CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del I.r. pro tempore avverso il decreto del 29/06/2021 del Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] PERELLI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, rigettava l'istanza presentata da BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. volta ad ottenere il riconoscimento e l'ammissione del qt. credito relativo alle somme versate a seguito di contratto di mutuo ipotecario a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta carenza e manifesta illogicità della motivazione rinvenibile dal testo stesso del provvedimento impugnato ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con particolare riferimento all'affermazione secondo la quale sarebbe mancato interessamento di BPER circa lo stato del procedimento di prevenzione e la sorte del sequestro disposto in danno della Palumbo; la BPER a seguito del predetto sequestro aveva reso edotto l'amministratore giudiziario dell'esistenza del proprio credito ipotecario, con richiesta di informazioni in ordine all'utilizzabilità da parte della correntista Palumbo del rapporto di c/c e sulla gestione del rapporto di mutuo, poi risolto a seguito di inadempimento in data 07/12/2012. Nonostante quanto affermato dal Tribunale, erano stati posti in essere atti che devono essere ritenuti significativi dell'interesse di BPER come le verifiche periodiche presso il Tribunale e la Corte di appello di Napoli a far data dal 26/07/2013 mediante istanza di accesso agli atti; tali attività terminavano a seguito della ricezione della copia autentica del decreto di confisca con annotazione delle impugnazioni e dell'intervenuta irrevocabilità rilasciata in data 10/11/2020. Veniva in tal senso anche richiamato il documento 10, ovvero la domanda di ammissione al credito che a dire della difesa era stata ignorata dal Tribunale. Rilevava la ricorrente di avere effettuato verifiche periodiche dal 07/06/2013 al 21/04/2021 nei registri della conservatoria, tutte attestanti la mancanza di trascrizioni in epoca successiva al sequestro. Precisava di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del giudice della prevenzione o dall'amministratore giudiziario, e tanto meno dalla agenzia ex art. 1, comma 256, della I. 228 del 2012 circa la sopravvenuta confisca e definitività della stessa. Precisava ancora la ricorrente come solo in data 26/04/2021 veniva depositata istanza di ammissione del credito ai sensi dell'art. 1, comma 205, della I. n. 228 del 2012 che veniva tuttavia rigettata dal giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta omessa motivazione da parte del giudice di merito sulla fondatezza delle prospettazioni difensive sulla base degli atti e delle ulteriori informazioni acquisibili al fine della mancata conoscenza del provvedimento definitivo di confisca; è mancata, nonostante le osservazioni difensive, una verifica da parte del Tribunale circa l'effettività della conoscenza da parte del terzo del provvedimento di confisca; il termine decadenziale deve necessariamente decorrere dall'avvenuta conoscenza del provvedimento, senza necessità di proposizione di istanza di rimessione in termini; l'istanza proposta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è più che tempestiva sia in relazione alla data del 10/11/2020 nella quale veniva rilasciata copia autentica con attestazione di irrevocabilità del decreto di confisca, sia quanto alla data del 05/11/2020 nella quale la Corte di appello comunicava la trasmissione della domanda di ammissione al Tribunale. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per omogeneità delle questioni proposte tutte concentrate su un'omessa motivazione da parte del Tribunale di Napoli quanto alle prospettazioni difensive, sono manifestamente infondati. 2. In primo luogo occorre osservare che il ricorso nei suoi motivi si caratterizza per una sua diffusa genericità ed aspecificità, sostanzialmente privo dell'essenziale requisito dell'autosufficienza, riportando una serie di dati relativi ad attività svolte dalla ricorrente - come l'accesso presso i pubblici registri dell'agenzia del territorio di Parma, in assenza di specificazione di date e caratteristiche degli accessi - senza precisare la data nella quale il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, né allegare il relativo provvedimento, proprio per chiarire termini e portata delle proprie osservazioni volte, sostanzialmente, a sostenere la tempestività dell'istanza presentata al fine di ottenere l'ammissione e il riconoscimento del credito nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò posto, occorre richiamare il principio, affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di confisca di prevenzione la comunicazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati di cui all'art. 1, comma 206, della legge n. 228 del 2012 ha natura di mera pubblicità notizia, sicché la decorrenza, per il creditore ipotecario, del termine di decadenza, di 180 giorni dalla decisione, per proporre al giudice dell'esecuzione domanda di ammissione al credito, va ancorata alla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 2742 del 30/09/2021, Agate, Rv. 282653- 01). Il Tribunale di Napoli, con motivazione ampia, logica e del tutto priva di aporie ha fatto buon governo di tale principio, evidenziando come sin dall'inizio la ricorrente fosse ad effettiva conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione, con conseguente possibilità di presentare istanza di ammissione nel termine decadenziale previsto. E d'altra parte è la stessa ricorrente ad ammettere tale circostanza nel ricorso e nelle deduzioni ivi articolate quando afferma di avere ritenuto di "non intervenire nel procedimento di prevenzione", limitandosi, al fine di avere conoscenza delle vicende processuali inerenti gli immobili ipotecati, a monitorare lo stesso procedimento tramite verifiche periodiche e accessi alla Cancelleria effettuati tramite avvocato del foro di Napoli, quale sostituto processuale del difensore incaricato, nonché tramite ispezioni presso l'agenzia del territorio di Parma. 4. In tal senso gli elementi richiamati dal Tribunale hanno evidenziato come, pur essendo a piena conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione, la ricorrente si sia limitata ad una interlocuzione minima con le autorità competenti (per come riportata nello stesso ricorso con riferimento in particolare ad una comunicazione intervenuta, ma non datata, con l'amministratore giudiziario quanto all'esistenza del proprio credito ipotecario, richiedendo informazioni sull'eventuale utilizzabilità da parte della Palumbo del rapporto di c/c o con riferimento all'istanza di accesso agli atti del 26/07/2013 ed ancora alla non meglio specificata istanza del 26/05/2014) preferendo svolgere attività di riscontro su registri pubblici. 5. Ricorre, dunque, una motivazione effettiva e non apparente sul punto, attesa la considerazione articolata dal Tribunale in ordine alla tardività dell'istanza presentata in data 26/04/2021 (ben oltre il termine di definitiva considerazione del provvedimento di confisca anche con sentenza della Corte di cassazione) rispetto alla piena conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione da collocare, proprio sulla base delle allegazioni difensive, quanto meno a decorrere dalla data di esecuzione del sequestro in danno dalla Palumbo (decreto del 20/06/2012). 6. Di fatto, quindi, il ricorso si presenta generico, non confrontandosi con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione. Né risultano allegati elementi dai quali far derivare l'esistenza di una causa non imputabile relativa alla mancanza di conoscenza del procedimento, non potendosi ricavare detta mancanza soltanto dall'omesso espletamento delle comunicazioni da parte della Agenzia ex art. 1, comma 206, della I. n. 228 del 2012. Come già evidenziato, la comunicazione in questione ha natura di mera pubblicità notizia e secondo l'esplicita considerazione delle Sez. U, n. 39609 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273360-01, il termine di decadenza previsto nei commi 199 e 205 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206, proprio perché la decorrenza è ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca. Sempre nell'ambito del proprio ricorso, è la BPER ad escludere la necessità di proporre istanza di rimessione in termini, ancorando la propria azione al momento in cui sarebbe asseritamente venuta a conoscenza della definitività della confisca (in data 10/11/2020 quando venne rilasciata copia autentica con attestazione dell'irrevocabilità del decreto di confisca). Tuttavia gli elementi enucleati dal Tribunale, con motivazione logica e approfondita, hanno chiarito come la Banca fosse sin dall'inizio a conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione, risultando sostanzialmente inconferenti le attività di controllo effettuate, per come allegate. L'applicazione del termine decadenziale è, dunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca (Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 279952-02). Il Tribunale ha fornito sul punto motivazione analitica e caratterizzata da logicità, risolvendosi l'argomentazione fornita dalla BPER con i motivi di ricorso in un mero dissenso valutativo. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla corresponsione della somma stimata equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 Marzo 202