CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 2024
Cassazione n. 38690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ALLOW IBRAHIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Locri, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria pervenuta il 3 settembre 2024; rilevato che con i sei motivi articolati il ricorrente ha sostanzialmente censurato sotto vari profili la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascrittogli, sottolineando che: non vi era stato l'impiego di forza, diretto a neutralizzare l'azione del carabiniere e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga; difettava l'elemento psicologico del reato; i carabinieri non erano in divisa e non erano riconoscibili come pubblici ufficiali; le dichiarazioni dei due carabinieri Azzaro e Spadavecchia non erano sovrapponibili; le dichiarazioni del teste Spadavecchia sulla gomitata erano state travisate; gli indizi circa la qualifica di pubblico ufficiale non erano gravi, precisi e concordanti; considerato che le doglianze sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva cercato di darsi alla fuga per non essere identificato e arrestato dagli operanti, allorché aveva constatato che la perquisizione dell'abitazione, ove egli risiedeva, aveva consentito il rinvenimento di sostanza vegetale, originariamente ritenuta di natura stupefacente. Secondo la Corte territoriale non c'era, dunque, alcun dubbio che, quando l'imputato era saltato da un balcone al secondo piano dello stabile dove risiedeva, aveva inteso sottrarsi all'atto di ufficio ed era consapevole di trovarsi al cospetto di pubblici ufficiali, considerato che stava fuggendo da soggetti che avevano precedentemente eseguito una perquisizione del suo domicilio. La menzionata Corte ha precisato che le dichiarazioni dei due testimoni erano concordi e consentivano di ritenere che l'imputato, una volta raggiunto dal carabiniere Azzaro, aveva tentato di divincolarsi, dandogli una gomitata, ma era stato successivamente bloccato); í,/ considerato che le argomentazioni formulate nella memoria reiterano sostanzialmente le deduzioni contenute nel ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell