CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2139/2024depositata il 11/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2760/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 24355/2026Data pubblicazione 01/08/20261. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso promosso avanti al Tribunale di Treviso enotificato sia al figlio [OSCURATO:PERSONA] che alla moglie [OSCURATO:PERSONA],premettendo di avere stipulato in data 4.2.13 con il menzionato figlioloun contratto di affitto di fondi rustici, avente scadenza al 10.11.27, peril canone annuale di € 2.500,00, e che quest’ultimo era incorso in unaserie di inadempimenti relativi alla tenuta degli immobili e allaconservazione dell’uso cui erano destinati, tra cui l’aver omesso ilversamento dei ratei dell’affitto di marzo e aprile 2021 per € 416,67, ditutto il 2020 per € 1.596,00, del periodo da luglio a dicembre 2019 per€ 1.250,00 e successivamente a febbraio 2022 per complessivi€ 3.958,33, chiedeva venisse dichiarata la risoluzione del contratto diaffitto agrario in esame, con condanna al rilascio dei fondi, alrisarcimento dei danni così arrecati, quantificati nell’importo di€ 40.000,00, alla corresponsione dei canoni impagati, pari ad€ 7.221,00, oltre a quelli maturandi sino alla data del rilascio, constatuizione di un’indennità di occupazione pari ad € 50,00 per ognigiorno di ritardo nel rilascio.2. Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo eccepiva, in viapreliminare, il difetto di jus postulandi in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perinesistenza di idonea procura ad litem, e, conseguentemente, la nullitàdel ricorso e l’inammissibilità di tutte le domande formulate nei suoiconfronti, nonché l’improponibilità dell’azione per violazione del terzocomma dell’art. 5 della legge n. 203/1982, stante la carenza di unvalido previo tentativo obbligatorio, contestando la domanda nelmerito.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Treviso, sezionespecializzata agraria, rigettava l’eccezione preliminare e si pronunciavanel merito, accogliendo la domanda attorea.Numero registro generale 2760/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 24355/2026Data pubblicazione 01/08/20264. Il convenuto proponeva impugnazione innanzi alla Corte d’appello diVenezia. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta svolgeva appello incidentale,mentre [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva. La Corte d’appello di Venezia,sez. specializzata agraria, in riforma della sentenza, accoglieva l’appelloin relazione alla questione preliminare di carenza della procura alle liti edi conseguenza, dichiarava la nullità dell’originario ricorso introduttivoe non costituito il rapporto processuale relativo all’appello incidentale,condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese dei due gradi digiudizio.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione della sentenza della corted’appello di Venezia n. 2139/2024 del 11 dicembre 2024 con ricorsoper cassazione del 04.02.2025, notificato in pari data e affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.6. In data 8 giugno 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava dirinunziare al mandato. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente deduce un contrasto dell’interpretazione data alle normeprocessuali con l’art. 6-1 della C.E.D.U. per aver la Corte d’Appello : 1.“ritenuto non tempestivamente sanato il difetto di ius postulandi sulpresupposto della non applicabilità dell’art. 182 c.p.c. e aver affermatoche l’unica modalità di sanatoria ammissibile consisteva nellaproduzione di una procura alle liti valida nella prima difesa utile”;2) ritenuto non tempestivamente sanato il difetto di ius postulandi,ritenendo che non vi fossero gli estremi per la concessione di untermine per la produzione di una procura alle liti valida”; 3) violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’Appelloritenuto “inammissibile le domande formulate nell’originario ricorsointroduttivo senza procedere all’esame nel merito delle questionioggetto del giudizio”.Numero registro generale 2760/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 24355/2026Data pubblicazione 01/08/20262. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto tra loroconnessi. Essi sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento delterzo motivo.3. Parte ricorrente deduce di non aver potuto visionare la comparsa dicostituzione e risposta della parte resistente [OSCURATO:PERSONA] e GiovannaGallina prima dell’udienza e di avere pertanto chiesto solo il giornodell’udienza un termine al giudice per regolarizzare la procura. Adduceche il giudice di primo grado, dopo essersi riservato, rilevava che ilricorrente aveva provveduto a sanare il vizio depositandotelematicamente, il giorno stesso dell’udienza, al termine di essa (ore12:05), una regolare procura alle liti e che, pertanto, l’aveva ritenutavalidamente prodotta a prescindere dall’assegnazione di un termine daparte del giudice. Si duole pertanto del fatto che la corte d’appello, dicontro, abbia ritenuto non applicabile la disposizione di cui all’art. 182c.p.c. in quanto il difetto di ius postulandi era stato eccepito dalla parteresistente e, quindi, l’unico modo per sanare detto difetto sarebbe statodi produrre alla prima udienza utile una valida procura alle liti,dovendosi considerare tardiva la produzione successiva alla suddettaprima udienza.4. Osserva la Corte che il novellato art. 182, co.2, c.p.c., oltre indicare ildovere del giudice di rilevare il vizio della rappresentanza dando alleparti un termine entro il quale sanarlo, ha ribaltato la precedenteprospettiva valorizzando l’esigenza di ridurre la visione formalistica delprocesso e la proliferazione delle cause, aggiungendo la possibilità disanare la carenza o invalidità della procura alla lite, oltre ai difetti dirappresentanza processuale delle parti, purché la procura non sia daconsiderarsi inesistente (cfr. Sez. U. 37434/2022 che sottolinea ladifferenza della disposizione rispetto a quella previgente che noncontemplava nemmeno la mancanza della procura alla lite; si vedaanche Cass. S.U. n. 9217/2010).Numero registro generale 2760/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 24355/2026Data pubblicazione 01/08/20265. La modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69del 2009, è stata costantemente letta nel senso che il giudice "deve"promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio eindipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando untermine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, coneffetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenzeprocessuali (conf. Cass. nn. 17683/2010, 20052/2010, 15156/2017,26948/2017, 27481/2018, 28824/2019). Sicché, in tale nuovo contestonon ha senso che la parte, in carenza dell’esercizio di detto potere daparte del giudice, sia sanzionata prima che il giudice abbia potutoesercitare il potere che gli spetta, laddove il mandato difensivosussista, anche se con oggetto differente.6. Il potere difensivo, infatti, nel caso di specie era stato conferito allegale per una differente controversia e, dunque, non era tecnicamenteinesistente, potendosi emendare detta irregolarità, secondo quantosancito dalla recente giurisprudenza (Cass. Sez. U. n. 37434/2022).Inoltre, la questione sulla validità della procura alla lite era ancora subiudice e, non essendo stata decisa nell’ambito della prima udienza,quindi, la produzione della nuova procura alla lite in tale ristrettafinestra temporale (immediatamente dopo la chiusura della primaudienza con apposizione di una riserva di decisione da parte delgiudice) non poteva ritenersi tardiva, non venendo a ledere alcun dirittodifensivo della controparte.7. Tale interpretazione si pone, a ben vedere, in linea con l’art. 6 CEDU,come interpretato dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha costantementeaffermato che il diritto di accesso al giudice non può essere sacrificatoda un formalismo eccessivo o sproporzionato, specie quando la partesia posta nell’impossibilità di rimediare a vizi formali che non incidonosull’effettività del contraddittorio o sulla parità delle armi (ex plurimis,CEDU, Zubac c. Croazia [GC], 5 aprile 2018; Běleš e altri c. RepubblicaNumero registro generale 2760/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 24355/2026Data pubblicazione 01/08/2026Ceca, 12 novembre 2002; Walchli c. Francia, 26 luglio 2007). Neconsegue che, in tale assetto ordinamentale, non può essere irrogataalcuna sanzione processuale a carico della parte per la mancataimmediata reazione all’eccezione avversaria, ove il giudice non abbiapreviamente esercitato il potere-dovere di attivare il meccanismo disanatoria, pena la violazione del principio di effettività della tutelagiurisdizionale.8. Va infine rilevato che per effetto del principio della cd. "perpetuatio"dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessunaefficacia può dispiegare, nell'ambito del giudiziodi cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulsod'ufficio), la sopravvenuta rinuncia al mandato che il difensoredel contro- ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza didiscussione già fissata (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23276 del28/08/2024; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022;Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021).9. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto quanto ai primi duemotivi, assorbito il terzo. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio allaCorte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel presente procedimento. P.Q.Maccoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza e rinvia allaCorte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino