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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30387/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19830/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE –intimati – avverso l a sentenza n. 1546 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 12 aprile2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nell’anno 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, lite pendente, è ope legis succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) notificò alla società Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento dell’importo di euro 43.939,75, per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada commesse - nei Comuni di Milano, Roma ed Ischia - da conducenti di veicoli di proprietà dellasocietà destinataria della cartella, e sercente attività di autonoleggiosenza conducente; avverso detta cartella, la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; a suffragio della domanda, eccepì la omessa notificazione di alcuni dei verbali di accertamento delle infrazioni; circa gli altri verbali, rilevò di avere, a seguito delle notificazioni degli stessi, tempestivamente comunicato ai vati enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli al momento della trasgressione e ne inferì la propria «carenza di legittimazione passiva»ai sensi dell’art. 196, primo comma, del codice della strada, per essere il locatario solidalmente responsabile con l’autore della violazione; l’adito Tribunale di Palermo declinò la propria competenza in favore del Giudice di pace di Palermo; riassunta la causa, detto Giudice di pace dichiarò inammissibile la opposizione, siccome proposta decorso il termine di trenta giorni r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fissato dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sul rilievo che anche il difetto di legittimazione sostanziale passiva quale ragione di illegittimità delle sanzioni dovesse essere dedotto con l’impugnazione dei relativi verbali di accertamento; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società opponente; ha dunque proposto ricorso per cassazione la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo, cui hannoresistito, con distinti controricorsi, il Comune di Milano e [OSCURATO:PERSONA], mentre non hannosvolto difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossionee il Comune di Ischia; con provvedimento del 4 marzo 2024 è stata formulat a , ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso; a seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale la stessa ricorrente e il controricorrente Comune di Milano hannodepositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo di ricorsoè così testualmente rubricato: «violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli articoli 201, 203, 204- bis, 205 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada).

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.

Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente.

Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo.

Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.»; la proposta di definizione exart. 380 bis cod. proc. civ., dopo aver rilevato l’esorbitanza dei vizi motivazionali denunciati dal perimetro dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,argomenta: (i) in primo luogo, dalla violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., per essere l’unico motivo costituit o « dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, numm3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate e formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata»; (ii) «in ogni caso, anche con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio» dalla conformità della decisione gravata con il consolidato orientamento della Suprema Corte (del quale il ricorso non offre argomenti idonei alla rimeditazione) secondo cui «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva»(Cass. 09/11/2022, n. 32920; Cass. 09/11/2022, n.32921; Cass. 11/01/2023, n. 510; Cass.18/01/2023, nn. 1382-1383); con siffatta motivazione, la proposta ha individuato due, distinte, autonome e concorrenti, ragioni di inammissibilità del ricorso, dovendo ricondursi la argomentazione sub (ii) alla fattispecie contemplata dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; il Collegio condivide integralmente le descritte valutazioni; appare innanzitutto evidente, nella impugnazione in scrutinio, la negazione della regola della chiarezza; secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di censure, unitariamente trattate, afferenti tanto a violazioni di legge quanto a vizi della motivazione), importa l’inammissibilità dell’impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l’agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte al provvedimento impugnato (Cass. 09/12/2021, n. r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 39169; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15517; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass., Sez.

U, 27/12/2023, n. 35943); orbene, l’unico motivo del ricorso -che si dipana, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla di vis ione in brani segnati da sequenza numerica, per ben diciotto pagine con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) -si connota per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo(afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833) ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito; la redazione del motivo così praticata (peraltro già sanzionata da questa Corte con la inammissibilità di altri ricors i proposti dalla medesima parte oggi impugnante:cfr., tra le altre, Cass. 12/02/2024, n. 3786; Cass. 17/01/2024, n. 1806) pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse al la sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata; sul punto, nessun ausilio recano né l’istanza di decisione –in cui si afferma, in modo assiomatico e non ulteriormente precisato , la sufficiente intellegibilità del motivo – né la memoria illustrativa (che dell’argomento non si occupa) depositate da parte ricorrente; pure le ulteriori considerazioni a suffragio dell’inammissibilità svolte nella sintetica proposta di decisione – riportate sub (ii) – meritano r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conferma, con la doverosa puntualizzazione che esse sono riferite alle questioni giuridiche che sembra possibile enucleare dal tenore del ricorso, ma astrattamente considerate; non può infatti revocarsi in dubbio che la contestazione(rubricata «difetto di legittimazione passiva») avente ad oggetto l’individuazione del soggetto cui vada ascritta la responsabilità dell’infrazione al codice della strada accertata con il verbale costituente titolo per l’iscrizione a ruolo debba essere sollevata mediante la proposizione degli appositi rimedi previsti dal codice della strada (artt. 203 e 204-bis) avverso il verbale medesimo, risolvendosi nella negazione della correttezza nel merito dell’accertamento così operato, e non già nella denuncia di una errata direzione soggettiva dell’azione esecutiva minacciata con la cartella di pagamento (motivo invece integrante opposizione alla esecuzione exart. 615 cod. proc. civ.); e questo principio di diritto fonda la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione resa dalla gravata pronuncia: sicché rispetto ad esso (e cioè rispetto alla individuazione del corretto rimedio processuale esperibile per far valere la questione) si rivela inconferente la (assai diffusa) disquisizione di parte ricorrente in ordine alla responsabilità in caso di trasgressioni al codice della strada commessi con veicoli adibiti a locazione senza conducente; in definitiva, è dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione parametrata per ogni controricorrente alle attività difensive concretamente esplicate nel grado; dalla conformità della decisione finale alla sintetica proposta di definizionediscende l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore delcontroricorrente Comune di Milano, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300 per compensi professionali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore del controricorrente Comune di Milano , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.500; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 4.300; condanna Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000; r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19830/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE –intimati – avverso l a sentenza n. 1546 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 12 aprile2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nell’anno 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, lite pendente, è ope legis succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) notificò alla società Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento dell’importo di euro 43.939,75, per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada commesse - nei Comuni di Milano, Roma ed Ischia - da conducenti di veicoli di proprietà dellasocietà destinataria della cartella, e sercente attività di autonoleggiosenza conducente; avverso detta cartella, la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; a suffragio della domanda, eccepì la omessa notificazione di alcuni dei verbali di accertamento delle infrazioni; circa gli altri verbali, rilevò di avere, a seguito delle notificazioni degli stessi, tempestivamente comunicato ai vati enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli al momento della trasgressione e ne inferì la propria «carenza di legittimazione passiva»ai sensi dell’art. 196, primo comma, del codice della strada, per essere il locatario solidalmente responsabile con l’autore della violazione; l’adito Tribunale di Palermo declinò la propria competenza in favore del Giudice di pace di Palermo; riassunta la causa, detto Giudice di pace dichiarò inammissibile la opposizione, siccome proposta decorso il termine di trenta giorni r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fissato dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sul rilievo che anche il difetto di legittimazione sostanziale passiva quale ragione di illegittimità delle sanzioni dovesse essere dedotto con l’impugnazione dei relativi verbali di accertamento; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società opponente; ha dunque proposto ricorso per cassazione la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo, cui hannoresistito, con distinti controricorsi, il Comune di Milano e [OSCURATO:PERSONA], mentre non hannosvolto difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossionee il Comune di Ischia; con provvedimento del 4 marzo 2024 è stata formulat a , ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso; a seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale la stessa ricorrente e il controricorrente Comune di Milano hannodepositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo di ricorsoè così testualmente rubricato: «violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli articoli 201, 203, 204- bis, 205 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.»; la proposta di definizione exart. 380 bis cod. proc. civ., dopo aver rilevato l’esorbitanza dei vizi motivazionali denunciati dal perimetro dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,argomenta: (i) in primo luogo, dalla violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., per essere l’unico motivo costituit o « dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, numm3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate e formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata»; (ii) «in ogni caso, anche con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio» dalla conformità della decisione gravata con il consolidato orientamento della Suprema Corte (del quale il ricorso non offre argomenti idonei alla rimeditazione) secondo cui «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva»(Cass. 09/11/2022, n. 32920; Cass. 09/11/2022, n.32921; Cass. 11/01/2023, n. 510; Cass.18/01/2023, nn. 1382-1383); con siffatta motivazione, la proposta ha individuato due, distinte, autonome e concorrenti, ragioni di inammissibilità del ricorso, dovendo ricondursi la argomentazione sub (ii) alla fattispecie contemplata dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; il Collegio condivide integralmente le descritte valutazioni; appare innanzitutto evidente, nella impugnazione in scrutinio, la negazione della regola della chiarezza; secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di censure, unitariamente trattate, afferenti tanto a violazioni di legge quanto a vizi della motivazione), importa l’inammissibilità dell’impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l’agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte al provvedimento impugnato (Cass. 09/12/2021, n. r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 39169; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15517; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass., Sez. U, 27/12/2023, n. 35943); orbene, l’unico motivo del ricorso -che si dipana, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla di vis ione in brani segnati da sequenza numerica, per ben diciotto pagine con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) -si connota per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo(afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833) ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito; la redazione del motivo così praticata (peraltro già sanzionata da questa Corte con la inammissibilità di altri ricors i proposti dalla medesima parte oggi impugnante:cfr., tra le altre, Cass. 12/02/2024, n. 3786; Cass. 17/01/2024, n. 1806) pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse al la sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata; sul punto, nessun ausilio recano né l’istanza di decisione –in cui si afferma, in modo assiomatico e non ulteriormente precisato , la sufficiente intellegibilità del motivo – né la memoria illustrativa (che dell’argomento non si occupa) depositate da parte ricorrente; pure le ulteriori considerazioni a suffragio dell’inammissibilità svolte nella sintetica proposta di decisione – riportate sub (ii) – meritano r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conferma, con la doverosa puntualizzazione che esse sono riferite alle questioni giuridiche che sembra possibile enucleare dal tenore del ricorso, ma astrattamente considerate; non può infatti revocarsi in dubbio che la contestazione(rubricata «difetto di legittimazione passiva») avente ad oggetto l’individuazione del soggetto cui vada ascritta la responsabilità dell’infrazione al codice della strada accertata con il verbale costituente titolo per l’iscrizione a ruolo debba essere sollevata mediante la proposizione degli appositi rimedi previsti dal codice della strada (artt. 203 e 204-bis) avverso il verbale medesimo, risolvendosi nella negazione della correttezza nel merito dell’accertamento così operato, e non già nella denuncia di una errata direzione soggettiva dell’azione esecutiva minacciata con la cartella di pagamento (motivo invece integrante opposizione alla esecuzione exart. 615 cod. proc. civ.); e questo principio di diritto fonda la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione resa dalla gravata pronuncia: sicché rispetto ad esso (e cioè rispetto alla individuazione del corretto rimedio processuale esperibile per far valere la questione) si rivela inconferente la (assai diffusa) disquisizione di parte ricorrente in ordine alla responsabilità in caso di trasgressioni al codice della strada commessi con veicoli adibiti a locazione senza conducente; in definitiva, è dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione parametrata per ogni controricorrente alle attività difensive concretamente esplicate nel grado; dalla conformità della decisione finale alla sintetica proposta di definizionediscende l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore delcontroricorrente Comune di Milano, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300 per compensi professionali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore del controricorrente Comune di Milano , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.500; condanna parte ricorrente, Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 4.300; condanna Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000; r.g. n. 19830/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorren
Sentenza Cassazione n. 30387/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris