Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02943/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29734/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1615/2017 depositata il 16/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 29734/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 16.6.2017, la Corte d'appello di Roma ha rigettato gli appelli riuniti, ex art. 335 c.p.c., proposti sia dall'Inpgi che dall'ANSA avverso la medesima sentenza del tribunale di Roma, che aveva accolto parzialmente l'opposizione dell'ANSA, avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Inpgi per la somma di C 586.663,00 a titolo di omesso pagamento di contributi assicurativi, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con quattro giornalisti, nonché per le somme corrisposte ad alcuni corrispondenti dall'estero, quali dipendenti, a titolo di rimborso per le spese scolastiche dei figli e per l'assicurazione sanitaria, oltre somme aggiuntive ed interessi, sulla base delle risultanze di un verbale di accertamento ispettivo.

Il tribunale, per quanto ancora d'interesse, alla luce delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione in atti, riteneva che non era stata raggiunta la prova del vincolo di subordinazione nella prestazione svolta dai giornalisti nel periodo in contestazione, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria contributiva dell'Inpgi.

Da parte sua la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado (sia con riguardo al fatto che non fosse stata raggiunta la prova del vincolo di subordinazione nella prestazione svolta dai giornalisti e sia sul fatto che fossero dovute da parte della società gli importi a titolo di contributi e sanzioni civili, riferiti alle spese scolastiche e ai premi per assicurazione sanitaria erogati ai corrispondenti esteri indicati nel verbale di accertamento), respingeva sia l'appello dell'Inpgi che l'appello dell'Ansa.

Avverso tale sentenza, l'Inpgi ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l'Ansa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui ha resistito l'Inpgi con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 2094 c.c., con riferimento agli artt. 1, 2 e 12 del CNLG (DPR 153/61), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva escluso la subordinazione dei corrispondenti locali basandosi sul principio dell'organico inserimento del giornalista nella redazione, che può valere per la figura del Redattore capo a tempo pieno, ma non per il corrispondente locale che ha il diverso ruolo di assicurare alla redazione la copertura di determinati settori dell'informazione.

Con il secondo motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 2 CNLG, perché erroneamente la Corte di appello aveva affermato che , ai fini della subordinazione, la norma prevede una "permanente messa a disposizione della testata giornalistica", che, nella specie, era esclusa dalla collaborazione con altre testate.

Con il motivo di ricorso incidentale, l'Ansa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva concluso per la natura retributiva dei rimborsi delle spese scolastiche e delle spese per l'assicurazione sanitaria erogate dall'ANSA in favore dei giornalisti in servizio all'estero specificamente indicati nel verbale di accertamento ispettivo, in luogo della natura risarcitoria delle suddette erogazioni, per le maggiori spese connesse alle prestazioni lavorative dei suddetti giornalisti all'estero.

In via preliminare, l'ANSA ha rinunciato al proprio ricorso incidentale, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio in parte qua, in quanto ha aderito alla sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020 di cui alla delibera Inpgi n. 47 del 24 ottobre 2019, con la quale è stata condonata l'omissione contributiva di cui al capo di sentenza della Corte di appello di Roma, oggetto di ricorso incidentale.

Con la presente rinuncia, l'ANSA presta acquiescenza al suddetto capo di sentenza della Corte del merito, accollandosi le spese di giudizio già concordate tra le parti, in C 4.700,00 omnia.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili, perché perseguono la rivalutazione di fatti che sono stati posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di secondo grado, in "modo conforme", ed inoltre, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento di fatto, espresso dalla Corte di appello sull'individuazione degli indici della subordinazione, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se correttamente motivata anche ai sensi del novellato art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., come nella specie; inoltre, in tema di rapporto di lavoro giornalistico e con riferimento ai caratteri distintivi della subordinazione e del lavoro autonomo, la continuità del rapporto può sussistere anche per il lavoro autonomo, in termini di costanti contatti con il committente, ove finalizzati a far sì che l'opera sia di utilità concreta per il committente stesso (Cass. n. 18156/2005), mentre è il requisito della quotidianità della prestazione che contraddistingue il requisito della subordinazione, in particolare, del redattore, in contrapposizione alla sua semplice continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, tra cui il corrispondente locale che deve trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, al fine di garantire un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione (Cass. n. 4797/2004, 29182/18, 11065/2014).

Le spese di lite possono essere compensate per l'esito complessivo del giudizio.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara estinto per rinuncia il giudizio incidentale tra Ansa e Inpgi.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29734/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1615/2017 depositata il 16/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29734/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 16.6.2017, la Corte d'appello di Roma ha rigettato gli appelli riuniti, ex art. 335 c.p.c., proposti sia dall'Inpgi che dall'ANSA avverso la medesima sentenza del tribunale di Roma, che aveva accolto parzialmente l'opposizione dell'ANSA, avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Inpgi per la somma di C 586.663,00 a titolo di omesso pagamento di contributi assicurativi, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con quattro giornalisti, nonché per le somme corrisposte ad alcuni corrispondenti dall'estero, quali dipendenti, a titolo di rimborso per le spese scolastiche dei figli e per l'assicurazione sanitaria, oltre somme aggiuntive ed interessi, sulla base delle risultanze di un verbale di accertamento ispettivo. Il tribunale, per quanto ancora d'interesse, alla luce delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione in atti, riteneva che non era stata raggiunta la prova del vincolo di subordinazione nella prestazione svolta dai giornalisti nel periodo in contestazione, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria contributiva dell'Inpgi. Da parte sua la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado (sia con riguardo al fatto che non fosse stata raggiunta la prova del vincolo di subordinazione nella prestazione svolta dai giornalisti e sia sul fatto che fossero dovute da parte della società gli importi a titolo di contributi e sanzioni civili, riferiti alle spese scolastiche e ai premi per assicurazione sanitaria erogati ai corrispondenti esteri indicati nel verbale di accertamento), respingeva sia l'appello dell'Inpgi che l'appello dell'Ansa. Avverso tale sentenza, l'Inpgi ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l'Ansa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui ha resistito l'Inpgi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 2094 c.c., con riferimento agli artt. 1, 2 e 12 del CNLG (DPR 153/61), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva escluso la subordinazione dei corrispondenti locali basandosi sul principio dell'organico inserimento del giornalista nella redazione, che può valere per la figura del Redattore capo a tempo pieno, ma non per il corrispondente locale che ha il diverso ruolo di assicurare alla redazione la copertura di determinati settori dell'informazione. Con il secondo motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 2 CNLG, perché erroneamente la Corte di appello aveva affermato che , ai fini della subordinazione, la norma prevede una "permanente messa a disposizione della testata giornalistica", che, nella specie, era esclusa dalla collaborazione con altre testate. Con il motivo di ricorso incidentale, l'Ansa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva concluso per la natura retributiva dei rimborsi delle spese scolastiche e delle spese per l'assicurazione sanitaria erogate dall'ANSA in favore dei giornalisti in servizio all'estero specificamente indicati nel verbale di accertamento ispettivo, in luogo della natura risarcitoria delle suddette erogazioni, per le maggiori spese connesse alle prestazioni lavorative dei suddetti giornalisti all'estero. In via preliminare, l'ANSA ha rinunciato al proprio ricorso incidentale, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio in parte qua, in quanto ha aderito alla sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020 di cui alla delibera Inpgi n. 47 del 24 ottobre 2019, con la quale è stata condonata l'omissione contributiva di cui al capo di sentenza della Corte di appello di Roma, oggetto di ricorso incidentale. Con la presente rinuncia, l'ANSA presta acquiescenza al suddetto capo di sentenza della Corte del merito, accollandosi le spese di giudizio già concordate tra le parti, in C 4.700,00 omnia.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili, perché perseguono la rivalutazione di fatti che sono stati posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di secondo grado, in "modo conforme", ed inoltre, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento di fatto, espresso dalla Corte di appello sull'individuazione degli indici della subordinazione, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se correttamente motivata anche ai sensi del novellato art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., come nella specie; inoltre, in tema di rapporto di lavoro giornalistico e con riferimento ai caratteri distintivi della subordinazione e del lavoro autonomo, la continuità del rapporto può sussistere anche per il lavoro autonomo, in termini di costanti contatti con il committente, ove finalizzati a far sì che l'opera sia di utilità concreta per il committente stesso (Cass. n. 18156/2005), mentre è il requisito della quotidianità della prestazione che contraddistingue il requisito della subordinazione, in particolare, del redattore, in contrapposizione alla sua semplice continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, tra cui il corrispondente locale che deve trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, al fine di garantire un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione (Cass. n. 4797/2004, 29182/18, 11065/2014). Le spese di lite possono essere compensate per l'esito complessivo del giudizio. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara estinto per rinuncia il giudizio incidentale tra Ansa e Inpgi. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 02943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris