CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15421/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione perdelega scritta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesadell’indagato, il quale si è riportato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haaccolto l’appello cautelare proposto dal PM avverso l’ordinanza del GIP che avevarespinto l’istanza custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato pertraffico di stupefacenti, disponendo l’applicazione della custodia cautelare incarcere nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 68 della provvisoriacontestazione.2. Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, conparticolare riguardo al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato,procedendosi per fatti risalenti al 2020.Deduce che l’ordinanza impugnata ha illegittimamente equiparato la gravitàindiziaria alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza dare conto del percorsoargomentativo attraverso il quale il collegio ha ritenuto attuali e concreti glielementi valorizzati ai fini del giudizio di pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va preliminarmente ricordato come, in tema di misure cautelari personali,il sindacato di legittimità della Corte di cassazione sia circoscritto alla verifica dellacorrettezza giuridica e della logicità della motivazione del provvedimentoimpugnato, restando preclusa ogni rivalutazione del merito, salvo che lamotivazione risulti mancante, apparente o manifestamente illogica, ovverosorretta da argomentazioni meramente congetturali o tautologiche.3. Nel caso di specie, il Tribunale, in accoglimento dell’appello cautelare delpubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere valorizzandodiffusamente la consistenza del quadro indiziario e la gravità dei fatti contestati,desumendo dalle conversazioni intercettate mediante sistema SkyEccl’inserimento dell’indagato nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti.Tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato si arrestasostanzialmente a tali profili, senza offrire un autonomo e puntuale percorsoargomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità del pericolo direiterazione di reati della stessa specie.4. In particolare, l’ordinanza non chiarisce in che modo fatti risalenti al 2020,oggetto di una singola contestazione, possano sorreggere, a distanza di circacinque anni, un giudizio prognostico di attualità della pericolosità dell’indagato,limitandosi ad affermazioni di carattere generale, non ancorate a specifici datifattuali aggiornati.Né vale colmare tale lacuna il generico richiamo, contenuto nel provvedimentoimpugnato, all’esistenza di un diverso procedimento penale asseritamentependente a carico dello [OSCURATO:PERSONA] (procedimento c.d. “Eureka”), poiché taleriferimento resta del tutto indeterminato. Il Tribunale, infatti, omette di indicare iltempo delle condotte asseritamente analoghe, il loro contenuto concreto, lo statodel procedimento richiamato e, soprattutto, le risultanze investigative o giudiziariedalle quali desumere che l’indagato abbia mantenuto una stabile ed attualeoperatività nel traffico di sostanze stupefacenti.5. Deve inoltre considerarsi che la misura custodiale è stata disposta per laprima volta in sede di appello cautelare, con conseguente necessità, per ilTribunale, di fornire una motivazione particolarmente rigorosa e completa su tuttii presupposti della restrizione, non potendo fare affidamento su una precedentevalutazione in senso affermativo del giudice di prima istanza, che aveva anzirespinto la richiesta cautelare.Sotto tale profilo, la motivazione del provvedimento risulta illegittima, inquanto mancante di una valutazione specifica e attuale del pericolo concreto direiterazione del reato, distinta dalla mera rilevanza del quadro indiziario e dallagravità intrinseca del fatto contestato all’indagato.6. Ne consegue che il provvedimento impugnato incorre nei denunciati vizi dicarenza motivazionale e di violazione di legge in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non essendo possibilecogliere dalla sua lettura la reale portata degli elementi valorizzati ai fini delgiudizio prognostico di pericolosità.L’ordinanza deve pertanto essere annullata limitatamente alle esigenzecautelari, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto,che dovrà essere condotto alla luce dei principi sopra richiamati, fornendo unamotivazione puntuale, concreta e attuale, scevra da automatismi egeneralizzazioni sul punto che qui rileva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinviaper un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]