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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06898/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13042/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima in persona dell’amministratore, rappresentatee difese da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N ova s .p. a . , in persona del c uratore s peciale avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest’ultima -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decretodella Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 Oggetto:estinzione dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, proponericorso per cassazione , ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo della società e respinto quello avanzato dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] in proprio per la revoca del decreto del locale Tribunale con cui era stata ordina ta l’ispezione dell’amministrazione della società; -la Corte territoriale ha riferito che l’ispezione era stata disposta al fine di verificare se ricorressero irregolarità gestorie, con particolare riferimento alla situazione economico - patrimoniale delle società controllate brasiliane e all’impiego dei cinque patrimoni destinati costituiti dalla società da ispezionare in minima parte con risorse finanziarie sociali e in gran parte con risorse finanziarie raccolt e sul mercato dalla [OSCURATO:PERSONA] , anch’essa amministrata dalla odierna ricorrente; - ha , quindi, rileva to la carenza di legittimazione a reclamare il provvedimento del Tribunale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quantovi era stata la nomina del curatore speciale exart. 78 c od. proc. civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore di quest’ultimo; - ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. il Tribunale non è vincolato al principio della domanda,potendo valutare sia le irregolarità denunciate, sia ogni altra condotta comunque emersa nel corso del procedimento , per cui la totale mancanza di documentazione di provenienza dalle società brasilianeben poteva essere posta dal T ribunale a fondamento della decisione; -ha aggiunto che non era riscontrabile la dedotta violazione del diritto di difesa e che la documentazione prodotta non sembra va offrire una attendibilebase contabile ed informativa in merito ai bilanci relativi agli esercizi 2017 e2018; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod.proc. civ.; -gli altri soggetti intimati, sindaci della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che avevano avanzato denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., non spiegano alcunadifesa; -con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: -attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; - la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi –tipici – di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13042/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima in persona dell’amministratore, rappresentatee difese da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N ova s .p. a . , in persona del c uratore s peciale avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest’ultima -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decretodella Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 Oggetto:estinzione dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, proponericorso per cassazione , ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo della società e respinto quello avanzato dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] in proprio per la revoca del decreto del locale Tribunale con cui era stata ordina ta l’ispezione dell’amministrazione della società; -la Corte territoriale ha riferito che l’ispezione era stata disposta al fine di verificare se ricorressero irregolarità gestorie, con particolare riferimento alla situazione economico - patrimoniale delle società controllate brasiliane e all’impiego dei cinque patrimoni destinati costituiti dalla società da ispezionare in minima parte con risorse finanziarie sociali e in gran parte con risorse finanziarie raccolt e sul mercato dalla [OSCURATO:PERSONA] , anch’essa amministrata dalla odierna ricorrente; - ha , quindi, rileva to la carenza di legittimazione a reclamare il provvedimento del Tribunale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quantovi era stata la nomina del curatore speciale exart. 78 c od. proc. civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore di quest’ultimo; - ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. il Tribunale non è vincolato al principio della domanda,potendo valutare sia le irregolarità denunciate, sia ogni altra condotta comunque emersa nel corso del procedimento , per cui la totale mancanza di documentazione di provenienza dalle società brasilianeben poteva essere posta dal T ribunale a fondamento della decisione; -ha aggiunto che non era riscontrabile la dedotta violazione del diritto di difesa e che la documentazione prodotta non sembra va offrire una attendibilebase contabile ed informativa in merito ai bilanci relativi agli esercizi 2017 e2018; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod.proc. civ.; -gli altri soggetti intimati, sindaci della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che avevano avanzato denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., non spiegano alcunadifesa; -con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: -attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; - la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi –tipici – di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces
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