CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 5 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione al profilo della responsabilità, che i giudici di merito a pagina 2 hanno desunto da plurimi e solidi elementi, non superati dalla censura relativa alla denuncia del probabile furto di identità, dedotta nel ricorso; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come lo svolgimento delle trattative interamente online e dunque la distanza tra le parti avessero consentito al Bleve di occultare la propria identità, rendendo più agevole la realizzazione della truffa); Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria in ordine all'imputabilità del prevenuto, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, in particolare alle pagine 4 e 5, ha ampiamente sottolineato le ragioni per le quali condividepe la perizia Pennati, anche alla luce delle modalità della condotta, tutt'altro che evocative della presenza di un vizio parziale di mente, così escludendo la necessità di un nuovo accertamento sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato; Ritenuto che nulla aggiunge la memoria depositata ai motivi presentati con il ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente