivazione sotto tale
profilo.
445
Le ricorrenti fanno infine valere che, per quanto la suddivisione in gruppi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata
mirerebbe a tener conto dei danni e dei vantaggi derivanti dall'accordo de quo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe individuato tali
danni e tali vantaggi.
446
Dall'esame del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, risulta
tuttavia che la decisione impugnata ha accertato un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68
unicamente nella parte in cui l'accordo diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse ha per oggetto di restringere
la concorrenza. Per contro, la decisione impugnata non dichiara, come espressamente indicato nel
considerando 135, che l'accordo medesimo abbia avuto per effetto di restringere la concorrenza.
447
Atteso che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, è sufficiente che
l'accordo di cui trattasi abbia per oggetto di restringere la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era minimamente tenuta ad individuare
i danni che potrebbero concretamente risultare dal detto accordo.
448
In ogni caso, dai
considerando 134 e 138 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ivi sufficientemente esposto i motivi per i quali l'accordo
de quo per sua stessa natura ed in considerazione della posizione dei membri del FETTCSA con riguardo ai traffici tra l'Europa
del [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] ha per oggetto di restringere la concorrenza in maniera significativa.
449
Conseguentemente, la censura relativa al difetto di motivazione per quanto attiene alla presa in considerazione dei danni
e dei vantaggi derivanti dall'accordo di cui trattasi non può trovare accoglimento.
450
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che gli argomenti delle ricorrenti relativi al difetto di motivazione devono essere
accolti con riguardo alla delimitazione dei quattro gruppi di cui alla tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata ed alla determinazione degli importi di base delle ammende di cui alla tabella 6 del
considerando 186 della decisione medesima.
Sul terzo capo relativo al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla P&O [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
451
A titolo individuale la P&O [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione, in sede di determinazione
dell'importo delle ammende, la fusione avvenuta il 19 dicembre 1996 tra la P&O e la [OSCURATO:PERSONA].
452
La ricorrente osserva che al nuovo soggetto P&O [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inflitta un'ammenda più elevata di quella della [OSCURATO:PERSONA],
unica compagnia collocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo dei
vettori di grandi dimensioni.
453
Secondo la ricorrente, il carattere sproporzionato dell'ammenda inflittale deriverebbe dalla suddivisione delle imprese di
cui trattasi in quattro gruppi, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Infatti, poiché tanto la P&O quanto
la [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella seconda categoria senza tener conto della loro situazione individuale, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe stata ipso facto indotta, al momento della determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta al nuovo soggetto sorto
dalla fusione, a sommare le ammende di EUR 620 000 inflitte rispettivamente alla P&O e alla [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, la
P&O [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta al versamento, in violazione del principio di parità di trattamento, di un'ammenda superiore al
48% a quello della seconda ammenda, in ordine di importanza, inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
454
La ricorrente deduce che il rispetto del principio di parità di trattamento avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito
dell'applicazione del proprio metodo fondato sulla suddivisione delle imprese aderenti al FETTCSA in quattro gruppi, a classificare
la P&O [OSCURATO:PERSONA] nello stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA], atteso che le dimensioni della P&O sommate a quelle della [OSCURATO:PERSONA] nel 1994,
vale a dire nell'anno di riferimento assunto dalla decisione impugnata nella tabella 5 (
considerando 183), sarebbero state simili.
455
A sostegno di tale tesi la ricorrente osserva che le richieste di informazioni rivoltele dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 e nel
1999 sarebbero state dirette ad ottenere il fatturato del nuovo soggetto sorto dalla fusione e non i fatturati individuali
della P&O e della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe infatti prendere in considerazione il fatturato
del nuovo soggetto sorto dalla fusione al fine di determinare l'importo massimo dell'ammenda applicabile in forza dell'art. 19,
n. 2, del regolamento n. 4056/86. Inoltre, in caso di soccombenza delle ricorrenti, il pagamento dell'ammenda incomberebbe
alla P&O [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ne deduce che, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, sarebbero quindi
pertinenti le dimensioni relative della P&O [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle delle altre imprese aderenti al FETTCSA nel 1998, vale
a dire l'anno dell'ultimo esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione, e non le dimensioni relative della P&O
e della [OSCURATO:PERSONA] nel 1994.
456
A titolo di osservazione finale la ricorrente deduce inoltre che, se le richieste di informazioni indirizzate alla P&O [OSCURATO:PERSONA]
nel 1998 e nel 1999 non erano dirette a consentire la determinazione dell'importo massimo dell'ammenda che poteva esserle
inflitta, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe validamente motivato le richieste medesime.
457
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto degli argomenti dedotti dalla ricorrente al riguardo.
b) Giudizio del Tribunale
458
Dalla decisione impugnata risulta che, nel 1992, all'epoca dei fatti contestati, la P&O e la [OSCURATO:PERSONA] erano compagnie di navigazione
indipendenti, entrambi parti contraenti dell'accordo di cui trattasi diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse.
E' pacifico, peraltro, che la P&O e la [OSCURATO:PERSONA] si siano fuse, il 19 dicembre 1996, dando luogo alla P&O [OSCURATO:PERSONA]. Infine,
dall'art. 4 della decisione impugnata risulta che la P&O [OSCURATO:PERSONA] si è vista infliggere, al momento dell'emanazione della
decisione stessa, vale a dire il 16 maggio 2000, un'ammenda pari a EUR 1 240 000, ossia l'ammenda di importo più elevato inflitta
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di tale controversia.
459
Si deve osservare che, nel
considerando 184 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nell'ambito dell'esame della gravità dell'infrazione, che la fusione
tra la P&O e la [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un elemento pertinente, dal momento che le infrazioni erano state commesse prima di
tale evento. Conseguentemente, nella tabella 5 del
considerando 183 della decisione impugnata la P&O e la [OSCURATO:PERSONA] sono state entrambe classificate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo dei
vettori di dimensioni medio-grandi e, a termini della tabella 6 del
considerando 186 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ad ognuna di esse l'importo di base di EUR 1 milione. A seguito
delle deduzioni effettuate da tale importo a titolo di circostanze attenuanti, della collaborazione prestata e della durata
del procedimento, la P&O e la [OSCURATO:PERSONA] si sono viste infliggere, a termini della tabella 7 del
considerando 206 della decisione impugnata, ammende dell'importo di EUR 620 000, ragion per cui per il nuovo soggetto P&O [OSCURATO:PERSONA] è risultata
un'ammenda complessiva pari a EUR 1 240 000.
460
Gli argomenti della ricorrente fondati sulla considerazione che l'importo dell'ammenda avrebbe dovuto essere calcolato sulla
base delle dimensioni del nuovo gruppo risultante dalla fusione non possono essere accolti. La valutazione della gravità dell'infrazione
deve infatti riferirsi alla realtà economica risultante all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa. Conseguentemente,
per valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni singola impresa nonché l'ampiezza dell'infrazione commessa da ognuna
di esse, che costituiscono elementi pertinenti per valutare la gravità dell'infrazione commessa dalle singole imprese, la
[OSCURATO:PERSONA] deve fare riferimento al fatturato realizzato dalle singole imprese di cui trattasi nel corso del periodo in cui
l'infrazione è stata commessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 109, punto 339; sentenza del Tribunale
11 marzo 1999, causa T-156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-645, punti 663 e 664, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 318, punti 1147 e 1148).
461
Legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] non si è quindi riferita, nella specie, al fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale
precedente l'emanazione della decisione impugnata al fine di valutare la gravità dell'infrazione con riguardo alla P&O [OSCURATO:PERSONA].
A tal riguardo, si deve sottolineare che l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 e le disposizioni analoghe contenute
nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, che fanno riferimento a tale fatturato, non hanno ad oggetto la determinazione della gravità
dell'infrazione, bensì la determinazione dell'importo massimo dell'ammenda che può essere comminata ad un'impresa per violazione
dell'art. 81, n. 1, CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 318, punto 1146). Nel rispetto del limite fissato dall'art. 19,
n. 2, del regolamento n. 4056/86 e dalle analoghe disposizioni contenute nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, la [OSCURATO:PERSONA]
può determinare l'importo dell'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti
in questione (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-28/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1845, punto 91).
462
Si deve peraltro rammentare che il rispetto del principio di parità di trattamento esige che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzi di regola
un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa
infrazione (v., in particolare, sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9757,
punti 63-68; causa C-291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9991, punti 97-99, e sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002,
causa T-308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-813, punto 65).
463
Non può essere pertanto contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto ─ collocandosi la fusione in un momento successivo
rispetto ai fatti di causa ─ delle dimensioni relative della P&O [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo dell'importo
dell'ammenda al momento dell'emanazione della decisione impugnata.
464
E' pur vero che, nel caso di una fusione successiva ai fatti contestati, dalla suddivisione delle ricorrenti in gruppi può
derivare, come nella specie, per effetto della somma degli importi di base forfettari applicati a ogni singola impresa interessata,
l'accentuazione della mancanza di rapporto tra l'importo dell'ammenda infine inflitta e le dimensioni dell'impresa. Non si
può tuttavia non osservare che tale conseguenza è inerente alla forfettizzazione dell'importo di base delle ammende risultante
dalla suddivisione in gruppi. Orbene, è stato già rilevato nell'ambito del secondo capo del presente motivo che tale forfettizzazione
non costituisce violazione né dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 né delle equivalenti disposizioni dei regolamenti
n. 1017/68 e n. 4056/68 né dei principi della valutazione individuale e della parità di trattamento.
465
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente al riguardo devono essere pertanto respinti.
Considerazioni conclusive in ordine al motivo
466
Dall'esame del presente motivo risulta che la decisione impugnata presenta vizi sostanziali per quanto attiene alla metodologia
seguita ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. Il primo vizio risulta dal fatto che la decisione impugnata
ha fissato l'importo delle ammende inflitte alle singole ricorrenti partendo dall'importo di base applicato alla [OSCURATO:PERSONA] senza
motivare adeguatamente il motivo per il quale quest'ultimo importo è superiore al minimo stabilito negli orientamenti per
le infrazioni gravi. Ne consegue che a tutti gli importi di base applicati alle singole ricorrenti si è trasmesso il vizio
di difetto di motivazione. Il secondo vizio risulta dal fatto che la decisione impugnata ha fissato l'importo delle ammende
dopo aver suddiviso le ricorrenti in gruppi in maniera contraria al principio della parità di trattamento o, quanto meno,
senza adeguata motivazione.
467
Prima di pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche derivanti da tali vizi sostanziali precedentemente rilevati, il Tribunale
ritiene tuttavia che, nella specie, occorra anzitutto esaminare, a fronte delle circostanze che hanno caratterizzato l'emanazione
della decisione impugnata, il motivo relativo alla prescrizione in materia di ammende.
5.Sul motivo relativo alla prescrizione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
468
Secondo le ricorrenti, le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione impugnata sarebbero prescritte ai sensi dell'art. 1,
n. 1, del regolamento n. 2988/74.
469
A parere delle ricorrenti, l'ultimo atto che, nella specie, avrebbe validamente interrotto la prescrizione in materia di ammende,
ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74, sarebbe costituito dalla richiesta di informazioni indirizzata dalla
[OSCURATO:PERSONA] al FETTCSA in data 24 marzo 1995 al fine di ottenere informazioni in ordine al fatturato dei membri del medesimo
relativo agli anni 1993 e 1994. Conseguentemente, la prescrizione quinquennale per le ammende previste dall'art. 1, n. 1,
del regolamento n. 2988/74, sarebbe maturata per le parti in data 24 marzo 2000. La decisione impugnata, essendo stata emanata
il 16 maggio 2000, non potrebbe pertanto infliggere, in base alla normativa vigente, ammende alle ricorrenti.
470
Le ricorrenti riconoscono che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al FETTCSA, successivamente alla richiesta di informazioni del 24
marzo 1995, due nuove richieste di informazioni in data 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, conformi alle disposizioni dei regolamenti
n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. Esse sostengono, tuttavia, che tali due richieste di informazioni, dirette ad ottenere i dati
relativi al fatturato dei membri del FETTCSA concernenti, rispettivamente, gli esercizi 1997 e 1998, non costituirebbero validi
atti interruttivi della prescrizione, in quanto non sarebbero stati indispensabili
ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione, a termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74.
471
Le ricorrenti sostengono, infatti, che le informazioni richieste non sarebbero state, nella specie, indispensabili
ai fini dell'accertamento, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già chiuso l'istruttoria ed emanato la comunicazione degli addebiti. Le ricorrenti ritengono
inoltre che non sussistesse alcuna necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di richiedere le informazioni relative al fatturato realizzato
negli esercizi 1997 e 1998
ai fini della repressione dell'infrazione. Le ricorrenti osservano, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto, in data 16 settembre 1994, la risposta delle parti
alla comunicazione degli addebiti e che sarebbe stata in possesso, nel maggio e nel giugno 1995, dei dati relativi al fatturato
dei membri del FETTCSA con riguardo agli esercizi 1993 e 1994 già a seguito della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995.
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi disposto, a tale data, di tutte le informazioni indispensabili per l'adozione
di una decisione sull'accordo de quo. A loro parere, se la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto infine inviare due nuove richieste di informazioni
in merito al fatturato dei membri del FETTCSA al fine di ottenere il fatturato dell'ultimo esercizio sociale realizzato da
ognuno di essi, ciò sarebbe unicamente dovuto al ritardo dell'istituzione nell'emanare la decisione.
472
Nell'ambito dell'esame del presente motivo, le ricorrenti sostengono, inoltre, che occorrerebbe tener conto dei principi giurisprudenziali
risultanti dalla sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 43. Da tale sentenza, relativa alla procedura di esame
degli aiuti di Stato, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe prolungare artificiosamente la durata del termine di prescrizione
inviando alle parti interessate richieste di informazioni non pertinenti o non necessarie.
473
Le ricorrenti osservano che, se la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente interrompere la prescrizione con richieste di informazioni
ripetitive relative al fatturato delle imprese interessate, essa potrebbe far lievitare il termine di prescrizione sino al
massimo decennale previsto dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, rendendo in tal modo lettera morta la prescrizione
quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo.
474
[OSCURATO:PERSONA] deduce che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 sarebbero state dirette a
consentirle di fissare l'importo delle ammende nel rispetto degli obblighi incombenti all'istituzione in forza dell'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86,
ai sensi dei quali le ammende non possono in alcun caso eccedere il 10% del fatturato dell'impresa interessata realizzato
nel corso dell'esercizio sociale precedente. Sarebbe quindi erroneo sostenere che le richieste di informazioni di cui trattasi
non fossero indispensabili ai fini dell'emanazione della decisione impugnata.
475
Ciò premesso, le dette richieste di informazioni ─ essendo ivi indicato, oltre al loro fondamento normativo, che le parti
sono passibili di ammenda qualora forniscano informazioni inesatte ─ sarebbero conformi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], all'art. 11
del regolamento n. 17, all'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e all'art. 16 del regolamento n. 4056/86 ed avrebbero, conseguentemente,
validamente interrotto la prescrizione, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74. A parere della [OSCURATO:PERSONA],
al momento dell'emanazione della decisione impugnata, vale a dire il 16 maggio 2000, la prescrizione non sarebbe quindi maturata.
476
A sostegno di tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in primo luogo, che la tesi delle ricorrenti si risolverebbe nell'escludere
la possibilità per l'istituzione di inviare richieste di informazioni ripetitive e la penalizzerebbe per aver tempestivamente
inviato una richiesta di informazioni alle imprese interessate.
477
[OSCURATO:PERSONA] osserva, in secondo luogo, che nel tenore dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74 non si riscontrerebbe
alcun elemento che le vieti di reiterare le richieste di informazioni relative al fatturato delle imprese interessate.
478
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74 dovrebbe essere interpretato nel contesto
dell'art. 2, n. 3, del regolamento medesimo, che impone alla [OSCURATO:PERSONA] un limite assoluto di dieci anni che non può essere
in alcun caso superato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima disposizione sarebbe sufficiente a fornire alle imprese le garanzie
procedurali necessarie.
479
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza, nella specie, della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al
punto 43. A suo parere, tale sentenza in materia di aiuti di Stato si limiterebbe a rilevare che le disposizioni dell'art. 88,
n. 3, CE impedirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di prolungare, con richieste di informazioni reiterate, il periodo di esame preliminare
degli aiuti di Stato nel corso del quale la [OSCURATO:PERSONA] deve formarsi una prima idea quanto alla compatibilità dell'aiuto
de quo con il mercato comune e quanto all'opportunità di avviare il procedimento d'esame formale degli aiuti previsto dall'art. 88,
n. 2, CE. In tale contesto dovrebbe essere quindi collocata l'affermazione della Corte secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non necessitava
di informazioni esaustive sull'aiuto in questione. A parere della [OSCURATO:PERSONA], il contesto della specie sarebbe diverso in
quanto, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, le norme procedurali applicabili esigerebbero di ottenere
dati relativi a fatturati sufficentemente recenti.
Giudizio del Tribunale
480
Dall'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 risulta che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di comminare ammende è soggetto
ad un termine di prescrizione di cinque anni per quanto attiene alle infrazioni all'art. 81, n. 1, CE, vale a dire alle norme
comunitarie in materia di concorrenza. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione
o, per le infrazioni permanenti o continuate, dal giorno in cui l'infrazione è cessata.
481
La prescrizione può essere tuttavia interrotta e sospesa, a termini, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del detto regolamento, la prescrizione dell'azione si interrompe
con qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] (...) ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione e, segnatamente
domande scritte di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] esige le informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione;
tuttavia, la prescrizione opera al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha comminato
sanzioni o ammende entro tale termine.
482
Nella specie, a termini del
considerando 180 della decisione impugnata, la prescrizione ha iniziato a decorrere il 28 settembre 1992, data assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]
quale data di cessazione dell'infrazione. E' pacifico che la prescrizione sia stata validamente interrotta una prima volta,
in data 19 aprile 1994, per effetto della comunicazione degli addebiti, quindi una seconda volta, in data 24 marzo 1995, per
effetto della richiesta di informazioni diretta ad ottenere dalle imprese aderenti al FETTCSA taluni dati relativi al fatturato
concernente gli esercizi 1993 e 1994. Considerato che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, vale a dire
ad oltre cinque anni di distanza dal 24 marzo 1995, occorre quindi verificare se altri atti successivi abbiano validamente
interrotto il termine quinquennale di prescrizione. In assenza di tali atti, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende
alle ricorrenti per l'infrazione accertata nella decisione impugnata sarebbe prescritto e le ammende inflitte alle ricorrenti
all'art. 4 della decisione impugnata sarebbero quindi inefficaci.
483
E' pacifico inter partes che, nella specie, gli unici atti emanati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo
che ha condotto all'emanazione della decisione impugnata successivi alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 sono
costituiti, da un lato, dalla richiesta di informazioni del 30 giugno 1998, diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato
delle imprese aderenti al FETTCSA concernenti l'esercizio 1997 e, dall'altro, da una richiesta di informazioni dell'11 ottobre
1999, diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese medesime riguardanti l'esercizio 1998. Occorre quindi
esaminare se, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel
considerando 194 della decisione impugnata, queste due richieste di informazioni abbiano validamente interrotto la prescrizione, a termini
dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74.
484
Si deve osservare che l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2 del regolamento n. 2988/74, costituendo una deroga
al principio della prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo, deve essere interpretata
restrittivamente.
485
Si deve peraltro rilevare che dal primo comma dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2988/74 emerge che, ai fini
dell'interruzione della prescrizione ai sensi del regolamento stesso, le domande scritte di informazioni della [OSCURATO:PERSONA],
espressamente menzionate da tale disposizione, a titolo esemplificativo, quali atti interruttivi della prescrizione, devono
essere dirette
all'accertamento o alla repressione dell'infrazione.
486
Orbene, a termini dell'art. 11 del regolamento n. 17 e, per quanto riguarda il settore dei trasporti in esame nella specie,
a termini dell'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 16 del regolamento n. 4056/86, le richieste di informazioni
devono essere, a tenore del n. 1 di tali disposizioni,
necessarie. Secondo la giurisprudenza, una richiesta di informazioni è
necessaria ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 qualora si possa legittimamente considerare che tale domanda abbia un
rapporto con la violazione presunta (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-39/90, SEP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1497,
punto 29). In considerazione dell'identicità del tenore dell'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 16 del regolamento
n. 4056/86, gli stessi principi si applicano alle richieste di informazioni basate su tali disposizioni.
487
Dalle suesposte considerazioni emerge che, per poter validamente interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74, una richiesta di informazioni deve essere necessaria all'accertamento o alla repressione
dell'infrazione.
488
In tal senso, per quanto l'invio di richieste di informazioni possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione in materia
di ammende quando tali richieste sono dirette a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare gli obblighi ad essa incombenti
nell'ambito della determinazione dell'importo dell'ammenda, non può ritenersi ammissibile, ad esempio, che la [OSCURATO:PERSONA]
possa inviare richieste di informazioni unicamente dirette a prolungare artificiosamente il termine di prescrizione al fine
di conservare il potere di infliggere ammende (v., in tal senso, sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 43, punti 45-67).
Richieste di informazioni unicamente finalizzate a tale obiettivo non sarebbero, infatti, necessarie alla repressione dell'infrazione.
Peraltro, riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di interrompere il termine di prescrizione con l'invio di richieste di informazioni
non necessarie alla repressione dell'infrazione significherebbe consentirle di prolungare sistematicamente la prescrizione
sino al massimo decennale previsto dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, il che renderebbe lettera morta la prescrizione
quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo, che verrebbe così trasformata in un termine di prescrizione
decennale.
489
Nella specie, emerge espressamente dal contenuto delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999
che la loro pretesa finalità consisteva nel consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare l'importo dell'ammenda eventualmente infligenda
alle ricorrenti. Nel corso del procedimento scritto dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel controricorso, che
tali richieste sarebbero state dirette a consentirle di fissare l'importo massimo delle ammende, a termini delle disposizioni
dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento
n. 4056/86, ai sensi delle quali le ammende non possono in nessun caso eccedere il 10% del fatturato dell'impresa interessata
realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, sarebbe stato
quindi
cruciale per l'istituzione ottenere, al fine di poter fissare correttamente l'importo delle ammende, dati relativi al fatturato sufficientemente
recenti.
490
Si deve riconoscere che una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese oggetto
di un procedimento ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza può costituire un atto necessario alla repressione
dell'infrazione, in quanto consente alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che le ammende che essa intende infliggere alle imprese
medesime non eccedano il massimale delle ammende consentito dai menzionati regolamenti in caso di violazione delle norme comunitarie
in materia di concorrenza.
491
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui, nella specie, le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999
fossero dirette ad ottenere informazioni relative al fatturato necessarie affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse verificare che il
livello delle ammende previste non eccedesse il massimale autorizzato, tali richieste sarebbero idonee ad interrompere la
prescrizione ai sensi del regolamento n. 2988/74.
492
Occorre quindi verificare se, al momento del loro invio, le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre
1999 fossero necessarie affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse emanare una decisione finale di irrogazione delle ammende ovvero se,
come sostenuto dalle ricorrenti, le circostanze che hanno caratterizzato la formulazione di tali richieste del 30 giugno 1998
e dell'11 ottobre 1999 rivelasse, al contrario, sulla base di indizi precisi e concordanti, che esse non costituivano atti
idonei a validamente interrompere il termine di prescrizione, non essendo necessari alla repressione dell'infrazione, disponendo
già la [OSCURATO:PERSONA], a seguito della ricezione delle risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 24 marzo
1995, di tutti gli elementi necessari all'emanazione della decisione impugnata.
493
A tal riguardo, occorre esaminare il contesto nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, nel corso del procedimento amministrativo
relativo all'accordo di cui trattasi, all'invio delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999.
494
Orbene, si deve anzitutto osservare, come già precedentemente rilevato ai punti 317-321, che, in considerazione del contesto
della controversia, della sua rilevanza per le imprese interessate e del suo grado di complessità, la durata del procedimento
nella specie sembra eccedere, prima facie, un termine ragionevole.
495
In tal senso, occorre anzitutto rammentare che l'accordo de quo costituisce un accordo dei membri del FETTCSA, entrato in
vigore il 1° luglio 1992. Dagli atti di causa dinanzi al Tribunale emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata dell'esistenza
dell'accordo de quo a seguito dell'invio, in data 26 giugno 1992, di una richiesta di informazioni nell'ambito dell'istruttoria
relativa all'accordo FETTCSA, istruttoria in corso sin dall'inizio del 1991. In risposta a tale richiesta di informazioni,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto copia del verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 contenente i termini dell'accordo
de quo.
496
Si deve parimenti rilevare che, già in data 28 settembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti le proprie valutazioni
giuridiche preliminari in merito all'accordo FETTCSA. A termini del
considerando 180 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'infrazione contestata alle ricorrenti sia cessata in tale stessa
data.
497
Si deve inoltre osservare che, con le domande di informazioni del 31 marzo 1993 e del 7 ottobre seguente, la [OSCURATO:PERSONA] ha
chiesto alle ricorrenti di fornire una serie di informazioni supplementari relative all'accordo de quo. Successivamente, in
data 19 aprile 1994, ha inviato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti, alla quale queste ultime hanno risposto
il 16 settembre seguente, dopo aver incontrato gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di esaminare su quali basi sarebbe eventualmente
risultata possibile una chiusura del procedimento amministrativo. Infine, in data 24 marzo 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato
alle ricorrenti una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese aderenti al FETTCSA
concernente gli esercizi 1993 e 1994.
498
E' pacifico che le domande di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 sono state inviate alle ricorrenti senza
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto, nel corso del periodo intercorrente tra il nuovo invio e quello della richiesta di informazioni
del 24 marzo 1995, alcun atto istruttorio supplementare.
499
Si deve infine ricordare che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000.
500
Alla luce di tali circostanze occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva terminato l'istruttoria della pratica de
qua già nel mese di marzo 1995. A tale data, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto tutti gli atti procedurali preliminari
all'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA]
aveva inviato la comunicazione degli addebiti e ricevuto le osservazioni delle ricorrenti. A tal riguardo, il fatto stesso
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato, il 24 marzo 1995, vale a dire poco tempo dopo aver ricevuto la risposta alla comunicazione
degli addebiti il 16 settembre 1994, una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle
imprese aderenti al FETTCSA concernente gli esercizi 1993 e 1994 dimostra che era stata raggiunta l'ultima fase del procedimento
amministrativo e che la [OSCURATO:PERSONA] si preparava, a quel momento, all'emanazione di una decisione finale di irrogazione delle
ammende, atteso che la detta richiesta non aveva altro oggetto se non quello di ottenere i dati relativi al fatturato al fine
di consentire all'istituzione di fissare le ammende senza eccedere il massimale consentito dall'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, dall'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.
501
Ne consegue che può ritenersi acclarato ─ cosa d'altronde non contestata ─ che la [OSCURATO:PERSONA] avesse completamente terminato
l'istruttoria della pratica de qua al momento dell'invio della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 e che disponesse,
a tale data, dopo aver ricevuto i dati richiesti, di tutti gli elementi necessari per poter emanare una decisione finale di
irrogazione delle ammende. E' tuttavia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha emanato la decisione finale dopo aver ricevuto le
risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995.
502
Si deve osservare che, successivamente, trascorsi 39 mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nuova richiesta di informazioni,
in data 30 giugno 1998, diretta ad ottenere nuovamente i dati relativi al fatturato delle ricorrenti concernente, questa volta,
l'esercizio 1997. Atteso che nessun atto istruttorio supplementare è stato posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di
tale periodo con riguardo alla pratica de qua, si deve necessariamente rilevare che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] terminato l'esame
della pratica già nel 1995, tale richiesta non poteva avere altro oggetto se non quello di consentire all'istituzione di procedere
all'aggiornamento dei dati relativi al fatturato già richiesti nel 1995 ai fini dell'emanazione di una decisione finale di
irrogazione delle ammende alle ricorrenti. E' tuttavia pacifico che, per quanto l'istruttoria fosse stata terminata e l'emanazione
di una decisione finale di irrogazione delle ammende apparisse imminente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha emanato tale decisione successivamente
alla ricezione delle risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 30 giugno 1998.
503
Infine, decorsi ulteriori 15 mesi, vale a dire a circa 54 mesi di distanza dalla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995,
la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, in data 11 ottobre 1999, una nuova e terza richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati
relativi al fatturato delle ricorrenti concernente, questa volta, l'esercizio 1998. E' tuttavia pacifico che, successivamente
alla ricezione delle risposte delle ricorrenti a tale richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto ─ così come non l'aveva
fatto in esito alle risposte alle richieste di informazioni del 24 marzo 1995 e del 30 giugno 1998 ─ all'emanazione della
decisione finale di irrogazione delle ammende.
504
Ciò premesso, si deve necessariamente riconoscere che le ricorrenti si interrogano giustamente in ordine al carattere necessario
delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999.
505
Occorre esaminare, in secondo luogo, i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare l'invio delle richieste di informazioni
del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 ed esaminare se tali giustificazioni consentano di concludere nel senso che tali richieste
erano necessarie alla repressione dell'infrazione.
506
Si deve rammentare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha reiteratamente giustificato, tanto nella fase scritta, quanto in quella
orale del procedimento dinanzi al Tribunale, la necessità delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre
1999, ricordando l'obbligo ad essa incombente di calcolare l'importo massimo delle ammende conformemente alle pertinenti disposizioni.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i dati relativi al fatturato concernente gli esercizi 1997 e 1998 forniti in risposta alle dette richieste
di informazioni, non sarebbero stati quindi diretti al calcolo delle ammende, bensì unicamente alla verifica del rispetto
del massimale delle ammende consentito. Orbene, nella specie, tale dati non consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare tale
calcolo. Atteso che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, l'anno di riferimento ai fini del calcolo dell'importo
massimo consentito delle ammende non era infatti né il 1997 né il 1998, bensì il 1999, vale a dire l'anno dell'esercizio sociale
precedente l'emanazione della decisione impugnata (v. ordinanza della Corte 5 giugno 2002, causa C-213/00 P, Italcementi ─
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 98). E' pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto
i dati relativi al fatturato delle ricorrenti concernente l'esercizio sociale afferente il 1999. Orbene, le ricorrenti hanno
sostenuto nel ricorso, senza essere contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito, che i loro risultati economici sarebbero disponibili,
per la maggior parte di esse, nel marzo dell'anno seguente. Pertanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata
in data 16 maggio 2000, la maggior parte delle ricorrenti aveva chiuso il rispettivo esercizio sociale relativo all'anno 1999.
507
Alla luce delle suesposte considerazioni, si può pertanto ritenere acclarato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di emanare
la decisione impugnata di irrogazione delle ammende senza disporre dei dati relativi al fatturato, dati necessari per la determinazione
del massimale consentito delle ammende. Se è pur vero che tale circostanza non è, di per sé, idonea ad escludere l'effetto
interruttivo della prescrizione delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999, poiché la [OSCURATO:PERSONA]
era libera di assumersi il rischio di emanare una decisione di irrogazione della ammende senza calcolare il massimale consentito
dalle pertinenti disposizioni, si deve tuttavia necessariamente rilevare che, nella specie, tale circostanza dimostra che,
contrariamente a quanto costantemente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare l'invio delle richieste di informazioni
del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, l'invio di tali richieste non poteva essere giustificato con l'obbligo di verificare
che l'importo delle ammende non eccedesse il massimale consentito dalle pertinenti disposizioni, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non
disponeva di tali informazioni al momento dell'emanazione della decisione impugnata. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce nessun
altro elemento per giustificare la necessità delle richieste di informazioni di cui trattasi.
508
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente di aver calcolato, nella specie, il massimale
delle ammende autorizzato sulla base del fatturato delle ricorrenti relativo al 1998 e di essersi assicurata, a titolo di
misura prudenziale, che l'importo delle ammende inflitte non superasse parimenti il 10% del fatturato mondiale realizzato
dalle ricorrenti nel 1993. Tali spiegazioni sono contenute nel
considerando 207 della decisione impugnata.
509
Tali spiegazioni non sono tuttavia idonee a rimettere in discussione il rilievo secondo cui le richieste di informazioni del
30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 non possono trovare la loro giustificazione nell'obbligo di verificare che l'importo delle
ammende non eccedesse il massimale consentito. Al contrario, la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe calcolato il
massimale delle ammende consentito sulla base dei dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1998, oltre a dimostrare
come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato tale calcolo conformemente alle pertinenti disposizioni, conferma che essa era in
grado di emanare la decisione impugnata di irrogazione delle ammende senza dover ottenere i dati relativi al fatturato concernente
l'esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione medesima.
510
Inoltre, considerato che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] si riteneva in grado di procedere alla determinazione del massimale
delle ammende consentito basandosi sui dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1998 ─ dati non afferenti l'ultimo
esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione impugnata ─, si deve rilevare che l'istituzione avrebbe potuto ugualmente
basarsi sui dati relativi al fatturato concernente gli esercizi 1993 o 1994, dati di cui disponeva a seguito della richiesta
di informazioni del 24 marzo 1995. Si deve necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega il motivo per il quale questi
ultimi dati relativi al fatturato non fossero sufficienti per consentirle di verificare che il massimale delle ammende non
fosse superato e che fosse conseguentemente necessario trasmettere le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre
1999.
511
Alla luce delle suesposte considerazioni, non sembra che l'invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle richieste di informazioni
del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 possa essere giustificato dalla necessità di rispettare il massimale delle ammende previsto
dalle pertinenti disposizioni.
512
[OSCURATO:PERSONA], modificando la tesi esposta nelle proprie memorie scritte dinanzi al Tribunale, ha affermato all'udienza che,
se, nella specie, non ha provveduto a chiedere i dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1999, ciò troverebbe spiegazione
nel fatto che essa avrebbe inteso infliggere un'ammenda di importo talmente modesto da risultare, in ogni caso, inferiore
al massimale delle ammende consentito.
513
Dalle nuove spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta, quindi, che l'istituzione riconosce di non aver verificato, nella
specie, se le ammende inflitte eccedessero il massimale delle ammende consentito, sulla base tanto dei dati relativi al 1999
quanto di quelli concernenti un altro anno di riferimento.
514
Si deve quindi rilevare che le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza, benché differenti da quelle esposte nelle
memorie prodotte dinanzi al Tribunale, confermano nuovamente che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11
ottobre 1999 non potevano essere dirette a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di calcolare il massimale delle ammende consentito,
atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso ─ secondo tali nuove spiegazioni ─ infliggere ammende di importo talmente modesto
da non rendere necessario tale calcolo. Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, come sostengono le ricorrenti,
la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, nella specie, di tutti gli elementi necessari ai fini dell'emanazione di una decisione finale di
irrogazione delle ammende già a seguito della ricezione delle risposte alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995. A
tal riguardo, l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], formulata per la prima volta all'udienza, secondo cui la decisione di infliggere
un'ammenda modesta sarebbe stata presa solamente nel corso del 1999, non si fonda su alcun elemento probatorio e non può essere
quindi ritenuta dimostrata.
515
Alla luce di tutte le suesposte circostanze e senza che occorra interrogarsi sui motivi che abbiano potuto motivare la mancata
emanazione della decisione a seguito dell'invio della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, si deve ritenere, in conclusione,
che non risulta che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 fossero dirette a consentire alla
[OSCURATO:PERSONA] di calcolare il massimale delle ammende autorizzato.
516
Ciò premesso, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva terminato l'esame degli atti della pratica al momento dell'invio della
richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 e che nessun atto istruttorio è stato compiuto prima dell'invio delle richieste
di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999, si deve ritenere che tali richieste non erano necessarie alla repressione
dell'infrazione e che esse non hanno potuto quindi validamente interrompere il decorso della prescrizione.
517
Conseguentemente, l'art. 4 della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui irroga le ammende, considerato
che queste sono state inflitte il 16 maggio 2000, laddove il termine di prescrizione quinquennale previsto dagli artt. 1,
n. 1, lett. b), e 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2988/74, nuovamente decorso dal 24 marzo 1995, era scaduto.
Sulle spese
518
Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo può ripartire le spese o decidere che
ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato
accolto soltanto parzialmente, appare corretto, alla luce delle circostanze della causa, stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà
le proprie spese oltre al 50% delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L'art. 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del
Trattato CE [Caso IV.34.018 ─ [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (FETTCSA)], è annullato.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti.
4)
Le ricorrenti sopporteranno la metà delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.