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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 28827/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7 dicembre 2022, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, concedendo le circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione della pena in quella di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

O. Sgambati (violazione di legge, travisamento della prova e illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, peraltro, confuso i concetti di dimenticanza e ignoranza inescusabile) è inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già prospettati alla Corte territoriale e respinti con ragionamento immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo.

Rilevato, infatti, che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile non ravvisata, nel caso al vaglio, secondo un ragionamento ineccepibile e immune da travisamenti di ogni tipo rilevabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814 - 01, dove, in motivazione, questa Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ^.9 , ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7 dicembre 2022, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, concedendo le circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione della pena in quella di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. O. Sgambati (violazione di legge, travisamento della prova e illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, peraltro, confuso i concetti di dimenticanza e ignoranza inescusabile) è inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già prospettati alla Corte territoriale e respinti con ragionamento immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo. Rilevato, infatti, che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile non ravvisata, nel caso al vaglio, secondo un ragionamento ineccepibile e immune da travisamenti di ogni tipo rilevabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814 - 01, dove, in motivazione, questa Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ^.9 , ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore
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