CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 2518-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1543/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/01/2015 R.G.N. 2469/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.2518/2016 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro, a conferma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], collaboratore coordinato e continuativo presso l'amministrazione provinciale di Crotone, legittimato a cumulare i redditi da lavoro parasubordinato e la pensione di anzianità anticipata conseguita nel 2004 come ex lavoratore socialmente utile; secondo il giudice del merito la predetta pensione sarebbe stata erogata ai sensi dell'art. 44 co.2 e 4 I. n. 289 del 2002, che aveva previsto la possibilità di cumulo del reddito con la pensione, e, conseguentemente, la trattenuta di Euro 4.234,71 effettuata dall'INPS sul trattamento pensionistico di Ursini era illegittima, perché operata in violazione della legge che ammetteva il cumulo fra reddito e pensione. La Corte territoriale ha interpretato tale normativa, per quanto qui rileva, nel senso che questa abbia voluto operare una parificazione tra pensionati ordinari e titolari di pensione anticipata. La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 44 della legge 289 del 27 dicembre 2002"; la difesa dell'Istituto si fonda su due asserzioni: a) [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1 dicembre 2002 non possedeva il requisito per accedere al regime del cumulo totale di cui all'art. 44 co.2 I. n. 289 del 2002, che avrebbe maturato solo nel giugno 2004: quale lavoratore I.s.u. egli aveva avuto accesso allo speciale trattamento di pensione anticipato previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997, in alternativa alla pensione di anzianità, tant'è che la norma prevede quale presupposto che il richiedente non abbia ancora maturato il diritto a tale ultima prestazione; b) le deroghe al divieto di cumulo, introdotte gradualmente dal legislatore, vanno interpretate in modo rigoroso e non possono essere applicate oltre il loro ambito di riferimento. Il motivo va accolto. La problematica della cumulabilità fra pensioni e retribuzione da lavoro subordinato o autonomo costituisce uno degli snodi cruciali delle varie riforme del sistema pensionistico succedutesi nel tempo, diviso tra due esigenze apparentemente contrapposte: la prima concerne la finalizzazione del sistema di previdenza sociale all'alleviamento dello stato di bisogno effettivo e non meramente presunto dell'assicurato in modo da evitare esborsi qualora il beneficiario non ne appaia bisognevole; la seconda riguarda l'esigenza di recuperare gettito contributivo di chi, pur in pensione, prosegua a lavorare in maniera irregolare, in modo da incentivarne la regolarizzazione contributiva. Il prevalere dell'una o dell'altra di tali contrapposte esigenze ha dato luogo a un regime differenziato, con alternanza di discipline del cumulo fra pensioni e redditi fondata, o sul dato temporale dell'anno di maturazione del diritto a pensione, ovvero sul tipo di pensione in godimento, sempre, però, prestando attenzione alla salvaguardia dei trattamenti previdenziali in godimento alla data di entrata in vigore delle singole riforme. Dall'i gennaio 2009 il legislatore (art. 19 d.lg. n. 112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008) ha ceduto il passo ad una completa liberalizzazione, stabilendo, sia per i redditi da lavoro autonomo che dipendente, la regola dell'intera cumulabilità con le pensioni anticipate, liquidate col sistema contributivo, con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. E' in tale contesto normativo che deve essere affrontata la questione sollevata nel giudizio in esame, ove la Corte territoriale, affermando di basarsi sull'interpretazione sistematica dell'art. 44 comma 2 della I. n. 289 del 2002, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), rubricato "Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro", sì come ratíone temporis applicabile alla fattispecie, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], lavoratore socialmente utile, fosse abilitato a cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con il trattamento pensionistico in godimento in virtù della sanatoria concessa per la regolarizzazione della propria posizione, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997, per la quale aveva già provveduto a versare la prima rata per l'ammontare di Euro 283,44.Il caso va dunque risolto inquadrando correttamente l'istituto previdenziale erogato dall'INPS ad [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2000 fino al luglio 2004, in virtù della sanatoria di legge e, segnatamente, va indagato se al trattamento così erogato vada attribuita o meno la qualifica di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o forma sostitutiva della stessa, ai sensi dell'art. 44 della I. n. 289 del 2002. L'art. 12 del d.lgs. n. 468 prevede che i lavoratori socialmente utili che siano prossimi alla pensione (meno di 5 anni) possano anticipare il trattamento relativo all'anzianità maturata con un parziale onere a fondo perduto a carico dello Stato e con il versamento volontario della restante contribuzione a carico del lavoratore. La finalità della norma è chiaramente rivolta ad agevolare il raggiungimento dei requisiti pensionistici da parte degli I.s.u. che siano vicini al traguardo. L'esito di tale misura agevolativa consiste nel fatto che il lavoratore è posto in quiescenza immediatamente, in deroga agli ordinari requisiti anagrafici, sebbene percependo un trattamento in misura ridotta, commisurato all'effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, destinato a ridiventare pieno nel momento in cui è raggiunto il requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia. A ben ragione, dunque, l'INPS costruisce la propria tesi difensiva sul presupposto che il trattamento previdenziale anticipato concesso ai lavoratori socialmente utili costituisce una misura "speciale", alternativa alla pensione di anzianità ordinaria (e suoi sostitutivi), atteso che la legge ne condiziona il diritto proprio al presupposto dell'inesistenza dei requisiti utili a ottenere la pensione di anzianità in capo all'assicurato. La misura dell'anticipazione in questo caso risponde a una rado agevolativa nei confronti di una categoria di soggetti svantaggiati (I.s.u.), inclusi in programmi di inserimento al lavoro attraverso forme di sostegno finanziario pubblico; tale speciale tutela il legislatore non fa - coerentemente - venire meno neppure nel momento della conclusione del percorso lavorativo-assistenziale; tant'è che essa si manifesta, per l'appunto, attraverso la previsione di una deroga al requisito contributivo minimo per il godimento della pensione, implementato, quanto alla residua contribuzione, da un contributo pubblico parziale, che, unitamente alla parte di contribuzione volontaria versata dal lavoratore, consente la corresponsione della pensione in misura piena al termine di un percorso agevolativo soggetto all'autorizzazione dell'INPS.Siffatta misura anticipatoria, espressamente rivolta nei confronti di una fascia di lavoratori verso cui il legislatore contempla forme di sostegno sia al reddito sia al trattamento pensionistico, non può dirsi suscettibile di essere incisa dal regime ratione temporis vigente che prevede la possibilità di cumulo fra pensione e reddito, disposto dal legislatore per i lavoratori ordinari, autonomi o subordinati (cfr. su tale specifica categoria di lavoratori, da ultimo, Cass. n. 6346 del 2022; Cass. n.6202 del 2022). Priva di pregio è l'osservazione conclusiva della Corte territoriale, secondo cui "...escludere dalla possibilità di cumulo i prepensionati che in ragione dell'esiguità dei redditi versati, possono godere di un trattamento di importo minimo, vanifica il chiaro intento normativo" (p. 6 sent.); qualora, infatti, si accogliesse la lettura della Corte d'appello, si finirebbero per dilatare, ingiustificatamente, i limiti entro i quali il legislatore del 2002 ha inteso introdurre la possibilità del cumulo. Nel caso dei lavoratori socialmente utili, la misura di prepensionamento (speciale e provvisoria) con parziale onere a carico dello Stato, appare rivolta alla precipua finalità di implementare il graduale svuotamento del bacino degli assistiti, sostenendo al tempo stesso, attraverso il finanziamento parziale dei contributi, l'anticipazione della quiescenza; un siffatto intento mal si concilierebbe con l'imposizione di un ulteriore onere contributivo a carico della pubblica amministrazione derivante dalla possibilità di cumulare il reddito percepito per il lavoro socialmente utile con lo speciale trattamento pensionistico anticipato previsto nei confronti di una specifica categoria di lavoratori. D'altronde, lo svuotamento del "bacino protetto", realizzato (anche) attraverso l'anticipazione del periodo di quiescenza, almeno nei confronti dei lavoratori socialmente utili prossimi al raggiungimento dell'anzianità contributiva per poter beneficiare della pensione, risponde anch'esso ad un interesse pubblico, e ciò giustifica l'accollo parziale, da parte dello Stato, degli oneri contributivi necessari a rendere attuabile la misura anticipatoria. In definitiva, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, statuendo il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dell'intero processo vanno compensate in virtù della novità della questione decisa. In considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'inter